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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2000 35.2000.32

16. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,038 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00032   mm

Lugano 16 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 11 aprile 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 10 gennaio 2000, __________, agente presso la Gendarmeria di __________, ha annunciato alla __________ __________, che lo assicura contro gli infortuni, la rottura di un dente. L'evento è stato così descritto: "Sul lavoro, la vigilia di Natale, nel mentre assaggiavo una torta alle mandorle o noci, ho spezzato un angolo del dente molare" (doc. _).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, la __________ ha rifiutato il proprio obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione personalmente interposta dall'assicurato - con decisione su opposizione 11 aprile 2000.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 12 aprile 2000, __________ ha chiesto che la __________ venga condannata ad assumere il caso annunciato nel gennaio 2000, facendo valere quanto segue:

"  La vigilia di Natale (24.12.1999), ero di servizio al Posto di Gendarmeria di __________ in qualità di responsabile.

Alle ore 17.00 ca. si era in pausa al refettorio.

Nell'occasione sul tavolo vi erano dei dolci, un panettone ed una torta.

I colleghi presenti si servivano a dipendenza dei loro gusti, da parte mia, assaggiavo una fetta di torta, poi risultata essere una torta alle noci.

Dopo alcuni morsi, ho improvvisamente avvertito un corpo duro che mi ha procurato la rottura del dente.

L'immediata ricerca non mi ha consentito di rinvenire il pezzo che ha causato la rottura del dente, per contro, fra le mani, mi sono ritrovato parte del molare destro.

Il corpo solido (probabilmente un pezzo di guscio di noce caduto casualmente durante la preparazione della torta) è stato forse involontariamente ingoiato, oppure si trovava nel quarto di boccone che in seguito ho espulso.

Al momento dell'infortunio, la mia prima preoccupazione non è stata quella di cercare ad ogni costo l'esistenza del corpo estraneo, da portare come prova o indizio, ma è stata quella di recarmi in toilette a verificare il danno fisico subito.

Questo mio esposto corrisponde a quanto di veritiero accaduto, e come già menzionato nel mio esposto sono in grado di fornire i testimoni del fatto" (I).

                               1.4.   In risposta, la __________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                                2.2   L'art. 9 cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a e147 consid. 2a). Questo il testo legale:

"  E' considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali:

"  - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.3.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid 2b; RAMI 1993 p. 157ss, consid 2a).

                               2.4.   Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

                                         Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1992 p. 83 consid. 2b, 1988 p. 420 consid. 2b).

                                         Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.; RAMI 1992 U144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 p. 156ss, consid. 2b).

                               2.5.   In concreto, l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio-bagatella LAINF 10 gennaio 1999, ha dichiarato quanto segue:

"  Sul lavoro, la vigilia di Natale, nel mentre assaggiavo una torta alle mandorle o noci, ho spezzato un angolo del dente molare” (doc. _).

                                         In seguito, interrogato dall’assicuratore LAINF convenuto in merito alla natura del corpo estraneo, egli ha così risposto:

"  3. A quale precisa circostanza attribuisce la rottura del dente?

                                              (P.F. dia una descrizione esatta e completa).

                                         Alla morsicatura di un pezzo duro contenuto in una torta di mandorle o noci.

                                          4.  Quale alimento stava mangiando?

                                              Una fetta di torta alle mandorle o noci.

                                          5.  Ha masticato qualcosa di duro? (X) SI   (  ) NO

                                              Se si, di che cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato?

                                         Dal momento che ho morsicato qualcosa di duro è probabile che non tutte le noci sono state snocciolate a dovere.

                                              Lei ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l’evento?

                                         Non ho visto questo corpo duro. Quando ho morsicato la torta ho sentito qualcosa di duro, ma purtroppo il dente ha ceduto prima. L'angolo di dente è stato ritrovato, mentre il pezzo duro no, probabilmente è stato ingoiato involontariamente.

                                              E a suo giudizio a quale causa é da far risalire il danno patito?

                                              Alla masticazione di un alimento contenente pezzi duri” (doc. _).

                                         Con il proprio ricorso 12 aprile 1999 (I), l’insorgente ha, essenzialmente, ribadito quanto già aveva avuto modo di dichiarare compilando il summenzionato "questionario per lesioni ai denti causate dalla masticazione di alimenti".

                               2.6.   La questione contestata é circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati.

                                         Il ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF, così come nel rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dalla __________ - ha dichiarato che la frattura del dente è stata causata da un "pezzo duro", contenuta nel cibo che stava per ingerire, probabilmente un pezzetto di guscio di noce.

                                         Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.).

                                         Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante.

                                         Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.

                                         Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).

                                         È, però, doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

                                         Questo procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).

                                         In concreto, l'assicurato, semplicemente, suppone che ad aver provocato il danno al dente sia stata una scheggia di guscio di noce contenuta nella torta, ciò che non é tuttavia stato in grado d’accertare direttamente (cfr. doc. _, risposta al quesito n. 5: "Non ho visto questo corpo duro. Quando ho morsicato la torta ho sentito qualcosa di duro, ma purtroppo il dente ha ceduto prima. L'angolo di dente è stato trovato, mentre il pezzo duro no, probabilmente è stato ingoiato involontariamente" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Ciò non basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere nei limiti della probabilità preponderante la presenza di un elemento esterno straordinario. Il TFA, infatti, in un caso analogo a quello ora sub judice, in cui un'assicurata aveva sostenuto di aver rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo, ha negato l'azione di un elemento esterno nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa (STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.).

                                         Parimenti, in un caso precedente, in cui l'assicurato aveva pure affermato di aver rotto un dente contro qualcosa di duro mentre mangiava del pane senza fornire alcuna prova al riguardo, il

                                         TFA ha escluso l'intervento di un fattore esterno straordinario (STFA inedita 21.11.1990 in re T.). Questo principio era già stato applicato dal TFA in precedenza in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA 30.4.1991 in re R.; 16.1.1992 in re T. non pubbl. citate in STFA 27.8.1992 in re M.).

                                         Si deve, dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi.

                                         Non essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid 5b; 116 V 136ss consid 4b).

                                         Con il proprio gravame, __________ ha affermato che vi sarebbero dei testimoni oculari dell'accaduto. Da parte sua, questa Corte può tranquillamente esimersi dal sentire questi presunti testimoni, nella misura in cui è impossibile che essi possano aver accertato l'identità del corpus delicti, visto che la stessa non è stata appurata neppure dal diretto interessato.

                               2.7.   Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss, consid 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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