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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2000 35.2000.7

17. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,200 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00007   mm

Lugano 17 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2000 di

__________,

contro  

la decisione del 26 novembre 1999 emanata da

__________,

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 24 giugno 1995, __________, dipendente della ditta __________ in qualità d'operaio, ha subito un infortunio al dorso della mano sinistra.

                                         Accertamenti radiologici eseguiti in data 26 giugno 1995 presso l'Ospedale regionale di __________, hanno permesso d'escludere la presenza di lesioni strutturali post-traumatiche (doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative perlomeno sino al 31 luglio 1995, data a partire dalla quale l'assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa (cfr. doc. _).

                               1.2.   Nell'ottobre 1998, il Sindacato __________, allora rappresentante di __________, ha comunicato all'Istituto assicuratore che, a contare dall'aprile 1998, il suo patrocinato era stato costretto, nuovamente, ad interrompere la propria attività lavorativa a causa del riacutizzarsi dei disturbi alla mano sinistra.

                                         A notare che, nel frattempo, l'inabilità lavorativa era stata assunta dalla __________, assicuratore malattie (doc._).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo aver ascoltato il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _), l'__________, con decisione formale 17 dicembre 1998 (doc. _), ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione ai disturbi annunciati nell'ottobre 1998, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato.

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 26 novembre 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 12 gennaio 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita d'invalidità d'entità indefinita e, in via subordinata, l'erogazione d'ulteriore indennità giornaliere. In via ancor più subordinata, l'insorgente ha postulato che il TCA abbia a retrocedere l'incarto all'__________ affinché "… abbia a dare seguito ad ulteriori accertamenti di ordine medico in esito al quesito del nesso causale, rispettivamente, ad accertamenti economico-ispettivi per la fissazione della graduazione della rendita". Infine, il ricorrente ha chiesto che gli venga accordata un'indennità per menomazione dell'integrità, anch'essa d'entità indefinita (cfr. I, p. 5).

                                         L'__________, da parte sua, ha postulato un'integrale reiezione del gravame (III).

                                         Circa gli argomenti sviluppati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni, si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   In data 11 maggio 2000, questa Corte ha provveduto ad interpellare il dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano, che nel gennaio 1998 esaminò l'assicurato per conto della __________, in merito alla questione riguardante l'eziologia dei disturbi accusati da __________. Al summenzionato specialista il TCA ha trasmesso copia dei referti relativi agli accertamenti (TAC ed ecografia del polso sinistro) a cui l'insorgente è stato sottoposto il 17 marzo 1998 (cfr. XIV).

                                         La risposta del dottor __________ è pervenuta allo scrivente Tribunale il 24 maggio 2000 (XVII) ed è stata intimata alle parti per osservazioni (cfr. XX).

                                         L'__________ ha preso posizione il 29 giugno 2000 (XXI).

                               1.6.   In data 12 settembre 2000, il TCA ha assegnato all'avv. __________ un ultimo termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni al referto del dottor __________ e per trasmettere la documentazione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. XXII).

                               1.7.   Con scritto 18 settembre 2000, l'avv. __________ ha comunicato di non più rappresentare __________ (XXIII).

                               1.8.   Il 19 settembre 2000, questa Corte ha trasmesso direttamente all'assicurato il rapporto 18 maggio 2000 del dottor __________, concedendogli un termine di 10 giorni per osservazioni (XXIV).

                                         Sino ad oggi __________ è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi accusati da __________ a livello dell'estremità superiore sinistra si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio 24 giugno 1995.

                            2.2.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.2.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 104s.).

                               2.3.   In concreto, in data 24 giugno 1995, __________ è, dunque, rimasto vittima di una contusione alla mano sinistra.

                                         Due giorni dopo il suddetto evento, l'assicurato si è recato presso il PS dell'Ospedale regionale di __________, dove i medici hanno rilevato dei dolori a livello del II e III metatarso della mano sinistra con una mobilità dolente non limitata. In assenza di fratture, la terapia è stata limitata al bendaggio ed alla somministrazione di un antidolorifico (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato dichiarato chiuso a far tempo dal 1° agosto 1995, con una ritrovata piena capacità lavorativa (doc. _).

                                         Nel corso del mese di ottobre 1998, l'__________ ha annunciato all'Istituto assicuratore convenuto una ricaduta dell'evento traumatico assicurato, rilevando che, nel frattempo, __________ era stato sottoposto a ben cinque interventi chirurgici, a causa dello sviluppo, proprio nella regione interessata dall'infortunio, di "… una abnorme formazione adiposa della misura di un fagiolo, definita come ganglio articolare tendineo o come cisti tendinea, …" (doc. _).

                                         In data 17 marzo 1998, l'insorgente ha fatto oggetto d'approfonditi accertamenti radiologici presso l'Ospedale "__________" di __________, specificatamente di una TAC e di un'ecografia. Dai rispettivi rapporti si evince quanto segue:

"  L'esame tomografico assiale computerizzato consente di evidenziare la presenza di una formazione ipodensa con parete ispessita sita in corrispondenza dell'interspazio tra il secondo e il terzo metacarpale ma che sembra originarsi dalla giunzione articolare tra trapezoide e secondo metacarpale.

L'alterazione dislocando le strutture tendinee e dorsali tende poi a farsi superficiale e determina una deformazione del piano cutaneo.

Essa d'altronde risulta piuttosto delimitata in senso longitudinale.

Il quadro perciò più che essere attribuibile ad una cisti tendinea sembra attribuibile ad un ganglio articolare.

Risulta interessato il tendine dell'estensore del secondo e terzo raggio con scarsa visualizzazione del tendine del secondo raggio.

Non esistono alterazioni osteostrutturali"

"  L'esame ecografico condotto in corrispondenza della tumefazione clinicamente apprezzabile sul dorso della mano sinistra dimostra la presenza di una formazione cistica polilobata che sembra avere origine dall'articolazione e superficializzarsi, anecogena, con dimensioni circa 1.5 x 1.5 per 1 centimetro di spessore.

Tale neoformazione cistica sembra attorniare le strutture tendinee adiacenti regolarmente movibili ed apparentemente indipendenti.

In quadro è in prima ipotesi con ganglio articolare" (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         Dalle tavole processuali emerge che in precedenza, per la precisione nel gennaio 1998, il ricorrente era stato visitato, per conto della __________, dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano. Questo l'apprezzamento da lui allora enunciato:

"  Come sapete soffre di un ganglio dorsale all'altezza del carpo-metacarpea 2 a sinistra aspirato in un primo momento in Italia e operato in un secondo momento.

Attualmente vi è il recidivo di un ganglio dolente alla pressione direttamente al di sopra dell'articolazione CMC 2 leggermente in posizione ulnare a sinistra: la zona distale della cicatrice è iposensibile. All'esame clinico la dolenzia è squisita sia sul ganglio sia sull'articolazione CMC 2, si può provocare il dolore anche picchiettando la testa del II metacarpo da volare verso dorsale.

La clinica e l'anamnesi parlano per un Carpal Boss CMC 2 (artrosi parziale della porzione dorsale dell'articolazione carpo-metacarpea) patologia che può essere di origine post-traumatica o di origine congenita: si sa in effetti che tra la base del metacarpo 2 e il trapezoide o la riga distale del carpo possono esserci degli ossicini accessori che non si fondono completamente con l'osso principale e provocano una incongruenza articolare nel compartimento dorsale.

Dalla letteratura e dall'esperienza si sa che la terapia del caso è l'asportazione del ganglio e contemporaneamente la resezione della parte articolata dell'articolazione CMC 2 e, se il caso, della CMC 3.

Chiaramente la diagnosi dovrebbe essere confermata radiologicamente: le radiografie laterali da me fatte non evidenziano questa patologia, l'esame di scelta sarebbe una tomografia laterale accompagnata da una tomografia antero-posteriore. Dovesse la radiologia confermare la diagnosi clinica proporrei l'intervento di artroplastica di resezione. Il decorso post-operatorio rispettivamente il successo dell'intervento è buono con una scomparsa dei dolori in ca. l'80% dei pazienti" (rapporto 29.1.1998 accluso al doc._).

                                         Prima di procedere all'emanazione della decisione formale 17 dicembre 1998, l'__________ ha interpellato il proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, sulla base della documentazione a sua disposizione, ha categoricamente negato l'origine traumatica della patologia lamentata da __________:

"  L'assicurato il 24.6.1995 riporta una contusione del dorso della mano sinistra, per cui viene visto al Pronto Soccorso dell'__________, solo due giorni più tardi.

Non è interessato il polso, ma il metacarpo (II e III° raggio).

È anche quella zona che viene dichiarata dolente durante l'esame da parte del medico. Il caso è durato 5 settimane.

In nessun momento è stato possibile verificare una lesione strutturale post-traumatica.

Già le radiografie iniziali al Pronto Soccorso non hanno rivelato alcuna alterazione osteo-traumatica.

A quanto pare il signor __________ è stato operato 4 volte (sic!), per una "ciste sinoviale al dorso della mano sinistra".

Nella documentazione a nostra disposizione si parla innanzitutto di un ganglion tendineo.

Tuttavia gli esami diagnostici esperiti depongono indubbiamente per un ganglion articolare partendo dal carpo (fra trapezoide e base metacarpale II).

Questo fatto spiega anche i numerosi recidivi, poiché l'asportazione semplice della parete cistica non è sufficiente per evitare una neo-formazione gangleare.

L'esame computer-tomografico del 17.3.1998 illustra in modo molto chiaro la presenza di un ganglion articolare classico, senza alcuna nota di precedente traumatismo osteoarticolare.

Una tale patologia già "sui generis" non è di origine traumatica, poiché può manifestarsi in qualsiasi tessuto dell'apparato locomotore (per esempio anche in mezzo all'osso).

Nel caso concreto d'altronde mancano tutti gli indizi di una lesione strutturale traumatica.

Per quanto riguarda i vari interventi eseguiti fra il 1996 e 1998, non può essere stabilito nessun nesso causale con l'evento iniziale del 24.6.1995" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         In corso di causa, il TCA ha interpellato il dottor __________, sottoponendogli copia dei referti relativi alla TAC ed all'ecografia eseguiti il 17 marzo 1998 (cfr. XIV). Lo specialista in chirurgia della mano ha, da parte sua, indicato che l'affezione accusata dal ricorrente non è di origine traumatica, allineandosi in tal modo all'opinione manifestata dal medico di circondario dell'__________:

"  La diagnosi di ganglio all'altezza dell'articolazione carpo-metacarpea 2 a sinistra rispettivamente la diagnosi di carpal-boss all'articolazione carpo-metacarpea 2 a sinistra al di sopra della quale è sito il ganglio, non è di origine post-traumatica. La causa è da vedersi in una malformazione articolare che degenera in un'artrosi localizzata al dorso dell'articolazione CMC 2 e con il tempo provoca un'irritazione sinoviale con l'aumento del liquido sinoviale e formazione di una cisti gangleare" " (XVII - la sottolineatura è del redattore).

                               2.4.   Con il proprio gravame, __________ ha rimproverato all'assicuratore LAINF convenuto di non aver istruito a dovere il suo caso, fondando l'impugnata decisione su opposizione esclusivamente sull'apprezzamento - definito lacunoso - espresso dal dottor __________, apprezzamento che si troverebbe, del resto, in contrasto con una "… presa di posizione di uno specialista, in specie il dott. __________ " (cfr. I, p. 4).

                                         Tutto ben considerato, questa Corte non ritiene di dover dar seguito alle censure sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione manifestata dal medico di circondario dell'__________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al preteso provvedimento probatorio.

                                         D'altro canto, la tesi difesa dal dottor __________ ha l'indubbio pregio d'essere stata confermata, successivamente, dal dottor __________, specialista nella materia che qui interessa (cfr. XVII).

                                         L'assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, correttamente negato il proprio obbligo contributivo in relazione alla ricaduta annunciatagli nell'ottobre 1998.

Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia consultato dall'__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                               2.5.   Dev’essere, infine, esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, come da lui richiesto in sede di ricorso 12 gennaio 2000 (cfr. I).

                            2.5.1.   Secondo l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:

"  dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita” (art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF).

                            2.5.2.   Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 114).

                                         Con riferimento ad una disposizione analoga all’art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; cfr. anche ZBL 94/1993 p. 517):

                                         a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno.

                                              L'indigenza posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA non pubbl. citata).

                                              L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).

                                              Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                              Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).

                                              Nella sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                              Nella sentenza apparsa recentemente in SVR 1998 UV11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro canto, ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.

                                              L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 5).

                                              Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

                                              Da un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 2).

                                              Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                         b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.

                                              Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).

                                         c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.

                                              Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p. 42 N 4).

                                              A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.).

                            2.5.3.   In casu, in data 7 febbraio 2000 il TCA ha chiesto all’avvocato __________ d'inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. V).

                                         Analoga richiesta è stata formulata il 12 settembre 2000 (cfr. XXII).

                                         In proposito va rilevato che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240), come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza ivi citata).

                                         In concreto l’assicurato non ha, sino ad oggi, fatto pervenire al TCA la documentazione atta a comprovare il suo stato di indigenza, malgrado questa Corte gli abbia dato, in più di un'occasione, la possibilità di farlo.

                                         In tali circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria dev’essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.2000.7 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2000 35.2000.7 — Swissrulings