Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2001 35.1999.45

27. August 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,100 Wörter·~1h 6min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00045   mm/nh

Lugano 27 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 1999 di

__________,

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 22 gennaio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 16 agosto 1995, __________ __________ - all'epoca attiva presso il Night Club __________ quale artista e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ __________ __________ - è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale, accaduto in territorio del Comune di __________, a seguito del quale ha riportato la frattura diafisaria trasversa dell'omero destro, la frattura ilio-ischiopubica sinistra con dissociazione sacro-iliaca sinistra, la rottura del diaframma a sinistra, la lesione del plesso ascellare destro, la frattura malleolare composta della caviglia destra.

                                         L'assicurata, durante il periodo 16 agosto-30 ottobre 1995, è rimasta degente presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________, dove è stata sottoposta alle cure del caso (cfr. doc. __).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti, l'assicuratore LAINF, con decisione formale 6 giugno 1997, ha posto __________ __________ al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità del 65% (cfr. doc. __).

                                         Il suddetto provvedimento amministrativo è cresciuto in giudicato incontestato (cfr. doc. __).

                               1.3.   Successivamente, la __________ ha ritenuto necessario procedere a delle ulteriori verifiche e, in questo senso, ha nuovamente interpellato il proprio medico di fiducia (cfr. doc. __) nonché il dottor __________, spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva in merito all'indicazione per una correzione chirurgica delle cicatrici presentate dall'assicurata (cfr. doc. _).

                                         Finalmente, in data 3 novembre 1998, l'assicuratore infortuni ha emanato una seconda decisione formale, mediante la quale, da un lato, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° luglio 1997 e, dall'altro, ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità giacché, esercitando a tempo ridotto (75%) un'attività d'ufficio, __________ __________ potrebbe realizzare un reddito addirittura superiore a quello che essa avrebbe percepito senza l'infortunio. Infine, la __________ ha rifiutato di prendere a proprio carico i costi per la correzione chirurgica delle cicatrici, poiché medicalmente non indicata (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), la __________, il 22 gennaio 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 24 aprile 1999, __________, sempre rappresentata dall'avv. __________, ha chiesto che il TCA abbia così a giudicare:

"  … Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione 3.11.98 e la decisione su opposizione 22/25.1.99 vengono annullate ed alla signora __________ viene riconosciuto quanto segue:

1.1 una rendita d'invalidità del 100% calcolata sul guadagno assicurato annuale di fr. 37'440.--, rispettivamente le indennità giornaliere al 100%, ovvero fr. 83.-- al giorno dal 30.6.97 (giorno fino a quando la __________ ha versato le indennità giornaliere) e almeno fino al termine di una riformazione professionale; dopo tale riformazione verrà resa una nuova decisione relativa al grado di invalidità;

1.2 la signora __________ viene messa la beneficio di una riformazione professionale, i cui costi vengono integralmente assunti dalla __________;

1.3 vengono assunti da parte della __________ tutti i costi relativi agli accertamenti e la cura dei disturbi digestivi, passati e futuri;

1.4 vengono assunti da parte della __________ i costi di un intervento di chirurgia plastica per eliminare le cheloidi e ridurre gli inestetismi delle cicatrici;

1.5 vengono assunti da parte della __________ tutti i costi relativi ad un sostegno psicoterapeutico;

1.6 vengono assunti da parte della __________ i costi di una cura fisioterapica di due cicli all'anno;

1.7 vengono assunti da parte della __________ i costi di una visita ortopedica specialistica" (cfr. I, p. 23s.).

                                         Questi, segnatamente, gli argomenti sollevati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…).

Secondo la __________, i problemi dei disturbi digestivi sono di natura psicosomatica. Essa ritiene inoltre che non è stata dimostrata con probabilità preponderante la relazione causale naturale tra tali disturbi e l'infortunio del 16.8.95 (cfr. doc. _: decisione 3.11.98, pag. 1).

In sede di osservazioni (16.5.97 = doc. _), di osservazioni conclusive (5.5.98=doc. _) e opposizione (27.11.98=doc. _) è stato ribadito quanto segue:

La ricorrente, alta 1.75 m, ancora dopo l'operazione pesava 59 kg mentre oggi pesa soltanto kg. 51 tanto da essere definita gracile dal perito della __________, dott. __________.

Nella sua perizia del 19.2.1997 (detta in seguito perizia n. 2=doc. _) il dott. __________ fa menzione dei disturbi digestivi, indicandoli come disturbi nell'ipocondrio destro.

Il dott. __________ fa riferimento a fastidi che sarebbero esistiti per alcuni anni durante l'infanzia e che allora essi sarebbero stati attribuiti ad uno choc psichico (perizia n. 2 pag. 3 in alto) e scomparsi spontaneamente all'età di 10 anni. Non è dato sapere da dove avrebbe raccolto tali elementi ed in base a quali accertamenti clinici trarrebbe tali (fantasiose) conclusioni.

Dalle stesse comunque non si dimostra alcunché visto che egli non esclude che tali disturbi siano di natura epatica, anche se dubita che possa trattarsi di eziologia traumatica.

Peraltro in modo ben più positivo e concordante con degli accertamenti clinici, i dott. __________ e __________ affermano che gli stessi sono in relazione con la rottura traumatica dell'emidiagramma sinistro, la quale ha prodotto lesioni epatiche e lienali (perizia dott. __________ pag. 2 e 10= doc. _, perizia complementare dr. __________ pag. 6=doc. _).

È stato, infatti, accertato clinicamente che la cistifellea della ricorrente è sede di alcune "lesioni ecogene senza cono d'ombra dorsale", in altre parole contiene delle strutture rotondeggianti e di sedimento (calcoli) che sono compatibili con uno stato da emobilia e i disturbi di cui soffre la ricorrente.

Ne deriva che il nesso di causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati è dato in ossequio alla giurisprudenza sopra citata. Ciò viene pure confermato dal medico curante dott. __________ (cfr. doc. _ e _).

In data 19.2.97 (doc. _), il dott. __________ dichiarò che "i disturbi nell'ipocondrio destro meritano ulteriori chiarimenti, anche se sembrano (sic) simili a quelli psicosomatici avuti nell'infanzia: si verifica attualmente un'intolleranza ai cibi grassi ed uno stato d'inappetenza con dimagrimento che potrebbe suggerire un problema epatico. Non è affatto escluso che esso sia secondario all'assunzione prolungata di vari medicinali come antibiotici, etc.".

La citazione di tale passaggio dà la prova dell'assenza di qualsiasi rigore clinico e dell'irrilevanza in materia processuale delle opinioni espresse dal dott. __________. Egli non si preoccupa, in particolare, di basare sempre su accertamenti clinici oggettivi e concordanti le proprie ipotesi e di giungere a delle conclusioni scientificamente corrette non basate su mere ipotesi, ma su constatazioni oggettive, che si impongono dal profilo diagnostico e di prognosi, in modo certo o basato su probabilità confinanti con certezza.

In particolare non esiste nessun elemento d'indagine per affermare l'esistenza dei cosiddetti disturbi psicosomatici che la ricorrente avrebbe avuto nell'infanzia.

In assenza di esami clinici, farmacologici e tossicologici una perizia medica non dovrebbe attribuire dei disturbi digestivi all'uso di antibiotici assunti diversi anni prima.

D'altronde, quand'anche l'uso degli antibiotici fosse in relazione con i disturbi digestivi e di dimagrimento vi sarebbe un nesso di causalità con l'infortunio.

Dall'esame di quest'ipotesi è comunque evidente che la ricorrente aveva il diritto ad ulteriori accertamenti e di pretendere dalla __________ il rimborso di questi costi.

Anche se si trattasse di un disturbo da choc psichico, lo stesso avrebbe uno stretto nesso di causalità con l'infortunio che fu un evento drammatico e dalle conseguenze tragiche. Ciò non viene neppure negato dal dott. __________. A maggior ragione ogni cura relativa passata e futura dev'essere assunta dalla __________.

(…).

Il § 3.2 della decisione su opposizione riguarda l'eventuale intervento di chirurgia plastica e altre prestazioni richieste dalla ricorrente in sede d'opposizione.

Si rileva che la __________ non si degna neppure di elencare le prestazioni richieste, e facendo nuovamente riferimento alle risultanze peritali e alla decisione del 3.11.98 le respinge in toto (cfr. decisione impugnata, ad 3.2, pag. 5 § 2).

Ciò viola in modo manifesto gli obblighi della cassa di motivare le sue decisioni.

2.1 Correzione chirurgica delle cicatrici

La ricorrente, a seguito dell'incidente, presenta delle cheloidi (cicatrici) molto vistose. Ciò viene ammesso anche dalla __________.

Secondo il dott. __________, interpellato dal medico curante della ricorrente dott. __________, un intervento di chirurgia plastica era opportuno, prevedendo quindi un esito favorevole (cfr. doc. _).

Il parere del dott. __________, su cui poggia sia la valutazione del dott. __________ (cfr. doc. _) che della __________, afferma genericamente che il "tasso di recidiva si aggira attorno al 90%" senza tuttavia esprimersi concretamente sul caso concreto e senza precisare entro quanto tempo, di regola, si potrebbe manifestare la recidiva, rispettivamente come la stessa si potrebbe manifestare.

In altre parole, non è dato sapere se la recidiva si manifesta nell'arco di breve tempo (p.e. 3-6 mesi) rispettivamente nell'arco di un periodo più o meno lungo (10-20 anni).

Pertanto nessun referto medico contraddice il Dr. __________ che espressamente raccomanda l'intervento, dichiarandone quindi l'opportunità (cfr. doc. __).

Si chiede pertanto che la __________ venga obbligata ad assumersi i costi di tale intervento.

(…).

2.2 Sostegno psicoterapeutico

In sede d'opposizione la ricorrente ha chiesto che la __________ si assumi i costi di un sostegno psicoterapeutico per i seguenti motivi:

Il perito dott. __________ menziona più volte la fragilità psicologica della ricorrente e consiglia un sostegno psicoterapeutico  (cfr. perizia del 7.11.97 pag. 3=doc. _).

Tale fragilità psicologica, che ha evidentemente delle ripercussioni sull'abilità lavorativa complessiva, è in evidente causalità naturale con lo spaventoso incidente e con le conseguenze personali e fisiche subite dalla ricorrente.

Ne consegue che il caso non può essere ritenuto chiuso e che la __________ deve assumersi tutti i costi relativi al sostegno psicoterapeutico.

3. Incapacità lavorativa

È incontestato che la ricorrente non è più in grado di esercitare la sua professione di __________.

(…).

Nelle sue conclusioni la __________, che poggia la sua decisione di non concedere una rendita d'invalidità alla ricorrente sulle perizie mediche del dott. __________, non tiene conto d'errori anche manifesti o apprezzamenti di carattere giuridico che esulano dalla competenza del perito, per cui prima di passare in rassegna gli eventuali lavori confacenti alla ricorrente, è necessario entrare nel merito delle singole affezioni alle quali la ricorrente è soggetta a causa dell'incidente subito ed evidenziare le contraddizioni che distinguono le perizie del dott. __________.

b.1   Conseguenze invalidanti della lesione al membro superiore destro

Anche se la mano destra ha riacquistato una "certa" forza e manualità, anco­ra esclusa in sede peritale del 19.2.97, è incontestato che

I.    il braccio non possa essere interamente esteso;

II.    la forza muscolare è sensibilmente diminuita (in persona già gracile);

III.   la resistenza allo sforzo è comunque molto limitata e compromessa.

Come può il dott. __________ affermare seriamente che la ricorrente avrebbe raggiunto l'indipendenza in tutte le attività della vita quotidiana, personali e casalinghe (cfr. perizia del 26.1.98 = doc. _)?

Tale assunto è assurdo ed insostenibile anche in base al comune buon senso:

Anche se la signorina __________ riesce a raggiungere il viso ed i capelli, essa non è in grado di raggiungere la nuca con la mano destra.

In fine, la ricorrente avverte dei dolori continui al braccio, ai quali l'ultima "perizia" non fa neppure riferimento.

In data 19.2.97 (doc. _, pag. 7) il perito afferma, con riferimento al gomito, che "come previsto, l'anchilosi è rimasta pressoché invariata (estensione/flessione

0° ‑ 65° ‑ 120° contro 0° ‑ 60° ‑ 115° qualche mese fa) con dolori nelle posizioni estreme ma senza gonfiore. Ma la dolenzia alla palpazione tutt'attorno risulta peggiorata in intensità ed estensione: rime articolari, tendine bicipite e tricipite, epicondili laterale e mediale e, soprattutto, nervo cubitale nel solco epitrocleo‑olecranico con segno di Tinnel positivo".

Nella perizia 7.11.97 (doc. _), il perito da atto che non ha più vistato la ri­corrente, ma in base al rapporto 18.12.96 (?) della sig.ra __________ del Centro di Ergoterapia __________ di __________, ritiene che la ricorrente abbia raggiunto l'indipendenza in tutte le attività della vita quotidiana. Nello stesso scritto dà comunque ancora atto che l'anchilosi del gomito era di 0° ‑ 60° ‑ 20°, per cui immutata rispetto al febbraio 1997.

La ricorrente non è in grado di portare dei pesi superiori ad 1 Kg. Ne conse­gue che essa deve farsi aiutare a fare la spesa anche quotidiana.

Ciò impedisce ogni lavoro casalingo pesante, rispettivamente che richiede l'allungamento del braccio, come pulire i vetri, stirare, togliere o appendere le tende, pulire, rispettivamente spolverare i mobili alti, lampadari, ecc.

Anche la cura personale è parzialmente impedita, rispettivamente assolvibile solo con gran difficoltà, per esempio infilarsi le calze.

b.2   Conseguenze invalidanti delle lesioni alla schiena e al bacino

-       Il perito da un canto dichiara che l'assicurata era affetta da alterazioni preesistenti della statica vertebrale e dall'altro ritiene di non conoscere lo stato prima dell'infortunio (perizia complementare del 7.11.97 = doc. _, pag. 4).

     Tali affermazioni sono evidentemente contraddittorie e prive di qualsiasi riscontro obiettivo. Non è dato sapere da cosa il perito deduce che la sta­tica vertebrale della ricorrente era affetta da alterazioni preesistenti, rispettivamente chi gli avrebbe comunicato quest'informazione.

     Il perito afferma che la ricorrente a casa non pratica regolarmente degli esercizi appropriati, atti a mantenere il suo stato di salute ad un buon li­vello. Come può affermarlo? Di quali esercizi si tratterebbe?

     Alla ricorrente non è mai stato proposto un programma di esercizi da seguire a domicilio, tantomeno dello stretching!

     Le è stato unicamente proposto di fare degli esercizi a domicilio per il braccio che sono stati regolarmente eseguiti.

-       Il dott. __________ ancora una volta, in modo del tutto contraddittorio e infon­dato, osserva che la ricorrente avrebbe accantonato la correzione plantare dimostrando cosi una scarsa motivazione e collaborazione.

     Lo stesso dott. __________ nel medesimo rapporto ammette tuttavia che non è possibile sapere se il rialzo del tacco sinistro può equilibrare il bacino e addirittura paventa una scogliosi e comunque delle ripercussione negati­ve (perizia complementare pag. 7.11.98, pag. 4).

     Ecco quindi che vengono mosse delle critiche alla ricorrente unicamente con il pretesto di negarle delle prestazioni e addirittura la copertura del pagamento di accertamenti.

     E' evidentemente giustificata la vista specialistica ortopedica.

     Delle affezioni normalmente invalidanti sono presenti e obbiettivamente innegabili. Neppure il medico di fiducia della __________ dott. __________ sa in­dicarne con chiarezza le cause, i rischi futuri e/o rimedi.

     Il rifiuto di coprire i costi di una visita specialistica ortopedica è evi­dentemente un abuso compiuto in cattiva fede.

-       La perizia complementare non ha dato atto che il peggioramento dei di­sturbi alla schiena riscontrati nella perizia del febbraio 1997 (cfr. perizia n. _ pag. 9), ha potuto essere risolto. Infatti, tale peggioramento persiste.

     Sta di fatto che la ricorrente avverte continui dolori alla schiena, che si intensificano in modo intollerabile dopo circa 20 minuti di cammino, rispettivamente dopo essere stata seduta più di 30 minuti. Anche di notte, ovvero dopo essere stata sdraiata per un periodo più o meno lun­go, si manifestano questi dolori che la svegliano continuamente.

b.3    Si precisa che la ricorrente soffre tuttora d'insonnie per le quali sono necessari dei sonniferi (cfr. perizia n. _ pag. 4), ciò sicuramente limita anche la resistenza ad un'attività lavorativa.

b.4    Per quanto riguarda la caviglia essa ha riacquistato la mobilità completa, ma non possono essere sottovalutati i punti dolorosi lungo le rime articolari anteriore e posteriore nonché in corrispondenza del seno tarsico, oltre agli inconvenienti pratici.

(…)

c.      Interpretazione erronea dei pareri dei periti

Nella decisione 3.11.98, la __________ ha ritenuto che il dott. __________, in ultima sede, ha valutato la capacità lavorativa (dal punto di vista anatomo‑funzionale) impiegabile nell'esercizio di un'attività d'ufficio, stabilendola al 75 %. Ciò è stato con­fermato nella decisione su opposizione (cfr. pag. 6), dove viene precisato che sono stati analizzate pure le condizioni di mercato (cfr. pag. 5 in basso) e che si riteneva che la ricorrente potrebbe conseguire uno stipendio annuale di fr. 39'526.50.

