RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00012 grw/tf
Lugano 4 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 1999 di
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione del 29 ottobre 1998 emanata da
__________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, con ricorso 1.2.1999, __________ __________i, rappr. dall'avv. __________ __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emanata il 29.10.1998 __________ e la condanna dell'istituto "ad assumere il caso notificatogli del 27 maggio 1997 alla stregua di un infortunio e quindi ad erogare all'assicurato tutte le prestazioni di legge" (I);
- che, con risposta 10.2.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);
- che, con atto 20 agosto 1999, il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato quanto segue al TCA:
" Con riferimento alla pratica di cui a margine ed alla richiesta del 16 corrente le comunico che soltanto negli scorsi giorni ho saputo che la __________, a modifica della precedente decisione, ha versato indennità soltanto fino al 25 ottobre 1988, chiudendo in seguito il caso.
Il signor __________ mi ha comunque autorizzato a ritirare il ricorso, per cui la procedura nei confronti __________ può essere stralciata."
(VII);
- che, il 25 novembre 1999, il patrocinatore dell'assicurato ha precisato di ritirare anche l'istanza per la concessione dell'assistenza giudiziaria (X);
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will