RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00064 rs/cd
Lugano 14 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________ ,
contro
la decisione del 21 giugno 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 giugno 1998 __________ - insegnante delle Scuole __________ e, perciò assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, a causa del quale ha riportato una contusione toracale, una sindrome lombovertebrale con irradiazione spondilogena all'arto inferiore destro, una sindrome cervico-vertebrale, cervico-cefalica e cervico-brachiale bilaterale, con componente fibromialgica.
Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Con decisione formale 30 marzo 2001, l'assicuratore infortuni - esaminato il referto peritale del Prof. Dr. med. __________ (cfr. doc. _) - ha riconosciuto il proprio obbligo contributivo soltanto sino al 16 gennaio 2001, data a partire dalla quale l'evento traumatico occorso a __________ il 27 giugno 1998 non ha più avuto alcun ruolo causale con i disturbi lamentati dalla medesima (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata, la __________ ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 19 settembre 2001 __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a corrisponderle le prestazioni assicurative anche dopo il 16 gennaio 2001.
Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della propria pretesa:
" (…)
1.
In data 27 giugno 1998 la signora __________ é stata vittima di un incidente della circolazione in territorio del Comune di __________ all'incrocio tra via __________.
L'assicurata alla guida del suo veicolo percorreva la via __________ immettendosi su via __________ ed il veicolo che procedeva su tale via ometteva di fermarsi al segnale stop, collidendo fortemente con il veicolo della signora __________.
L'infortunio ha cagionato alla signora __________, di professione maestra di __________, tutta una serie di problemi alla salute ed in particolare ella ha sofferto e soffre a tutt'oggi di forti dolori cervicali, dovuti alla distorsione cervicale, dolori muscolari, vertigini e forti emicranie, cagionatale dal succitato infortunio.
Nel dettaglio l'assicurata lamenta forti dolori lungo la regione cervicale con brachialgie bilaterali così come nella regione dorsale e in quella lombare. Nell'arto interessato sussiste oltre al dolore costante una mancanza di forza nei movimenti ripetuti e di rotazione.
Tali dolori si presentano costanti ed anche durante la notte, ciò che cagiona a volte alla ricorrente anche fastidiosi ed insormontabili periodi d'insonnia.
La qui ricorrente patisce dunque di disturbi del rachide cervicale e di cefalee, dei quali non ha mai sofferto prima dell'incidente.
Prove: doc.,testi, rich. ediz. doc., perizia medica
2.
In data 30 marzo 2001 la spett. __________ ha deciso la posta a termine del caso, sostenendo, che i disturbi alla salute patiti a tutt'oggi dalla signora __________ ed i conseguenti impedimenti nei movimenti, non hanno alcun nesso causale con l'infortunio di data 27 giugno 1998.
A seguito di tempestiva opposizione di data 24 aprile 2001 la __________ ha emanato la qui impugnata decisione su opposizione, la quale in sostanza riconferma la decisione precedente ed esclude vi possa essere un rapporto di causalità tra lo stato di salute attuale della ricorrente e l'evento infortunistico.
Tali considerazioni, basate su supposizioni errate, sulla tendenziosa e contestata perizia del Dr. __________; poco oggettiva, manifestamente unilaterale e priva di sufficienti riscontri medici probatori; non possono che venir contestate dall'assicurata.
La signora __________ soffre di tali disturbi alla salute, che, come evidenziato dai referti del suo medico curante Dr. __________ agli atti, sono da mettere in relazione con l'infortunio.
Sussiste in effetti una sicura causalità naturale tra l'infortunio e lo stato di salute attuale della qui ricorrente.
Le conseguenze dell'incidente causano alla signora ________ seri problemi alla salute, i quali le impediscono, per esempio, di espletare le comuni mansioni di casa.
Non corrisponde al vero che i danni alla salute di cui lamenta a tutt'oggi l'assicurata non devono essere messi in relazione con l'infortunio.
Nell'ipotesi in cui lo stesso non si fosse verificato, é assolutamente improbabile per non dire impossibile che la signora __________ potrebbe oggi patire tali dolori.
Il referto medico Dr. __________ su cui poggia quasi esclusivamente l'impugnata decisione, proprio per la sua unilateralità ed incompleta oggettività, non risulta essere esaustivo e fedefacente ed é sicuramente contestabile e contestato dall'interessata.
II perito non ha seriamente motivato le ragioni per cui, con tale certezza e determinazione egli ha escluso a priori un legame di causalità tra i dolori patiti ancora a tutt'oggi dalla signora __________ e l'evento dannoso occorsole in data 27.6.1998.
Come sottolineato l'interessata a tutt'oggi patisce dolori in sede cervicale, con irradiazione alle braccia, associati a cefalee di tipo emicranico ed accusa anche dolori lombo-sacrali con irradiazioni all'arto inferiore sinistro.
Le visite specialistiche presso il Dr. __________, neurologo in data 8.10.1998 e successivamente in data 1.2.1999 confermavano una sindrome post-traumatica caratterizzata da una cervico-bracalgia pseudoradicolare sinistra, associata ad intermittenti cefalee, disturbi vertiginosi e lacune neuro-psicologiche oggettive.
