RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00052 mm
Lugano 3 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 1999 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 febbraio 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 10 dicembre 1997, questa Corte ha condannato l'Istituto assicuratore ad assegnare a __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di lucidatore - una rendita d'invalidità del 25% a contare dal 13 luglio 1994, e ciò sostanzialmente sulla scorta delle risultanze della perizia giudiziaria allestita dai medici del reparto di chirurgia della mano dell'__________.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con decisione formale 29 giugno 1998, ha assegnato all'assicurato la rendita d'invalidità del 25%, calcolata su di un guadagno annuo pari a fr. 36'064.-- (doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto di __________, l'assicuratore LAINF, in data 15 febbraio 1999, ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che il guadagno annuo su cui calcolare la rendita d'invalidità, è stato portato a fr. 40'479.-- (doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 10 maggio 1999, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che la rendita d'invalidità che gli spetta venga calcolata sulla base di un guadagno annuo di fr. 60'000.-- (I, p. 5).
Queste, segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:
" La __________ con la Decisione su opposizione qui impugnata, ha quantificato il guadagno dell'anno precedente all'infortunio assicurato (3 gennaio 1991-2 gennaio 1992, riferendosi ad una documentazione incompleta, parziale e contestata dal ricorrente.
Il datore di lavoro non è purtroppo stato in grado nemmeno di fornire il numero di ore svolte dopo il 1 settembre 1991.
Sostanzialmente, in sede di Decisione su opposizione, è stato possibile soltanto ottenere l'adeguamento del guadagno assicurato fino a fr. 40'478.10.
A distanza di anni, purtroppo, il signor __________ non è più in possesso dei conteggi paga originali, tuttavia il calcolo __________ lo penalizza esageratamente e il presente gravame tende ad ottenere una calcolazione più conforme alla logica, alla giustizia e all'equità.
… La __________ ha applicato in via analogica l'articolo 22 cpv. 4 OAINF, come se, per il periodo successivo al 31 agosto 1991, il signor __________ non avesse lavorato.
Inoltre, la __________ non ha considerato che la parte preponderante delle vacanze annue viene goduta tra gennaio ed agosto: ciò comporta una diminuzione delle ore lavorative svolte in detto periodo e anche questo aspetto di per sé costituisce un'importante penalizzazione, a causa del calcolo in estensione operato dalla __________.
Il signor __________ ha invece cercato di fare valere le proprie ragioni, sollevando il 5 febbraio 1999 le seguenti osservazioni:
" L'evasione del caso in oggetto è alquanto problematica.
Basti pensare che la vostra Agenzia di Bellinzona ha dovuto sollecitare, ancora il 27 gennaio, il __________ Assicurazioni per ottenere un documento.
Cercando, però, da parte nostra di dare la massima collaborazione, abbiamo fatto il possibile per recuperare la documentazione riguardante i casi di malattia del nostro assistito per il periodo 1. gennaio 1991-31.1.1992.
Come da dichiarazione allegata, sottoscritta dall'__________, tenuto conto anche dei tanti anni trascorsi, la Cassa malati __________ di __________ ha confermato di non essere più in possesso di alcuna documentazione (doc. _).
Le assenze per malattia ci sono, però, sicuramente state".
E poi ancora di seguito:
" Ci permettiamo di aggiungere che, per tutta una serie di motivi, sono trascorsi parecchi anni dall'infortunio, prima della quantificazione della rendita d'invalidità e ciò spiega anche il motivo per cui sia così difficile reperire la documentazione.
D'altra parte, l'art. 24 cpv. 2 OAINF, che pur riguarda una fattispecie diversa, trae giustificazione dal fatto che il trascorrere di 5 anni costituisce un limite al di là del quale i parametri devono essere rivisti o almeno corretti".
… Lo stesso datore di lavoro, con dichiarazione 31 agosto 1998, attesta che, conformemente al Contratto Collettivo di Lavoro, il signor __________, se non fosse stato per alcuni periodi inabile al lavoro, causa malattia o infortunio, avrebbe prestato regolarmente 182 ore mensili (doc. _).
La retribuzione oraria del signor __________ nel 1991 era di fr. 21.84, come risulta dal conteggio paga del gennaio 1991 (doc. _), mese in cui, a causa delle vacanze, le ore lavorative sono di molto al di sotto della media.
Non gioverebbe, infine, far capo all'estratto conto AVS, per stabilire il reddito conseguito nel periodo determinante, in quanto, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, le indennità di malattia e di infortunio non sono base per la quantificazione del reddito soggetto all'AVS.
