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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2000 35.2000.11

20. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,754 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00011   mm/nh

Lugano 20 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 1996 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,  

contro  

la decisione del 27 agosto 1996 emanata da

__________,

rappr. da: avv. __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5 luglio 1995, __________, contitolare e direttrice __________, è stata arrestata dalla Polizia __________, presso il parcheggio sito innanzi __________ a __________. Circa i motivi che hanno portato ad un suo arresto si dirà meglio nei considerandi di diritto.

                                         All'occasione, l'interessata ha riportato un trauma al polso destro. Un'artro-RM del polso destro, effettuata in data 2 agosto 1995 presso la Clinica __________, ha posto in luce una contusione dei tessuti molli in prossimità dell'estremità distale dell'ulna, un'insufficienza legamentare tra piriforme e piramidale con passaggio di MdC distalmente e, infine, una degenerazione e probabile fissurazione del versante posteriore della cartilagine triangolare del carpo (cfr. doc._).

                                         Il caso è stato assunto dalla __________.

                               1.2.   Con decisione formale 24 giugno 1996, l'assicuratore infortuni ha comunicato all'assicurata che le prestazioni in contanti sarebbero state ridotte della metà, in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF (doc. _). Ad __________ è, in sostanza, stato rimproverato d'essersi procurata il danno all'arto superiore destro, commettendo un atto di rilevanza penale.

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc._), __________, in data 27 agosto 1996, ha essenzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc._).

                               1.3.   __________ ha adito, con atto 29 novembre 1996, il Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, chiedendo che l'assicuratore LAINF convenuto venisse condannato a corrisponderle prestazioni non decurtate. A mente dell'insorgente, farebbe, in effetti, difetto un nesso di causalità fra le lesioni lamentate e la pretesa commissione di un reato penale (doc. _).

                               1.4.   Con decisione 21 gennaio 1997, il Tribunale di Zurigo ha dichiarato il gravame irricevibile, negando la propria competenza territoriale. Gli atti sono così stati trasmessi, per competenza, allo scrivente TCA (doc. _).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l'assicuratore LAINF era o meno legittimato a decurtare le prestazioni in contanti corrisposte alla ricorrente, in applicazione del cpv. 3 dell'art. 37 LAINF.

                               2.3.   All'art. 37 LAINF vengono distinte, nei tre capoversi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente, di diniego delle prestazioni assicurative.

                                         Fra queste, il capoverso 3 prima frase dell'art. 37 LAINF prevede che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio com­mettendo un crimine o un delitto.

                                         Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale, giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

                                         Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (art. 18, 102, 333 CP). Se per contro l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

                                         I descritti principi di diritto penale sono pure applicabili, trattandosi di atti delittuosi, nell'ambito dell'art. 37 cpv. 3 LAINF.

                               2.4.   In concreto, dalle tavole processuali, in particolare dal verbale d'interrogatorio 6 luglio 1995 della qui ricorrente, emergono quali furono le circostanze all'origine del suo arresto, premesso che i marchi da consegnare al "console" erano, in realtà, dei soldi falsi:

"  … In questi ultimi tempi, precisamente la settimana l'altra, dopo un lungo periodo di silenzio, il console si è rifatto vivo dicendomi che in questi giorni si sarebbe recato a __________ per affari e che ci si poteva incontrare in quella località.

Dal momento che pure io dovevo andare proprio a __________ a consegnare un natel a una mia amica, ho contattato mio cognato e gli ho riferito che si poteva concludere l'affare. Lui però mi ha detto di attendere dal momento che aveva trovato degli acquirenti qui da noi e poteva concludere lui direttamente potendo parlare in italiano.

Di conseguenza non ho fissato l'appuntamento con il console dicendogli che non riuscivo a rintracciare gli italiani.

Come già detto gli italiani non sono altro che mio cognato.

Venerdì scorso, purtroppo per me, __________ mi ha riferito di non aver combinato l'affare. Domenica scorsa il console mi ha chiamato nuovamente per sapere se avevo rintracciato gli italiani. Gli ho risposto affermativamente comunicandogli nel contempo che sarei andata a Zurigo mercoledì e che ci si poteva incontrare.

Ricordo ora che all'eventuale primo incontro prospettato, ci si sarebbe limitati alle presentazioni senza mettere in discussione i soldi. Viceversa per questo secondo incontro, il console ha preteso di portargli la merce (inteso i soldi).

Già al telefono io gli ho riferito che avrei raggiunto __________ con gli italiani e con due auto e che non mi sarei intromessa fra loro nella conclusione dell'affare limitandomi a fare da traduttrice dal momento che mio cognato non parla una sola parola di tedesco.

All'entrata di __________ mi ha chiamato mio cognato sul natel dicendomi che aveva timore di qualcosa e che vi era una __________ di colore rosso bordeaux con targhe __________ che lo seguiva da lungo tempo. L'ho tranquillizzato dicendogli che sovente capita che vi siano delle auto sempre dietro e di non insospettirsi più di quel tanto. Detto questo, ha accettato di andare all'appuntamento. Unica condizione era di andare io perché lui, come detto, non parla tedesco. L'ho fatto parcheggiare in un posteggio sotto l'ospedale __________. Premetto che io non sapevo nemmeno dove teneva la merce. Prima, da sola, sono andata all'Albergo __________, dove, nell'atrio, come agli accordi telefonici, mi sono incontrata con il console. Non avevo la merce e mi sono limitata a chiedergli dove teneva i soldi. Mi ha accompagnata fino al posteggio fuori all'EP dove ha raggiunto una __________, di color rosso, con targhe tedesche. Non ho rilevato questa targa. Sono tornata fino alla __________ dove mi sono fatta consegnare i soldi dal __________. Presa questa borsa, che è quella che mi viene ora mostrata e, senza nemmeno guardare all'interno, l'ho introdotta nella mia borsa dandogli addirittura un calcio per farla entrare posandola sul sedile laterale della __________.

Il __________ doveva aspettarmi perché gli avrei consegnato i 90 mila franchi svizzeri che avrei ricevuto in cambio dei marchi dal console. Questo perché io dovevo fermarmi ancora a Zurigo e non volevo girare con tutti quei soldi.

Giunta dal console, questi ha dato un'occhiata dentro la mia borsa e dopo aver visto che vi erano le mazzette ha detto "OK" e mi ha invitata a scendere per vedere e prendere in consegna la sua parte che si trovava nel baule della __________. Ho visto che all'interno del baule vi era un borsetto contenente diverse banconote da mille franchi svizzeri. Dopo di ciò, mentre mi giravo, notavo il sopraggiungere di tre o quattro persone che, dopo essersi legittimati come agenti di Polizia mi hanno bloccata e ammanettata. In seguito sono stata trasferita alla Polizia criminale di __________. Durante le fasi dell'arresto e precisamente al momento che sono stata ammanettata ho subito delle forti contusioni al polso destro e ne porto tutt'ora i segni".

                                         Alla luce di quanto precede, non possono sussistere dubbi circa il fatto che __________ ha avuto un ruolo attivo nel tentativo di messa in circolazione di denaro contraffatto, infrazione punita dall'art. 242 cpv. 1 CP con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

                                         A norma dell'art. 9 cpv. 1 CP, ci si trova, quindi, confrontati ad un crimine, donde l'applicabilità di principio dell'art. 37 cpv. 3 LAINF.

                               2.5.   Con il proprio gravame 29 novembre 1996, __________ ha fatto valere che il danno alla salute non sarebbe affatto insorto nel commettere un crimine o un delitto, così come esatto dal cpv. 3 dell'art. 37 LAINF, ma sarebbe piuttosto stato cagionato, intenzionalmente o per negligenza, da un agente di polizia in occasione del suo arresto.

                                         L'insorgente contesta, in sintesi, l'esistenza di un nesso di causalità fra il reato eventualmente commesso e la lesione al polso destro.

                                         La problematica del nesso di causalità fra il comportamento colpevole ed il danno alla salute ha fatto oggetto di un'approfondita analisi nella tesi di A. Rumo-Jungo "Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG":

"  Der Unfall muss zwar nicht durch die Verbrechens‑ oder Vergehenshandlung selbst herbeigeführt werden, sondern nur, aber immerhin, bei (anlässlich, im Zusammenhang mit) der Ausübung  des Verbrechens oder Vergehens . Damit wird der Kreis der zurechenbaren Folgen etwas erweitert, ohne dass das Adäquanz­prinzip aufgegeben würde. Das Ereignis, welches als adäquate Ursache eines Erfolges gilt, ist nicht nur die Verbrechens‑ oder VergehenshandIung selbst, sondern eine, nicht notwendigerweise schuldhafte, Handlung bei der Ausübung des Verbrechens oder Vergehens.

Ein Diebstahl ist somit nicht nur adäquate Ursache der Schnittwunden, die sich der Einbrecher bei der Entwendung einer Vase zuzieht, weil sie in sei­nen Händen zerbricht, sondern auch der Verletzungen infolge eines Miss­trittes auf der Flucht. Die Schnittwunden erleidet der Einbrecher durch das Verbrechen selbst, nämlich durch den Diebstahl der Vase; die Verletzungen infolge Misstritts hingegen erleidet er nicht durch das Verbrechen (die Flucht an sich, unter Zurücklassung der Diebesbeute, stellt nicht eine deliktische Handlung dar), jedoch noch bei dessen Ausübung bzw. infolge des Verbrechens.

Das erwähnte Beispiel zeigt, dass der Gefahrenbereich, welcher von Art. 37 Abs. 3 erfasst wird, nicht einzig in der strafrechtlichen Handlung liegt, son­dern weiter geht. Dieser Bereich muss aber anhand objektiver Kriterien konkretisiert und näher umschrieben werden. Dabei bietet sich die Normzwecktheorie zur Lösung des Problems an.

(…)

Erforderlich ist nach meinem Dafürhalten jeweils ein sachlicher und zeitlicher Zusammenhang mit dem Vergehen oder Verbrechen. Ein solcher be­steht z.B. beim Aufstellen von Wachposten, bei der Überwachung eines zukünftigen Opfers, also allgemein bei unmittelbar auf die Tat gerichteten Vorbereitungshandlungen, welche eine starke sachliche und zeitliche Nähe zur TathandIung aufweisen und unmissverständlich auf die konkrete Tat ausgerichtet sind. Die zeitliche Nähe fehlt beim Kauf eines Messers zwei Wochen vor dem geplanten Tötungsdelikt. Umgekehrt fehlt die sachliche Nähe, wenn ein Dieb eine Stunde nach der Tat vom Eigentümer der ge­stohlenen Ware (der den Diebstahl noch nicht entdeckt hat) wegen angeblicher Missachtung dessen Vortrittsrechts auf der Strasse geohrfeigt wird.

Ein sachlicher und zeitlicher Zusammenhang mit der TathandIung besteht auch während der Flucht, während der Spurenverwischung, beim Ver­stecken der Beute, allenfalls auch beim Verteilen oder beim Absetzen der Beute. Aber auch hier muss die Handlung unmittelbar mit der Tat zusammenhängen. Bei einem Ausflug mit dem gestohlenen Auto einen Tag nach dem Diebstahl wirkt sich die spezifische Gefahr, die mit der Ausübung des Verbrechens verbunden ist, nicht mehr aus. Der Diebstahl ist abgeschlossen, und der Ausflug stellt eine neue Handlung dar. Anders wäre zu entscheiden, wenn sich der Täter am anderen Tag mit dem gestohlenen Fahrzeug nochmals zum Tatort begeben würde, um seine vergessene Jacke zu holen oder eine Spur zu verwischen.

Das Vorhandensein des sachlichen und zeitlichen Zusammenhanges ist jeweils im konkreten Fall zu bestimmen. Verallgemeinerte Aussagen dienen nur als Anhaltspunkte.

Während das EVG die Frage des Kausalzusammenhanges zwischen Verge­hen oder Verbrechen und dem Unfall in jüngeren Entscheiden vernachlässigt oder (scheinbar) stillschweigend bejaht, hat es in älteren Entscheiden dazu Stellung genommen. So bejahte es die Adäquanz zwischen der Ge­walt oder Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) und dem Tod des Versicherten durch einen Schuss aus der Waffe des angegriffenen Polizisten. Der adäquate Kausalzusammenhang wurde auch bejaht zwi­schen dem Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einerseits und der Abgabe eines Schreckschusses durch einen zu

Hilfe geeilten Nachbarn andererseits, welcher den Eindringling verletzte.

In einem weiteren Urteil äusserte es sich implizit zur Frage der Adäquanz: Der Versicherte demontierte mit zwei Komplizen auf einem Autofriedhof eine Zierleiste von einem Abbruchwagen. Dabei wurde er vom Besitzer des Autofriedhofes erwischt, und schliesslich entwickelte sich eine Schlägerei. Der Versicherte konnte mit dem Auto fliehen und verursachte einen Selbstunfall. Das EVG betrachtete die drei Handlungsphasen als eine Tatbestandseinheit und verweigerte die Leistungen gestützt auf Art. 67 Abs. 3 aKUVG. Obwohl der Täter sich "grob verkehrswidrig" verhalten hatte, prüfte es nicht das Vorliegen von Grobfahrlässigkeit, sondern rechnete den

Verkehrsunfall den vorangehenden aussergewöhnlichen Gefahren zu

(nämlich dem Diebstahl als "Vergehenshandlung" und der Schlägerei). Da­mit betrachtete das EVG das Verbrechen oder Vergehen (sowie in casu zugleich die Schlägerei) einerseits und die Flucht andererseits als Hand­lungseinheit. Der Unfall auf der Flucht war somit eine adäquate Folge des Diebstahls. … "

                                         (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Friborgo 1993, p. 191ss.).

                                         Secondo la dottrina, quindi, l'infortunio non deve essere stato necessariamente provocato dall'atto delittuoso stesso ma soltanto in occasione della commissione del crimine o del delitto. In altri termini, l'evento che costituisce la causa adeguata di un determinato risultato, non è unicamente l'azione penalmente rilevante, ma un atto - non necessariamente colpevole - che si trova in relazione con la perpetrazione del reato.

                                         L'esempio del furto del vaso è, al proposito, particolarmente adatto a dimostrare che la zona di pericolo, compresa dall'art. 37 cpv. 3 LAINF, non è circoscritta all'azione delittuosa, ma va ben al di là: il furto non è considerato soltanto la causa adeguata delle ferite da taglio che lo scassinatore si è procurato infrangendo il vaso sottratto, ma pure delle lesioni riportate durante la fuga.

                                         A. Rumo-Jungo ha poi manifestato l'opinione secondo la quale è necessario che vi sia un nesso di causalità materiale e temporale con il crimine od il delitto, sottolineando che la sua presenza deve essere determinata, di volta in volta, nel caso di specie.

                                         Ritornando al caso concreto - seguendo gli insegnamenti dottrinali poc'anzi evocati questa Corte non può certamente fare propria la tesi difesa dall'insorgente.

                                         Alla lettura della documentazione presente all'inserto (cfr. doc._), appare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il danno alla salute é insorto in occasione dell'arresto di __________ da parte degli agenti della Polizia __________, intervenuti proprio nel momento in cui essa stava per consegnare al "console" le banconote false, così come, del resto, esplicitamente preteso in sede di ricorso (cfr. V, p. 2: "… la ricorrente non ha causato l'incidente mentre eseguiva un crimine od un delitto, ma che è stata ferita in modo intenzionale o perlomeno per negligenza da un funzionario della polizia mentre questo l'arrestava" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Ora, se è vero, da un lato, che la lesione al polso destro non è stata cagionata dall'atto delittuoso stesso, dall'altro, non può essere seriamente contestato che l'arresto dell'insorgente da parte delle forze dell'ordine, probabilmente all'origine della lesione, si trova in una stretta relazione di causalità, tanto materiale quanto temporale, con la perpetrazione del reato. __________ è, difatti, stata ammanettata e tratta in arresto proprio in ragione dell'infrazione penale che ha tentato di commettere.

                                         Ciò è senz'altro sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF e, quindi, procedere ad una decurtazione delle prestazioni in contanti nella misura del 50%.

                                         In siffatte circostanze, l'impugnata decisione su opposizione __________ si appalesa come scevra da censure, di modo che essa merita piena tutela.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.2000.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2000 35.2000.11 — Swissrulings