La successiva visita specialistica avvenuta presso il Dr. med. __________ di data 17.3.1999 confermava le diagnosi di trauma di accelerazione della colonna cervicale con successiva sindrome cervico-brachiale così come contusione toraciale e lombare.
In un'ulteriore visita medica del 31.5.2000 lo stesso Dr. med. __________ riconfermava le diagnosi sopra esposte e visti i processi degenerativi sulle immagini radiologiche veniva costatato che la causalità naturale veniva scemando.
Ne discende che comunque, seppur discutendo sulla quantificazione dello stesso, il rapporto di causalità non viene nemmeno messo in discussione nemmeno dal Dr. __________.
Giova ricordare che la paziente, prima dell'evento infortunistico, non accusava grandi disturbi a livello della colonna cervicale e questo fatto risulta provato dalle dichiarazioni agli atti del suo medico curante, Dr. __________.
Prove: doc.,testi, rich. ediz. doc., perizia medica
3.
La successiva perizia espletata dal Dr. __________, sulla base della quale l'assicuratrice LAINF fonda la propria decisione é recisamente respinta dall'interessata; ritenuto che il perito scelto dall'assicurazione non ha saputo dimostrare oggettività nella trattazione del caso. A dimostrazione di ciò si rinvia in particolare alle risposte di cui ai quesiti supplementari sottoposte al perito dal sottoscritto legale; per le quali il perito non é entrato nemmeno nel merito, limitandosi a ribadire la tendenziosa perizia.
II perito nel citare i rapporti dei periti medici precedenti mette in luce unicamente solo quello che può essere ritenuto a sfavore dell'assicurata ed esclude a torto ed in maniera contraddittoria, un legame di causalità tra l'incidente e lo stato di salute attuale dell'assicurata.
Basti sottolineare che nel rapporto agli atti del neurologo Dr. __________ veniva emessa per la signora __________ la diagnosi di
sindrome post traumatica dominata da una cervico-bracalgia sinistra di tipo pseudo-radicolare con marcata componente fibrositica a livello del cinto scapolare ed una leggera periartropia omero-scapolare. Il medico postulava pure una possibile irritazione radicolare ed uno stiramento del plesso brachiale da parte della cintura di sicurezza.
Da ciò risulta manifesto che oltre ad uno status neurologico senza deficit, la diagnosi é di un traumatismo con conseguenze.
Anche la perizia del Dr. med. __________, sempre agli atti, pone la seguente diagnosi:
- trauma di accelerazione della colonna cervicale di grado 0 secondo Hortmann o di grado 1 secondo classificazione Quebec con successiva sindrome cervico-brachiale, attualmente interessante solo il lato sinistro;
- contusione toraciale;
- contusione lombare.
Egli riconosce anche solo indirettamente un legame di causalità naturale con l'evento in causa, il quale, sostiene, viene pian piano a scemare.
Ne discende che la causalità non é nemmeno messa in discussione e non può essere a priori categoricamente esclusa, così come sosterrebbe il Dr. __________.
Va inoltre sottolineato, anche nell'ipotesi ventilata dal perito Dr. __________ in cui i dolori risultassero di natura psichiatrica, anche in tale ipotesi non é escluso il legame di causalità naturale ed adeguato con il grave incidente subito dalla qui ricorrente
Contrariamente a quanto sostiene il perito Dr. __________ é innegabile che vi é stato un infortunio della circolazione con la distruzione degli autoveicoli coinvolti e, per forza di cose, la colonna cervicale della qui ricorrente deve aver subito un trauma da decelerazione.
La sospetta frattura delle costole, dovuta all'impatto con la cintura di sicurezza, non può che provare la violenza e l'importanza dell'impatto.
II trauma causato dalla cintura di sicurezza nella regione toraciale e di conseguenza nella regione cervicale é sicuramente importante.
II perito Dr. __________ nelle risposte ai quesiti supplementari ammette anch'egli anche solo indirettamente che il meccanismo dell'infortunio é stato adeguato per principio a causare una distorsione della colonna cervicale, dilungandosi poi però sul quesito, puramente accademico, a sapere se ci sia un nesso tra il grado della distruzione del veicolo e la lesione dell'occupante dello stesso.
II suddetto perito alla domanda a sapere se la contusione toracica subita dalla signora __________; con sospetta frattura delle costole, non sia una dimostrazione della violenza dell'impatto, si sofferma di nuovo, senza rispondere alla domanda, sul nesso tra la gravità del danno materiale e la gravità del danno alla persona, citando addirittura, in maniera assai poco professionale, un aneddoto personale.
Anche l'ulteriore quesito posto al perito a sapere come mai nei rapporti precedenti del Dr. med. __________ e del medico infortunistico Dr. __________ non sia mai stata negata una causalità, egli risponde in modo evasivo riferendosi alle sue non soddisfacenti precedenti risposte.
Egli de facto, malgrado quanto sostenuto dagli altri due medici, minimizza l'esistenza di una causalità, senza però fornire una chiara, oggettiva e precisa delucidazione in merito.
Nella perizia __________, che non può essere condivisa dall'interessata, alla domanda se la presenza di processi degenerativi in una paziente cinquantenne squalifichi di fatto che la paziente possa aver subito un infortunio con sintomatica postraumatica importante; il perito risponde che i processi degenerativi sono la regola, con percentuali simili in pazienti con o senza infortunio.
Risulta evidente, anche per un non professionista del ramo, che detta risposta risulta essere assai azzardata. Ciò che conferma il convincimento della qui ricorrente sulla non fedefacenza e la tendenziosità del rapporto medico steso dal Dr. __________ e ciò in considerazione che tutti i medici visti dall'interessata, visti anche i processi degenerativi, non hanno potuto mettere in dubbio la causalità della sintomatica lamentata dalla signora __________ unicamente dopo l'infortunio e lo stesso.
La ricorrente costata che i gravi danni alla salute di cui soffre a tutt'oggi, non erano presenti prima dell'incidente.
Si necessita pertanto e la ricorrente lo auspica, che cod. Lod. Tribunale abbia ad ordinare nuova perizia neutra,che abbia seriamente a stabilire l'esistenza della causalità naturale, problema che in sostanza risulta essere il fulcro della presente vertenza.
Prove: doc.,testi, rich. ediz. doc., perizia medica e
Psichiatrica" (Doc. _)
1.4. La __________, tramite l'avv. __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L'avv. __________, il 26 febbraio 2002, ha trasmesso al TCA un certificato medico del Dr. med. __________, medico curante dell'assicurata, dell'8 febbraio 2002 e ha ribadito l'esigenza di espletare una perizia (cfr. doc. _ allegato).
1.6. Il 19 aprile 2002 l'avv. __________ ha precisato:
" nulla di nuovo porta il certificato del Dr. __________ prodotto dalla controparte, perchè non si esprime sulla causalità e si limita a ribadire il principio <post hoc, ergo propter hoc> che non può mai fondare il diritto a prestazioni.
La compagnia ribadisce quindi quanto espresso nella risposta di causa." (Doc. _)
1.7. Il doc. VII è stato sottoposto all'assicurata con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine di 5 giorni (cfr. doc. _).
Il 28 maggio 2002 il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato:
" (…) mi permetto sollecitare l'aggiornamento di una perizia medica giudiziale, come più volte richiesto dalla ricorrente.
La perizia risulta in effetti indispensabile onde stabilire il rapporto di causalità tra l'incidente subito dalla signora __________ ed i danni alla salute da lei tutt'oggi patiti." (Doc. _)
1.8. L'avv. __________, il 7 giugno 2001, ha infine rilevato:
" la __________ non può far altro che ribadire quanto già espresso in sede di risposta di causa nel senso che non vi sono elementi che possano mettere in dubbio i referti peritali sui quali poggia la decisione della compagnia.
Ne scende che l'esperimento di una perizia giudiziaria, richiamati i principi già esposti al punto h) di risposta, appare superfluo potendosi fare riferimento alle perizie agli atti." (Doc. _)
1.9. Il doc. _ è stato trasmesso per conoscenza all'assicurata (cfr. doc. _).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore ha o meno correttamente posto termine al proprio obbligo contributivo, concernente le cefalee e i disturbi alla colonna cervicale e lombosacrale lamentati dall'assicurata a seguito dell'evento traumatico del 27 giugno 1998, a contare dal 16 gennaio 2001.
2.2. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre, a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.
2.3.1. Va comunque ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Nell'evenienza concreta, con l'impugnata decisione su opposizione, la __________, fondandosi sul parere espresso dal Prof. Dr. __________, spec. FMH in neurologia, incaricato dalla stessa di allestire una perizia in merito al caso dell'assicurata, ha ritenuto che a decorrere dal 16 gennaio 2001 il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute e l'infortunio del 27 giugno 1998 si sia estinto. Eventuali ulteriori persistenti disturbi oltre tale data sono quindi da considerare causati da malattia (status quo sine, cfr. consid. 2.4.1.).
L'assicurata, dal canto suo, sostiene che i dolori di cui soffre sono da mettere in relazione con l'evento traumatico subito nel mese di giugno 1998, come evidenziato dal Dr. __________, spec. FMH in neurolgia, consultato privatamente, e dal Dr. __________, specialista in medicina infortunistica, il quale ha visitato l'assicurata su indicazione della __________.
Inoltre l'insorgente ha asserito che la perizia espletata dal Prof. Dr. __________ non sarebbe oggettiva e che essa prima del 27 giugno 1998 non mai accusato grandi disturbi a livello della colonna cervicale, come attestato dal suo medico curante, Dr. __________ (cfr. consid. 1.3.).
2.5. Dagli atti all'incarto emerge che il 15 gennaio 2001 il Prof. Dr. __________ ha visitato personalmente l'assicurata nel suo studio medico di __________.