Invece, l'art. 23 cpv. 1 OAINF è chiaro e preciso nel prevedere che:
"Se l'assicurato non ha ottenuto il salario e ne ha ottenuto uno ridotto, causa servizio militare o di protezione civile, infortunio, malattia, maternità o lavoro di breve durata, viene preso in considerazione il guadagno conseguito senza queste circostanze"
Il doc. D è stato presentato proprio allo scopo di ottenere la corretta applicazione dell'art. 23 cpv. 1 OAINF" (I).
1.4. L'__________I, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica, __________ ha precisato quanto segue:
"1. sono trascorsi parecchi anni dal giorno dell'infortunio alla quantificazione della rendita d'invalidità, in quanto si è resa necessaria anche una lunga procedura giudiziaria, prima che il signor __________ potesse fare valere i propri diritti e vedere, quindi, riconosciuta la sua incapacità al guadagno.
Il ritardo non è certo dovuto a colpa del ricorrente;
2. il nostro assistito era regolarmente alle dipendenze di un'impresa, firmataria del Contratto Collettivo di Lavoro di categoria ed era tenuta, di conseguenza, a rispettarlo, in quanto di obbligatorietà generale.
Le ore lavorative contrattuali sono quelle indicate nel ricorso (182 ore mensili).
Non può essere certo imputato al signor __________ alcun tipo di responsabilità se, a distanza di tempo, il proprio datore di lavoro non è più in grado di produrre la documentazione richiesta dalla __________ (cfr. doc. _).
Appare, senz'altro, però, inconcepibile, oltreché ingiusto, conferire legittimità ad una tesi come quella sostenuta dalla __________, che arriva a concludere che, nell'anno precedente all'infortunio, il signor __________ avrebbe prestato un numero di ore lavorative di molto inferiore, rispetto a quanto prescrive il Contratto Collettivo di Lavoro;
3. anzi, ai sensi della stessa giurisprudenza citata dalla __________, si deve apertamente contestare la calcolazione effettuata dalla convenuta, nella misura in cui ha proceduto a convertire il guadagno annuale un guadagno ridotto, ricavato dall'insuffiente documentazione raccolta.
Non c'è alcuna prova da cui la __________ possa dedurre che dal 1. settembre 1991 al 31 gennaio 1992, il signor __________ avrebbe conseguito un guadagno proporzionale a quello relativo al periodo precedente, periodo durante il quale, come evidenziato nel ricorso, più precisamente tra gennaio ed agosto, vengono godute le vacanze, maturate nell'arco dell'anno, con una conseguente diminuzione delle ore lavorative svolte;
4. è assolutamente inapplicabile nella fattispecie l'art. 22 cpv. 4 OAINF, tenuto conto che il signor __________ è stato per tutto l'anno alle dipendenze di un datore di lavoro e non ha svolto un'attività lavorativa soltanto per un certo periodo dell'anno" (V).
1.6. Pendente causa, il TCA ha interpellato l'__________ Assicurazioni SA allo scopo d'accertare se, durante il periodo 3 gennaio 1991-2 gennaio 1992, __________ fosse stato posto al beneficio d'indennità giornaliere di malattia (VIII).
L'__________ ha fornito la propria risposta in data 22 settembre 1999 (IX), comunicando di non essere più in possesso d'alcun documento relativo al periodo in questione.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere a quanto ammonta il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità del 25% riconosciuta a __________.
2.3. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. d), quando l’assicurato sia occupato in modo irregolare.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la conversione è limitata alla durata normale di questa attività.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
A mente del cpv. 2 della stessa disposizione, se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.
2.4. In concreto, l'Istituto assicuratore convenuto ha calcolato la rendita d'invalidità assegnata all'assicurato su di un guadagno annuo pari a fr. 40'479.--. Posto come rilevante, ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 OAINF, fosse il salario pagato durante l’anno precedente l’infortunio (dunque, durante il periodo 3 gennaio 1991-2 gennaio 1992), l'_____ ha accertato che __________, dal 3 gennaio al 31 agosto 1991, ha lavorato 861 ore, realizzando un guadagno di fr. 22'996.--, già comprensivo dell'indennità per giorni festivi (3%), di quella per vacanze (9.6%) e della tredicesima (8.33%). In procedura d'opposizione, è emerso, inoltre, che, dal 30 settembre al 28 ottobre 1991, il ricorrente è stato messo al beneficio d'indennità giornaliere di malattia pari all'80% del guadagno assicurato - corrispondenti ad un importo di fr. 3'907.05. Quest'ultimo è stato calcolato al 100% - quindi, fr. 4'879.90 - e sommato ai fr. 22'996 in forza dell'art. 24 cpv. 1 OAINF. L'assicuratore infortuni - non essendo l'assicurato stato in grado di dimostrare il numero di ore svolte nel successivo periodo 1° settembre 1991-2 gennaio 1992 - ha convertito il guadagno realizzato in 264 giorni per 365 giorni, in applicazione dell'art. 22 cpv. 4 OAINF. All'importo così ottenuto di fr. 38'546.08, sono stati ancora aggiunti gli assegni per i figli (fr. 1'932.--).
__________, da parte sua, contesta il conteggio allestito dall'__________, e ciò essenzialmente nella misura in cui quanto realizzato dal 3 gennaio al 31 agosto 1991, è stato convertito in salario annuo. Egli fa valere che, a norma del Contratto collettivo di lavoro di categoria (CCL) - nell'ipotesi in cui non fosse stato inabile al lavoro a causa di malattia od infortunio - avrebbe dovuto prestare 182 ore mensili, un numero di ore nettamente superiore rispetto a quello considerato dall'Istituto assicuratore convenuto. Il ricorrente ritiene, altresì, di non dover venir penalizzato dall'assenza di prove. In sostanza, esso pretende che venga applicata la disposizione di cui all'art. 24 cpv. 1 OAINF, sottolineando che le assenze per malattia - seppur non dimostrate - ci sono sicuramente state.
2.5. In concreto, __________ è rimasto vittima di un infortunio professionale in data 3 gennaio 1992 (doc. _).
Non è litigioso il fatto che, in base all'art. 15 cpv. 1 LAINF, il guadagno assicurato, su cui calcolare la rendita d'invalidità, è rappresentato dal salario versato durante il periodo 3 gennaio 1991-2 gennaio 1992.
L'__________, in data 11 luglio 1997, ha interpellato la ditta __________
allo scopo di conoscere il "guadagno annuale realizzato dall'assicurato nel periodo 3.1.91-2.1.92" (doc. _). Il 4 settembre 1997, l'ex datore di lavoro dell'insorgente ha comunicato di non poter fornire le indicazioni richieste in quanto non più in possesso dei dati relativi agli anni 1991/1992 (cfr. nota manoscritta acclusa al doc. _).
All'inserto figurano, ciò nondimeno, i conteggi delle ore effettuate dal ricorrente durante i mesi da gennaio ad agosto 1991, documentazione da cui emerge che l'assicurato ha lavorato 243 giorni, per un totale di 861 ore (cfr. conteggi acclusi al doc. _).
Il 28 gennaio 1998, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________, fra l'altro, proprio in merito all'ammontare del guadagno annuo assicurato:
"- Non rammento più con esattezza su quali cantieri abbia lavorato dal settembre al dicembre 1991. Sicuramente ho lavorato per la ditta __________ e se ben ricordo nel mese di dicembre '91 ero su di un cantiere vicino __________ di __________ (), dove ebbi poi l'incidente.
- anche in merito alle numerose assenze risultanti dalle distinte delle ore precedenti al periodo gennaio-agosto 1991, non so fornire una spiegazione.
Purtroppo non posseggo più buste paghe relative al periodo in questione" (doc. _- la sottolineatura è del redattore).
Con decisione formale 29 giugno 1998, l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25%, calcolata su un guadagno annuo di fr. 36'064.-- (cfr. doc. _ e conteggio accluso al doc. _).
In sede d'opposizione, il qui insorgente ha obiettato che l'Istituto assicuratore convenuto avrebbe "… conteggiato un numero esageratamente basso di ore di lavoro" (doc. _), per rapporto a quelle fissate dal Contratto collettivo di lavoro (182 ore mensili). Egli ha, d'altro canto, affermato d'essere riuscito, nel frattempo, ad appurare d'aver prestato meno ore per malattia, infortunio o per motivi familiari e che le ore di lavoro perse per ragioni familiari sono comunque sempre state recuperate successivamente.
__________ o ha, inoltre, prodotto un conteggio della Cassa malati __________, da cui risulta che, durante il periodo 30 settembre-28 ottobre 1991, egli è stato inabile al lavoro per malattia, percependo le relative indennità (conteggio 6 dicembre 1991 accluso a doc. _ ). Così come già indicato al consid. 2.4., di tale circostanza ne ha debitamente tenuto conto l'_____. Infatti, con la querelata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto, in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 OAINF, ha portato il guadagno annuo a fr. 40'479.-- (doc. _, p. 3).
