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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 35.1999.12

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·283 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.99.00012   grw/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 1999 di

__________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 29 ottobre 1998 emanata da

__________   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                       -   che, con ricorso 1.2.1999, __________ __________i, rappr. dall'avv. __________ __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emanata il 29.10.1998 __________ e la condanna dell'istituto "ad assumere il caso notificatogli del 27 maggio 1997 alla stregua di un infortunio e quindi ad erogare all'assicurato tutte le prestazioni di legge" (I);

                                     -   che, con risposta 10.2.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);

                                     -   che, con atto 20 agosto 1999, il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato quanto segue al TCA:

"  Con riferimento alla pratica di cui a margine ed alla richiesta del 16 corrente le comunico che soltanto negli scorsi giorni ho saputo che la __________, a modifica della precedente decisione, ha versato indennità soltanto fino al 25 ottobre 1988, chiudendo in seguito il caso.

Il signor __________ mi ha comunque autorizzato a ritirare il ricorso, per cui la procedura nei confronti __________ può essere stralciata."

                                          (VII);

                                     -   che, il 25 novembre 1999, il patrocinatore dell'assicurato ha precisato di ritirare anche l'istanza per la concessione dell'assistenza giudiziaria (X);

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

35.1999.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 35.1999.12 — Swissrulings