RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00082 rs/cd
Lugano 15 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 22 novembre 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 agosto 2001, il datore di lavoro di __________, la __________, impresa di pitture tecnico-industriali di __________, ha annunciato all'__________ la rottura di un dente del proprio dipendente, avvenuta il 26 agosto 2001. L'evento è stato così descritto, citiamo: "Viaggiando in bicicletta ha mangiato una barretta alimentare del tipo già consumato finora e che non dovrebbe contenere corpi solidi. Vi era però un corpo duro che ha provocato la lesione al molare superiore sinistro" (cfr. doc. _).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, l'__________ ha negato il proprio obbligo contributivo (cfr. doc. _).
Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. _) - con la decisione su opposizione del 22 novembre 2001 (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 10 dicembre 2001, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannata a prendere a proprio carico tutte le spese di cura dentaria relative al sinistro del 26 agosto 2001 (cfr. doc. _), facendo valere, in particolare, quanto segue:
" (…)
Per quanto concerne i fatti si richiama l'intero incarto dalla __________ che porta il numero _.
Confermo la mia opposizione del 24 ottobre 2001.
La decisione su opposizione del 22.11.2001, nel respingere la mia opposizione del 24.10.2001, si riferisce essenzialmente alla sentenza del Tribunale Federale del 30.04.1996 in re J. K.
Questa sentenza non può assolutamente essere presa come paragone per il presente caso. Infatti nella citata sentenza si vuole cercare di trovare un'analogia con la presente vertenza nel senso che si è costantemente affermato di aver morso un oggetto duro.
II Tribunale Federale ammette che quanto esposto lascia presumere che la lesione dentaria sia riconducibile a un infortunio.
II Tribunale Federale conclude tuttavia che l'oggetto duro possa esser stato un ingrediente normale del "Knabbermüesli" (bacca dura non completamente scongelata o fiocco di frumento duro) e poichè bisogna aspettarsi la presenza di un simile ingrediente esso non può essere definito un fattore esterno straordinario".
E' qui che sta la netta differenza con la presente vertenza. Infatti nella barretta alimentare da me mangiata è escluso che vi sia la presenza di un qualsivoglia oggetto duro.
L'oggetto duro da me trangugiato fu solo un qualche cosa di straordinario che non può assolutamente far parte della barretta che ho mangiato.
Per miglior convinzione allego una barretta del tutto simile a quella da me mangiata, invitando gli onorevoli Giudici a volerla completamente sbriciolare per sincerarsi così, al di là di ogni dubbio, che nessuna analogia può essere trovata con un "Knabermüesli".
Infatti nel "Knabermüesli", come si legge nella citata sentenza, si intravede la possibilità della presenza di un corpo duro, possibilità da escludere per contro nella barretta alimentare da me mangiata.
Ribadisco quindi che si è trattato di un vero e proprio infortunio e che quindi la __________ è tenuta a riconoscere il caso, versandomi le prestazioni di legge.
Di transenna faccio notare che tutti gli altri considerandi della decisione su opposizione non sono altro che delle generiche frasi stereotipate che non possono rivestire alcun peso di rilievo nella motivazione della decisione su opposizione.
Visto quanto precede ritengo che, come esige la giurisprudenza, ho reso verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio.
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il Giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria di legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Accertato inequivocabilmente nella presente fattispecie il fattore esterno straordinario (e non semplicemente un fatto che possa essere considerato quale un'ipotesi possibile) non si può che concludere che l'evento del 26.08.2001 riveste tutti i caratteri dell'infortunio." (Doc. _)
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 9 cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a e147 consid. 2a). Questo il testo:
" E' considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che
colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".
Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali:
" l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che è considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
2.4. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci (cfr. DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1992 p. 83 consid. 2b, 1988 p. 420 consid. 2b) oppure ancora un sassolino presente in un preparato a base di riso (cfr. RAMI 1999 U349, p. 477ss.).
Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.; RAMI 1992 U144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 p. 156ss, consid. 2b).
2.6. In concreto, nell’annuncio d’infortunio LAINF 29 agosto 2001, l'evento del 26 agosto 2001 è stato così descritto:
" Viaggiando in bicicletta ha mangiato una barretta alimentare del tipo
già consumato finora e che non dovrebbe contenere corpi solidi. Vi era però un corpo duro che ha provocato la lesione al molare superiore sinistro.
Appuntamento con il dentista: mercoledì 5 settembre 2001". (cfr. doc. _)
In seguito l'assicuratore LAINF convenuto ha posto all'insorgente le seguenti domande in merito all'accaduto:
" (…)
1. Quando ha riportato la lesione dentaria?
2. Quando si è recato per questo motivo per la prima volta dal dentista?
3. Come si è procurato il danno ai denti (spiegare dettagliatamente i fatti)?
4. E' avvenuto qualcosa di inusuale, di particolare, rispettivamente le cose non si sono svolte normalmente? Nell'affermativa, descrizione particolareggiata.
5. Se la lesione dentaria si è prodotta durante l'ingestione di cibi:
- La causa è da attribuire ad un alimento? Perché?
- Quando, dove e da chi è stato acquistato il prodotto in
questione?
- Ha annunciato l'accaduto al negozio o al Ristorante?
- Quando e a chi?
- Ha esibito delle prove?
- Dove si trovano ora?
- Vi sono dei testimoni? Nomi ed indirizzi:
(…)
PS: p.f. precisare pure; marca e genere della barretta indicata sull'annuncio d'infortunio?. . . . . . . ." (Doc. _)
Con scritto del 16 settembre 2001 l'assicurato ha risposto:
" (…)
Ad 1.
Lesione dentaria riportata domenica, 26.08.2001 ore 10.00 ca.
Ad 2.
Recatomi per la prima volta dal dentista il mercoledì, 5.09.2001 in quanto tutta la settimana precedente era assente.
Ad 3e4.
II danno è stato procurato nel modo seguente
- Pedalando avevo tratto una barretta alimentare, che avevo già parzialmente consumata, dalla tasca della giacca.
- Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani duri in bocca.
- Non volevo fermarmi perchè stavo facendo una salitella così, pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura, lì ho inghiottiti.
Solo dopo essermi recato dal dentista è risultato che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era rotto.
Ad 5.
Riflettendo maggiormente in seguito, non sono ora sicuro che sia l'alimento (che d'altronde impiego da un paio di anni) ad aver causato il danno. Può anche essere un corpo estraneo che era entrato nella tasca (sassolino o altro), che si era attaccato alla barretta aperta e molle (quel giorno era caldo) e che non avevo visto perchè stavo pedalando.
Siccome in lunghi viaggi con l'auto ne faccio pure uso poi le lascio aperte nel porta oggetti del veicolo, è anche possibile che lì, durante i giorni caldi sia entrato qualche cosa di duro (per es. grani di abrasivo dal cantiere dove mi reco regolarmente per ragioni di lavoro, ecc.) di cui non mi sono accorto.
Le barrette le acquisto occasionalmente presso __________ Sport a __________ e non ho ancora reclamato appunto perchè non sono sicuro che la causa sia proprio la barretta che conteneva un imprevedibile elemento duro o un corpo estraneo attaccatosi alla stessa nella circostanza sopra descritta.
Quando pedalavo ero solo e quindi non vi sono testimoni.
Al PS.
Barretta tecnica ai frutti tropicali __________ della Officina Alimentare ()." (Doc. _)
Il ricorrente, sia in sede di opposizione (cfr. doc. _), che con il gravame 10 dicembre 2001 (cfr. I), ha poi in sostanza ribadito quanto già dichiarato compilando il summenzionato questionario.
2.7. Nella presente fattispecie controversa è l'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF sono infatti realizzati.
Il ricorrente sostiene che la frattura del dente è stata causata da un corpo duro estraneo che si trovava all'interno della barretta alimentare che stava masticando, ma che non ne faceva parte, o che con il caldo si era attaccato alla medesima, come ad esempio un sassolino o un grano di abrasivo da cantiere (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali infatti, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282), secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).
Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va ricordato, inoltre, che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U349 pag. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).
È, però, doveroso segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).
In concreto l'assicurato presume semplicemente che ad aver provocato il danno al dente sia stato un corpo duro che non faceva parte della barretta che ha mangiato. Tuttavia non è stato in grado di accertare direttamente tale supposizione.
Infatti rispondendo ai quesiti 3-4 postigli dall'__________ ha affermato:
" (…)
Non volevo fermarmi perché stavo facendo una salitella così, pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura, li ho inghiottiti." (cfr. doc. _)
Ciò non basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere nei limiti della probabilità preponderante la presenza di un elemento esterno straordinario. Il TFA, infatti, pronunciandosi su un caso in cui un'assicurata aveva sostenuto di aver rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo, ha negato l'azione di un elemento esterno nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa (STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.).
Parimenti, in un caso precedente, in cui l'assicurato aveva pure affermato di aver rotto un dente contro qualcosa di duro mentre mangiava del pane senza fornire alcuna prova al riguardo, il
TFA ha escluso l'intervento di un fattore esterno straordinario (STFA inedita 21.11.1990 in re T.).
Questo principio era già stato applicato dal TFA in precedenza in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA 30.4.1991 in re R.; 16.1.1992 in re T. non pubbl. citate in STFA 27.8.1992 in re M.).
In una recente sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B. (K 202/00), il Tribunale federale delle assicurazioni, chinandosi su un caso analogo alla presente vertenza, in cui un'assicurata mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.
In un'ulteriore decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra (K 207/00), il TFA ha stabilito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.
In simili condizioni, si deve, dunque, concludere, in applicazione della giurisprudenza federale che, anche nel caso di specie, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi.
Dalle risposte date ai quesiti dell'__________ concernenti l'evento del 26 agosto 2001 si evince del resto che il ricorrente medesimo in prima battuta non aveva escluso la possibilità che nella barretta vi fosse un pezzo duro di frutta (cfr. consid. 2.6.). In tale ipotesi non si tratterebbe di un fattore esterno straordinario, in quanto mangiando una barretta ai frutti tropicali bisogna aspettarsi la presenza di ingredienti quali pezzi di frutta (cfr. consid. 2.5.; STFA del 30 aprile 1996 nella causa SUVA c/ K., U 61/96 nella quale il TFA ha rilevato che in un "Knabbermüesli" la presenza di bacche non completamente scongelate o di fiocchi di frumento duri non costituisce un fattore esterno straordinario, visto che essi sono degli ingredienti che possono trovarsi nell'alimento).
Non essendo, pertanto, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid 5b; 116 V 136ss consid 4b; DTF 111 V 201 consid. 6b, RAMI 1990 U86, pag. 50, A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, pag. 267).
2.8. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss, consid 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti