RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00086 MM/fz
Lugano 9 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso per denegata giustizia del 5 agosto 1999 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che il ricorso è stato inoltrato ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LAINF, poiché l'assicuratore convenuto ritardava nell'emanazione della richiesta decisione formale;
richiamata l'ordinanza 9 agosto 1999 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta di causa (cfr. Doc. II);
visto lo scritto 16 dicembre 1999 col quale il Tribunale ha assegnato alla convenuta un ultimo termine perentorio di 20 giorni per presentare la risposta di causa (cfr. Doc. V);
richiamato lo scritto 20 gennaio 2000 dell'avv. __________ che postula a nome della Mobiliare la sospensione della causa (cfr. Doc. XI);
visto lo scritto 5 marzo 2001 col quale l'avv. __________ ha trasmesso al TCA copia della decisione formale 27 febbraio 2001 della __________ e postula, quindi, lo stralcio della causa (cfr. Doc. XXIV);
rilevato che con lettera 7 marzo 2001 l'avv. __________ comunica il proprio assenso allo stralcio della causa e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (cfr. Doc. XXV);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la __________ verserà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo