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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 35.1999.78

2. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,461 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00078   mm/tf

Lugano 2 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 29 aprile 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 8 giugno 1995, __________ - allora alle dipendenze della ditta __________ di __________, in ragione, mediamente, di 2 giorni alla settimana  - è rimasta vittima di un infortunio professionale interessante l'arto superiore destro.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con pronunzia 4 febbraio 1998, questo TCA - fondandosi essenzialmente sulle risultanze della perizia giudiziaria allestita dal Prof. dott. __________ dell'Ospedale cantonale di __________ - ha condannato l'Istituto assicuratore ad assumere il caso a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF (doc. _ - inc. _).

                                         La suddetta sentenza è cresciuta in giudicato incontestata.

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale 15 marzo 1999, ha negato a __________ il diritto tanto ad una rendita d'invalidità quanto ad un'indennità per menomazione dell'integrità (doc. _ - inc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata, l'__________, in data 29 aprile 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _ - inc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso, l'assicurata, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrisponderle una rendita d'invalidità del 71.15% a contare dal 13 luglio 1998 ed un'IMI del 5% (I).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  Come già detto, la ricorrente è di professione parrucchiera diplomata.

In tale professione, a dipendenza di informazioni assunte presso l'Associazione Svizzera dei lavoranti __________, __________ connection (), __________, __________, una __________ diplomata dell'età di 55 anni dovrebbe poter percepire uno stipendio di Fr. 3'200.-all'incirca, pari a Fr. 41'600.-- annui (13 mensilità).

Si tratta pertanto del reddito che la signora __________ avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute di cui è responsabile l'__________ prima dell'evento assicurato.

Trattasi pertanto del guadagno da sana conformemente all'art. 18 cpv. 2 in fine LAINF.

Al momento attuale le possibilità di impiego della signora __________, a dipendenza della perizia del dott. __________ (doc. I) sono assai limitate.

Anche in attività leggera essa non può raggiungere che una capacità lavorativa del 50%.

Solo in attività del tutto ipotetiche, e per le quali in realtà non esiste alcun mercato del lavoro equilibrato, essa potrebbe ottenere un rendimento del 100%.

Si tratta quindi di un'ipotesi per assurdo, in quanto non esiste un'attività tagliata su misura per la signora __________, così da permetterle di raggiungere un rendimento totale, né la __________ indica simili ipotetiche attività.

In realtà, la signora __________ ha effettuato delle ricerche di lavoro.

Ha potuto essere impiegata presso un chiosco con una retribuzione mensile di Fr. 1'000.--. Nel frattempo tuttavia anche tale attività ha dovuto essere abbandonata in quanto troppo pesante.

Si ritiene comunque che, a dipendenza delle menomazioni riportate dalla signora __________, la sua capacità di guadagno sia limitata a Fr. 1'000.-- mensili.

La cosa andrà comunque peritalmente chiarita in caso di contestazione da parte della __________, in quanto che non esistono a tutt'oggi degli accertamenti agli atti che chiariscano obiettivamente la capacità di guadagno residua.

In considerazione di quanto precede, l'incapacità al guadagno della signora __________ raggiunge il grado del 71,15% in base all'art. 18 LAINF, secondo il calcolo seguente:

   Fr. 12'000.-- : Fr. 41'600.-- x 100 = 28'85% Þ 100% - 28.85% = 71.15%

Allo stesso risultato si arriva considerando in base alla perizia __________, che la signora __________ è capace al lavoro in attività leggere nella misura del 50%.

Orbene, il reddito femminile in attività leggere svolto al 100% permette un guadagno di Fr. 24'000.--.

Conseguentemente il 50% corrisponde pure a Fr. 12'000.--, vale a dire Fr. 1'000.-- mensili.

(…)

In considerazione del fatto che prima dell'infortunio la signora __________ lavorava unicamente a tempo parziale per la __________ con uno stipendio mensile di Fr. 850.--, l'ammontare della sua rendita mensile, in applicazione in particolare dell'art. 20 LAINF e della DTF 119 V 475 ss., dev'essere calcolato come segue:

  Fr. 850.-- x 80% per 71.15% = Fr. 483.80 mensili.

Si chiede pertanto che alla signora __________ venga concessa una rendita di invalidità in tale misura.

(…)

Per quanto riguarda l'indennità per menomazione dell'integrità fisica si chiede il pagamento dell'importo corrispondente ad un'IMI del 5% conformemente alla valutazione del 26.05.1999 del dott. __________ (doc. _) ed all'art. 25 LAINF." (I)

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

                               1.6.   In replica, __________ ha, fra l'altro, chiesto l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria (VII).

                               1.7.   Pendente causa, il TCA ha interpellato l'avv. __________, allo scopo di sapere, segnatamente, sino a quando l'assicurata aveva esercitato l'attività di parrucchiera (IX).

                                         La risposta è pervenuta in data 17 gennaio 2000 (X).

                               1.8.   In data 24 gennaio 2000, questa Corte ha chiesto all'ex datore di lavoro dell'insorgente ragguagli circa il guadagno senza infortunio (XI).

                                         La ditta __________ ha risposto il 28, rispettivamente, il 31 gennaio 2000 (XII e XIII). Alle parti è stata data facoltà di formulare delle osservazioni (XIV). 

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite é il diritto di __________ a beneficiare di una rendita d’invalidità e di un'IMI e, se del caso, la loro entità.

                               2.3.   Rendita d’invalidità

                            2.3.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui  "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente alte­ra­to nel­la sua capacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo rilevante."

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.3.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la de­terminazione dell'invalidità presuppone preliminarmente a­deguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'oc­­­­­cor­renza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si mi­sura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                    (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).

                                         Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e riferimenti).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe man­te­nuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.3.3.   Dalle tavole processuali emerge immediatamente che diversi specialisti hanno avuto modo di chinarsi sulla questione dell'esigibilità lavorativa.

                                         Rispondendo al quesito n. 8, il Prof. dott. __________, attivo presso l'Ospedale cantonale di __________ - designato perito giudiziario nell'ambito della precedente procedura ricorsuale - aveva categoricamente negato l'esistenza di un'incapacità lavorativa, in assenza di qualsivoglia limitazione funzionale a livello dell'articolazione della mano destra:

"  Ich kann keine funktionelle Störung am handgelenk feststellen. Die Muskelvermehrung am rechten Unterarm zeugt auch von einem Arbeitseinsatz der rechten Hand. Wenn die Hand so schmerzhaft wäre, dass sie tatsäschlich geschont würde, würde bei einer Rechtshänderin eine Muskelminderung am rechten Arm erkennbar sein. Dies ist zum Zeitpunkt der Untersuchung aber nicht feststellbar. Insofern glaube ich, eine Einsatzunfühigkeit der rechten Hand nicht. Nach den klinischen Befunden sind alle Greifformen durchzuführen. Ich kann keine Ursache für eine Arbeitsunfähigkeit feststellen" (doc. _ - inc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         A seguito di quanto questa Corte ha deciso con sentenza 4 febbraio 1998, __________, in data 1° luglio 1998, è stata sottoposta ad una visita medica di controllo presso il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la Divisione medica dell'__________ a __________.

                                         Il suddetto specialista si è, fra l'altro, pronunciato in merito all'esigibilità lavorativa, esprimendo una valutazione più articolata rispetto a quella manifestata dal Prof. __________r:

"  Trotz möglicher leichter Restbeschwerden im rechten Handgelenk (ohne wesentliches Korrelat) ist der Versicherten jede leichte industrielle Frauenarbeit (gewichte bis 5 kg) weiterhin ganztags und mit normaler Leistung zumutbar. Es sei an die Schadenminderungspflicht erinnert. Dies würde also auch für die letzte Tätigkeit bei der __________ SA zutreffen sowie der erlernten Beruf als Coiffeuse. Von Faktoren wie Alter, Arbeitslosigkeit, ungünstige Arbeitsmarkt-Situation muss die __________ abstrahieren" (doc. _ - inc. _).

