RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00032 mm
Lugano 16 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 5 febbraio 2001 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 ottobre 2000, __________, segretaria/docente presso la Scuola __________, ha annunciato __________, che l'assicura contro gli infortuni, la rottura di un dente. L'evento è così stato descritto, citiamo: "Mangiando un risotto ai funghi" (doc. _).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, l'__________ ha negato il proprio obbligo contributivo (cfr. doc. _).
Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _) - con la decisione su opposizione del 5 febbraio 2001 (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 22 maggio 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ __________ venga condannata a prendere a proprio carico tutte le spese di cura dentaria relative al sinistro 26 agosto 2000 (cfr. I, p. 7), facendo valere, in particolare, quanto segue:
" (…).
La ricorrente contesta la decisione dell'__________ e ritiene che la stessa viola il diritto federale, perché non rispettosa della nozione d'infortunio ai sensi dell'art. 9 OAINF.
La ricorrente ribadisce avantutto di mai avere cambiato la versione dei fatti, ma di essersi limitata a fornire le ulteriori precisazioni richieste dalla stessa Assicurazione, in modo particolare con il questionario 26 ottobre 2000 sottopostole dall'Assicurazione stessa. Se la tesi dell'Assicurazione fosse pertinente, mal si comprende il motivo per cui essa avrebbe richiesto alla ricorrente di dettagliare ulteriormente le circostanze del sinistro. Essa avrebbe dovuto attenersi alle prime indicazioni fornite dalla ricorrente.
Nel formulario 28 ottobre 2000 e nella successiva lettera 21 novembre 2000 la ricorrente ebbe a precisare, senza equivoci e dubbi, che la lesione era stata provocata mangiando un risotto con i funghi nel quale vi era un piccolo sasso. Questa versione era stata fornita anche dal medico curante della ricorrente, il med. dentista __________.
Contrariamente a quanto asserito dall'Assicurazione, la versione dei fatti descritta dalla ricorrente verosimile, ergo meritevole di essere presa in considerazione. Per quanto concerne le condizioni dell'avverarsi di un sinistro secondo l'art. 9 OAINF, è indubbio che nel caso concreto esse vi ricorrano. In modo ragionevole non si può sostenere che la presenza di un sassolino in un risotto sia un fatto abituale.
Contrariamente alla decisione dell'Assicurazione, la richiesta d'assunzione delle spese resesi necessarie per la cura dentaria avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Ed è quanto la ricorrente chiede venga fatto da codesto lodevole Tribunale.
La ricorrente chiede di essere personalmente sentita da codesto lodevole Tribunale unitamente al proprio med. dentista __________, alfine di ribadire quanto realmente accaduto"
(I).
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'art. 9 cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a e147 consid. 2a). Questo il testo:
" E' considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".
Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
2.4. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci (cfr. DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1992 p. 83 consid. 2b, 1988 p. 420 consid. 2b) oppure ancora un sassolino presente in un preparato a base di riso (cfr. RAMI 1999 U349, p. 477ss.).
Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.; RAMI 1992 U144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 p. 156ss, consid. 2b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
2.7. In concreto, l’assicurata, nell’annuncio d’infortunio LAINF 19 ottobre 2000, ha così descritto l'evento del 26 agosto 2000:
" Mangiando un risotto ai funghi" (doc. _).
In seguito, interrogata dall’assicuratore LAINF convenuto in merito all'accaduto, essa ha così risposto:
" (…).
□ Come si è prodotto il danno ai denti?
mangiando risotto con funghi.
□ È accaduto qualcosa di particolarmente insolito, rispettivamente qualcosa di non normale?
niente di particolare.
□ Se il danno ai denti è avvenuto mentre stava mangiando:
a) fu del cibo la causa dell'accaduto?
sì
b) Se sì, che cosa stava consumando al momento dell'accaduto?
risotto con funghi
c) Dove, quando e da chi venne preparato il risotto ai funghi?
da me personalmente
□ Dove fu acquistato il riso utilizzato?
Non mi ricordo
□ Il fatto è stato annunciato al negoziante che ha venduto il prodotto?
No
□ Vi sono prove di ciò che fu la causa del danno dentario?
No
□ Vi sono testimoni? Indichi per favore nome ed indirizzo di tali persone.
Mio marito"
(doc. _).
Con le proprie osservazioni alla pre-decisione del novembre 2000, __________ ha dichiarato - per la prima volta - che il risotto conteneva un piccolo sasso, causa della lesione dentaria occorsale (cfr. doc. _).
Questa versione è stata altresì ribadita in sede di opposizione (cfr. doc. _), così come con il gravame 22 maggio 2001 (cfr. I).
2.8. La questione contestata é circoscritta all’esistenza o meno di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurata. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti realizzati.
La ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF (cfr. doc. _), così come nel rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dall'__________ (cfr. doc. _) - ha dichiarato che la nota rottura del dente è avvenuta mangiando un risotto con i funghi.
__________ non ha dunque preteso che la frattura del dente si sarebbe prodotta al contatto con un elemento duro, estraneo all'alimento consumato. In altri termini, l'assicurata non ha saputo evidenziare alcun fattore esterno straordinario.
Chiamata dall'assicuratore LAINF convenuto a formulare delle osservazioni in merito al contenuto della pre-decisione del novembre 2000 (cfr. doc. _), la qui insorgente ha affermato che all'origine del danno alla salute vi sarebbe stato un sassolino presente nel risotto (cfr. doc. _).
La suesposta dinamica, descritta - per la prima volta - da __________ dopo aver preso atto della posizione di rifiuto assunta dall'__________, non può venir considerata dallo scrivente TCA, nella misura in cui si trova in contrasto con la versione dei fatti costantemente fornita nel passato. In effetti, secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ancora ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988, p. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994, p. 189).
In questo ordine d'idee, non può essere ignorata la circostanza che, nel rispondere ai puntuali quesiti postile dall'assicuratore infortuni (cfr., ad esempio, "come si è prodotto il danno ai denti?" oppure "è accaduto qualcosa di particolarmente insolito, rispettivamente qualcosa di non normale?"), __________ non ha fatto accenno alcuno all'esistenza del presunto sassolino, continuando ad ascrivere la lesione dentaria al riso in quanto tale. Un atteggiamento che la ricorrente avrebbe difficilmente avuto, qualora avesse effettivamente riscontrato la presenza di un corpo estraneo alla pietanza che stava ingerendo.
In sede di ricorso, l'assicurata ha negato d'avere mutato la propria versione dei fatti, facendo invece valere "… di essersi limitata a fornire le ulteriori precisazioni richieste dalla stessa Assicurazione, in modo particolare con il questionario 26 ottobre 2000 …". Più avanti, essa ha altresì sostenuto che il suo medico-dentista curante avrebbe confermato la versione secondo cui nel risotto vi era un piccolo sasso (cfr. I, p. 6).
Tali affermazioni non trovano però riscontro negli atti di causa.
In primo luogo, come poc'anzi detto, nel compilare il questionario del 26 ottobre 2000, __________ non ha in realtà fatto riferimento alcuno alla presenza di un sassolino nel cibo (cfr. doc. _). Ciò è avvenuto soltanto più tardi, con le proprie osservazioni alla pre-decisione del novembre 2000 (cfr. doc. _).
In secondo luogo, neppure il dentista __________ ha mai preteso che la lesione dentaria sarebbe da ricondurre alla masticazione di un sassolino (cfr. doc. _).
Questa Corte ritiene di potersi esimere dal sentire la ricorrente personalmente, così come il suo medico-dentista curante (cfr. I, p. 6 in fine), giacché da questo provvedimento istruttorio non vi è d'attendersi che emergano dei nuovi elementi di valutazione.
Infatti, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Non essendo dunque possibile ritenere accertata l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA non può che constatare l'inesistenza giuridica di un infortunio.
2.9. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss, consid 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti