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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 35.1999.4

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,850 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00004   MM/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 1999 di

__________

contro  

la decisione del 21 ottobre 1998 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 7 maggio 1996 __________ __________ - dipendente della ditta __________ __________ di __________ in qualità di capo turno greggio - mentre stava scendendo una scaletta in alluminio, é caduto a terra, riportando, in particolare, una frattura del radio distale a destra ed una sindrome del tunnel carpale.

                                         Il caso é stato assunto dall’__________ che ha pure regolarmente erogato le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto all’infortunato una rendita d’invalidità del 33.33% a contare dal 1° giugno 1998 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. __________).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal __________ __________ per conto dell’assicurato, __________, in data 21 ottobre 1998, ha integralmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. __________).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso, __________ __________, sempre patrocinato dal __________ __________, ha chiesto d’essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 60% e di un’IMI del 35%.

                                         Queste, segnatamente, le considerazioni espresse dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  ...

a)     L'indennità per menomazione dell'integrità fisica nella  misura del 20% è assolutamente inaccettabile. L'arto menomato ha praticamente solo una funzione ausiliaria e ne permette l'uso in modo estremamente limitato.

      Avuto riguardo che, la perdita totale della mano destra, dà diritto ad un'indennità del 50% appare del tutto equo, nel caso specifico, il riconoscimento di una percentuale pari almeno al 35%.

      La richiesta è ampiamente giustificata anche per il fatto che contrariamente all'opinione della SUVA (v. pag. 5 infondo della decisione qui impugnata), non è applicabile al caso di specie la modifica dell'ordinanza entrata in vigore l'1.01.1998 riferita alla riduzione al 40% in caso di perdita di una mano.

      Basta al riguardo richiamare la sentenza 8.09.1997 ATF 123.V.133 che precisa:

"  ..................................................................................................... Qualora l'ordinanza che fissa l'importo massimo del guadagno assicurato sia stata modificata dal Consiglio federale nel corso dell'anno precedente l'infortunio, fa stato, ai fini del calcolo della rendita d'invalidità, il testo vigente al momento dell'infortunio."

      Nemmeno il richiamo alla tabella di dettaglio (Comunicazione della Divisione medica della SUVA) può essere assunto quale argomento di assoluto valore probatorio.

      Vale al riguardo richiamare quanto contenuto a pag. 123 e segg. nel Commentaire de la loi sur l'assurance accidents (LAA) Ghélew-Ramelet-Ritter dove si afferma tra l'altro:

"  Dans une phase ultérieure de la jurisprudence, il a été précisé que les tables de la CNA ne lient pas le juge, car elles ne sont que des directives administrative internes (RAMA 1989 V 71)."

b)     La rendita per incapacità lucrativa stabilita nella percentuale del 33.33% appare, già di primo acchito, manifestamente inferiore alla situazione post-infortunistica che grava l'assicurato. Infatti egli non è sicuramente in grado di svolgere completamente quelle attività che con ammirevole insistenza la SUVA indica nella querelata decisione.

      Ma quand'anche, per denegata ipotesi, si dovesse esigere dal __________ l'esercizio delle attività indicate (bigliettaio, magazziniere allo stoccaggio di merci, sorvegliante, operaio di fabbrica addetto cottura e pesatura di metalli e monete o addetto al caricamento di cestelli), occorre tener presente che la situazione attuale del mercato del lavoro non offre assolutamente tali possibilità occupazionali.

      Al riguardo basti richiamare la sentenza 13.11.1996 del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna pubblicata in Sozialversicherungsrecht, Helbing & Lichtenhan 1998 5. Jahrgang IV nr. 2 che tra l'altro afferma:

"  In generale in merito al significato di un mercato del lavoro equilibrato ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI (cons. 5a).

  Si può ammettere l'esistenza di un'opportunità lavorativa qualora sul mercato del lavoro si trovano sufficienti posti le cui esigenze siano compatibili con le limitazioni dovute a motivi di salute che affliggono la persona assicurata. E' vietato rinviare la persona assicurata ad attività che non sono (più) richieste sul mercato del lavoro."

  Alla luce di quanto sopra esposto il riconoscimento di una rendita nella misura del 60% risulta del tutto legittima ..." (I).

                               1.4.   In risposta, __________ ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   Con ordinanza 4 marzo 1999, questo TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (V).

                               1.6.   In data 30 giugno 1999, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (X), il quale é immediatamente stato trasmesso alle parti per osservazioni (XI).

                               1.7.   L’assicuratore LAINF convenuto ha preso posizione in data 28 luglio 1999 (XII). __________ __________ ha presentato le proprie osservazioni l’11 ottobre 1999 (XIV).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto al grado della rendita d’invalidità e dell’indennità per menomazione dell’integrità spettanti a __________ __________.

                               2.3.   Rendita d’invalidità

                            2.3.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui  "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente alte­ra­to nel­la sua capacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo rilevante."

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.3.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la de­terminazione dell'invalidità presuppone preliminarmente a­deguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'oc­­­­­cor­renza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si mi­sura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                    (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).

                                         Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e riferimenti).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe man­te­nuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.3.3.   In concreto, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che il ricorrente, a causa dei postumi infortunistici interessanti il polso destro, non é più in grado d’esercitare la sua originaria professione di capo-turno greggio presso la __________ __________ di __________ (cfr. doc. __________).

                                         In data 19 dicembre 1997 ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico di circondario dell’__________ così si é espresso in merito allo stato di salute di __________ __________

"  STATO LOCALE

  Importante artrosi radio/ulno-carpale con significativa limitazione funzionale in tutte le direzioni.

  Occlusione del pugno incompleta con distanza polpastrello-palmo di 1,5 cm per il secondo, terzo e quinto dito, e di 3 cm per il quarto dito.

  Asserita dolenzia alla palpazione del bordo inferiore e nasale della cavità oculare così come nella regione del zigomo a destra.

  Procedere

  Sul piano terapeutico, per quanto attiene alla mobilità delle dita, ritengo personalmente indicato che il paziente prosegua regolarmente con gli esercizi individuali rispettivamente con l'ingaggio nei limiti del possibile del proprio arto superiore destro.

  Ritengo invece contro producente voler effettuare della ergoterapia, come attualmente in atto, per migliorare la funzione residuale al polso.

  Ciò in effetti é suscettibile di condurre ad un incremento dei disturbi locali e risulta essere in contrapposizione con l'indicazione di un'artrodesi, di per se stesso data, e già ripetutamente discussa con il paziente stesso.

  Il momento di tale intervento può senz'altro venir procrastinato visto che il paziente sembra essersi abbastanza ben adattato alla situazione attuale.

  Accordiamo ancora il nostro benestare per una visita oftalmologia di controllo vista la sintomatologia algica accusata in sede perioculare a destra.

  Sarà nostra premura procedere direttamente alla organizzazione della stessa.

  Eventuali misure di correzione dell'acuità visiva andranno tuttavia a carico della Cassa Malattia.

  Dal punto di vista medico-assicurativo procediamo con l'esame odierno alla definizione della pratica.

  Postumi infortunistici artrosi radio/ulno-carpale con marcata limitazione funzionale pluridirezionale (flessione, estensione, duzione radiale e ulnare, pro- e supinazione).

  Occlusione incompleta del pugno con le dita lunghe." (doc. 35)

                                         Dal relativo referto 19 dicembre 1997 estraiamo i seguenti passaggi riguardanti l’esigibilità lavorativa:

"  Mano destra praticamente ingaggiabile con funzione ausiliaria.

  In particolare limitati il trasporto di pesi anche di pochi chili, l’uso di utensili vibranti o contundenti, i movimenti del polso anche non sotto sforzo in tutte le direzioni e dell’avambraccio in pro- supinazione” (doc. __________).

                                         Sulla base delle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico - rimaste incontestate da parte dell’insorgente - l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che __________ __________ possa ancora esercitare - nonostante i postumi dipendenti dall’evento infortunistico interessante il polso destro - attività professionali fisicamente leggere, quali l’addetto alla biglietteria presso la __________ __________ __________ __________ __________, l’addetto allo stoccaggio delle merci presso la __________ __________ __________, il sorvegliante presso la __________ __________, l’operaio di fabbrica (addetto alla cottura e pesatura metalli-monete) presso la __________ __________ e, infine, l’operaio di fabbrica (addetto al caricamento dei cestelli) sempre presso la __________ __________ (cfr. doc. __________).

                                         In sede di ricorso, l’insorgente ha, in primo luogo, censurato quest’ultimo aspetto, affermando che, da un profilo medico, non si può esigere che eserciti pienamente le professioni designate dall’__________ (I, p. 4).

                                         Per finalmente chiarire la problematica riguardante l’esigibilità medico-teorica, questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Va immediatamente sottolineato come il perito giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status ortopedico dell’insorgente - abbia, in sostanza, posto in luce i medesimi impedimenti funzionali già evidenziati, a suo tempo, dal medico di circondario dell’__________, in occasione della visita medica di chiusura:

"  Il Dr. __________ descrive lo stato locale che é più o meno paragonabile a quello odierno. Egli descrive i postumi infortunistici nel senso di una marcata limitazione funzionale pluridirezionale del polso dx. Perciò il paziente risulta limitato nel trasporto di pesi, anche di pochi kg, nell’uso di utensili vibranti o contundenti, nei movimenti del polso anche non sotto sforzo in tutte le direzioni e dell’avambraccio in prosupinazione. Condivido queste argomentazioni aggiungendo che considerando questa importante limitazione funzionale del polso dx, il paziente non possa svolgere un’attività che necessita l’uso regolare del polso dx” (X, risposta al quesito peritale n. 2 - la sottolineatura é del redattore).

                                         Dove l’esperto designato dal TCA ha manifestato una valutazione parzialmente difforme rispetto a quella ritenuta __________, é precisamente sulla questione di sapere in quale misura __________ __________ é in grado di svolgere le attività sostitutive elencate al doc. __________:

"  Considerando soltanto la limitazione funzionale del polso dx e non considerando ovviamente da un punto di vista medico, l’attuale situazione del mercato del lavoro, ritengo che il signor __________ possa attualmente lavorare al 100% come:

                                          ­  Bigliettaio presso la __________ __________ __________:

                                              Infatti questa attività non richiede di utilizzare la mano dx per dei   lavori ripetitivi, non richiede di sollevare e portare pesi oltre i 5 kg.

                                          ­  Agente __________:

                                              Questa attività é esigibile al 100% perché non richiede l’impiego   ripetitivo della mano dx o il maneggio di attrezzi.

                                          ­  Operaio di fabbrica per cottura e pesatura delle monete:

                                              Questa attività é esigibile al 100% considerando la limitazione      funzionale del polso dx. Non richiede particolare sforzo o                      maneggio di attrezzi con la mano dx.

                                         Invece ritengo che le seguenti attività possono essere esigibili al massimo al 75% (incapacità 25%), considerando i soli postumi infortunistici al polso dx:

                                          ­  Magazziniere addetto allo stoccaggio di merci presso la __________ di   __________:

                                              Questa attività necessita talvolta il maneggio di attrezzi, ciò          potrebbe costituire una limitazione nello svolgimento di questa            attività.

                                          ­  Operaio di fabbrica caricamento cestelli presso la __________ di            __________:

                                              Questa attività necessita di un lavoro ripetitivo nel caricare un       cestello su un nastro e quindi non completamente idoneo,                      considerando la limitazione funzionale del polso dx” (X, risposta                                       al quesito peritale n. 3).

                                         Questa Corte non vede alcuna ragione che le impedisca di fare proprie le conclusioni convincenti e motivate - a cui é finalmente pervenuto il perito giudiziario. È, quindi, da ritenere ormai assodato che __________ __________ é in grado d’esercitare - a tempo pieno e con un pieno rendimento - delle attività fisicamente leggere confacenti agli impedimenti funzionali posti in luce dal perito giudiziario, quali quella di bigliettaio __________ la __________ __________ __________ __________, quella di sorvegliante presso la __________ oppure quella di operaio addetto alla cottura e alla pesatura delle monete. In realtà, non si può ignorare che le opportunità per un adeguato reinserimento professionale dell’assicurato, non si esauriscono certo nelle occupazioni elencate - a titolo esemplificativo - dall’__________. A questo preciso proposito, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a). Nella sentenza non pubblicata 3 febbraio 1999 in re __________ c. H. e H. c. __________, la nostra Corte federale ha, ciò nondimeno, precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali attività. Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano viepiù importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA 23.5.1995 in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         In sede di ricorso, l’assicurato ha sostenuto che, anche se completamente esigibili da un profilo medico, queste professioni non potrebbero, comunque, entrare in linea di conto, in quanto “... occorre tenere presente che la situazione attuale del mercato del lavoro non offre assolutamente tali possibilità occupazionali” (I, p. 4). A sostegno della sua tesi, __________ __________ fa riferimento ad una sentenza 13 novembre 1996 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea-Campagna, pubblicata in SVR 1998 IV2, p. 5ss.

                                         Quanto affermato dal Tribunale di Basilea-Campagna nel succitato giudizio non costituisce, a dire il vero, alcunché di nuovo: in effetti, già nella succitata sentenza pubblicata in RCC 1989, p. 331 consid. 4a, il TFA aveva avuto modo di stabilire che non si può parlare d’attività ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI, nella misura in cui la medesima é presente in una forma talmente ristretta che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce oppure soltanto a dipendenza d’irrealistiche concessioni da parte di un datore di lavoro medio (cfr. P. Omlin, op. cit., p. 86).

                                         Lo scrivente TCA ha, del resto, già fatto applicazione di tale giurisprudenza nella sua sentenza 18 marzo 1998 in re O., affermando che l’attività di benzinaio “... resa inutile dall’introduzione sistematica dei self-service, é praticamente scomparsa dal mercato del lavoro ticinese. Il “benzinaio” che oggi si incontra é, in realtà, (...), un “cassiere-venditore” che viene impiegato soltanto quando, oltre alla benzina, il distributore vende altri prodotti (in genere, prodotti specifici per le automobili, bibite, giornali, (...) oppure é affiancato da un esercizio pubblico”.

                                         Nel caso di specie, le indagini esperite sul terreno dall’assicuratore LAINF convenuto - peraltro regolarmente aggiornate - costituiscono la miglior prova che le relative attività professionali sono a tutt’oggi presenti sul mercato del lavoro.

                                         D’altro canto, questo TCA non ignora certo le difficoltà che presenta, da qualche anno a questa parte, il mercato del lavoro svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, così come rettamente osservato dall’__________ (cfr. doc__________), ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

                            2.3.4.   Secondo l’assicuratore-infortuni convenuto, con l’esercizio delle tre attività ritenute completamente esigibili dal dottor __________, l’insorgente potrebbe, mediamente, conseguire un reddito annuo pari a circa fr. 44’748.-- (cfr. doc. __________).

                                         In sede d’osservazioni alla perizia giudiziaria, __________ ha fatto valere che “... le attività esigibili dall’assicurato non devono essere ricercate tra quelle leggere e ripetitive di persone prive di qualsiasi formazione: infatti l’assicurato svolgeva la qualificata attività di capoturno presso la __________ __________ di __________ ”.

                                         Quest’opinione non può certo venire condivisa dallo scrivente TCA. In primo luogo, si osserva come l’attività presso l’ex datore di lavoro - nonostante la qualifica di “capo-turno” - non fosse invero particolarmente qualificata: dal rapporto ispettivo 30 settembre 1996 emerge, infatti, che __________ __________ era soprattutto impegnato in mansioni prettamente manuali ai forni: “Deve lavorare di mazza, salire sulle gru, manovrarle, con la pala, rastrello apposito” (doc. __________ - la sottolineatura é del redattore). In secondo luogo, i postumi dell’evento traumatico 7 maggio 1996 - che hanno reso la mano destra ingaggiabile soltanto con funzione ausiliaria - limitano, di fatto, il reinserimento professionale dell’insorgente ad un ventaglio d’attività leggere e non qualificate, così come, del resto, lo dimostrano le stesse DPL prodotte dall’Istituto assicuratore convenuto.

                                         Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che  in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).

                                         Rispondendo a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA, nella sentenza 28 aprile 1998 in re M. L. c. I., ha ricordato quanto segue:

"  ... l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla quantificazione del reddito operata dall’__________ (secondo una prassi sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti sindacali.

  Ritenuto che tali critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107;  DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla determinazione del reddito da invalido.

  Il TCA ha allora chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.

  L’AI considerava, dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli ritenuti dall’__________ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna circostanza particolare giustificasse tale differenza.

  Esaminando, poi, i dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA  4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che i salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.

  Inoltre, in tale occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.

  Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati contenuti  nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA  e in considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze  particolari.

  L’_____ propone, ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.

  Tale richiesta non può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc. 113 danno come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro ticinese.

  Se si deve dare atto all’__________ del notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni mediche, si deve pur sempre rilevare che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.

  In queste condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà. Dati che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".

                                    A questo proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, pag. 15 consid. 2c.).

                                         Parimenti, nella sentenza 2 luglio 1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:

"  ... in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b). Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).

  Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag. 223 (cfr. anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U 152/95; 12 novembre 1996 in re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).

                                         Alla luce di quanto precede, questa Corte non vede ragione alcuna per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza.

                                         Il ricorrente, da parte sua, pretende che il reddito da invalido considerato dal TCA venga convenientemente ridotto, in riferimento alla giurisprudenza federale (XIV: “... riduzione del salario percepibile fino al 25% (v. sentenza 9.07.1998 dell’Alto Tribunale federale pubblicata in RAMI)”).

                                         Il TFA ha già affrontato la problematica qui sollevata da ____ __________, specificatamente nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U304, p. 372s.. Rispondendo ad un assicurato che pretendeva - “causa menomazione” - decurtare del 25% il reddito da invalido ritenuto __________, la nostra Corte federale ha statuito che:

"  ... Einen solchen Abzug hat das Eidgenössische Versicherungsgericht zwar als zulässig erachtet, aber einerseits betont, dass die Frage, ob ein Abzug gerechtfertigt sei und allenfalls in welchem Umfang, im Einzelfall zu prüfen sei, und zudem festgehalten, dass ein Abzug vor allem da in Frage komme, wo das Invalideneinkommen auf der Grundlage der sog. Tabellenlöhne, welche für gesunde Hilfsarbeiter ermittelt werden, festgesetzt wird (nicht veröffentliche Urteile A. vom 23. Oktober 1997, A. vom 11. August 1997 und B. vom 3. Mai 1996)”.

                                         Tale prassi é stata più volte ribadita, ancora di recente. Ad esempio, nella sentenza 9 luglio 1998 pubblicata in RAMI 1998 U320, p. 600ss., il TFA ha, in effetti, disposto che:

" En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide, il convient de préciser que la rémunération qu’un assuré invalide pourrait obtenir dans une activité de substitution compatible avec son état de santé est, en règle générale, inférieure au salaire payé usuellement dans la branche économique en cause. Aussi, doit-on tenir compte de ce fait lors de la fixation du revenu d’invalide. En effet, lorsqu’il accomplit un travail non qualifié, même en cas de marché du travail équilibré, un travailleur invalide perçoit généralement un salaire inférieur en raison de son handicap (RCC 1989 p. 485 consid. 3b; consid. 4b non publié del larrèt ATF 114 V 310). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé, dans le cas d’un travailleur de près de 60 ans, qu’il n’est pas certain que le degré de capacité de travail attesté par les médecins soit nécessairement équivalent au revenu qu’il pourrait réaliser. Il convient d’evaluer dans quelle mesure l’âge, le manque d’habileté, une moins grande capacité d’adaptation et d’autres éléments semblables peuvent avoir des effets négatifs sur le rendement, de sorte que la capacité de travail médico-théorique n’équivaut pas automatiquement à une capacité de gain correspondante dans l’attivité de substitution (ârret non publié D.M. du 6 août 1996)”.

                                         In questo senso, vedi, pure, Pratique VSI 1999, p. 51ss., STFA 3.2.1999 in re __________ c. H. e H. c. __________ nonché STFA 18.2.1999 in re B. c. __________, ambedue non pubblicate.

                                         In casu, la censura sollevata dall’assicurato non può venir accolta, nella misura in cui il reddito da invalido non é affatto stato stabilito facendo capo ai cosiddetti salari tabulari. Considerati gli impedimenti funzionali descritti e dal medico di circondario e dal perito giudiziario, é senz’altro possibile esigere da __________ __________ l’esercizio d’attività di tipo ausiliario, fisicamente molto leggere. Mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa in tali attività, l’assicurato potrebbe conseguire un guadagno lordo annuo che si aggira attorno ai fr. 35’000.--. Ora, lo scrivente TCA ha fissato questo valore proprio in relazione a personale non qualificato portatore di disturbi alla salute (cfr. STCA 13.7.1995 in re B. succitata), di modo che un’ulteriore decurtazione, di principio, non si giustifica.

                                         Del resto, nella già menzionata sentenza 18 febbraio 1999 in re B., il TFA ha disposto che - oltre a quella da eseguire sui salari tabulari - non sono ammesse ulteriori decurtazioni, ad esempio in ragione di una carente formazione oppure di difficoltà di comprensione. Nell’ambito del confronto dei redditi, ricorda sempre la nostra Corte federale, simili circostanze o non si prendono affatto in considerazione o sono da ritenere uniformemente in ambedue i termini di raffronto (RAMI 1993 U168 p. 103 consid. 5b; ZAK 1989 p. 458 consid. 3b).

                                         In concreto, non é stato preteso - né tantomeno dimostrato - che la ditta __________ SA abbia tenuto conto delle note carenze presentate dall’assicurato nel definire la sua retribuzione, motivo per cui questi fattori estranei all’invalidità non possono, in ogni caso, venire considerati neppure nello stabilire il reddito da invalido.

                            2.3.5.   Il grado d’invalidità di __________ __________ - determinato confrontando i fr. 35’000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse sopravvenuto l’infortunio, e cioè fr. 64’740.-- (cfr. doc. 47), dato rimasto assolutamente incontestato - risulta essere del 45.93%, arrotondato al 46%, conformemente al considerando non pubblicato della DTF 122 V 335.

                               2.4.   Indennità per menomazione dell’integrità

                            2.4.1.   Con il proprio gravame, l’assicurato pretende aver diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità del 35%, facendo valere, in particolare, che “l’arto menomato ha praticamente solo una funzione ausiliaria e ne permette l’uso in modo estremamente limitato. Avuto riguardo che la perdita totale della mano destra dà diritto ad un’indennità del 50% appare del tutto equo, nel caso specifico, il riconoscimento di una percentuale pari almeno al 35%” (I, p. 3).

                                         L’__________, da parte sua, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 20%, fondandosi sul parere 19 dicembre 1997 del suo medico di __________, il dottor __________:

"  ...

1.       Referto

  Postumi infortunistici: artrosi radio/ulno-carpale con marcata limitazone funzionale pluridirezionale (flessione, estensione, duzione radiale e ulnare, pro- e supinazione).

  Occlusione incompleta del pugno con le dita lunghe.

2.       Valutazione

  20%.

3.       Giustificazione

  Artrodesi radio-carpale 15%, vedi tabella 5, estratto LAINF edizione __________ 1990. 5% supplementare a causa della occlusione incompleta del pungo.

  Tenuto conto del fatto che il deficit funzionale in pro/supinazione sia suscettibile di migliorare nell'ambito di un intervento di artrodesi del polso tramite resezione od osteotomia della testa ulnare, il quadro clinico complessivo può venir considerato migliore rispetto a un polso bloccato in estensione senza possibilità di pro/supinazione (25% secondo tabella 1, estratto LAINF edizione __________ 1990)." (doc. __________)

                            2.4.2.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.4.3.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).

                            2.4.4.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.4.5.   L`_____ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.4.6.   Ritornando al caso di specie, l’esperto designato dal TCA, il dottor __________, ha avuto modo d’esprimere il proprio parere anche riguardo alla menomazione dell’integrità lamentata dal ricorrente a dipendenza dell’infortunio assicurato:

"  Basandosi sulla tabella n° 5 fissando i tassi di indennità per menomazione dell’integrità in caso di artrosi, si può stabilire che l’artrosi grave del polso attribuisce un tasso dal 10% al 25%. In caso di artrodesi del polso il tasso é fissato dal 10% al 15%. In questo caso l’artrosi del polso dx del signor __________ é da considerare grave. Perciò condivido la valutazione dell’indennità per menomazione dell’integrità del 20%” (X - risposta al quesito peritale n. 4).

                                         Questa Corte non vede motivi che gli impediscano di fare propria la valutazione manifestata dal dottor __________ - identica a quella espressa, a suo tempo, dal medico di circondario dell’__________ - tanto più che il ricorrente ha sì postulato d’essere posto al beneficio di un’IMI d’entità maggiore, senza però riuscire a minimamente sostanziare tale sua pretesa da un profilo medico-scientifico.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 46% a contare dal 1° giugno 1998.

                                          Per il resto, la decisione impugnata è confermata.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’__________ verserà all’assicurato fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 35.1999.4 — Swissrulings