Il 1° febbraio 2001 il neurologo ha poi redatto un referto peritale, da cui risulta che egli, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente e averne altrettanto puntualmente descritto lo status, ha così valutato la situazione medica dell'assicurata:
" (…)
Es geht nachfolgend um die Frage, wie weit bei Frau __________ heute noch behandlungs- oder entschädigungsbedürftige Folgen eines am 27.6.1998 erlittenen Unfalles vorliegen. In diesem Zusammenhang ist betreffend die Vorgeschichte zu erwähnen, dass Frau ________ früher nie ernstlich krank war. Zwar habe sie früher gelegentliche und nicht behindernde Kopfschmerzen gehabt, welche jedoch nicht die Charakteristika einer Migräne aufwiesen. Wie weit der eingangs erwähnte Hinweis im Bericht von Ovronnaz einen anderen Rückschluss aufzwingt, kann nicht entschieden werden. Jedenfalls war sie im Zeitpunkt des oben erwähnten Unfalles voll arbeitsfähig. Immerhin muss festgehalten werden, dass sie am 10.9.1996 bzw. am 27.9.1997 bereits je einen bei der ________ versicherten Unfall hatte. Schon beim ersten Unfall wurde eine Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule geltend gemacht. Tatsächlich war der damals vorliegende Mechanismus für eine derartige Verletzung durchaus geeignet. Schon damals allerdings stellte man degenerative Veränderungen der Halswirbelsäule fest. Obwohl die damals aufgetretene Periode von Arbeitsunfähigkeit nur relativ kurzdauernd war, entspannte sich eine lange Auseinandersetzung mit der Einschaltung von Herrn __________. Es ging vor allem um die Geltendmachung von Ohrgeräuschen ohne objektivierbaren pathologischen Befund mit einer Latenz von 1 Jahr nach dem Unfall. Die Auseinandersetzung wegen dieses dem Geschehen nach scheinbar banalen Ereignisses dauerte mehr als 1 1/2 Jahre und die letzte diesbezügliche Korrespondenz, datiert vom 8.5.1998. Der zweite Unfall, jener vom 27.9.1997, bestand in einem Sturz von der Treppe zu Hause und bestand ebenfalls in einer Kontusion des Kopfes, wobei ausdrücklich vom Hausarzt ebenfalls eine Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule attestiert wurde. Es wurden auch entsprechende Befunde mit Einschränkung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule und Schmerzhaftigkeit der entsprechenden Muskulatur noch am 10.3.1998 beschrieben. Im weiteren ist durch die Bilddokumentation (s.o.) belegt, dass Frau __________ als angeborene Anomalie eine pathologische Veränderung am lumbosakralen Uebergang aufweist, wahrscheinlich eine partielle und asymmetrische Sakralisation des 5.Lendenwirbaels. Es kann also nicht übersehen werden, dass Frau __________ zwar im Zeitpunkt des Unfalles vom 27.6.1998 voll berufstätig war, dass sie jedoch in der Vorgeschichte Kopfschmerzen hatte, anschliessend an zwei keineswegs dramatisch erscheinende Unfälle Beschwerden von Seiten der Wirbelsäule und im Besonderen von Seiten der Halswirbelsäule hatte, und dass bei ihr beide Male eine Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule diagnostiziert worden war. Nicht unauffällig ist auch die mehr als 1 1l2-jährige Auseinandersetzung mit der Versicherung im Anschluss an einen Ball an der rechten Kopfseite durch einen Schüler.
Der uns hier im Besonderen beschäftigende Unfall vom 27.6.1998 bestand in einer seitlichen Kollision am Steuer ihres Autos. Ein Schädeltrauma fand nicht statt, jedoch erlitt sie Kontusionen an verschiedenen Körperstellen, und der Mechanismus war an und für sich durchaus geeignet, grundsätzlich auch eine Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule hervorzurufen. Es geht jedoch nicht nur
um die grundsätzliche Möglichkeit eines solchen Unfallmechanismus, sondern vor allem auch - im Hinblick auf die seither verstrichenen 2 1/2 Jahre - um die Frage, wie der Schweregrad einer allfälligen Distorsionsverletzung war. In diesem Zusammenhang sei festgehalten, dass die Raschheit, mit welcher die Symptome auftreten einerseits, und die objektiven Untersuchungsbefunde andererseits einen gewissen Rückschluss erlauben. Diesbezüglich schildert zwar die Patientin bei der polizeilichen Befragung (4 Wochen nach dem Trauma) unter anderem eine Läsion der Halswirbelsäule, aber im Polizeibericht betreffend den Unfall selber wird sie nur als leicht verletzt bezeichnet. Im Weiteren wird im initialen Spitalbericht ausschliesslich die Thoraxkontusion aufgeführt und eine Verletzung der Halswirbelsäule überhaupt nicht erwähnt. Allerdings wurde ein Röntgenbild der Halswirbelsäule angefertigt, und sie erhielt einen Halskragen. Die Befunde jedoch bei der Spitaleinweisung, also die ersten erhobenen Befunde, sprachen nur von einer geringfügigen Einschränkung der Kopfbeweglichkeit und von einer gewissen Druckempfindlichkeit der paravertebralen Nackenmuskulatur auf der linken Seite. Ein weiterer Massstab für die Schwere des erlittenen Traumas ist das Vorhandensein bzw. das Fehlen von sichtbaren Traumafolgen in den bildgebenden Untersuchungen. Im vorliegenden Fall waren sowohl die Funktionsaufnahmen der Halswirbelsäule wie auch später durchgeführte bildgebende Untersuchungen in Bezug auf Traumafolgen stets negativ, zeigten jedoch in verschiedenen Aufnahmen - auch vor dem Unfall - sowohl im Bereiche der Halswirbelsäule wie auch der Lendenwirbelsäule degenerative Veränderungen und an letzterer eine Anomalie des Ueberganges zum Kreuzbein.