                                         In data 17 dicembre 1998, la qui ricorrente ha privatamente consultato il dottor __________, __________ del reparto di chirurgia della mano presso l'__________ di __________. Dal relativo referto, datato 15 febbraio 1999, risultano le seguenti considerazioni sempre riferite all'esibilità al lavoro:

"  In gegenwärtigen Zustand ist die Patientin in ihrem ursprünglich erlernten Beruf (Coiffeuse) nicht arbeitsfähig, als Fabrikarbeiterin bei schwerer Belastung, indem Gewichte von 20 kg und darüber bewegt werden müssten, ist Frau __________ ebenfalls nicht einsetzbar. Für leichte manuelle Arbeiten, die grösstenteils einhändig durchgefürt werden können, mit Zuhilfenahme der rechten Hand, ist die Patientin sicherlich ganztags einsetzbar, der Behinderungsgrad würde abhängen von der Notwendigkeit des Einbezuges der rechten Hand sowie sich bei Bimanuellen leichten Arbeiten in reduziertem Arbeitstempo niederschlagen. Hierbei ist durchaus eine Arbeitfähigkeit von mindestens 50% denkbar. Naturgemäss könnte die theoretische Erwerbsfähigkeit in einem optimal angepassten Beruf (einhändiges Führen von Maschinen, Ueberwachen von Arbeitsvorgängen, Bedienen von Testaturen, Telefonverkauf, etc.) idealweise gar 100% erreichen. Im Haushalt wirkt sich die Behinderung auf obligat bimanuelle Arbeiten negativ aus (Brotschneiden, Wäscheaufhängen, Staubsaugen, Wasser abgiesen, etc.). Durch geeignete Hilfsmittel lässt sich diese Behinderung zu einem gewissen Punkt obtemperieren, sicherlich jedoch nicht vollständig, so dass von einem Behinderungsgrad im Haushalt von schätzungsweise 20% ausgegangen werden kann" (doc. _ - inc. _).

                                         Infine, con rapporto 3 marzo 1999, il dottor __________ così ha preso posizione riguardo all'apprezzamento espresso dal dottor __________:

"  Die Beurteilung der theoretisch zumutbaren Arbeitsfähigkeit durch Herrn Dr. __________ unterscheidet sich nicht relevant von unserer Stellungnahme vom 01.7.98. Eine leichte Frauenarbeit (rechts bis 5 kg), speziell natürlich administrativer natur, bleibt ganztags und mit normaler Leistung zumutbar, und zwar spätestens ab 13.07.98 (Schreiben der Agentur vom 06.07.98)" (doc. _ - inc. _).

                            2.3.4.   L'Istituto assicuratore convenuto ha negato a __________ il diritto alla rendita d'invalidità, facendo valere che essa, malgrado i postumi residuali a livello dell'arto superiore destro, potrebbe riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l'attività svolta al momento in cui è rimasta vittima dell'infortunio 8 giugno 1995, ossia quella d'operaia presso la ditta __________, oppure qualsiasi altra attività di fabbrica leggera, conseguendo così un guadagno almeno equivalente a quello che avrebbe realizzato qualora non fosse sopraggiunto l'evento traumatico assicurato, da qui l'assenza di un discapito economico.

                                         La ricorrente, da parte sua, ha fermamente contestato la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto, sostenendo che, in ragione degli impedimenti funzionali legati al danno alla salute di natura infortunistica, essa riuscirebbe ad esercitare un'attività leggera soltanto in misura del 50%, realizzando, al massimo, un reddito mensile pari a fr. 1'000.--. Quest'ultimo dato, sempre secondo l'insorgente, andrebbe raffrontato con quanto percepisce sul mercato del lavoro una parrucchiera diplomata dell'età di 55 anni, ovverosia fr. 3'200.--/mese circa.

                            2.3.5.   Per quel che riguarda il reddito da non invalido, l'assicurata, così come indicato al precedente considerando, pretende che venga preso in considerazione il reddito che realizzerebbe una parrucchiera diplomata dell'età di 55 anni, posto come la sua originaria professione fosse appunto quella di parrucchiera.

                                         Per contro, a mente dell'__________, il raffronto va fatto utilizzando il reddito che __________, senza l'infortunio, avrebbe conseguito continuando a lavorare presso la ditta __________.

                                         Questa Corte non può condividere il parere manifestato dalla ricorrente.

                                         Determinante, allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto l'infortunio. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento dell'evento traumatico. Vi è, in effetti, la presunzione che l'assicurato, nel futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima, in particolare quando essa corrisponde alla sua formazione e/o quando l'assicurato l'ha esercitata per lungo tempo. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento professionale, la giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che l'assicurato, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio, avrebbe effettivamente cambiato la propria attività. Questi presupposti potrebbero essere realizzati se l'attività al momento dell'infortunio rappresentava una scelta temporanea oppure forzata. Ammettere un ritorno alla professione originariamente imparata si giustifica soltanto nella misura in cui esista ancora un certo legame, così che vi sia una reale possibilità di ritorno (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata).

                                         In casu, al momento in cui è sopraggiunto l'infortunio assicurato, __________ si trovava alle dipendenze della ditta __________ da circa un anno (cfr. doc. _ - inc. _). Dalla documentazione prodotta pendente causa, si evince che essa aveva conseguito l'attestato di capacità quale pettinatrice nel lontano 1962 (doc. _). Per sua stessa ammissione, l'assicurata ha definitivamente abbandonato quest'attività nel corso del 1980, dopo averla esercitata, inizialmente, a tempo pieno, successivamente, soltanto a tempo parziale (X).

                                         In siffatte circostanze, questa Corte ritiene poco probabile che l'insorgente, senza l'infortunio, avrebbe ripreso ad esercitare l'attività di parrucchiera: ciò rientra nell'ordine delle possibilità, ma tale eventualità non s'impone certo secondo il grado della verosimiglianza preponderante. È, per contro, infinitamente assai più probabile che l'assicurata avrebbe continuato a svolgere l'attività esercitata al momento dell'infortunio, ossia quella d'operaia di fabbrica presso la suddetta ditta luganese.

                                         Alla luce di quanto precede, determinante, ai fini della fissazione del grado d'invalidità, è, pertanto, il reddito che __________ avrebbe percepito lavorando presso la ditta __________, qualora essa non fosse rimasta vittima dell'evento infortunistico 8 giugno 1995.

                                         Dalla decisione su opposizione 29 aprile 1999, emerge come l'Istituto assicuratore convenuto abbia considerato, quale reddito da non invalido, quanto guadagnato dall'assicurata nel 1995, riprendendo i dati figuranti nell'annuncio d'infortunio LAINF 31 ottobre 1995 (salario annuo di fr. 8'833.-- + 8.3% per la tredicesima - cfr. doc. _ inc. _).

                                         In realtà, ciò si rivela essere manifestamente errato (cfr., del resto, P. Omlin, op. cit., p. 179: "In zeitlicher Hinsicht ist das hypothetische Einkommen im Zeitpunkt der Rentenverfügung bzw. des Rentenbeginns massgebend. Das Valideneinkommen deckt sich somit nicht mit dem Lohn im Zeitpunkt des Unfalles"). La nostra Alta Corte federale ha, in effetti, costantemente stabilito che il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto ad esaminare una decisione sulla base delle circostanze esistenti al momento in cui la stessa è stata emanata (cfr. DTF 116 V 248 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). Trattandosi dell'assicurazione contro gli infortuni, il TFA ha precisato che determinanti sono le circostanze esistenti al momento dell'emanazione della decisione su opposizione (STFA 31 agosto 1993 in re W. R., consid. 1, non pubblicata, citata da P. Omlin, op. cit., p. 290 nota 36; cfr., pure, STCA 14.7.1998 in re N. c. Winterthur Assicurazioni, non pubblicata, consid. 2.7.).

                                         In casu, la decisione litigiosa è stata emanata dall'__________ in data 29 aprile 1999, ragione per cui rilevante, allo scopo di stabilire l'entità della rendita d'invalidità spettante a __________, è il reddito da non invalido che lei avrebbe realizzato nel 1999.

                                         Interpellato in merito dal TCA, l'ex datore di lavoro ha attestato che - qualora fosse rimasta, senza interruzioni, alle proprie dipendenze - la ricorrente, nel 1999, avrebbe percepito una retribuzione pari a fr. 6'543.35 (400 ore di lavoro a fr. 15.10/h + tredicesima) (cfr. XII).

                                         Pertanto - lavorando a tempo pieno - il guadagno annuo da non invalido, nel 1999, sarebbe stato di fr. 34'015.-- (fr. 15.10/ora x 40 ore/settimana x 52 settimane + 8.3% di tredicesima).

                            2.3.6.   Trattandosi del reddito da invalido, il TCA deve, dapprima, risolvere la questione di sapere quali attività, ed in quale misura, la ricorrente è ancora in grado d'esercitare, malgrado i postumi infortunistici di cui è portatrice.

                                         __________, a questo preciso riguardo, ha chiesto l'esecuzione di una perizia giudiziaria (cfr. VII).

                                         Da parte sua, lo scrivente TCA ritiene, tuttavia, che la documentazione all'inserto già contenga tutti gli elementi di valutazione oggettivi utili per vagliare la vertenza sub judice, senza, quindi, che si riveli necessario dar seguito al richiesto provvedimento probatorio. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).

                                         Ora, pur non volendo seguire il parere, "estremista", manifestato dal Prof. __________ in sede di perizia giudiziaria 25 aprile 1997 (cfr. doc. _ - inc. _), a mente del quale l'assicurata sarebbe in grado d'esercitare qualunque genere d'attività professionale, questa Corte è dell'opinione che __________ - e su questo punto i pareri medici appaiono univoci - sia ancora in grado d'esercitare attività ausiliarie femminili, leggere da un profilo dell'impegno fisico, in cui la mano destra non esplica che una funzione ausiliaria.

                                         La ricorrente, al proposito, ha sostenuto trattarsi di "… attività del tutto ipotetiche, e per le quali in realtà non esiste alcun mercato del lavoro equilibrato, …" (I, p. 5).

                                         Lo scrivente TCA considera, per contro, che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell'industria (sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete, consentano, di regola, di risparmiare l'estremità superiore destra. Si deve, pertanto, ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per __________. Ciò nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA 10.9.1998 in re S. inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, op. cit., p. 83).

                                         Del resto, nella sentenza inedita 12 novembre 1996 in re INSAI c. F., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         La nostra Corte federale è pervenuta ad un'analoga conclusione, nella sentenza non pubblicata 23 marzo 1998 in re UAI c. P., fattispecie riguardante un'assicurata in grado d'esercitare unicamente delle attività leggere non comportanti il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg o l'assunzione di posizioni statiche per periodi prolungati, in particolare quella seduta, rispettivamente sollecitazioni alla colonna vertebrale.

                            2.3.7.   Posto come il TCA non veda ragioni per dubitare che __________ sia in grado d'esercitare - a tempo pieno e con pieno rendimento - un'attività leggera di tipo ausiliario, tesi quest'ultima avvalorata dall'insieme della documentazione medica agli atti e, specificatamente, dai referti allestiti dal Prof. __________ (doc._ - inc. _) e dai dottori __________ (doc. _ e _ - in. _) e __________ (doc. _ - inc. _), si tratta ora di stabilire l'entità del reddito da invalido.

                                         Al fine di determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Un aumento è stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B. C. c. INSAI).

                                         Questi parametri sono stati approvati dal TFA in diverse sentenze, in particolare in quella pubblicata in RAMI 1998 U292 pag 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         Questa Corte ha, inoltre, stabilito che, per il personale femminile, tenuto conto delle divergenze salariali tra uomo donna emerse in diversi studi (cfr. OCST, "Salari in Svizzera e in Ticino", I dati del 1996, Lugano 1999), tale importo deve essere ridotto del 30 % (cfr. STCA del 30 aprile 1999 nella causa M. S. e sentenze ivi citate; STFA del 23 marzo 1998 nella causa L. P. [I 306/97], non pubblicata, pag. 3: salario base considerato dall'UAI fr. 26'380.-- annui, ulteriormente ridotto del 40% da parte dell'amministrazione, ciò che ha portato il TFA ad affermare che si trattava di una "… valutazione invero assai generosa se confrontata con i percentuali correttivi finora riconosciuti dalla giurisprudenza per tener conto dei fattori che possono ripercuotersi negativamente sull'utilizzazione ragionevole della residua capacità di lavoro dell'invalido …", pag. 6).

                                         Recentemente, con sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI [inc. n. 32.98.00038], riguardante un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto nella misura del 50%, il TCA ha avuto ancora modo di testare - alla luce della più recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita.

                                         A notare ancora che, nell'ambito della suddetta procedura ricorsuale, l'autorità amministrativa, per il tramite di un suo orientatore professionale, ha esplicitamente riconosciuto che l'importo di fr. 24'500.-- - ritenuto, per prassi, da questo Tribunale in relazione a personale femminile costretto, per ragioni di salute, a riciclarsi in attività leggere di tipo ausiliario rappresenta "… la cifra più vicina alla realtà della nostra regione" (cfr. STCA succitata, consid. 1.8. in fine - la sottolineatura è del redattore).

                                         Sulla scorta delle conferme scaturite dal suesposto riesame, questa Corte non vede alcun motivo per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza, ritenendo, quindi, che __________, con l'esercizio, a tempo pieno, di un'attività alternativa, possa realizzare un reddito annuo attorno a fr. 24'500.--.

                            2.3.8.   Il grado d’invalidità di __________ - ottenuto confrontando i fr. 24'500.-- al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 34'015.-- - risulta essere del 28% (arrotondamento conforme a quanto statuito dal TFA nel considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).

                               2.4.   Indennità per menomazione dell'integrità

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.4.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.4.5.   In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato all'assicurata il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità, riferendosi all'apprezzamento manifestato dal proprio medico di fiducia, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita di controllo 1° luglio 1998. Queste le sue considerazioni in merito:

"  Ein eindeutiges traumatisches Substrat liegt an der rechten Hand nicht vor. Die arthroskopischen Befunde werden zwar nicht bestritten, ihre Relevanz darf aber nicht überbewertet werden (identischer Röntgen-Befund auch an der asymptomatischen linken Hand). Klinisch kann man jedenfalls nichts Erhebliches feststellen, insbesondere nicht eine offensichtliche Instabilität. Alle Finger-Griffe sind intakt. Auch der Experte konnte am Handgelenk keine funktionelle Störung nachweisen. Das Aussmass der geklagten Schmerzen ist unso weniger plausibel, als die Trophik der Hand unauffällig ist und keine Muskelatrophie besteht (trotz angeblicher Schonung der Hand). Radiologisch sind heute beide Handgelenke unverändert seitengleich, auch rechts normale Knochen mineralisation, keine reaktiven Veränderungen, kein karpaler kollaps, keine Arthrose. Die SL-Distanz liegt noch im Normbereich. Neurologische Ausfälle haben nie bestanden. Für die "Ausstrahlungen" bis zum Nacken gibt es am Handgelenk keine Erklärung. Die im März 1998 diagnostizierte Cervico-Brachialgie war auch indirekt keine wahrscheinliche "Unfallfolge".

Eine erhebliche Integritätsschaden liegt nach objektiven Kriterien auch brutto nicht vor, abgesehen davon, dass netto überhaupt keine Entschädigung möglich wäre (Kausalanteil des Vorzustandes 99%)" (doc. _ - inc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Da parte sua, __________ ha preteso che le venga assegnata un'IMI del 5%, fondandosi sul certificato 26 maggio 1999 del suo medico curante, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano:

"  … il danno residuale permanente della suddetta è da paragonare ad una instabilità articolare del carpo a destra a causa della rottura del ligamento scafolunare destro e parzialmente del ligamento tra il semilunare e il triquetro. Una tale instabilità è considerata pure una situazione favorevole per lo sviluppo di un'artrosi.

La valutazione del danno residuale permanente la valuto secondo le tabelle Suva estratte dalla Legge Federale sull'Assicurazione Incidenti del 20 marzo 1981 e dell'Ordinanza sull'Assicurazione Incidenti (OLAA) del 20 dicembre 1992 cap. 2 sez. 4: indennità in caso di non raggiungimento dell'integrità fisica art. 36 annesso tabella 6.1.

Lesione dell'integrità fisica in caso d'instabilità articolare: polso instabilità moderata-grave. Una valutazione del 5%" (doc. _).

                                         Ora, si tratta d'osservare come, già nel corso della precedente procedura ricorsuale, fossero sorti seri dubbi circa l'origine squisitamente traumatica del danno accusato dalla ricorrente a livello della mano destra.

                                         Rispondendo al quesito peritale n. 3, il Prof. __________ aveva, infatti, affermato che "nach der Schilderung des Arthroskopiebefundes ist zumindest ein erheblicher Teil der Veränderung degenerativ bedingt. Dies gilt insbesondere für die zentrale Läsion an der Fibrokartilago triangularis und für die Chondromalazie 3. Grades an den beobachteten Gelenkflächen. Auch die Lockerung der Bänder ist wohl eher degenerativ bedingt" (doc. 46, p. 5 la sottolineatura è del redattore). Preso visione della videoregistrazione dell'artroscopia eseguita dal dottor ______ il 18 ottobre 1995, l'esperto giudiziario aveva ancora avuto modo di precisare che: "die Arthroscopie zeigt eine sehr stark ausgefranzelte und zerschlissene Bandstruktur zwischen Skaphoid und Lunatum. Man kann aus der Arthroskopie nicht ableiten, ob diese Bandzerstörung unfallbedingt oder degenerativ entstanden ist. Ebenso sind degenerative Veränderungen in den übrigen Bandteilen des Handgelenkes festzustellen. Aus der Arthroskopie ist eine Unfallursache des aktuellen Arthroskopiebefundes nicht ableitbar" (doc. _ - inc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Con pronunzia 4 febbraio 1998, questa Corte - in ossequio alla giurisprudenza giusta la quale le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 lett. b-h OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, in una malattia o in fenomeni degenerativi (cfr., ad esempio, in RAMI 1989 U67 p. 160ss. consid. 3c) - aveva ammesso l'esistenza di una lesione parificata ai postumi d'infortunio, ritenendo impossibile "… concludere che la rottura del legamento sia avvenuta esclusivamente a causa di un processo degenerativo …" (doc. _, p. 11 - inc. _).

                                         Il TCA ha così lasciato intendere che i disturbi accusati da __________ sono - almeno in parte - di natura morbosa, conclusione avallata, del resto, anche dal dottor __________, specialista in chirurgia della mano direttamente consultato dall'assicurata (cfr. doc. _, p. 7s. - inc. _).

                                         In forza dell'art. 36 cpv. 2 prima frase LAINF le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio. Il TFA, nella DTF 113 V 54 consid. 2, ha, peraltro, stabilito che la disposizione di cui all'art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF concerne esclusivamente la rendita d'invalidità e, quindi, non è applicabile all'indennità per menomazione dell'integrità.

                                         In casu, la documentazione medica acquisita agli atti dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il reperto a livello della mano destra si trovi soltanto parzialmente in una relazione di causalità con l'infortunio dell'8 giugno 1995. Ora - pur ritenendo corretta, per ipotesi di lavoro, la valutazione espressa dal dottor __________ (cfr. doc. _) - in applicazione della riduzione prevista dal succitato art. 36 cpv. 2 prima frase LAINF, appare evidente come la menomazione dell'integrità di cui è portatrice __________ - considerando il suo valore al "netto" - non possa affatto raggiungere il tasso minimo del 5% (cfr. cifra 1 cpv. 3 dell'Allegato 3 all'OAINF).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, l'__________ è condannato a versare all'assicurata una rendita d'invalidità del 28%.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L'__________ verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.78 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 35.1999.78 — Swissrulings