Con scritto 5 febbraio 1999, l'assicurato ha ancora indicato d'aver assodato, nel frattempo, che la Cassa malati __________ non è più in possesso d'alcuna documentazione ma che "le assenze per malattia ci sono, però, sicuramente state" (doc. _).
2.6. Con il proprio gravame, __________ pretende, essenzialmente, l'applicazione del summenzionato art. 24 cpv. 1 OAINF, ritenendo d'aver sufficientemente provato che le ore di lavoro mancanti rispetto a quelle previste dal CCL, sono state causate da malattia o da infortunio. Qualora fossero, invece, imputabili a ragioni familiari, l'assicurato ha sostenuto d'averle certamente recuperate.
Dai conteggi delle ore, relativi ai mesi da gennaio ad agosto 1991, risultano, indubbiamente, numerose assenze dal posto di lavoro.
In ogni caso, nei mesi presi in considerazione, __________ non ha mai prestato un numero di ore pari a quello stabilito dal CCL (182 ore/mese), ciò che, del resto, vale pure per gli altri operai della ditta __________.
Una prima constatazione s'impone! Il TCA non può certo seguire il ricorrente allorquando pretende che, ai fini del calcolo del guadagno assicurato, si debbano considerare le ore di lavoro contrattualmente previste, nella misura in cui nessun dipendente, in realtà, ha mai raggiunto, in un mese, 182 ore.
In questo ordine d'idee, la dichiarazione 31 agosto 1998 (cfr. doc. _) - stilata dall'ex datore di lavoro dell'assicurato, a mente del quale quest'ultimo avrebbe dovuto prestare 182 ore mensili e, se ciò non ha potuto aver luogo, è sicuramente da imputare a malattia o infortunio oppure, ancora, a motivi familiari - non può che venir vagliata con estrema prudenza.
È pacifico come l'insorgente non sia riuscito a giustificare, in maniera convincente, le ore mancanti durante i primi otto mesi del 1991, non andando oltre l'esprimere delle semplici supposizioni, non supportate dalla benché minima prova.
Del resto, __________ non si è certamente distinto per coerenza quando si è trovato a dover tentare di spiegare le ragioni di cotante assenze dal lavoro. In un primo tempo, sentito da un ispettore dell'__________, ha espressamente dichiarato di non saper fornire alcuna spiegazione al riguardo (cfr. doc. _). In sede d'opposizione, l'assicurato ha affermato d'esser riuscito, nel frattempo, ad appurare d'aver prestato meno ore per malattia, infortunio o per motivi familiari e che le ore di lavoro perse per ragioni familiari sono comunque sempre state recuperate successivamente (cfr. doc. _). Con scritto 5 febbraio 1999, egli ha, infine, indicato d'aver assodato che le assenze sono state causate da malattia (cfr. doc. _).
Ora, se le assenze fossero da addebitare ad infortuni, così come preteso in data 9 settembre 1998, ve ne sarebbe perlomeno una traccia negli atti __________I, assicuratore LAINF dei dipendenti della ditta __________ a. D'altro canto, per quegli operai effettivamente assenti a causa d'infortunio, l'ex datore di lavoro si è premurato d'annotare - sempre riferendosi alle note distinte delle ore lavorative - "__________I" (cfr., ad esempio, conteggi afferenti ai mesi di marzo, luglio ed agosto). Ciò non è però il caso per __________. Lo stesso dicasi, del resto, per i casi di malattia (cfr., ad esempio, conteggi afferenti ai mesi di marzo e giugno, per i dipendenti __________, rispettivamente, __________).
Non rimane, quindi, che l'ipotesi, sempre evocata dal ricorrente, secondo cui le ore mancanti siano, in realtà, motivate da ragioni familiari. L'importante numero d'assenze rende, già di per sé, improbabile una tale eventualità, tanto più che __________ non ha addotto alcun specifico motivo, quale avrebbe potuto essere una grave malattia di un familiare. Il fatto poi che tali assenze, qualora vi siano state, sarebbero sempre state recuperate, non trova alcun riscontro negli atti all'inserto.
Secondo la giurisprudenza, l'autorità amministrativa ed il giudice delle assicurazioni sociali devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278, cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioé su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale ipotesi possibile. In assenza di prove, la decisione è sfavorevole alla parte che intende derivare un diritto da una circostanza rimasta indimostrata (DTF 114 V 305).
Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione ed il giudice, in caso di dubbio, dovrebbero statuire a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c, 1984 p. 468 consid. 3b, 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21, 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 succitata).
Alla luce delle suesposte considerazioni e in applicazione della poc'anzi evocata giurisprudenza, lo scrivente TCA non può che pervenire alla conclusione che le ore mancanti durante il periodo 3 gennaio-31 agosto 1991, sono rimaste del tutto ingiustificate. Un'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 OAINF è, quindi, da escludere, poiché l'assicurato non è riuscito a provare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la realizzazione dell'una o dell'altra delle circostanze esaustivamente previste dalla suddetta disposizione: va da sé che, a questo punto, conoscere i reali motivi per cui __________ ha perso così tante ore di lavoro, diviene irrilevante.
All'insorgente non può essere di nessun soccorso il fatto che la procedura volta all'ottenimento della rendita d'invalidità si è rivelata essere assai lunga e che, proprio in ragione del tempo trascorso, le prove necessarie a fondare la propria pretesa sono scomparse (cfr. V, pto. 2).
Si appalesa, infine, come fuori luogo il parallelo fra la fattispecie disciplinata dall'art. 24 cpv. 2 OAINF ed il caso sub judice. A prescindere dal fatto che qui il diritto alla rendita d'invalidità è nato abbondantemente prima dei cinque anni dopo l'evento traumatico 3 gennaio 1992, l'art. 24 cpv. 2 OAINF persegue lo scopo d'evitare risultati insoddisfacenti derivanti dall'applicazione della regola di cui all'art. 15 cpv. 1 LAINF, in particolare qualora l'assicurato abbia necessitato di prolungate cure mediche e che queste ultime cadano proprio in un periodo in cui i salari hanno fatto oggetto di forti aumenti (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 331; cfr., pure, RAMI 1999 U340 p. 404ss., consid. 3b). Nel caso qui in discussione, il problema sta unicamente nel fatto che __________ non è riuscito a dimostrare d'aver conseguito un reddito superiore a quello desunto dalla (poca) documentazione a disposizione né, tantomeno, d'aver realizzato un reddito ridotto a causa di uno dei motivi enumerati all'art. 24 cpv. 1 OAINF.
2.7. Come emerge dall'impugnata decisione su opposizione, l'__________ - in assenza dei dati relativi al periodo 1° settembre 1991-2 gennaio 1992 - ha convertito il guadagno realizzato durante i primi 264 giorni (fr. 22'996.--, somma già comprensiva dell'indennità per giorni festivi (3%), di quella per vacanze (9.6%) e della tredicesima (8.33%)) per 365 giorni, in applicazione dell'art. 22 cpv. 4 OAINF. L'assicuratore LAINF, in forza dell'art. 24 cpv. 1 OAINF, ha poi provveduto ad addizionare l'importo di fr. 4'879.90, corrispondente alle indennità giornaliere di malattia percepite dall'__________ durante il periodo 30 settembre-28 ottobre 1991 (calcolate al 100%), nonché gli assegni familiari.
Questa Corte deve costatare che, relativamente al periodo 1° settembre 1991-2 gennaio 1992, le parti non sono riuscite a raccogliere alcun dato.
Comunque, considerato il numero ridotto di ore effettuate da __________ durante i primi otto mesi - spesso nettamente inferiori rispetto a quelle degli altri dipendenti della ditta __________ - appare assai poco probabile che nei rimanenti quattro mesi, egli abbia lavorato maggiormente. In ogni caso, l'insorgente, limitandosi a far riferimento alle ore mensili contrattualmente stabilite, non ha fornito, da parte sua, il benché minimo indizio che possa lasciar pensare al contrario.
Tutto ben considerato, sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene di poter fare propria la soluzione seguita dall'assicuratore infortuni convenuto, ovverosia quella di convertire il guadagno conseguito nel corso dei primi 264 giorni - documentato dai conteggi delle ore lavorative forniti dall'ex datore di lavoro dell'assicurato - per 365 giorni.
Non si tratta di una soluzione particolarmente soddisfacente, ciò nondimeno - in totale assenza di prove - appare, tutto sommato, come la sola praticabile.
Contestato fermamente il principio della conversione in guadagno annuo del guadagno conseguito in 264 giorni, __________ non ha, per il resto, sollevato obiezioni in merito alle modalità concrete secondo cui l'__________ ha calcolato il guadagno assicurato determinante.
Al conteggio che figura a pagina 3 della risposta di causa 2 giugno 1999, basta, quindi, fare semplicemente riferimento.
Concludendo, l'Istituto assicuratore convenuto ha correttamente calcolato la rendita d'invalidità assegnata al ricorrente, sulla base di un guadagno assicurato pari a fr. 40'479.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti