RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00006 mm
Lugano 13 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 ottobre 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 aprile 1996, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di autista - mentre stava caricando il proprio autocarro, ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo da un'altezza di circa tre metri, riportando una contusione cranica fronto-parietale destra con ferita lacero-contusa, una distorsione cervicale, la frattura del radio distale non dislocata al polso sinistro (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Con decisione formale 12 luglio 1999, l'Istituto assicuratore ha comunicato all'assicurato che - a fronte dei soli esiti dell'evento traumatico dell'aprile 1996 - è stato riconosciuto in grado di riprendere normalmente l'esercizio della propria attività lavorativa, e ciò già a contare dal 1° luglio 1999. Parimenti, a __________ è stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità nonché ad un'indennità per menomazione dell'integrità (doc. _).
1.3. In data 16 luglio 1999, __________ r, rappresentato dal Sindacato __________, ha interposto opposizione cautelativa avverso la suddetta decisione dell'__________, chiedendo, nel contempo, di poter prendere visione dell'incarto (doc. _).
1.4. Il 21 luglio 1999, l'assicuratore LAINF ha trasmesso all'__________ il dossier riguardante __________ (doc. _), dossier che è poi stato restituito il 26 luglio successivo (doc. _).
1.5. Con scritto 14 settembre 1999, l'__________ ha assegnato al patrocinatore dell'assicurato un termine - scadente il 27 settembre 1999 - entro cui comunicare "… se intendete mantenere la vostra opposizione, motivandola, o se la ritirate" (doc. _). L'__________ è, inoltre, stato espressamente avvertito che, trascorso infruttuoso il termine, sarebbe stata emanata una decisione d'irricevibilità.
1.6. In data 1° ottobre 1999, l'Istituto assicuratore ha contattato telefonicamente il rappresentante di __________, allo scopo di conoscere le sue intenzioni circa la sorte dell'opposizione cautelativa interposta circa tre mesi prima (cfr. doc. _).
1.7. In data 7 ottobre 1999, l'__________ ha emanato la decisione su opposizione, mediante la quale ha dichiarato irricevibile l'opposizione cautelativa 16 luglio 1999 (doc. _).
1.8. Con tempestivo ricorso 2 dicembre 1999, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondergli una rendita d'invalidità nonché un'indennità per menomazione dell'integrità, d'entità indeterminata (I).
Riguardo, specificatamente, alla questione dell'irricevibilità dell'opposizione, l'insorgente ha fatto valere quanto segue:
" Contro la decisione di cui sopra il segretariato regionale di __________ della __________ ha interposto tempestiva opposizione con scritto del 20 luglio 1999 in forma di opposizione cautelativa e con riserva di motivare la contestazione in prosequio di tempo.
In seguito, a richiesta del funzionario dell'Istituto, venne precisato che non essendo ancora completato l'esame degli atti, la motivazione sarebbe stata inoltrata più tardi.
Senza attendere ulteriormente, il settore opposizioni ha emesso in data 7.10.1999 la decisione su opposizione (doc. _) mediante la quale si afferma che non essendo stata motivata l'opposizione, e visto che la __________ ha ritirato la propria opposizione, mentre che la __________ ha accettato la decisione 12.7.1999, non si entrava nel merito dell'opposizione.
(…).
Contro la decisone su opposizione si inoltra il presente tempestivo gravame.
Si osserva anzitutto il fatto che la __________ abbia ritirato la propria opposizione cautelare del 20.8.1999 e d'altra parte il fatto che la __________ abbia accettato la decisione 12.7.1999 dell'__________ non pregiudicano evidentemente la possibilità dell'assicurato di contestare la decisione in questione; per quanto riguarda l'ulteriore affermazione nel senso che l'opposizione non sarebbe stata motivata occorre sottolineare che, malgrado la precisa richiesta e la segnalazione che la motivazione sarebbe comunque seguita a tempo debito, l'Istituto non ha in concreto accordato il tempo necessario per l'inoltro della motivazione" (I).
1.9. L'__________, in risposta, ha postulato che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'__________ ha o meno correttamente dichiarato irricevibile l'opposizione interposta da __________ in data 16 luglio 1999.
2.3. Giusta l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù della presente legge e i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
L'art. 130 cpv. 1 OAINF recita, da parte sua, che l'opposizione prevista all'articolo 105 capoverso 1 della legge può essere fatta per iscritto o durante un colloquio personale e dev'essere motivata. L'assicuratore mette le opposizioni orali a verbale, che l'opponente deve firmare.
Secondo la giurisprudenza federale, l'opposizione rappresenta una sorta di procedura di riconsiderazione che conferisce all'autorità stessa che ha statuito la possibilità di riesaminare la propria decisione, prima che il tribunale venga eventualmente adito (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 610). Si tratta, insomma, di un vero e proprio "mezzo di diritto" (DTF 118 V 185 consid. 1a e riferimenti ivi citati).
A tale titolo, è necessario che l'opposizione venga motivata, in difetto di che la stessa non raggiungerebbe il suo scopo, ovverosia quello d'obbligare l'assicuratore a rivedere la sua decisione (DTF 118 V 186 consid. 2b). In altri termini, dalle censure sollevate dall'opponente dev'essere possibile dedurre un'argomentazione diretta contro il dispositivo della querelata decisione e suscettibile di condurre ad una sua riforma oppure ad un suo annullamento (DTF 102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486s. consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 285). Spetta, quindi, all'assicurato determinare l'oggetto ed i limiti della sua contestazione. L'assicuratore dovrà esaminare l'opposizione soltanto nelle misura in cui la sua decisione è stata contestata (DTF 119 V 350 consid. 1b).
2.4. In concreto, in data 16 luglio 1999, __________, rappresentato dal Sindacato __________, ha chiesto all'__________ di poter prendere visione dell'incarto che lo riguarda, osservando, inoltre, che "… la presente deve essere considerata opposizione formale cautelativa contro la decisione …" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore). Contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso, l'insorgente non si è affatto riservato "… di motivare la contestazione in prosieguo di tempo" (cfr. I, p. 3).
L'incarto gli è stato trasmesso il 21 luglio 1999 (cfr. doc. _) ed è stato restituito all'assicuratore LAINF convenuto il 26 luglio successivo (cfr. doc. _).
In data 14 settembre 1999 - di fronte al totale immobilismo dell'assicurato l'__________ gli ha assegnato un termine di una diecina di giorni, invitandolo a volersi finalmente determinare in merito alla sorte dell'opposizione cautelativa 16 luglio 1999 (cfr. doc. _: "Vi invitiamo a volerci comunicare, entro il 27.9.99, se intendete mantenere la vostra opposizione, motivandola o se la ritirate. Trascorso infruttuoso tale termine, saremo costretti a rilasciare una decisione di non entrata in materia").
Dalle tavole processuali emerge che, prima di procedere all'emanazione della qui impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora tentato - inutilmente -di rintracciare il patrocinatore dell'assicurato "… per sapere cosa intende fare con l'opposizione cautelativa" (doc. _).
È oltremodo pacifico come l'opposizione 16 luglio 1999 interposta da __________ non soddisfi affatto i requisiti minimi posti dalla giurisprudenza del TFA quo alla motivazione (cfr. consid. 2.3.). Del resto, va osservato che il summenzionato atto è stato presentato a titolo cautelativo, quindi, con lo scopo precipuo di salvaguardare il termine di cui all'art. 105 cpv. 1 LAINF. In casi del genere, dopo aver preso visione dell'incarto, dall'opponente ci si attende o che ritiri l'opposizione o che la mantenga, motivandola.
Con il proprio gravame, l'assicurato non contesta il fatto che l'opposizione 16 luglio 1999 sia completamente sprovvista di motivazione, ciò nondimeno, egli sostiene che l'Istituto assicuratore convenuto non gli avrebbe accordato il tempo necessario per l'inoltro della motivazione.
La tesi difesa da __________ non può essere fatta propria da questa Corte, nella misura in cui gli atti all'inserto dimostrano, in realtà, l'esatto contrario. In effetti, il patrocinatore dell'assicurato è entrato in possesso dell'incarto __________ già nel corso della seconda metà del mese di luglio (doc. _). Se ne deduce che perlomeno a partire da quel momento, egli disponeva degli elementi necessari a motivare - con cognizione di causa - l'opposizione cautelativa interposta il 16 luglio 1999. Non risulta, d'altronde, che l'insorgente abbia ritenuto indicato interpellare un medico di propria fiducia.
Con scritto raccomandato 14 settembre 1999 (doc. _), l'Istituto assicuratore convenuto - trascorsi circa due mesi dall'inoltro dell'opposizione cautelativa - ha sollecitato l'__________ a ritirare oppure a motivare la propria opposizione cautelativa, pena, qualora il termine impartito fosse trascorso infruttuoso, l'emanazione di una decisione di non entrata in materia. Da lì al momento in cui l'__________ ha emesso la decisione 7 ottobre 1999, sono ancora passate circa tre settimane.
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene che __________ sia stato messo nelle migliori condizioni per poter debitamente motivare la propria opposizione cautelativa 16 luglio 1999. Avendo omesso di farlo, l'insorgente o chi per esso - si è dimostrato negligente nella tutela dei propri interessi.
D'altro canto, l'affermazione secondo cui l'assicurato avrebbe provveduto a tempestivamente avvisare l'__________ che, non avendo ancora completato l'esame degli atti, la motivazione sarebbe stata inoltrata soltanto più tardi circostanza contestata dall'assicuratore - è rimasta assolutamente indimostrata. Al proposito, va, peraltro, rammentato che l'__________ è entrato in possesso del, non particolarmente voluminoso, incarto __________, già nel corso del mese di luglio 1999 mentre la qui impugnata decisione è stata emanata soltanto all'inizio d'ottobre 1999. È, pertanto, difficile credere che il ricorrente non abbia avuto tempo sufficiente per attentamente esaminare la documentazione componente il dossier dell'__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti