Raccomandata
Incarto n. 35.1999.00061 Rif. costo n. 161.318.05 MM/sc
Lugano 17 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 25 maggio 1999 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 1° aprile 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza 27 agosto 2001 del TFA che ha rinviato la causa all'Autorità di prima istanza affinché tenuto conto dell'esito del processo in sede federale statuisca sulle ripetibili nella procedura cantonale;
richiamata l'ordinanza 21 giugno 1999, con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita;
rilevato che in data 9 marzo 2001 l'avvocato __________ ha trasmesso la sua nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. L'__________ verserà alla parte ricorrente l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili;
2. La nota d'onorario è tassata in fr. 1'962.15, al netto delle ripetibili, IVA compresa;
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo