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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 35.1999.31

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,310 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00031   grw/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 11 marzo 1999 di

__________ rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 11 dicembre 1998 emanata da

__________

rappr. da: __________   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 26.5.1997 __________ __________ (__________, operaio) è caduto da un'impalcatura riportando la frattura del radio sinistro, una ferita lacero-contusa alla fronte e contusioni varie.

                                         __________, presso cui l'infortunato è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni, ha assunto il caso.

                               1.2.   Il 14.9.1998 il medico curante dell'assicurato ha annunciato __________ che il suo paziente soffriva di dolori lombari dal momento dell'incidente: con decisione 30.9.1998 __________ ha rifiutato di erogare prestazioni relativamente a tali dolori poiché non vi era nesso causale fra questi e l'infortunio.

                                         L'opposizione inoltrata contro tale decisione è stata respinta il 11.12.1998.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l'assicurato, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto, con l'annullamento della predetta decisione, che __________ venga condannato a versargli "tutte le prestazioni imposte dalla LAINF anche per i disturbi alla schiena".

                                         A sostegno di tale richiesta egli ha postulato l'allestimento di una perizia medica (I)

                                         Con risposta 12.4.1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (III).

                                         Il 28 maggio 1999 l'avv. __________ ha prodotto il rapporto allestito dal dott. __________ il 25.5.1999 (IX, doc __________).

                                         __________ ha preso posizione su tale certificato l'8.6.1999 (XI).

                                         Il 14 luglio 1999 l'avv. __________ ha ribadito la richiesta di allestimento di una perizia (XVII).

                                         __________ ha ribadito la propria posizione il 2.8.1999 (XIX)

Considerato

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                                2.2   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                                2.3   Giusta l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all'indennità giornaliera in forza dell'art. 16 LAINF.

                                         Inoltre, a norma dell'art. 18 LAINF, l'assicurato invalido a seguito di infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.

                                         L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute di cui si chiede la cura esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                             2.3.1   In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere  che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantome­no, non con la stessa gravità.

                                         Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 51ss; DTF 112 V 30, consid. 1a; RAMI 1986 337; 113 V 307 consid. 3a; RAMI 1988 37 p. 52; 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 p. 129).

                                         L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.

                                         In applicazione del criterio della verosimiglianza prepon­derante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).

                             2.3.2   Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infor­tu­nio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).

                                         Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di spe­cie). Con l'avvertenza, nota il TFA in DTF 112 V 3 ss., che l'e­sigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere uni­camente in considerazione quelle conseguenze di un in­fortu­nio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi ef­fetti sul corpo, sono solite veri­ficarsi (DTF 113 V 307).

                                         Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considera­to: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire ef­fetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).

                                         La singolarità non deve intendersi in senso quali­tativo ma quantitativo. E' ammessa l'adeguatezza del nes­so causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'ec­ceziona­lità è di ordine statistico, se cioè un simile effet­to ri­corre con rara frequenza. Non si può invece pre­scin­dere dal­l'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).

                               2.4.   Il tema del legame fra l'infortunio assicurato e i dolori lombari è stato  dapprima esaminato dal dott. __________, medico di circondario __________I, che, nel suo rapporto 15.9.1998 (doc __________), dopo avere posto la diagnosi di "sindrome vertebrale lombare inferiore con componente di natura piuttosto pseudo-radicolare (ev irritazione L5) a sinistra in presenza di un disturbo della segmentazione e della transizione lombo-sacrale", ha osservato quanto segue:

"  Per quanto attiene al rachide lombare, oltre all'indicazione di misure passive, quali per esempio corrente diadinamica in caso di riacutizzazione della sintomatologia irradiata all'arto inferiore sinistro. Penso che il paziente sia suscettibile di poter approfittare di un programma focalizzato sul rinforzo muscolare attivo associato a delle nozioni di base sulla ergonometria del tronco.

  Dal punto di vista medico-assicurativo, per quanto attiene ai disturbi del rachide lombare, vista la chiara presenza di un quadro morboso in parte addirittura congeniale così come il lungo intervallo libero fino all'apparizione della componente pseudo-radicolare, ritengo che il nesso causale tra quest'ultimo disturbo e l'avvenimento infortunistico del 26.05.1997 sia da ritenersi tutt'al più possibile se non addirittura escluso."

                                          (doc __________pag 3)

                                         Con il ricorso - ma già in sede di opposizione - è stato prodotto il certificato redatto il 12.10.1998 dal dott. __________, curante dell'assicurato, in cui si legge quanto segue:

"  Vi informo che il paziente a margine dichiara di soffrire di lombalgia solo dopo l'infortunio del maggio 97 e di non aver mai accusato dolori alla schiena prima di allora. Subito dopo l'infortunio, mentre era ancora ricoverato all'Ospedale __________ __________ di __________ per la frattura del polso sinistro, aveva già fatto presente anche questi disturbi alla schiena e all'arto inferiore sinistro.

  Durante gli ultimi mesi si é verificato un peggioramento del dolore lombare con irradiazione all'arto inferiore sinistro con disturbi della sensibilità a tutto l'arto.

  Visto che il signor __________ insiste sull'origine traumatica dei suoi disturbi della colonna lombare e dell'arto inferiore sinistro, e non potendo escludere una concausalità traumatica di tali disturbi vi prego di prevedere un'ulteriore valutazione specialistica."

                                         (doc B)

                                         Sostanzialmente, in questo certificato viene avanzata la possibilità dell'esistenza di un legame fra l'infortunio e i dolori lombari poichè questi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso.

                                         Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         In corso di procedura è stato, poi, prodotto il rapporto del dott. __________, spec. FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia. Questo specialista, dopo avere rilevato che "di difficile valutazione è la sindrome lombovertebrale", ha annotato quanto segue:

"  Sicuramente la mobilità della colonna lombare é tuttora limitata in tutte le direzioni. Durante il trattamento manipolativo si riscontra una notevole rigidità attribuibile a disfunzioni vertebrali ipomobili a diversi livelli.

  Non siamo in possesso di una documentazione dell'esame clinico e radiologico antecedenti l'infortunio. Le radiografie eseguite dopo l'infortunio mettono in evidenza una anomalia (probabilmente dalla nascita) al passaggio lombosacrale (vertebra lombosacrale di transizione) e deformazioni a cuneo di diversi somi al passaggio toraco-lombare. Queste alterazioni non rappresentano sicure lesioni strutturali di natura post-traumatica. Il nesso causale é da ritenersi possibile. Il signor __________ asserisce di non aver mai sofferto di disturbi alla schiena prima dell'infortunio. E' possibile che la caduta abbia portato ad uno scompenso di una situazione morbosa preesistente ma asintomatica.

  In tal caso però lo status quo ante non sarebbe ancora raggiunto nonostante le cure effettuate."

                                          (doc __________ pag 2)

                                         Lo stesso specialista consultato dall'assicurato ritiene, dunque - in accordo con il medico di circondario -  che le affezioni di cui è portatore l'assicurato sono di natura probabilmente congenita e che, dunque, il loro legame con l'infortunio è soltanto possibile.

                                         Parimenti soltanto a livello di possibilità ha ritenuto l'eventualità che la caduta abbia portato ad uno scompenso di una situazione morbosa preesistente.

                                         Come visto sopra, il nesso di causalità fra l'infortunio e i dolori lamentati deve poter essere accertato almeno nel grado della verosimiglianza preponderante: la semplice possibilità dell'esistenza di un tale nesso non è sufficiente.

                                         Ciò ritenuto, irrilevante è la questione a sapere se lo status quo ante o, meglio, quo sine sia stato o meno raggiunto: visto che il legame fra l'infortunio e i disturbi così come il ruolo scatenante dell'infortunio sono stati ritenuti soltanto nel novero delle  possibilità, la responsabilità dell'assicuratore LAINF non può essere data.

                                         A titolo abbondanziale, si rileva che significativo in questo senso è il fatto che la __________ - che in un primo tempo aveva inoltrato opposizione contro la decisione __________ il 2.12.1998, ha comunicato all'Istituto  quanto segue:

"  Alla vista degli atti medici, le ribadiamo di tornare sulla nostra lettera del 9.10.98, e accettiamo l sua decisone del 30.9.98. Assumeremo secondo la polizza assicurativa del sig. __________ le spese di cura in malattia."

                                         (doc __________)

                                         Altrettanto ha fatto, dopo esame degli atti, la __________ (doc __________)

                               2.5.   Il ricorrente ha chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria.

                                         Questo Tribunale ritiene superfluo ordinare una perizia giudiziaria potendo già decidere sulla base degli atti dell'incarto. A proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effet­tuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valu­tazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b).

                                         Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni del medico di circondario  conclusioni, peraltro, sostanzialmente confermate dal rapporto dello specialista cui il ricorrente s'è privatamente rivolto -  se si considera che per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, in DTF 122 V 157ss, ha ancora precisato che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V pag 160 in fine, cfr, per i requisiti di un rapporto medico: (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss; DTF 122 V pag 160 e seg consid 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl).

                                         In concreto, l'attendibilità e l'imparzialità del rapporto del medico di circondario è già dimostrata dal solo fatto che - come visto - le sue conclusioni sono state sostanzialmente confermate dal  dott. __________.

                                         Pertanto, la decisione impugnata va confermata senza che sia necessario procedere all'atto istruttorio richiesto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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