La ricorrente ritiene che tale tesi sia insostenibile e ciò per i seguenti motivi:

c.1.   Nel suo 2. rapporto del 19.2.97 (doc. _) il dott. __________ conclude "in via medico‑teorico non escludo che l'assicurata possa ulteriormente inserirsi nel mondo del lavoro come impiegata d'ufficio almeno nella misura del 50 %, probabilmente anche dei 2/3 (66,66 %, ndr.) o del 75 %"

         E' evidente che il perito non abbia espresso una valutazione riferita ad una situazione attuale, ma ad un risultato futuro dopo un "programma di rie­ducazione alla battitura ed alla scrittura con la mano destra", nonché di apprendimento corretto almeno dell'italiano.

         Ancora in data 7.11.97 (doc. _) egli ritiene che "non ci sono impedimenti per imparare la tecnica di battitura ma la posizione davanti al computer dovrebbe venire sorvegliata a causa della tendenza a rimanere seduta in posizione poco corretta in seguito alle lesioni subite al bacino. Si po­trebbe eventualmente organizzare una consulenza ergonomica /  ergote­rapica prima d'iniziare una corso di informatica" (cfr. pag. 2 in basso, 3 in alto).

c.2.   Il dott. __________ e il dott. __________ in particolare, indicano che la ricorrente ha una formazione universitaria e di interprete.

         Tale informazione non corrisponde minimamente alla verità ed è frutto di un malinteso, su cui comunque non è lecito speculare traendone false conclu­sioni sulla residua capacità residua di lavoro.

         La ricorrente, come da certificati allegati, ha ottenuto un diploma del liceo tecnico di __________ (doc. _). Precedentemente aveva seguito il "ciclo incompleto della scuola secondaria d'insegnamento generale", ove figura, tra le altre materie scolastiche anche e soltanto la lingua inglese (doc. _).

         Terminali gli studi nell'estate 1992, la ricorrente ha lavorato per poco tempo presso un'agenzia di viaggi di __________.

         Alla fine del 1993 la ricorrente è venuta qui in Svizzera dove ha lavorato quale __________ fino al momento dell'incidente ().

         Ne consegue che la stessa ha semplicemente delle conoscenze scolastiche della lingua inglese, non ha una formazione universitaria, tantomeno d'interprete, ha interrotto i suoi studi a 17 anni, non ha una formazione d'impiegata d'ufficio o commerciale e quale unica esperienza di lavoro, non come __________, ha lavorato poco più di un anno presso un'agenzia di viaggio in __________.

         Con un simile curriculum, è escluso che possa essere assunta in un ufficio, per lavorare come interprete o traduttrice.

         La stessa non è neppure dattilografa, per cui prima di poterla inserire nel mondo del lavoro quale impiegata d'ufficio essa deve poter beneficiare di una riformazione professionale ex art. 18 cpv. 2 LAINF.

c.3.   Da quanto precede è evidente che entrambi i medici hanno interpretato male e superficialmente il grado di formazione della ricorrente.

         Come si può scrivere in una perizia che la ricorrente prima dell'incidente, e quindi all'età di 19 anni "dopo 10 anni di studi universitari" era diventata "interprete per il russo e l'inglese" (perizia 19.2.97, pag. 3)?

         Ne consegue che tutta la valutazione sulla capacità di reinserimento nel mondo del lavoro è erronea ed addirittura assurda.

c.4.   La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio secondo il quale non ci si può fondare unicamente, nella determinazione dell'invalidità, su una valutazione medico teorica del danno alla salute dovuta all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se ‑ le condizioni sono cumulative ‑ ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corri­sponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 199 1, p. 270ss cons. 4a, conferma di giurisprudenza).

         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psicofisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

c.5.   Una persona che sarà costretta durevolmente ad alternare ore sedute ad ore in piedi, incapace di fare qualsiasi sforzo con il braccio destro, costretta a seguire periodicamente corsi di fisioterapia non può certo essere ritenuta abile quale impiegata d'ufficio generica nella misura del 75 %.

         Allo stato attuale bisogna comunque concludere per un incapacità lavo­rativa del 100%.

         Non esistono, infatti, attività ragionevolmente esigibili dalla ricorrente, al momento attuale, ovvero prima di una riformazione professionale.

         Tale riformazione professionale dovrebbe vertere sull'apprendimento dell'italiano scritto ed almeno di un'altra lingua nazionale, ed il perfezionamento dell'inglese e comportare una formazione di base quale impiegata d'ufficio. E', infatti, impensabile che la stessa possa fungere da traduttrice o interprete qualificata senza alcuna formazione precedente specifica.

         La ricorrente rivendica il diritto a tale riformazione professionale secondo l'art. 18 cpv. 2 LAINF.

         Da quanto precede risulta in modo evidente che un reinserimento allo stato attuale, tantomeno al 30.6.1997, oltretutto nella misura del 75% è una valutazione erronea e fantasiosa.

(…)

d.     Salario conseguibile

Abbondanzialmente si osserva quanto segue sulle cifre indicate nella decisione 3.11.98 (pag. 2) e richiamate dalla decisione su opposizione (pag. 6).

d.1.   E' notorio che in Ticino, rispetto alla media nazionale, si percepisce degli stipendi più bassi. Ne consegue che, per determinare un eventuale salario conseguibile quale impiegata nel settore commerciale e/o amministrativo, bisogna tenere conto, semmai, dei valori più bassi, ovvero nel presente caso fr. 3'533.‑e non come indicato il valore medio di fr. 4'054.‑‑.

         Infatti, secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, van­no considerate circostanze che riguardano l'invalidità vera e propria. Parti­colarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media.

         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipoteti­co, conseguibile da invalido.

         Il reddito conseguibile da un lavoratore non qualificato con capacità lavora­tiva ridotta è oggi molto inferiore rispetto a quello rilevato nella statistica dell'UFIAML che non distingue tra lavoratori qualificati e non qualificati, perciò non possono far stato ed è necessario prendere come base un reddito nettamente inferiore a quelli indicati che non tengono conto della realtà (cfr. sentenza del TCA 29.10.96 in re M.D.S. c/ INSAI).

         Anche nell'ipotesi contestata che come salario determinate conseguibile debba far fede l'importo più basso indicato nella tabella citata dalla __________ (tabella dell'Ufficio federale di statistica " Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung 1994, tabella A.M. I.), il calcolo da effettuare sarebbe il seguen­te:

         75% di fr. 3'533.‑‑ = fr. 2'649.75 x 12 mesi = fr. 31'797.‑

         N.B.: Non essendovi delle indicazioni contrarie il salario mensile indicato è da ritenere comprensivo della tredicesima (cfr. doc. _).

         L'effettiva perdita economica inoltre deve essere calcolata sul guadagno ipotetico futuro che la ricorrente avrebbe potuto percepire, qualora non fosse stata vittima dell'infortunio, e non sul guadagno che la stessa ha percepito nell'anno precedente all'infortunio (art. 18 cpv. 2 LAINF).

         E' assodato che al momento dell'infortunio la ricorrente lavorava per soli 8 mesi l'anno, usufruendo di un permesso per stagionali e guadagnando com­plessivi  fr. 37'440.‑.

         Non è assolutamente provato che la ricorrente in futuro sarebbe rimasta inattiva negli altri 4 mesi. La stessa, infatti, avrebbe avuto la possibilità di lavorare, sempre come __________, in altri paesi dell'Europa, percependo uno stipendio mensile analogo.

         Ne consegue che la ricorrente, senza l'infortunio, avrebbe potuto guadagna­re fr. 4'680.‑ mensili per 12 mesi, ovvero fr. 56'160.‑ annui, rispettivamen­te, considerando un mese di vacanza, fr. 51'480.‑, e non come calcolato dalla __________ fr. 37'440.-.

         La somma di fr. 4'680.‑‑ corrisponde alla media che la ricorrente ha guadagnato mensilmente prima dell'infortunio (cfr. doc. _) e riconosciuta dalla __________ (cfr. conteggio del 15.2.96, doc. _).

         Tale somma corrisponde anche all'importo ritenuto fedefacente quale guadagno futuro dalla __________ (cfr. decisione su opposizione, pag. 2 ad. 1, cpv. 5: fr. 4'000.‑ mensili x 13 mensilità = fr. 52'000.‑‑).

         Abbondanzialmente si osserva inoltre che il permesso quale stagionale di cui godeva la ricorrente, nel corso di alcuni anni, sarebbe stato trasformato in un permesso annuale, con la conseguenza di poter lavorare tutto l'anno, per cui si ribadisce, per il calcolo dell'incapacità di guadagno dev'essere considerato un guadagno ipotetico annuale di fr. 51'480.‑‑ almeno.

         In tal caso, anche senza la contestazione di cui sopra, la ricorrente in ogni caso subirebbe una perdita economica annua di ca. fr. 20'000.‑‑, corrispon­dente ad un'invalidità del 38,5%.

(fr. 51'480.‑‑ ‑ fr. 31'797) x 100 = 38,29%

                   fr. 51'480.‑‑

(…)" (I).

                               1.5.   La __________ __________ SA, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).

                               1.6.   In data 21 giugno 1999, la ricorrente ha proceduto a notificare alcuni nuovi mezzi di prova. In particolare, essa ha domandato che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. VII).

                               1.7.   Con ordinanza 29 settembre 1999, questa Corte ha ordinato una perizia medica giudiziaria a cura del __________ Zentralschweiz di __________ (cfr. VIII).

                               1.8.   In data 26 aprile 2000, i periti giudiziari hanno consegnato al TCA il loro referto (cfr. XV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XVI).

                               1.9.   Il 26 maggio 2000, __________ ha chiesto d'essere sottoposta a degli accertamenti d'ordine professionale, allo scopo di stabilire se fosse necessaria una riformazione nonché la sua attitudine alla medesima. Essa ha, quindi, postulato l'assegnazione di un nuovo termine per presentare le proprie osservazioni alla perizia giudiziaria, a decorrere al termine delle suddette verifiche (cfr. XXIII).

                                         Con scritto 30 maggio 2000, il TCA ha fatto presente all'insorgente che la questione riguardante un'eventuale sua riformazione professionale, è un aspetto che esula dalla presente procedura ricorsuale (cfr. XXIV).

                             1.10.   L'assicuratore LAINF convenuto si è espresso in data 7 giugno 2000 (cfr. XXV) mentre la ricorrente, da parte sua, lo ha fatto il 23 giugno 2000 (cfr. XXVI).

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di prendere posizione riguardo alle rispettive osservazioni (XXX e XXXI).

                             1.11.   In data 7 settembre 2000, il TCA ha interpellato, via e-mail, l'Ambasciata svizzera a __________, chiedendo informazioni a proposito delle scuole frequentate, a suo tempo, da __________ (cfr. XXXII).

                                         La risposta è pervenuta allo scrivente Tribunale l'11 settembre 2000, sempre via e-mail (cfr. XXXIV).

                             1.12.   L'8 settembre 2000, questa Corte ha richiamato dall'Ufficio cantonale degli stranieri l'intero incarto riguardante l'assicurata (cfr. XXXIII), incarto che le parti, in seguito, hanno avuto modo di visionare (cfr. XLI).

                             1.13.   Nel corso del mese di ottobre 2000, il TCA ha invitato l'UAI a sottoporre il caso di __________ ad un orientatore professionale, affinché chiarisca quali opportunità professionali le si presentano sul mercato del lavoro ticinese (cfr. XLII).

                                         La consulente in integrazione professionale __________ ha allestito il proprio rapporto in data 23 febbraio 2001 (cfr. XLIX).

                                         Le parti hanno espresso le loro osservazioni in data 13 marzo 2001 (cfr. LI), rispettivamente, in data 10 aprile 2001 (cfr. LVI).

                             1.14.   In corso di causa, il TCA ha interpellato la __________ SA di __________ allo scopo d'accertare il reddito da valido (cfr. LVIII e LIX).

                                         in diritto

                               2.1.   Questa Corte, preliminarmente, è chiamata a valutare se i disturbi somatici e psichici di cui __________ soffrirebbe, si trovino o meno in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico del mese di agosto 1995.

                                         In secondo luogo, il TCA dovrà esaminare se la __________ __________ SA era o meno legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° luglio 1997.

                                         Da ultimo, si tratterà di stabilire se l'assicurata ha o meno diritto ad una rendita d'invalidità e, nell'affermativa, l'entità della medesima.

                               2.2.   Disturbi somatici e psichici: causalità con l’infortunio 15 agosto 1995?

                            2.2.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.2.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 in fine).

                            2.2.3.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133, in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio".

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                    Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i dolori somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                            2.2.4.   In concreto, con ordinanza 29 settembre 1999, questa Corte ha ordinato una perizia medica giudiziaria, affidandone l’allestimento al __________ Zentralschweiz di __________a. Durante il periodo 7-11 febbraio 2000, __________ é così stata sottoposta ad approfonditi accertamenti pluridisciplinari.

                                         Con rapporto 10 aprile 2000, i periti __________ - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi della ricorrente ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status dal profilo ortopedico (a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia), chirurgico/neurologico (a cura del dott. __________ __________, __________ del Reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Ospedale cantonale di __________), gastroenterologico (a cura del dott. __________ s, spec. FMH in medicina interna) e psichiatrico (a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria) - hanno posto le diagnosi seguenti:

"  DIAGNOSEN MIT WESENTLICHER EINSCHRÄNKUNG DER ZUMUTBAREN ARBEITSFÄHIGKEIT:

Residuen nach schwerem Autounfall am 16.08.1995

Unfallverletzungen:

Pneumothorax rechts. Zwerchfellruptur links mit Hochterten von Magen und Milz in den Thoraxraum

Leber- und Milz-Kontusionen

Schulterkontusion rechts, kleine Abrissfraktur am Glenoid, wahrscheinlich Labrum-Kapselverletzung.

Läsion des Plexus brachialis

Querfraktur des rechten Humerus mit schwerer Dislokation und tiefen Fleischwunden

Ellenbogenverletzungen rechts mit kleinen Frakturen, Handgelenksfraktur rechts

Beckenfrakturen links quer durch das Darmbein und das Iliosakralgelenk mit Schambein- und Sitzbeinfraktur links, mit Luxation der linken Beckenhälfte um 2-3 cm nach kranial bei sakro-iliakaler Dissoziation

Malleolarfraktur rechts

Abriss der Processus transversi L3 und L4 rechts

Operative Eingriffe:

Laparotomie mit Zwerchfellnaht und Milz-Tamponierung, reposition des Magens, Bülau-Drainage am 16.08.1995

Reposition der Becken-Fraktur und Fixateur externe links, Humerus-Nagelung durch Hackenthal-Nagel rechts ebenfalls am 16.08.1995

Nachkorrektur der Beckenreposition

Narkose-Mobilisation des rechten Ellenbogens am 19.11.1995

Residuen:

Chronifizierte, ängstlich-depressiv gefärbte Anpassungsstörung und dissoziative Amnesie

Epigastralgien unklarer Genese, am ehesten chronische Non-ulcer-Dyspepsie

-   minimale Hyperamylasämie

-   multiple hypertrophe Narbenbildungen

-   persistierende schmerzhafte Funktionseinschränkung des rechten Schultergelenkes

-   persistierende schmerzhafte Funktionseinschränkung des rechten Ellenbogengelenkes

-   Dysästhesien im Bereiche des N. cutaneus antebrachii als Rest einer Plexusläsion

-   persistierende schmerzhafte Fehlstatik mit Beckentiefstand rechts infolge posttraumatischer, ausgeprägter Becken-Asymmetrie

-   lumbale rechtskonvexe Torsionsskoliose und Hohl-Rundrücken, insgesamt erhebliche Defektheilungen im Becken-LWS-Bereich mit pathologischer Stellung

DIAGNOSEN OHNE WESENTLICHE EINSCHRÄNKUNG DER ARBEITSFÄHIGKEIT, ABER MIT KRANKHEITSWERT

St. n. Abort 1998, St. n. Abort-Kürettage in __________

-   anamnestisch laut Patientin Uterus-Perforation bei dieser Kürettage

-   anamnestisch St. n. Reoperation ,it Laparotomie und Entfernung einer Eierstockszyste rechts (Teratom?)

                                         In seguito, i medici del __________ hanno esplicitamente ammesso che tanto i disturbi somatici quanto quelli psichici, si trovano - con verosimiglianza preponderante - in nesso di causalità naturale con l’infortunio 16 agosto 1995:

"  Dica il perito se le affezioni riscontrate sono al conseguenza dell'infortunio subito in data 16.08.95, ovvero se esiste un nesso di causalità, perlomeno probabile, tra tale infortunio e le affezioni, con particolare riferimento a

- braccio

- schiena

- bacino

- caviglia

- disturbi digestivi

- fragilità psicologica.

Ja, alle genannten Leiden sind mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Folgen des Unfalls vom 16.08.1995. Es liegt ein eindeutiger natürlicher Kausalzusammenhang vor.

L'infortunio del 16.08.1995 sono l'unica causa degli accertati disturbi alla salute, oppure sono una causa concomitante con un altro fattore?

Se sì, quale?

Ja, der Unfall vom 16.08.1995 ist die einzige Ursache der Beschwerden"

                                         (cfr. XV, risposta ai quesiti n. 2 di parte ricorrente e n. 3 di parte convenuta - la sottolineatura è del redattore).

                                         Rispondendo ai quesiti n. 3b,c e 4a di parte ricorrente, i dottori ____________________ e __________ così hanno discusso l'eziologia dei disturbi digestivi:

"  b) Dica il perito quali sono le origini dei disturbi digestivi di cui soffre la ricorrente, ovvero se essi sono di origine traumatica o psichica, rispettivamente di entrambe.

Unser Gastroenterologe legt dar, dass die Aetiologie der Epigastralgien bei Frau __________ unklar sei. Am wahrscheinlichsten scheine eine Nonulcer-Dyspepsie. Diese Leiden war vor dem Unfall nicht vorhanden. Wir neigen dazu, diese Dyspepsie ebenfalls als Unfallfolge zu betrachten - wenn nicht organischer, dann vielleicht unanhängig davon oder gleichzeitig auch psychogener Natur (als psychische Unfallfolge).

c) Dica il perito se esiste un nesso di causalità, perlomeno probabile, tra i disturbi digestivi di cui soffre la ricorrente e l'infortunio del 16.08.1995.

Ja, wir nehmen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit an, dass die Verdauungsstörungen als Unfallfolge zu betrachten sind, sei dies eher eine organische Unfallfolge, seien es eher psychische, unfallbedingte Mechanismen oder sei es - ebenfalls denkbar - eine Kombination"

                                         (XV, p. 27s.).

                                         A proposito dei disturbi psichici i periti si sono così espressi:

"  Dica il perito se ha riscontrato una particolare fragilità psicologica nella ricorrente e se la stessa sia in nesso di causalità con l'infortunio subito (solo possibile o probabile?).

Unser Psychiater stellte eindeutig fest, dass Frau __________ an psychogenen Unfallfolgen leidet: Es liegt einerseits eine chronifizierte ängstlichgefärbte Anpassungsstörung, andererseits eine dissoziative Amnesie vor.

Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ist der Unfall Ursache dieser psychischen Störungen"

                                         (XV, p. 28).

                                         Per quel che concerne i disturbi all'apparato motorio nonché quelli psichici, il TCA non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni a cui sono pervenuti i periti giudiziari, ragioni che, del resto, neppure la __________ __________ SA è riuscita a mettere in luce. Si deve, pertanto, ritenere che __________ a presenta, ancora attualmente, un danno alla salute, tanto somatico che psichico, in relazione di causalità naturale con l'evento infortunistico assicurato.

                                         Trattandosi dei disturbi digestivi, invece, la valutazione manifestata dai dottori __________ e __________ merita certamente alcune riflessioni.

                                         Sebbene il dottor __________ avesse dichiarato di non aver potuto chiarire l'origine dei disturbi allo stomaco (cfr. rapporto 24.2.2000 del dottor __________, p. 4: "Die Aetiologie der Epigastralgien bleibt somit weiterhin unklar" - la sottolineatura è del redattore), i medici del __________, da parte loro, si sono detti inclini a trattare la sospetta dispepsia come una conseguenza traumatica, di natura organica, psichica oppure ancora le due contemporaneamente (cfr. XV, risposta ai quesiti n. 3 b) e c) di parte ricorrente).

                                         Questa Corte è dell'avviso che non sia stata dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'eziologia traumatica delle turbe digestive accusate dall'insorgente. In questo ordine d'idee, è infatti incomprensibile come i periti giudiziari abbiano potuto ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale perlomeno probabile con l'evento traumatico 16 agosto 1995, quando, a monte, essi non sono neppure stati in grado di chiarirne compiutamente la natura (somatica, psichica oppure mista?). Altrettanto singolare appare la motivazione fornita dal gastroenterologo interpellato dai dottori __________ e __________. Il dottor __________ ha, in effetti, affermato che, dal punto di vista assicurativo, sino a prova del contrario, ai disturbi digestivi va attribuita un'eziologia traumatica (cfr. rapporto 24.2.2000 del dottor __________ s, p. 5: "Versicherungstechnisch müssten die Oberbauchbeschwerden bis zum eindeutigen Beweis des Gegenteiles als unfallbedingt angesehen werden, …"). In realtà, un danno alla salute va a carico dell'assicuratore LAINF soltanto quando è dimostrata, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, una relazione di causalità con l'evento traumatico assicurato. In altri termini, è proprio la natura infortunistica del danno alla salute che deve essere sufficientemente provata: non è permesso supporre che il danno sia di natura traumatica, giacché un'altra causa non ha potuto essere individuata.

                                         D'altro canto, va qui rammentato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         Tutto ben considerato, quindi - trattandosi dei disturbi gastrici - si devono ritenere realizzati i presupposti per dubitare dell'affidabilità delle risultanze peritali e, in definitiva, per scostarsene (cfr., al riguardo, DTF 122 V 161, 118 V 290 consid. 1b, 112 V 32 consid. 1a e riferimenti).

                            2.2.5.   Al considerando 2.2.4., fondandosi sulle risultanze della perizia giudiziaria, lo scrivente Tribunale é giunto alla conclusione che fra il danno alla salute somatico e psichico - lamentato da __________ e l’evento traumatico 16 agosto 1995 esiste un nesso di causalità naturale, eccezion fatta, beninteso, per le turbe della digestione. Il diritto alle prestazioni presuppone, tuttavia, che la relazione di causalità sia pure adeguata.

                         2.2.5.1.   Per quel che riguarda i disturbi di natura somatica, é opportuno ricordare che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni per causa dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 117 V 365; 118 V 291s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 104s.).

                                         Nel caso di specie, il nesso di causalità adeguata è quindi dato, tanto più che non sono note concause giustificanti il danno lamentato (cfr., a questo proposito, XV, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).

                         2.2.5.2.   Trattandosi dei disturbi di carattere psichico, la questione dell’adeguatezza del nesso di causalità dev’essere valutata alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133ss. (cfr. consid. 2.2.3.).

                                         Dalle tavole processuali emerge che, in data 16 agosto 1995, l’assicurata é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         Dal relativo rapporto di polizia 11 settembre 1995 (doc. __) risulta che __________ si trovava a bordo, quale passeggera anteriore, di una __________ condotta da tale __________. A seguito di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le testimonianze - il conducente ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro un muro posto sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si è procurata serie lesioni in diverse parti del corpo, descritte, ad esempio, nel rapporto d'uscita 27 marzo 1996 dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. __)__________ é invece deceduto sul luogo dell’incidente.

                                         Tenuto conto della dinamica dell’infortunio nonché delle sue sequele fisiche, questa Corte ritiene che l’evento infortunistico occorso a __________ debba essere classificato nella categoria degli infortuni gravi, ciò che è stato pure ammesso dalla stessa convenuta (cfr. V, p. 2: "Se è vero che la ricorrente fu vittima di un gravissimo infortunio …").

                                         Confrontato ad una fattispecie analoga a quella ora sub judice - si é trattato di una collisione frontale, a seguito della quale il conducente é deceduto e l’assicurato/passeggero ha subito un grave politrauma - il TFA ha, del resto, proceduto ad un’identica valutazione (cfr. STFA 15.12.1994 in re I. (U145/94), citata in RAMI 1995 U215, p. 91).

                                         Allo stesso risultato è giunto il TCA in una sentenza del 7 giugno 1999 nella causa K.K. c/ __________ - confermata dal TFA con pronunzia 13 gennaio 2000 - riguardante un incidente della circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di 100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.

                                         D’altro canto, interessandosi sempre agli incidenti della circolazione stradale, la nostra Corte federale ha, ad esempio, riconosciuto essere di grado medio, al limite della categoria superiore, l’infortunio in cui, in ragione della collisione fra due autovetture, un passeggero é stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando una commotio cerebri, una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, la frattura della mano destra, una contusione ed un ematoma all’inguine (STFA 19.10.1991 in re A. inedita), l’infortunio nel quale, a seguito dello scontro fra un’autovettura ed un motorino, la conducente di quest’ultimo si é procurata una frattura della testa della tibia (STFA 14.12.1989 in re P. inedita) oppure ancora l’infortunio in cui un assicurato in bicicletta é stato investito da un camion ed ha subito la frattura del ramo pubico ed una contusione del femore (RAMI 1995 succitata).

                                         A mente del TCA, queste ultime fattispeci si rivelano essere - vuoi per lo svolgimento dei fatti vuoi per le conseguenze che ne sono scaturite - sensibilmente meno gravi rispetto a quella qui in discussione.

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, quando un infortunio é classificato fra quelli gravi, l’adeguatezza del nesso causale può, già a priori, essere riconosciuta. In effetti - insegna ancora il TFA - secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, gli infortuni gravi sono idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica (cfr., ad esempio, DTF 115 V 140 consid. 6b).

                            2.2.6.   In sintesi, questa Corte ritiene ormai assodato che __________ a presenti sia dei disturbi somatici che dei disturbi psichici, i quali si trovano in un nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico 16 agosto 1995 (eccetto i disturbi della digestione).

                               2.3.   Prestazioni di corta durata

                            2.3.1.   Giusta l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                            2.3.2.   In concreto, la __________ __________ SA, con decisione formale 3 novembre 1998, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° luglio 1997, ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più d'attendere un notevole miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. doc. _). A questo proposito, occorre inoltre ricordare che l'assicuratore LAINF, già in data 6 giugno 1997, aveva deciso in merito al diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. doc. __), decisione successivamente non contestata dall'assicurata (cfr. doc. __).

                                         Conformemente ai principi poc'anzi evocati, diviene indispensabile valutare a partire da quale momento lo stato di salute di __________ é divenuto stabile: a quel momento - cessato il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF) - la __________ doveva procedere alla definizione del caso nell’ottica dell’eventuale assegnazione di una rendita d’invalidità e di un’indennità per menomazione dell’integrità.

                                         Da un attento esame delle tavole processuali (cfr., ad esempio, la perizia di parte 25.10.1996 del dottor __________ [doc. __] ed i rapporti 20.6.1996 [doc. __], 19.2.1997 [doc. __] e 7.11.1997 [doc. __] del dottor __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica), risulta che, al più tardi al momento in cui la __________ ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (luglio 1997), le condizioni di salute dell’assicurata erano da ritenere ormai ampiamente stabilizzate. Ciò é, d’altronde, stato ulteriormente confermato dagli specialisti del __________ di __________ (cfr. XV, risposta ai quesiti peritali n. 5 di parte convenuta e n. 5 c), d) e e) di parte ricorrente). Da notare che questi ultimi hanno avuto modo d'affermare che lo stato di salute da loro constatato era analogo a quello che il medico di fiducia della __________ aveva descritto in occasione della visita di controllo del 19 febbraio 1997 (cfr. XV, risposta al quesito n. 6b di parte ricorrente: "Soweit wir beurteilen können, ist der heutige Zustand der Versicherten in etwa gleich wie am 19.02.1997 bei der Untersuchung durch Dr. __________ (soweit dies aus Akten beurteilbar ist). Eine wesentliche Veränderung scheint nicht mehr stattgefunden zu haben" la sottolineatura è del redattore).

                                         Al seguente considerando (cfr. consid. 2.4.), il TCA esaminerà dunque la questione a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico dell'agosto 1995 incidono sulla capacità lucrativa di __________. Ora, nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà indennizzato, non più con la concessione d’indennità giornaliere, ma con l’attribuzione, da parte della __________ __________ SA, di una rendita d’invalidità ai sensi degli artt. 18ss. LAINF.

                                         Con il proprio gravame 23 aprile 1999, l'assicurata ha preteso, fra le altre cose, che l'assicuratore convenuto venga condannato ad assumere i costi generati dalla fisioterapia, in ragione di due cicli all'anno, dalla psicoterapia nonché dalla correzione chirurgica delle cicatrici (cfr. I, p. 24).

                                         Va osservato che, per quel che concerne la fisioterapia, gli specialisti del __________ - rispondendo al quesito n. 5d di parte ricorrente - ne hanno categoricamente negato la necessità, di modo che i relativi costi non possono essere posti a carico della __________ __________ SA (cfr. XV, p. 30: "Eigentliche physiotherapeutische Massnahmen sind nicht notwendig. Im Vordergrund steht die Korrektur der Beinverkürzung. Daneben soll die Versicherte regelmässige Eigengymnastik betreiben").

                                         Identica conclusione si impone a proposito della pretesa correzione chirurgica delle cicatrici. Infatti, gli specialisti designati dal TCA - facendo proprio l'apprezzamento espresso dal dottor __________, __________ del Reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Ospedale cantonale di __________ (cfr. rapporto 14.2.2000) - hanno considerato l'intervento come non indicato, segnatamente a causa dell'elevato rischio di recidiva, tanto che la ricorrente stessa parrebbe addirittura avervi rinunciato (cfr. XV, risposta al quesito n. 7a) e b) di parte ricorrente: "Bei der Versicherten liegen vor allem hypertrophe Narben vor. Nach Korrekturoperationen besteht hier hohe Rezidivgefahr, welche bei etwa 70% liegt. Beste Resultate liefern Narbenexzision mit nachfolgender Bestrahlung - unseres Erachtens handelt es sich hierbei um heroische Eingriffe bei einer jungen Frau mit Kinderwunsch und bei der bekannten Rezidivrate. Die Versicherte selber drängte nach Aufklärung durch uns nicht mehr auf Narben-Korrektureingriffe. Wir erachten sie als nicht indiziert" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Per quanto riguarda le turbe psicogene di cui soffre __________, il dottor __________, psichiatra autore del referto 17 febbraio 2000, ha giudicato urgentemente necessario un sostegno psichiatrico o psicologico allo scopo di favorire l'elaborazione delle conseguenze psichiche, organiche e sociali dell'infortunio del 16 agosto 1995 (cfr. rapporto 17.2.2000 del dottor __________, p. 3). Queste considerazioni sono state peraltro puntualmente riprese dai periti giudiziari (cfr. risposta al quesito n. 4b di parte ricorrente: "Unser Psychiater erachtet eine psychologische oder psychiatrische Therapie als dringend indiziert. Es handelt sich um eine eigentliche Psychotherapie").

                                         Va da sé che la psicoterapia di cui abbisogna l'assicurata non è certo destinata a migliorarne sensibilmente lo stato di salute, posto come, perlomeno da un punto di vista psichico, essa sia stata giudicata completamente abile al lavoro (cfr. XV, risposta al quesito n. 4c di parte ricorrente: "Trotz notwendiger Psychotherapie ist die Arbeitsfähigkeit der Versicherten aus psychiatrischen Gründen nicht eingeschränkt. Auch die Möglichkeiten der beruflichen Integration sind aus psychiatrischer Sicht nicht limitiert"; cfr., inoltre, la risposta al quesito n. 5 di parte convenuta). In questo ordine d'idee, __________ non può essere seguita, nella misura in cui ha fatto valere che - vista la necessità di un sostegno psicoterapeutico - la __________ non avrebbe potuto procedere alla definizione della pratica (cfr. I, p. 11). Ciò nondimeno, secondo gli esperti interpellati dal TCA, la psicoterapia appare necessaria per garantire la stabilità delle attuali condizioni di salute (cfr. XV, p. 26: "Durch medizinische Massnahmen kann die Arbeitsfähigkeit nicht verbessert, aber einerseits auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden, und andererseits sind noch ergänzende Massnahmen indiziert: (…) - Unser Psychiater erachtet eine Psychotherapie als dringend indiziert. (…)"; cfr., pure, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta).

                                         In siffatte condizioni, i costi della psicoterapia di cui necessita l'insorgente devono essere posti a carico dell'assicuratore infortuni in forza dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, giusta il quale, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno.

                                         A mente del TCA, la medesima soluzione non s'impone, invece, per quel che concerne i costi generati dall'acquisto del plantare ortopedico nonché dalle successive visite di controllo presso uno specialista in ortopedia. In effetti, alla luce delle considerazioni espresse dal dottor __________ (cfr. rapporto 30.3.2000, p. 5, accluso a XV), non risulta sufficientemente provato che una simile misura serva a conservare l'attuale stato di salute dell'assicurata.

                               2.4.   Rendita d’invalidità

                            2.4.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                            2.4.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G. I. M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.4.3.   In casu, l'assicuratore LAINF convenuto, con la querelata decisione su opposizione, ha negato a __________ il diritto di percepire una rendita d'invalidità. La __________ __________ SA ha, in effetti, ritenuto che l'insorgente - malgrado i postumi residuali interessanti l'arto superiore destro, la schiena ed il bacino, che la rendono definitivamente inabile nella sua originaria professione - sarebbe in grado d'esercitare un'attività confacente nella misura del 75%, realizzando, in tal modo, un guadagno annuo addirittura superiore a quello che essa ha conseguito durante l'anno precedente l'evento traumatico dell'agosto 1995 (cfr. doc. _, p. 5s.).

                                         Dagli atti all'inserto emerge che il medico di fiducia della __________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha avuto modo d'esprimersi, in più di un'occasione, in merito all'esigibilità lavorativa:

                                         - rapporto 20 giugno 1996:

"  (…).

2. - Disturbi significativi. In questo capitolo possiamo includere da una parte le conseguenze della frattura dell'emi-bacino sinistro e dall'altra i disturbi residuali al membro superiore destro dopo varie fratture e soprattutto lesione della parte superiore del plesso brachiale con paralisi transitoria della muscolatura prossimale (deltoideo, bicipide e coraco-brachiale). - (a) Per quanto concerne il bacino, l'articolazione sacro-iliaca sinistra risulta definitivamente distrutta e bloccata con ancora dei dolori pungenti continui nella regione della frattura, soprattutto all'inizio della giornata e secondo i cambiamenti di tempo, altrimenti sopportabili. Per questo motivo un'attività svolta continuamente in piedi non è più proponibile.- (b) In quanto al membro superiore destro, gli impedimenti risultano ancora importanti e possono venire considerati pressoché definitivi. In generale si può parlare di un'anchilosi dolorosa della spalla e del gomito d'almeno il 50% con diminuzione globale della forza, atrofia muscolare al braccio, all'avambraccio e alla mano e zona ipersensibile all'avambraccio di eziologia non meglio chiarita. Come detto, l'anchilosi sia della spalla che del gomito risulta ora strutturata e non può più migliorare anche se il processo di reinervazione dei muscoli dipendenti dalla parte superiore del plesso brachiale prosegue in modo soddisfacente. Dal colloquio telefonico avuto il 19.06.96 con il Primario di Chirurgia Dr. __________, i chiodi di Haketal non disturbano e possono venire lasciati in situ. Così facendo, si eviterà un'ulteriore aggressione chirurgica controproducende sul gomito (i chiodi verrebbero estratti dalla parte posteriore del gomito attraverso il tendine tricipite). Il capitolo chirurgico è quindi chiuso e la paziente potrebbe tornare in __________ ove avrà la possibilità di regolare i rimanenti problemi. Si potrebbe eventualmente concedere 2 cicli di 10 sedute di fisioterapia all'anno in __________, sia per il membro superiore destro che eventuali altri disturbi in rapporto con l'infortunio.

Inabilità lavorativa - Le attività di __________ e __________ non saranno più proponibili. Invece l'assicurata potrebbe senz'altro esercitare un'attività sedentaria, in parte in posizione seduta ed in parte in posizione eretta alla condizione di non dover fare degli sforzi fisici neppure certi movimenti ripetitivi con il membro superiore destro. Come già detto, non può più pettinarsi o lavarsi i denti con la mano destra neppure provvedere all'igiene intima con questa mano. Tenuto conto dell'anchilosi della spalla e del gomito, non risulta pure possibile esigere un'attività regolare con la tastiera del PC che della macchina da scrivere. Immaginare un'attività adeguata risulta assai difficile dal momento che l'assicurata è destromane ed anche perché non si conosce bene la sua formazione base. Pretende un diploma universitario di interprete (non so per quali lingue). Una tale attività a mio parere potrebbe venire ripristinata fin tanto che non contempla dei lavori di battitura. Risulta molto difficile valutare le possibilità di reinserimento professionale nei Paesi dell'__________t ove le condizioni economiche e la disoccupazione costituiscono altrettante premesse negative"

                                         (doc. __, p. 21s.).

                                         - rapporto complementare 7 agosto 1996:

"  Per il membro superiore destro, si dovrà tenere conto dell'anchilosi dolorosa della spalla e del gomito, in minor modo del polso, nonché della diminuzione globale della forza.Di conseguenza la mano destra, particolarmente importante dal momento che si tratta di un soggetto destromane, non può più venire usata per delle attività di tipo pesante o medio-pesante neppure fini, richiedenti movimenti precisi e ripetitivi.I lavori ancora esigibili con questa mano sono di tipo leggero, non troppo precisi ed alla condizione di poter tenere la mano vicino al tronco nella sua parte anteriore, per esempio all'altezza di un tavolo o di un banco di lavoro. Si ricorda che non c'è più nessuna rotazione esterna della spalla e che la sua elevazione limitata (elevazione anteriore massima di 90° e laterale massima di 70° con coinvolgimento della scapola) risulta dolorosa - Anche se la sensibilità della mano risulta inalterata, si deve tenere conto di una zona ipersensibile alla parte anteriore dell'avambraccio, all'unione del terzo medio con il terzo prossimale, che impedisce assolutamente di stringere dei documenti contro il tronco o di portare un peso anche di modesta entità tenuto tra braccio ed avambraccio. Per tutti questi motivi l'assicurata ha già imparato a svolgere numerosi movimenti della vita quotidiana con la mano sinistra, usando la destra solo come appoggio ausiliario. La leggera anchilosi delle dita e la necessità di tenere la mano piuttosto sul davanti e leggermente a sinistra preclude l'uso del PC o della macchina da scrivere a livello professionale. Ma non è escluso che l'assicurata possa imparare ad utilizzare questi apparecchi con la mano sinistra con una resa probabilmente ridotta del 50%.

Per quanto concerne la parte sinistra del bacino, il punto doloroso fisso nella regione posteriore, in rapporto con le zone fratturarie consolidate in posizione non ideale, in particolare la distruzione ed il blocco definitivo della sacro-iliaca rimasta parzialmente dislocata, preclude sia la posizione eretta prolungata che la deambulazione su lunghi tratti. Il disturbo tuttavia non è tale da impedire l'assicurata nei suoi spostamenti quotidiani normali. Potrebbe quindi ancora usare da sola i trasporti pubblici pur se con qualche difficoltà e recarsi sul posto di lavoro. Ma l'attività dovrebbe poter venire svolta principalmente in posizione seduta con anche la possibilità di alzarsi ogni tanto e fare qualche passo.

Cumulando i due gruppi di controindicazioni, si arriva alla definizione medico-teorica di attività ancora ragionevolmente esigibili come per esempio di aiuto in ufficio (con limitazioni per l'uso della macchina da scrivere e del PC ed alla condizione di non dover alzare il membro superiore destro oltre all'altezza dei seni, ciò che pone anche delle limitazioni per delle attività d'archivio), operaia di fabbrica addetta al controllo di pezzi leggeri  nella misura in cui la maggior parte dell'attività possa essere svolta con la mano sinistra (l'assicurata è destromane), telefonista (alla condizione che l'apparecchio possa venire utilizzato principalmente con la mano sinistra e che ci sia la possibilità di fare ogni tanto delle pause per cambiare posizione e fare qualche movimento), cassiera (in posizione seduta in un ristorante/bar ma non in un supermercato con l'obbligo di spostare ogni articolo passandolo sopra lo scanner) o eventualmente anche in altri rami commerciali (procacciatrice di clienti per telefono con possibilità di colloqui in ufficio e/o a domicilio, promozione di vendita per corrispondenza, ecc.) ma alla condizione di averne la capacità, di non doversi spostare molto a piedi e di non dover portare del materiale ingombrante o pesante (potrebbe p.es. spostarsi con una mappetta di non più di 1-1.5 kg tenuta con la mano sinistra).

L'impressione generale è che molto difficilmente l'assicurata potrà venire reintegrata normalmente in un'attività indipendente e che, in un'attività dipendente, tranne eventuali eccezioni, risulta piuttosto destinata a lavorare in complemento ad altre persone. Per quanto concerne la formazione universitaria e le qualifiche dichiarate di interprete, dubito che all'età di soli 21 anni possano corrispondere al vero. Ma, dal punto di vista medico-teorico, l'assicurata potrebbe senz'altro occuparsi di insegnamento, partecipare a delle ricerche scientifiche e fare l'interprete".

                                         (doc. __, p. 2s.).

                                         - rapporto 19 febbraio 1997:

"  Esigibilità del lavoro - Con riferimento al mio rapporto del 20.06.96, la valutazione ora è un po’ meno pessimistica - Si premette che lo scompenso muscolare completo delle catene muscolari paravertebrali costituisce una complicazione solo transitoria e dovrebbe guarire con cure adeguate. Le controindicazioni rimarrebbero quindi le stesse per quanto concerne i dolori nella regione dell'osso sacro e delle articolazioni sacro-iliache: impossibilità di sollevare dei pesi e di fare delle lunghe camminate ma possibilità di rimanere in piedi ed in posizione seduta almeno mezza giornata, alla condizione di poter cambiare assai spesso posizione. - Ma le controindicazioni concernenti il membro superiore destro sono ora meno severe dal momento che sono subentrati dei progressi importanti alla spalla e che l'ipersensibilità lungo la parte mediale del braccio e dell'avambraccio é diminuita. A mio parere, l'uso regolare della tastiera di un PC o di una macchina da scrivere è di nuovo proponibile, come pure il fatto di stringere degli incarti non pesanti tra il braccio ed il torace. Rimangono, invece, ancora controindicate le attività pesanti in generale come pure le attività manuali leggere che richiedono dei movimenti ripetitivi e cadenzati con le mani. - Tenuto conto della formazione universitaria e delle qualifiche di interprete per il russo e l'inglese, penso si debba fare tutto il possibile per rieducare il membro superiore destro alle mansioni d'impiegata d'ufficio. Propongo quindi d'iniziare senza indugio un programma di rieducazione alla battitura ed alla scrittura con la mano destra (paziente destromane). In via medico-teorica, non escludo affatto che l'assicurata possa ulteriormente inserirsi nel mondo del lavoro come impiegata d'ufficio almeno nella misura del 50%, probabilmente anche dei due terzi o del 75%.  Le sue conoscenze del __________ e dell'__________ potrebbero aprirle le porte di ditte che lavorano con i paesi dell'__. Con un po’ di fortuna potrebbe anche trovare un posto d'interprete. Non mi sorprenderebbe pure che, alla fine, il metodo del raffronto dei redditi dimostri che, dopo riabilitazione, la capacità di guadagno residuale possa essere superiore a quella esistente prima dell'infortunio, anche lavorando solo nella misura del 50%-75%"

(doc. __, p. 11).

                                         - rapporto 7 novembre 1997:

"  Come dimostrato, l'assicurata ha fatto dei progressi notevoli e nulla si oppone al ripristino immediato di attività lavorative adatte alle proprie possibilità. Esso sono numerose dal momento che la funzionalità della mano destra è tornata normale e che la mobilità globale del membro superiore è sufficiente per consentire un'attività normale al tavolo. L'assicurata potrebbe quindi senz'altro lavorare in posizione seduta alla condizione di potersi alzare ogni tanto e fare qualche movimento. L'ideale consisterebbe nell'alternarsi della posizione seduta ed eretta con prevalenza per quella seduta. Con tale premessa, si può senz'altro esigere un'attività d'operaia in fabbrica sia nel ramo produttivo che in quello dei controlli o in ufficio in qualsiasi settore. In tal caso, una formazione complementare per imparare la tecnica di battitura e l'uso del PC sarebbe auspicabile. In quanto a sapere se l'assicurata potrebbe pretendere delle attività ancora più qualificate, il problema dipende dalla formazione di base che, come sapete, non viene riferita dall'assicurata nello stesso modo a me ed al suo avvocato. Infine, è passato molto tempo da quando ho visto la paziente e ritenuto che non poteva ancora usare la mano destra per battere a macchina. La giovane età ha senz'altro consentito ulteriori progressi (ampiamente valutati dall'ergoterapista Sig.ra ____) ed i meccanismi di assuefazione hanno anche loro dato un contributo positivo.

Si può quindi concludere che al momento della valutazione ergoterapica nel dicembre dell'anno scorso l'assicurata era già in grado di lavorare normalmente in un ufficio ed anche di tenere una cartella stretta sotto il braccio"

                                         (doc. __, p. 8).

                                         Anche i periti giudiziari, i dottori __________ e __________ l, hanno avuto modo di discutere, fra l'altro, la questione riguardante l'esigibilità lavorativa:

"  Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

Die speziellen Fragen des Tribunale cantonale delle assicurazioni vom 22.11.1999 beantworten wir am Schlusse unseres Gutachtens.

ARBEITSFAEHIGKEIT IN BISHERIGER TAETIGKEIT

Die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Nachtklub-Tänzerin ist der Versicherten nicht mehr zumutbar (Arbeitsfähigkeit 0%).

Limitierend wirken sich vorwiegend die orthopädischen Gründen aus, daneben aber auch die kosmetischen Unfallfolgen.

Als Hausfrau im eigenen Haushalt ist Frau __________ zu 80% arbeitsfähig; limitierend sind hier die Einschränkungen im rechten Armbereich.

ARBEITSFAEHIGKEIT BEI ANDERER TAETIGKEIT

Der Versicherten sind für alle Zukunft weder schwere noch mittelschwere Tätigkeiten zumutbar.

Arbeitsmöglichkeiten:

Eine vorwiegend sitzende, teilweise stehend-gehende Tätigkeit ist der Versicherten zu 70% möglich, dies mit folgender Einschränkung: Mit dem rechten Arm können keine Arbeiten an oder über dem Schulterniveau-Kopfniveau verrichtet werden.

In Frage kommen alle administrativen Tätigkeiten z.B. auf einem Sekretariat, Büro, Reisebüro, usw..

Eine leichte körperliche Arbeit stehend-gehend ist der Versicherten nur 40% zumutbar; eine teilweise Verkaufstätigkeit ist also möglich, allerdings nur, wenn keine schwereren Lasten gehoben werden oder über Schulterniveau gearbeitet werden muss" (XV, p. 25s.).

                                         Gli specialisti del __________ hanno ribadito la suesposta valutazione, rispondendo ai quesiti posti loro dalle parti (cfr. XV, risposta ai quesiti n. 6a di parte ricorrente e n. 8, 9 e 10 di parte convenuta).

                                         L'apprezzamento enunciato dai periti giudiziari appare oltremodo chiaro e persuasivo: la ricorrente presenta una capacità lavorativa del 70% per un'attività da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che inoltre non comporti il sollevare, rispettivamente, il trasportare pesi anche solo relativamente importanti così come l'ingaggio dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale. Per un'attività leggera da svolgere in posizione eretta, il grado d'abilità lavorativa è, invece, al massimo del 40%.

                                         Sulla scorta di quanto precede, si deve riconoscere che se, da un canto, l'originaria professione di __________ non può più entrare in linea di conto - aspetto, d'altronde, sul quale le parti appaiono concordi - dall'altro, __________ è in grado di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in un'attività sostitutiva fisicamente leggera, rispettosa delle limitazioni indicate dal dottor __________, nella misura del 70%, subordinatamente, del 40%.

                                         Ora, lo scrivente TCA - scostandosi da quanto sostenuto dalla consulente in integrazione professionale dell'UAI, __________, la quale ha persino negato l'esistenza di un mercato del lavoro accessibile (cfr. XLIX) - considera che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo industriale (sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete, consentano, saltuariamente, di cambiare posizione nonché di risparmiare l'estremità superiore destra (in lavori da svolgere al di sopra dell'orizzontale). Va altresì considerata la ancor giovane età dell'interessata ed il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV35, p. 106 consid. 5b). Si deve, pertanto, ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Del resto, il TFA è giunto ad una soluzione analoga in una sentenza del 23 marzo 1998 nella causa UAI c/ L. P. (I 306/97), non pubblicata, fattispecie concernente un'assicurata giudicata dai medici totalmente abile in occupazioni leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg o l'assumere posizioni statiche per periodi prolungati, rispettivamente sollecitazioni alla colonna vertebrale:

"  (…).

b) Controverso è il tema di sapere se, e in quale misura al caso, le possibilità lavorative individuate dai sanitari siano economicamente realizzabili nel mercato del lavoro che entra in linea di conto per l'interessata, considerate le sue attitudini e le limitazioni cagionate dai disturbi alla salute di cui è affetta, al riguardo essendo determinanti le circostanze al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 121 V 366 consid. 1b). Contrariamente all'amministrazione, i giudici cantonali hanno evaso negativamente il quesito ritenendo che nelle condizioni in cui si trova l'assicurata le opportunità di reperire un impiego a lei confacente siano quasi nulle e, quindi, il relativo reddito non conseguibile in un mercato occupazionale equilibrato.

Quest'ultima tesi, avversata dall'insorgente, non può essere condivisa da questa Corte.

4.- a) Come è già stato ricordato nella pronunzia querelata, il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

b) Nella fattispecie, al fine di valutare la residua capacità di guadagno dell'assicurata, incontestatamente torna in considerazione il mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi-qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Ora, per quel che attiene alle attività che vi rientrano, non può essere seguita l'istanza cantonale laddove adduce che in un mercato del lavoro equilibrato esse sarebbero di fatto precluse a persone affette, come L.P., da limitazioni fisiche e funzionali. Questa Corte ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell'industria, esercitabili da manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Ove altresì si consideri la ancor giovane età dell'interessata e il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b) nonché il fatto che la medesima dispone di una formazione proprio nel mestiere, quello di impiegata di commercio, che i medici designano attualmente come il più indicato, non si può obiettivamente affermare che ci si trovi confrontati con una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Al contrario, l'UAI ha pertinentemente ritenuto che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i suoi disturbi e le permetta di conseguire un reddito sup

35.1999.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2001 35.1999.45 — Swissrulings