All diese Elemente erlauben den Rückschluss, dass trotz der dramatisch wirkenden Umstände des Unfalles selber und der starken Fahrzeugbeschädigung die Gewalteinwirkung auf die Wirbelsäule der Explorandin keine sonderlich schwere gewesen ist.
Trotz dieser Einschätzung der Unfallschwere waren die anschliessenden Beschwerden aussergewöhnlich langdauernd, intensiv und vielfältig. Objektivierbare Ausfälle waren allerdings ausser des von der Mitarbeit der Patientin abhängigen Grades der Kopfbeweglichkeit bzw. der hierbei und bei der Palpation angegebenen Schmerzhaftigkeit keine vorhanden. Im Besonderen fanden sich weder in den bildgebenden Untersuchungen traumatische Läsionen, noch konnten bei der neurologischen Untersuchung eine Schädigung zervikaler Wurzeln oder anderer Strukturen nachgewiesen werden. Selbstverständlich wird daraus keineswegs etwa der Schluss gezogen, dass keine Beschwerden vorlagen.
Mit dem soeben Gesagten soll lediglich betont werden, dass wir uns somit auf nichts Anderes als auf die Angaben der Explorandin einerseits und auf die Wahrscheinlichkeit einer kausal durch den Unfall verursachten Natur der angegebenen Beschwerden andererseits stützen können.
Was die Natur der Beschwerden anbetrifft, so stehen für Frau __________ ihre Migräne-Attacken im Vordergrund. Sie erwähnt dieselben spontan als Erstes bei der Auflistung ihrer Beschwerden und betont, dass dies für sie das Schlimmste sei. Abgesehen von der wohl kaum zu klärenden Frage, wie weit sie nicht schon früher an Migräne-Attacken gelitten hat, muss die Frage nach der traumatischen Verursachung dieser Migräne durch den Unfall eindeutig verneint werden. Wohl gibt es traumatisch verursachte Migränen. Voraussetzung allerdings ist das Fehlen von Kopfschmerzen in der Vorgeschichte, ein nennenswertes Schädeltrauma und das sofortige Auftreten von nennenswerten (und somit in den ärztlichen Berichten zweifellos sehr bald figurierenden) typischen Migräne-Episoden. All dies trifft bei Frau _______ nicht zu. Es ist somit nicht mit dem Grade der Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die bei Frau __________ bestehende Migräne eine Folge des Unfalles vom 27.6.1998 ist.
Was die übrigen Beschwerden anbetrifft, so soll keineswegs gesagt werden, dass Frau __________ nicht unter gelegentlichen Nackenschmerzen, nächtlichen Einschlafgefühlen der Arme, Lumbalgien und Beinschmerzen links leidet. Es geht auch hier nicht um die Frage der Glaubwürdigkeit der Beschwerden, sondern um deren Schweregrad und deren kausale Beziehung zum Unfall. Nackenbeschwerden hatte Frau __________ erwiesenermassen schon früher: Schon anlässlich von zwei früheren Unfällen wurden diese dokumentiert. Auch hat sie zweifellos auch dem ersten Unfall vorausgehend schon degenerative Veränderungen der Halswirbelsäule aufgewiesen. Es hätte also keinen Arzt gewundert, wenn auch ohne den dritten Unfall Frau __________ irgendwann einmal wieder über Nackenbeschwerden geklagt hätte. Im Übrigen stehen diese für sie keineswegs im Vordergrund und stellen keinen Grund für eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit dar. Was das nächtliche Einschlafen der Hände anbetrifft, so ist dasselbe sehr verdächtig auf ein sogenanntes Karpaltunnel-Syndrom. Ein solches kommt vorwiegend bei Frauen, meist in der Alterskategorie von Frau ___________ vor, ist ausserordentlich häufig und steht in keinem Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen. Es ist im Übrigen auch wiederum nicht ein Grund für eine nennenswerte Behinderung oder gar eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als Lehrerin. Die Lumbalgien und pseudoradikulär in das linke Bein ausstrahlenden Schmerzen sind ebenfalls nicht neu. Schon am 2.2.1993 musste die Lendenwirbelsäule einmal geröntgt werden. Man stellt schon auf jenen Bildern (s.o.) fest und bestätigte in einem späteren CT eine angeborene Anomalie des lumbosakralen Überganges, besonders links, welche erfahrungsgemäss zu Lumbalgien und pseudoradikulären Ausstrahlungen prädisponiert. Schon am 27.9.1997 hatte bei einem Treppensturz eine viel direktere Traumatisierung der Lendenwirbelsäule stattgefunden als im Jahre 1998. Somit kann auch nicht mit dem Grade der Wahrscheinlichkeit postuliert werden, dass die lumbalen Schmerzen und die pseudoradikulären Schmerzen im linken Bein eine Folge des Unfalles vom Jahre 1998 sind. Nicht nur für die Migräne, sondern auch für die übrigen angegebenen Beschwerden kann kein überzeugender, den Grad der Wahrscheinlichkeit erreichender Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 27.6.1998 angenommen werden, hingegen lassen sich unfallfremde angeborene Anomalien an der Lendenwirbelsäule nachweisen.
Dass im Übrigen keine signifikanten Unfallfolgen mehr postuliert werden können, ergibt sich ja auch aus der Alltags-Realität: In ihrem durchaus sowohl körperlich durch das häufige Stehen wie auch seelisch durch die anspruchsvolle Betreuung von 50 lebhaften Primarschülern belastenden Beruf, ist schliesslich Frau ________ seit mehr als 1 Jahr im Wesentlichen voll arbeitsfähig mit nur seltenen vorübergehenden Ausnahmen. Wohl gibt sie an, dem eigenen Haushalt nicht mehr genügend gewachsen zu sein. Die Verantwortung hierfür aber dem Unfall zuschreiben zu wollen, widerspricht der Beurteilung der Unfallschwere und der Unfallfolgen, wie sie oben im Einzelnen dargelegt wurde. Aus dem soeben Gesagten muss gefolgert werden, dass bei Frau __________ heute keine der Unfallversicherung anzulastende Behandlungsnotwendigkeit und keine für die Unfallversicherung entschädigungspflichtigen Folgen des Geschehens vom 27.6.1998 mehr vorliegen." (Doc. _).
Con ulteriore rapporto del 5 marzo 2001 il Prof. Dr. __________ ha risposto ai quesiti supplementari postigli dall'avv. __________:
1. Spieghi il perito come mai (perizia pag. 13), secondo le regole della fisica è possibile sostenere che in un infortunio dalle circostanze drammatiche, come quello in narrativa, con la distruzione dei veicoli interessati, la colonna cervicale della paziente non abbia potuto subito traumi da decelerazione?
Zunächst sei betont, dass der Unterzeichnende nie behauptet hat, dass Frau __________ keine Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule erlitten hat. Im Gegenteil wurde auf Seite 12 ausdrücklich festgehalten, dass der Mechanismus "durchaus geeignet ..... war...... grundsätzlich auch eine Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule hervorzurufen". Entscheidend ist jedoch nicht die Tatsache, ob Frau __________ eine Distorsion der Halswirbelsäule erlitt, sondern vielmehr die Frage, wie weit aus den materiellen Schäden der Fahrzeuge beim Unfall auf die Schwere der erlittenen Gewalteinwirkung auf die Halswirbelsäule geschlossen werden kann. Es ist leider eine bei Laien und auch bei Ärzten häufig zu findende Kurzschluss-Überlegung, dass ein grosser Fahrzeugschaden gleichbedeutend ist mit einer schweren Verletzung des menschlichen Körpers. Dies ist jedoch nicht der Fall. Jeder in diesem Bereich erfahrene (siehe zum Beispiel die Darlegungen von Prof. _____, z.B. Biomechanische Aspekte der HWS-Verletzungen. Orthopäde, 23, 262-267, 1994 ) weiss, dass zahlreiche Momente mitspielen, zum Beispiel das Auffangen der kinetischen Energien durch die Deformierung der Karosserie etc. etc.
2. Indichi il perito se la contusione toraciale subita dalla paziente e causata dalle cinture, con sospetta frattura delle costole, non è la dimostrazione della violenza dell'impatto nel ritenere il corpo all'interno dell'abitacolo della vettura.
Wie im Gutachten dargelegt, ist nicht gesichert, dass überhaupt eine Rippenfraktur stattgefunden hat. Dass allerdings der Brustkorb der Patientin eine Gewalteinwirkung erfahren hat, wird nicht bezweifelt. Auch hier geht es um die Frage, wie weit diese Gewalteinwirkung geeignet ist, einen Dauerschaden zu verursachen. Zufälligerweise kann der Unterzeichnende anhand eines selber erlebten Beispiels dazu beitragen: er selber erlitt vor rund 1 1/2 Jahren eine schwere Auffahrkollision mit in bildgebenden Verfahren bewiesener Fraktur zweier Rippen, ohne irgendwelche bleibende Folgen. Mit anderen Worten ist das Vorliegen einer Rippenfraktur ein durchaus banales Geschehen, was nicht notwendigerweise persistierende unfallbedingte Folgen von Bedeutung zwingend nach sich zieht.
3. Indichi il perito come mai sia il rapporto del neurologo Dr.__________ sia quello del medico infortunistico Dr. __________, non negano la causalità tra l'incidente e la sintomatica post-infortunistica della paziente e ciò soprattutto per quel che riguarda la sindrome cervico-brachiale e cervico-cefalica.
Möglicherweise hat der zeitliche Zusammenhang der geschilderten Beschwerden mit dem Unfallgeschehen zu dieser Umschreibung der Beziehung zwischen den beiden Elementen geführt. Aber erneut muss wie bei Frage 1 festgehalten werden, dass es nicht um die Frage geht, ob Beschwerden im zeitlichen Anschluss nach einem Unfall aufgetreten sind, sondern vielmehr um die Frage, ob der Unfall geeignet war, als Ursache für dauernde und entschädigungswürdige Beschwerden angesehen zu werden. Es geht also um die Frage der Adäquanz.
4. Spieghi il perito se il fatto che vi sia un periodo di latenza tra l'infortunio e l'insorgere della sintomatica è sintomo di un trauma da decelerazione con distorsione della colonna cervicale.
Beschwerden nach einer Distorsionsverletzung der Halswirbelsäule treten in der Regel unmittelbar, das heisst innerhalb von Minuten bis Stunden nach dem Ereignis in Erscheinung. In seltenen Fällen treten sie allerdings verzögert im Abstand von 1 oder 2 Tagen auf. Es ist mit noch längerem Zeitabstand zwischen Ereignis und Beschwerdebeginn zunehmend weniger wahrscheinlich, dass ein echter Kausalzusammenhang besteht. Im Weiteren ist es eine Erfahrungstatsache, dass, je länger der beschwerdefreie Zeitraum zwischen Unfallgeschehen und Beschwerdebeginn ist, die Beschwerden desto geringfügiger und desto weniger intensiv sind.
5. Come mai la perizia si limita in sostanza all'analisi ed a considerazioni sull' emicrania e non prende in considerazione gli altri sintomi post traumatici patiti dalla signora __________, quali sintomi violenti nella regione cervicale con brachialgie bilaterali ed anche nella regione dorsale ed in quella lombare?
Es trifft nicht zu, dass das Gutachten ausschliesslich die Kopfschmerzen der Verunfallten berücksichtigt. Es ist auf Seite 8 ausdrücklich und ausführlich auch auf die übrigen Beschwerden eingegangen worden. Dass bei der Diskussion die Kopfschmerzen, die ja im Vordergrund standen, als erste diskutiert wurden, geschah vor allem deshalb, weil Frau ___________ sehr ausdrücklich darauf hinwies, dass es eben diese Kopfschmerzen sind, die sie besonders beeinträchtigen (siehe Seite 8 oben). Im Übrigen gelten für die nicht auf den Kopf bezogenen Beschwerden durchaus grundsätzlich ähnliche Überlegungen in Bezug auf Unfallkausalität, wie sie für die Kopfschmerzen ausführlich dargelegt wurden. Dies wurde ausdrücklich auf Seite 14 gemacht und auf einer ganzen Seite sowohl die Nackenbeschwerden wie auch das nächtliche Einschlafen der Hände (Brachialgien) und die Lumbalgien besprochen. Es erstaunt deshalb, dass Herr Rechtsanwalt __________ dem Gutachter, der sich um eine sorgfältige Berücksichtigung aller Elemente bemühte, den in Frage 5 enthaltenen Vorwurf macht.
6. Spieghi per quale motivo ed in quale percentuale il fatto che in una paziente 50enne, siano presenti dei processi degenerativi a livello della colonna, squalifica di fatto che la paziente possa aver subito un infortunio dopo il quale ha lamentato una sintomatica post-traumatica importante.
Degenerative Veränderungen der Wirbelsäule sind bei Patienten, die älter als 50jährig sind, die Regel. Vergleichende Untersuchungen an Patienten mit und ohne erlebte Distorsionsverletzungen und andere traumatische Einwirkungen auf die Wirbelsäule ergeben keine statistisch signifikant häufigeren Veränderungen bei Unfallpatienten.
7. Indichi il perito come mai e su che basi scientifiche egli sostiene che lo sforzo profuso dalla signora __________ per mantenere una capacità lavorativa di maestra di scuola al 100 %, possa dimostrare che a tutt'oggi la paziente non lamenta più conseguenze dirette dell'infortunio.
Es ist nicht fair, diese tendentiös formulierte Frage zu formulieren, ohne zu berücksichtigen, dass der Begutachter zum Beispiel auf Seite 15 oberes Drittel sich um eine differenziertere Formulierung bemühte. Es wurde nirgends behauptet, dass Frau __________ keinerlei Beschwerden mehr hat. Es wurde lediglich betont und es sei auch hier noch einmal gesagt, dass die real durchgehaltene Arbeitsfähigkeit ein Argument dagegen ist, dass nennenswert behindernde Folgen des Geschehens vom 21.6.1998 vorliegen. Dass allenfalls eine gewisse Selbstüberwindung und Anstrenung vielleicht notwendig sind, wird keineswegs bestritten. Dies erscheint aber zumutbar. Auch bei Menschen, die nie Unfälle hatten, erfordert der tägliche Arbeitseinsatz vielfach Überwindung, Einsatz und Anstrengung, was nicht grundsätzlich unzumutbar ist."
(Doc. _)
Riassumendo, il Prof. Dr. __________ ha dunque rilevato che l'evento traumatico del 27 giugno 1998 non ha provocato un "colpo di frusta", bensì diverse contusioni a differenti parti del corpo della ricorrente. Egli, inoltre, non ha negato che l'assicurata accusi ancora determinati disturbi e ha precisato che la medesima soffre di processi degenerativi e di anomalie congenite alla colonna vertebrale. Lo specialista ha infine concluso che tra i dolori lamentati a tutt'oggi e l'infortunio subito non può più essere dimostrato con un grado di verosimiglianza preponderante un nesso di causalità naturale.
