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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2000 35.2000.13

15. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·965 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00013   grw/nh

Lugano 15 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso del 8 febbraio 2000 interposto da

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 29 ottobre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 24 marzo 2000 della parte convenuta;

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

"  Premesso che:

il 29 giugno 1991 __________, titolare dell'allora __________, __________, alla guida di un torpedone, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione a __________;

la __________ (in seguito __________) ha assunto il caso quale assicuratore LAINF (polizza n. _; inc. n. _);

con decisione 19 aprile 1997 (inc. n. _) del Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano (in seguito TCA) è stato stabilito che la __________ era tenuta a versare anche dopo il 12 ottobre 1993 a __________ le prestazioni assicurative per i disturbi alla spalla destra dovuti all'infortunio assicurato;

a seguito della sopra citata sentenza giudiziaria, dopo le trattative tra le parti, la __________ ha emesso la decisione su opposizione 29 ottobre 1999, contro la quale __________ ha interposto ricorso in data 8 febbraio 2000 al TCA;

la vertenza giudiziaria è tuttora pendente dinanzi al TCA (incarto n. 35.2000._);

la vertenza tra le parti, con ordinanza 17 aprile 2000 del TCA, è stata congiunta con la causa promossa con ricorso 10 dicembre 1999 da __________ contro la decisione 16 novembre 1999 dell'Ufficio Assicurazione Invalidità, a Bellinzona (_, inc. TCA n. 32.1999._);

-          __________, per il tramite dell'avv. __________, ha fatto spiccare in data 7 settembre 1998 nei confronti della __________ il precetto esecutivo n. _ dell'Ufficio esecuzione di __________, per Fr. 40'000.‑‑, oltre interessi al 5 % dal 29 giugno 1991;

contro l'esecuzione citata l'escussa ha interposto opposizione;

le parti intendono ora trovare un accordo extra‑giudiziale per liquidare bonalmente e definitivamente l'intera pratica assicurativa;

le parti prendono atto che la presente convenzione necessita del l'omologazione da parte del TCA;

le parti intendono regolare in separata sede le prestazioni di cui all'assicurazione complementare, atteso tuttavia che solo con la sottoscrizione di entrambe le convenzioni, da firmare congiuntamente, e con l'omologazione da parte del TCA della presente, con relativo stralcio della vertenza, si riterrà valido l'accordo definitivo e complessivo tra le parti;

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano in via transattiva quanto segue:

1.-

A completa liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa assicurativa LAINF di cui all'infortunio del 29 giugno 1991, e in aggiunta a quanto finora versato da parte della __________, quest'ultima si impegna a versare in favore di __________, sul conto che le verrà indicato, l'importo di Fr. 20'000.‑‑ (ventimila).

Riservato quanto pattuito ai punti seguenti, il pagamento del citato importo verrà effettuato entro 20 (venti) giorni dall'omologazione e relativo stralcio dai ruoli della vertenza pendente dinanzi al TCA (inc. n. 35.2000._).

2.‑

Sulla base dello stato attuale, __________ riconosce espressamente di non più vantare pretese LAINF nei confronti della __________ a dipendenza dell'infortunio del 29 giugno 1991.

Resta riservato l'art. 11 OAINF.

3.‑

Le parti, per il tramite dei rispettivi patrocinatori, a condizione che sarà pure stata sottoscritta la separata convenzione regolante le pretese di cui all'assicurazione complementare, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, inoltreranno un esemplare originale di quest'ultima al TCA, chiedendo l'omologazione della stessa e lo stralcio dai ruoli della vertenza (inc. n. 35.2000._), ritenute le eventuali spese e tasse di giustizia a carico di chi le ha anticipate, e compensate le ripetibili.

4.‑

La validità della presente convenzione è condizionata all'omologazione della stessa e relativo stralcio secondo le modalità stabilite al punto 3, da parte del TCA. Di conseguenza, l'eventuale mancata omologazione da parte del TCA renderà nulla la presente convenzione come pure la separata convenzione concernente le pretese attinenti all'assicurazione complementare. Entrambe le convenzioni saranno ritenute nulle e come mai avvenute.

5.‑

__________, per il tramite dell'avv. __________, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto versamento dell'importo di Fr. 20'000.‑‑ di cui al punto 1 e del versamento di quanto stabilito in separata sede a titolo di assicurazione complementare, presenterà istanza di cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________, per Fr. 40'000.‑‑, oltre interessi al 5% dal 29 giugno 1991.

6.‑

La presente convenzione, da sottoscrivere dalle parti medesime, viene perfezionata in 3 copie, una ciascuna per le parti e una per il TCA." (XXIIbis)

(e meglio come alla transazione inviata in data 9 giugno 2000 al Tribunale dall'avv. __________);

rilevato che con ulteriore lettera 9 giugno 2000 l'avv. __________ ha trasmesso, debitamente approvata e sottoscritta dalle parti, anche la convenzione "in ambito assicurazione complementare" e di conseguenza la condizione indicata a pagina 2 della transazione sopra riportata è riempita (XXIII, XXIIIbis-ter);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Giovanna Roggero-Will

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