2.6. Tutto ben considerato, questo TCA ritiene che l’opinione del Prof. Dr. __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dalla ricorrente (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV n. 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in neurologia consultato dall'Istituto assicuratore convenuto, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine, la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Il referto peritale del Prof. Dr. __________ in effetti non contiene contraddizioni. Inoltre esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Va inoltre osservato che il neurologo ha illustrato con dovizia di argomenti le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dalla ricorrente possano ancora essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato dalla ____________.
Del resto le sue considerazioni a proposito dell'eziologia dei disturbi accusati dall'assicurata non sono messe in dubbio dalla rimanente documentazione medica presente all'inserto.
Infatti dal rapporto 1° febbraio 1999 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, consultato dalla ricorrente, emerge quanto segue:
" (…)
VALUTAZIONE: A 7 mesi di distanza dall'infortunio persiste una sindrome post-traumatica caratterizzata da una cervico-brachialgia pseudo-radicolare sin associata ad intermittenti cefalee, disturbi vertiginosi e lacune neuropsicologiche soggettive. Ancora una volta l'esame neurologico è normale, non vi sono sindrome cervicale né segni di compressione radicolare agli arti superiori, si ritrova invece una marcata fibromialgia a livello del cinto scapolare e arto superiore sin. Nel complesso sembra esservi comunque un certo miglioramento, si può discutere nelle prossime settimane una ripresa del lavoro al 50%, pur sapendo che esiste un rischio di transitorio peggioramento dei disturbi dopo ripresa del lavoro. Proseguirei la fisioterapia ambulatoria, a seconda del decorso si può discutere un tentativo con un antidepressivo a scopo antalgico (per es. Efexor o Nefadar vista la cattiva sopportazione del Surmontil e Saroten)."
(Doc. _)
Al riguardo giova rilevare che anche il Prof. Dr. __________ ha affermato che l'evento traumatico del 27 giugno 1998 ha peggiorato temporaneamente lo stato di salute dell'assicurata. Egli non ha mai negato che, per un certo periodo, i dolori lamentati dalla ricorrente fossero in una relazione di causalità con l'infortunio subito (cfr. consid. 2.6.).
Il Dr. __________, specialista in medicina infortunistica, interpellato dall'Istituto assicuratore, dopo l'ultima visita dell'assicurata del 19 aprile 2000, ha stilato, il 31 maggio 2000, un rapporto medico all'attenzione della __________, dal quale si evince che:
" (…)
CAUSALITÀ:
allo stato attuale della situazione la causalità naturale con l'evento in causa viene pian piano a scemare a distanza di pressoché due anni dall'evento stesso.
Sappiamo poi come la paziente sia portatrice di alterazioni statico-degenerative medio-gravi a livello del rachide cervicale già prima dell'evento in causa ciò che influenza negativamente l'andamento di guarigione e ha ritardato sicuramente quello che sarebbe stato il normale processo di guarigione.
Anche a livello lombare vi è una situazione analoga alla precedente benché, fortunatamente, le alterazioni statico-degenerative di questo tratto sono di minore entità.
PROCEDERE:
la signora __________ continuerà a sottoporsi alla fisiochinesiterapia e ginnastica che permettono di mantenere, eventualmente anche migliorare un poco la situazione del resto oggettivamente progredita rispetto il mio precedente controllo.
CAPACITA' LAVORATIVA:
in qualità di docente la paziente lavora già in misura completa.
VALUTAZIONE:
gli impedimenti oggettivi in qualità di casalinga che la paziente incontra interessano buona parte delle mansioni medie e pesanti di questo ambito. Nondimeno è necessario chiedersi in quale misura ne è responsabile lo stato post-infortunistico: tenuto conto di quanto precedentemente esposto l'infortunio non può essere la unica causa degli impedimenti poiché le alterazioni statico-degenerative sono di grado medio-grave a livello cervicale e di grado lieve a livello lombosacrale.
L'infortunio, considerati i rilevamenti radiografici, non ha comportato lesioni evidenti e pertanto si può riconoscere che lo stesso ha causato un lieve peggioramento direzionale di una situazione antecedente in precario equilibrio." (Doc. _) .
Il Dr. __________, FMH in medicina generale, medico curante dell'assicurata, nel suo certificato 20 aprile 2001, a cui fa riferimento l'insorgente nell'atto di ricorso (cfr. consid. 1.3.) e il cui contenuto è stato ribadito nell'attestato dell'8 febbraio 2002 (cfr. consid. 1.5.), ha poi dichiarato che la sintomatologia presentata dall'assicurata ha avuto inizio unicamente dopo l'infortunio (cfr. doc. _ allegato a doc. _).
A tale proposito va rilevato che la regola "post hoc, ego propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA ha infatti stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
2.7. In simili condizioni il TCA deve concludere che correttamente l'Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 16 gennaio 2001.
In effetti è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.4.1. in fine), che dopo tale data, l'infortunio del 27 giugno 1998 non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione alle cefalee e ai disturbi in sede cervicale e lombo-sacrale lamentati dall'assicurata, i quali devono essere considerati di natura squisitamente morbosa.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare l'impugnata decisione emanata dalla __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti