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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.04.2000 35.1999.117

4. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,842 Wörter·~44 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00117   mm/sc

Lugano 4 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 novembre 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 3 settembre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 marzo 1985, __________, allora alle dipendenze della Fabbrica ticinese di __________ in qualità d'operaio, si è procurato la rottura parziale del bicipite di destra, sollevando un cilindro.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative sino al 17 novembre 1985, allorquando l'assicurato è stato riconosciuto totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche.

                               1.2.   __________ è nuovamente rimasto vittima di un infortunio in data 27 luglio 1998, interessante, questa volta, la spalla destra (cfr. doc. _: "frattura sottocapitale a dx, completamente dislocata instabile con massiccio ematoma della sottocute e della muscolatura"). Al momento dell'evento traumatico, __________ controllava la disoccupazione, dopo aver lavorato, quale aiuto-tipografo, presso la __________ per una diecina di anni (cfr. doc. _).

                                         Anche per questo secondo infortunio l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità.

                               1.3.   Alla chiusura del caso, che ha avuto luogo a decorrere dal 1° luglio 1999, l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 10% e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 5% (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente da __________ (doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 3 settembre 1999, ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che il grado d'invalidità è stato aumentato al 20% (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 12 novembre 1999, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita d'invalidità dell'80% almeno ed un'IMI d'entità indefinita ma, in ogni caso, proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto (I, p. 5).

                                         L'insorgente ha, segnatamente, fatto valere che, a fronte del grave danno alla salute di cui è portatore, "… non ha concretamente alcuna possibilità di sfruttare l'eventuale residua capacità lavorativa, pertanto è da ritenersi incapace al lavoro in misura massima" (I, p. 4).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         In particolare, l'Istituto assicuratore convenuto ha chiesto che la pretesa riguardante l'IMI venga dichiarata irricevibile, essendo, su questo preciso punto, la decisione formale 23 luglio 1999 ormai cresciuta in giudicato, in assenza di un'opposizione da parte di __________.

                               1.6.   In replica, il ricorrente ha affermato che questa Corte deve esaminare nel merito anche la questione riguardante l'IMI, facendo valere quanto segue:

"  Nel verbale d'opposizione, allestito negli uffici __________ e redatto da un incaricato di questo istituto, risulta non soltanto il disaccordo manifestato dal signor __________ circa l'ammontare della rendita d'invalidità. Egli faceva pure chiaramente rilevare come le sofferenze e conseguenze fisiche da egli risentite erano maggiori di quelle ritenute dall'__________.

L'assicurato, a quel momento non assistito da un legale e senza alcuna formazione particolare, non è stato per nulla informato circa la necessità o meno di differenziare l'opposizione secondo le prestazioni indicate della primitiva decisione.

Se addebiti si vogliono fare, questi devono pertanto essere diretti ai servizi __________ che hanno gestito non correttamente la fase di opposizione alle proprie decisioni.

Si rileva, ad ogni buon conto, che pure formalmente l'opposizione è stata sollevata all'intera decisione dell'__________, come chiaramente indicato in entrata del relativo verbale 11.8.1999.

Troppo facile, per non dire scorretto, sostenere soltanto in fase di successiva decisione conclusioni cui chiaramente l'assicurato non ha mai esplicitamente rinunciato." (V)

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C.).

                               2.2.   Sempre in ordine, questa Corte non può esimersi dal chiedersi se la pretesa ricorsuale concernente l'IMI è da ritenere o meno ricevibile.

                                         Da parte sua, l'__________ - facendo riferimento alla giurisprudenza federale (DTF 119 V 347) - ha chiesto che il ricorso presentato dall'assicurato, per quel che riguarda l'IMI, venga dichiarato irricevibile. In effetti, sia dal verbale d'opposizione 11 agosto 1999 sia dallo scritto 30 agosto 1999 risulterebbe che il qui ricorrente ha censurato soltanto l'entità della rendita d'invalidità assegnatagli, di modo che la decisione formale 23 luglio 1999 risulterebbe ora essere parzialmente cresciuta in giudicato.

                                         Di diversa opinione __________, a mente del quale sarebbe palese che l'opposizione formulata in data 11 agosto 1999, era diretta, in realtà, contro la succitata decisione formale nel suo insieme. D'altro canto, non spettava certamente a lui, "… non assistito da un legale e senza alcuna formazione particolare …", sapere che l'opposizione avrebbe dovuto venir articolata "… secondo le prestazioni indicate della primitiva decisione".

                                         Nella DTF 119 V 347ss., la nostra Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato. Queste le considerazioni sviluppate dal TFA:

"  Das Einspracheverfahren gemäss Art. 105 Abs. 1 UVG gehört nicht zur steitigen Verwaltungsrechtspflege im eigentlichen Sinn, weist jedoch wesentliche Elemente eines streitigen Verfahrens auf (BGE 117 V 409 Erw. 5b). Auch stellt die Einsprache nicht bloss ein Wiedererwägungsgesuch (vgl. Botschaft zum UVG vom 18. August 1976, Separatausgabe S. 85. sowie MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht S. 610), sondern eine rechtsmittelmässige Anfechtung der Verfügung dar (GYGI, a.a. O. S. 33). Es ist im Sinne des Rügeprinzips daher auch im Einspracheverfahren in erster Linie Sache des Versicherten, den zu überprüfenden Gegenstand zu bestimmen. _____ oder Privatversicherer haben die Streitige Verfügung in der Regel nur insoweit zu überprüfen, als sie angefochten ist und aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass zur Überprüfung besteht. Hieran ändert nichts, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der vorgängig erlassenen Verfügung tritt (auch soweit er diese iediglich bestätigt) und Anfechtungsgegenstand des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens allein der Einspracheentscheid bildet (RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 Erw. 3b, 1991 Nr. 86 S. 94, 1988 Nr. U 38 S. 104).

Damit wird lediglich gesagt, was nach Art. 106 Abs. 1 UVG Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren bildet (vgl. RKUV 1991 Nr. U 86 S. 94). Dagegen ergibt sich hieraus nicht, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung stets als Ganzes ersetzt und der Versicherungsträger auf Einsprache hin sämtliche durch die primär ergangene Verfügung geregelten Rechtsverhältnisse (auch soweit sie mit der Einsprache nicht angefochten wurden) zu überprüfen und hierüber neu zu entscheiden hätte. Die genannte Rechtsprechung ist somit in dem Sinne zu verdeutlichen, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung nur im Umfang des durch die Einsprache bestimmten Streitgegenstandes und der effektiv neu beurteilten Rechtsverhältnisse ersetzt. Dementsprechend schliesst das Einspracheverfahren eine Teilrechtskraft der Verfügung, soweit sie unangefochten geblieben ist, nicht aus, in welchem Sinn das Eidg. Versicherungsgericht bereits in den nicht veröffentlichten Urteilen G. vom 7. Mai 1991 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht der SUVA, 1991, Nr. 2) und V. vom 27 Juli 1992 entschieden hat. Soweit das Gericht im ebenfalls unveröffentlichten Urteil De G. vom 19. August 1992 etwas anderes gesagt hat, kann daran nicht festgehalten werden."

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, p. 98s., il TFA ha avuto modo di precisare che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità (ciò che, però, non è qui il caso).

                                         Ritornando al caso di specie, dal verbale d'opposizione 11 agosto 1999 - sottoscritto da __________ - risulta quanto segue:

"  Non sono d'accordo con l'ammontare della rendita d'invalidità del 10%. I dolori al braccio destro (dominante) e soprattutto la diminuzione della forza, mi impediscono di svolgere attività pesanti, tipo quella di aiuto tipografo.

Ho avuto modo di provare a riprendere il lavoro di aiuto tipografo presso la tipografia __________ per un paio di settimane, per 3/4 ore al giorno. Ho potuto constatare che le difficoltà con il sollevamento di pesi sono tali che il rendimento è notevolmente inferiore al 90%.

Ho nuovamente contattato il medico dr. __________, che mi ha operato alla spalla destra, il quale mi ha rilasciato un certificato, che consegno, il quale certifica l'impossibilità da parte del sottoscritto ad eseguire lavori manuali che implicano il sollevamento di grossi pesi.

Come aiuto tipografo, stimo la mia capacità lavorativa al massimo 50%.

Conclusioni:

Desidero che mi venga concessa una rendita più adeguata, che stimo in 40%." (doc. _)

                                         In data 30 agosto 1999, l'assicurato ha inviato all'__________ uno scritto del seguente tenore:

"  mi riferisco alla pratica sopraindicata, in particolare alla mia opposizione comunicata oralmente l'11 agosto scorso in occasione del colloquio personale presso la vostra sede di Bellinzona.

Nei giorni scorsi ho riflettuto e rianalizzato la mia attuale situazione.

In particolare ho chiesto consiglio ad alcuni conoscenti pratici del ramo assicurativo.

Sembrerebbe pertanto che la mia capacità lavorativa sia inferiore a quella che in un primo momento è stata stimata e indicata nel verbale d'opposizione." (doc. _)

                                         Attentamente esaminato il verbale d'opposizione 11 agosto 1999, il TCA costata come non vi sia il benché minimo indizio che possa lasciar supporre che __________ abbia inteso contestare, oltre all'entità della rendita d'invalidità, anche quella dell'indennità per menomazione dell'integrità riconosciutagli con decisione formale 23 luglio 1999. Del resto, egli ha concluso la propria opposizione chiedendo, specificatamente, l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 40%. Vero è che l'assicurato ha sottolineato d'esser portatore di postumi infortunistici fortemente invalidanti, più importanti rispetto a quelli considerati dall'assicuratore LAINF tuttavia ciò sempre nell'ottica di dimostrare la propria incapacità d'esercitare la professione di aiuto-tipografo nelle proporzioni decise dall'__________. Questa tesi è pure chiaramente avvalorata dal contenuto dello scritto 30 agosto 1999, mediante il quale il qui insorgente ha preteso soltanto presentare un'incapacità lavorativa superiore rispetto a quella da lui stimata in sede d'opposizione.

                                         Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente Tribunale non può che ritenere che la decisione formale 23 luglio 1999 - relativamente all'indennità per menomazione dell'integrità - è crescita in giudicato. Su questo punto, il gravame presentato da __________ deve, pertanto, essere respinto in ordine.

                                         Nel merito

                               2.3.   L'oggetto della lite è, dunque, circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante a __________.

                            2.3.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui  "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente alte­ra­to nel­la sua capacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo rilevante."

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.3.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la de­terminazione dell'invalidità presuppone preliminarmente a­deguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'oc­­­­­cor­renza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si mi­sura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag. 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                    (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).

                                         Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e riferimenti).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe man­te­nuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   In concreto, in data 14 giugno 1999, ha avuto luogo la visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Questo lo status oggettivamente costatato dal dottor __________ a livello dell'arto superiore destro:

"  Oggettivamente esiste una periartropatia omero-scapolare post-traumatica da lieve fino a media entità a destra con una capacità attiva d'elevazione possibile fino 150° e d'abduzione fino a 130°. La rotazione esterna è possibile fino a 35° e la rotazione interna fino a 80°. Non esistono segni di risparmio in paziente destrimano. Clinicamente e radiologicamente la frattura dell'omero destro è consolidata." (doc. _, p. 2).

                                         Il medico di circondario ha poi discusso la questione relativa all'esigibilità lavorativa, pervenendo alla conclusione che __________ avrebbe potuto riprendere l'esercizio dell'attività di aiuto-tipografo, pur presentando un minimo scapito di rendimento (10-15%):

"  L'assicurato è ancora in grado di lavorare come aiuto-tipografo.

Il paziente è ancora in grado di portare all'imbocco della macchina delle pile di fogli di grandezza variabile. Può anche prelevare dalla pila di carta un mazzo e depositarlo alla base dell'imbocco della rotativa. Può senza problemi sorvegliare l'operazione di stampa. Può prendere un mazzo alla volta dalla pila di fogli stampati e metterla in ordine sopra la paletta fino a formare la pila definitiva stampata da portare via con il sollevatore manuale.

L'assicurato può senz'altro anche pulire la macchina rotativa. Questa pulizia deve essere fatta con movimenti rotativi di sfregamento che l'assicurato sotto l'orizzontale può senz'altro eseguire.

Il paziente a causa di questa periatropatia omero-scapolare post-traumatica destra è un po' rallentato nell'eseguire questi lavori e per questa ragione il rendimento sarà abbassato.

Giudichiamo la capacità lavorativa restante di 85-90%." (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato - in cui si è fatto stato dell'impossibilità di svolgere l'originaria professione di aiuto-tipografo, perlomeno conformemente alla valutazione espressa dal dottor __________ l'__________ ha ritenuto indicato procedere a degli accertamenti amministrativi supplementari. In data 24 agosto 1999, un suo ispettore ha, in effetti, incontrato il direttore della ditta __________, allo scopo di, finalmente, precisare le mansioni che __________ era concretamente chiamato a svolgere.

                                         Proprio sulla base delle risultanze dell'incontro, l'assicuratore LAINF convenuto ha concluso che "… l'attività di aiutante di tipografia non appare più - nel caso del signor __________ e agli occhi del signor __________ - ragionevolmente (nell'ottica produttiva di un'azienda) esigibile" (doc. _).

                                         L'Istituto assicuratore convenuto ha, quindi, stabilito il grado d'invalidità facendo riferimento al mercato generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Seguendo le indicazioni ulteriormente fornite dal proprio medico di circondario - il quale, con rapporto 16 agosto 1999, ha puntualmente descritto gli impedimenti funzionali che l'assicurato presenta, a fronte dei postumi dell'evento traumatico del luglio 1998 (doc. _) - l'__________ ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento, attività professionali fisicamente leggere, che non implicano il sollevare/trasportare pesi importanti, rispettivamente, il compiere taluni movimenti, sopra l'orizzontale, quali l'operaio presso la __________, il bobinatore presso la __________, il trafilatore presso la __________, l'assemblatore presso la __________ e, infine, il venditore presso il Garage __________ (cfr. doc. _).

                                         Con il proprio gravame, l'insorgente ha, in primo luogo, censurato le certificazioni redatte dal medico di circondario dell'__________, le quali "… non tengono sufficientemente conto e/o non riferiscono compiutamente dei reali gravi problemi di salute risentiti e oggettivamente presenti nella persona del ricorrente" (I, p. 3). A sostegno della propria tesi, __________ si è limitato a produrre un certificato, datato 9 agosto 1999, del dottor __________, __________ di chirurgia presso l'Ospedale regionale di __________ (doc. _), ai termini del quale il suo paziente è portatore di un danno importante al braccio destro - braccio dominante - ragione per cui "… non sarà più pensabile un'attività manuale con grossi pesi" (doc. _).

                                         Questa Corte costata immediatamente che il succitato referto stilato dal dottor __________ si trova, decisamente, in sintonia con l'opinione difesa dall'__________, secondo cui l'assicurato non è più in grado d'esercitare attività gravose con il braccio destro, interessato dall'infortunio 27 luglio 1998. Del resto, il medico curante dell'insorgente non ha affatto escluso che egli possa essere reinserito in un'attività alternativa, più leggera dal profilo dell'impegno fisico.

                                         La descrizione degli impedimenti funzionali redatta dal dottor __________ in data 16 agosto 1999 (doc. _), appare, peraltro, precisa e dettagliata e, soprattutto, essa non è stata assolutamente criticata dal dottor __________. Si ricorda, a questo proposito, che rientra proprio fra i compiti del medico, quello di valutare lo stato di salute dell'assicurato e d'indicare, dopo averne illustrato le limitazioni funzionali, in quale misura egli è capace d'esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100). Spetta, però, all'assicuratore indicare le possibilità di lavoro concrete entranti in considerazione per l'assicurato, per poi determinare, fondandosi sulle stesse, il guadagno che questi potrebbe realizzare sul mercato generale del lavoro (Estr. INSAI delle sentenze del TFA 1989 n. 3; 1984 n. 4).

                                         Ora, attentamente comparate le indicazioni contenute nel rapporto relativo alla visita medica di chiusura 14 giugno 1999 (cfr. doc. _, p. 2 in fine), rispettivamente, nel referto 16 agosto 1999 (doc. _), con la descrizione di ognuna delle summenzionate attività sostitutive, lo scrivente Tribunale non vede motivi per dubitare che queste ultime siano pienamente compatibili con gli impedimenti funzionali di cui è ancora portatore __________. Trattasi, in effetti, d'attività, estremamente leggere, che non comportano il sollevare, rispettivamente, lo spostare pesi importanti sopra l'altezza del petto, che implicano il maneggio d'attrezzi soltanto di un'entità media-leggera e, infine, che non richiedono neppure l'ingaggio dell'arto superiore destro in lavori sopra la testa (cfr. doc. _).

                                         Relativamente all’attività ancora esigibile nonostante i postumi infortunistici occorre, dunque, far capo alle valutazioni - circostanziate ed approfondite dell’__________, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio chiesto dall'assicurato (cfr., per la valutazione anticipata delle prove, RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 in re A. B. P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M. O., STFA del 13 maggio 1991 in re A. A., STCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag 39 e pag. 177; per l’attendibilità dei rapporti medici interni all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali rapporti: cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30ss.; DTF 122 V 157ss.; RAMI 1996 U252, pag. 191ss.).

                                         In secondo luogo, __________ ha qualificato come irrealistiche le opportunità di lavoro segnalate dall'Istituto assicuratore convenuto, facendo valere, in fin dei conti, che la situazione attuale le mercato del lavoro non offrirebbe assolutamente tali possibilità occupazionali.

                                         Nella sentenza pubblicata in RCC 1989, p. 331 consid. 4a - pronunzia pure evocata dal ricorrente - il TFA aveva affermato che non si può parlare d'attività ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI, nella misura in cui la medesima è presente in una forma talmente ristretta che il mercato del lavoro praticamente non la conosce oppure soltanto a dipendenza d'irrealistiche concessioni da parte di un datore di lavoro medio (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 86).

                                         Lo scrivente TCA ha, da parte sua, già fatto applicazione di tale giurisprudenza, ad esempio, nella sua sentenza 18 marzo 1998 in re O., affermando che l’attività di benzinaio “... resa inutile dall’introduzione sistematica dei self-service, é praticamente scomparsa dal mercato del lavoro ticinese. Il “benzinaio” che oggi si incontra é, in realtà, (...), un “cassiere-venditore” che viene impiegato soltanto quando, oltre alla benzina, il distributore vende altri prodotti (in genere, prodotti specifici per le automobili, bibite, giornali, (...) oppure é affiancato da un esercizio pubblico”.

                                         In casu, le indagini esperite sul terreno dall’assicuratore infortuni convenuto, costituiscono la miglior prova che le relative attività professionali sono, a tutt’oggi, presenti sul mercato del lavoro.

                                         D’altro canto, questa Corte non ignora certo le difficoltà che presenta, da qualche anno a questa parte, il mercato del lavoro svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

                                         Per il resto, non va dimenticato che le opportunità per un adeguato reinserimento professionale dell’assicurato, non si esauriscono certo nelle occupazioni elencate - a titolo esemplificativo - dall’__________. A questo preciso proposito, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a). Nella sentenza non pubblicata 3 febbraio 1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI, la nostra Corte federale ha, ciò nondimeno, precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali attività. Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano viepiù importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA 23.5.1995 in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         A mero titolo d'esempio, possono essere citate le seguenti attività sostitutive, confacenti ad un assicurato a cui sono praticamente preclusi lavori gravosi con il braccio destro dominante: l’attività di operaio presso la __________ [cfr. inc. 35.97.00_/35.98.00_] che consiste nel togliere da una pressa automatica delle conchiglie di materiale sintetico del peso massimo di 100 gr., quella di operaio presso la __________, ditta che produce volanti per autovetture del peso di 1.2-2 kg., che comporta soltanto lavori di carteggiatura, stuccatura, scocciatura delle parti da non verniciare, lisciatura [cfr. doc. _ - DPL 2658], quella d’addetto alla lavorazione del feltro presso la __________, che consiste nel porre, ad uno ad uno, dei cappelli di feltro non ancora rifiniti sopra delle forme metalliche o di legno e nel calare, successivamente, una pressa a vapore sopra la forma stessa [DPL 2612] oppure ancora quella d’addetto all’imballaggio presso il __________, che consiste nel sistemare il prodotto già imballato sotto una macchina etichettatrice, la quale provvede automaticamente all’apposizione dell’etichetta autoadesiva. In seguito, il prodotto deve essere riposto in un container, il quale, una volta pieno, viene trasportato, con l’ausilio di un carrello, fino alla cella frigorifera [DPL 2612].

                                         A notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

                               2.5.   Secondo l’assicuratore LAINF convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate al precedente considerando, il ricorrente potrebbe conseguire un reddito annuo ammontante a circa fr. 38'000.--. L'assicurato, da parte sua, non ha sollevato alcuna obiezione a questo preciso proposito.

                                         Per determinare il reddito da invalido, l’__________ ha compiuto degli accertamenti presso alcune ditte del Cantone (cfr. doc. _: la __________, la __________, la __________, la __________ ed il Garage __________), appurando che i dipendenti di tali aziende conseguono un reddito medio appunto attorno a fr. 38'000.--.

                                         Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss.), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che  in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).

                                         Rispondendo a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA, nella sentenza 28.4.1998 in re M. L. c. I., ha ricordato quanto segue:

"  ... l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla quantificazione del reddito operata dall’__________ (secondo una prassi sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti sindacali.

Ritenuto che tali critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107;  DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla determinazione del reddito da invalido.

Il TCA ha allora chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.

L’AI considerava, dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli ritenuti dall’__________ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna circostanza particolare giustificasse tale differenza.

Esaminando, poi, i dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA  4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.

Inoltre, in tale occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.

Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati contenuti  nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA  e in considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze  particolari.

L’______ propone, ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.

Tale richiesta non può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc. _ danno come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro ticinese.

Se si deve dare atto all’__________ del notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni mediche,  si deve pur sempre rilevare che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.

In queste condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà.  Dati che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".

                                    A questo proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, p. 15s.).

                                         Parimenti, nella sentenza 2 luglio 1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:

"  ... in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b). Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).

Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U292 pag. 223 (cfr. anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U152/95; 12 novembre 1996 in re F., U69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).

                                         Questa Corte, con la sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI, concernente un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto nella misura del 50%, ha avuto ancora modo di testare - alla luce della più recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido (la stessa indicata dall'__________ in sede di risposta di causa) - la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita:

"  2.8.In una sentenza del 28 settembre 1998 nella causa A.H pubblicata cfr. DTF 124 V 32ss (= Pratique VSI 1999 p. 51 = SVR 1999 IV no. 11) il TFA ha ribadito che, per determinare il reddito da invalido, ci si può riferire ai salari deducibili da tabelle statistiche. Ciò è il caso soprattutto nell’ipotesi in cui, dopo l’insorgenza del danno alla salute, l’assicurato non ha più ripreso a svolgere attività lucrativa o per lo meno l’attività lucrativa esigibile (Pratique VSI 1999 p. 54 consid. 3b.aa e giurisprudenza citata).

Preso inoltre atto del fatto che l’inchiesta sui salari pubblicata dall’UFIAMIL è stata pubblicata per l’ultima volta nel 1993, il TFA ha dichiarato applicabile l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), che, a partire dal 1994 viene pubblicata ogni due anni.

Secondo l’Alta Corte l’obiettivo primario di questa inchiesta è quello di fornire informazioni sui salari con valore rappresentativo per tutta la Svizzera. In proposito il TFA ha precisato che:

"  Elle englobe les salariées travaillant dans des entreprises de tout format et dans les banches extérieures au secteur agricole (industrie, arts et métiers, commerce, services, professions libérales, assurances sociales, organisations sans but lucratif), y compris l'horticulture. Pour l'enquête de 1994, l'administration publique n'est représentée que par les services de la Confédération (PTT et CFF inclus). Contrairement à l'ancienne enquête sur les salaires d'octobre, l'ESS enregistre les salaires individuels des travailleurs en lieu et place des sommes salariales; elle englobe aussi et c'est une nouveauté - les personnes travaillant à temps partiel et les cadres de tous de échelons. Les résultats de l'ESS mettent en évidence que le montant du salaire est déterminé en majeure partie par le niveau des exigences du poste de travail, mais aussi par la formation, la situation professionnelle et le genre d'activité. Une analyse des données recueillies souligne d'autre part l'influence des critères personnels tels que le sexe, les années de service, l'âge et la nationalité sur le niveau du salaire (ESS p. 17 ss). Enfin, le tableau 13* de l'ESS montre que, d'une manière générale, les personnes travaillant à temps partiel sont proportionnellement moins bien rémunérées que celles qui ont une activité à plein temps.

La partie réservée aux tableaux figurant en annexe de l'ESS contient, outre la statistique des montants salariaux (salaires réels nets, groupe B), une statistique des taux salariaux, c.-à-d. des salaires bruts standardisés, pour le groupe des tableaux A. Ce sont ces dernières données qu'il faut prendre en considération pour effectuer la comparaison des revenus, en se basant toujours sur la valeur médiane (moyenne), qui est généralement moins élevée que la moyenne arithmétique ("salaire moyen") et relativement solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes (très bas et très hauts salaires; voir ESS p. 9). Pour l'application du groupe de tableaux A, il convient de voir que l'on s'est généralement basé sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, ce qui est légèrement inférieur à l'horaire moyen usuel de 41,9 heures pratiquée en 1994 (voir p. 42 de l'ESS).

bb. Selon le tableau A 1.1.1 de l'ESS 1994, la valeur moyenne de la rémunération pour des hommes chargés de tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) dans le secteur privé (avec horaire hebdomadaire de 40 heures) s'élevait à 4127 francs en 1994, ce qui correspond, pour un horaire moyen hebdomadaire de 41,9 heures, à 4323 francs par mois ou à 51876 francs par année. (...)" (Pratique VSI 1999 pag. 54-55).

Il TFA ha inoltre precisato che, nel calcolo del reddito da invalido, si deve tener conto del fatto che le persone invalide, che sono limitate anche nell’adempimento di attività ausiliarie leggere, sono pure svantaggiate sul piano della remunerazione nei confronti dei lavoratori in possesso della piena capacità di lavoro e perfettamente atti ad essere assunti. Di conseguenza queste persone possono pretendere un salario proporzionalmente meno elevato:

"  (...) Il convient aussi de considérer que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même dans l'accomplissement de travaux auxiliaires légers, son désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport à des travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail et parfaitement aptes à être engagés, et qu'elles doivent généralement tabler sur un salaire proportionnellement moins élevé (voir ATF 114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 181 consid. 3a; arrêts non publiés en la cause A. du 11 août 1997 [A 99/95] consid. 4b. bb et en la cause O. du 27 mars 1996 [I 38/96] consid. 4b). Dans le cas présent, il semble justifié d'admettre une réduction de 15% du revenu par rapport au salaire de référence du fait que le recourant est gêné dans l'exécution des travaux que l'on peut encore exiger de lui en raison des troubles de la motricité fine et de la coordination affectant les extrémités droites. De ce fait, le revenu qu'il pourrait encore réaliser en dépit de son invalidité s'élève à 26 457 francs pour une capacité de travail de 60%. Comparé au revenu hypothétique de 82 865 francs qu'il aurait obtenu sans son invalidité, il en résulte un degré d'invalidité de 68%, qui était déjà acquis au moment où la décision litigieuse a été rendue (le 20 octobre 1995). (...)"

(Pratique VSI 1999 pag. 55-56).

                                         In un'altra sentenza del 24 marzo 1999, pubblicata in Pratique VSI 1999, pag. 182 seg., il TFA ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni:

"b.    Pour déterminer le revenu que le recourant peut encore raisonnablement réaliser en dépit de son atteinte à la santé, l'administration et l'autorité de première instance se sont référées à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) en 1994; selon cette étude, la valeur moyenne des salaires pour des hommes occupés à des tâches simples et répétitives (niveau d'exigence 4) dans le secteur privé et public (pour un horaire hebdomadaire de 40 heures) s'établit à 4225 francs (tableau A 1.3.1). Sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 41 h 9 et compte tenu d'une hausse nominale annuelle de 1,3 % en 1995 et 1996 (Die Volkswirtschaft, 1998 cahier 1, annexe p. 27, tableaux B 9.2 et B 10.2), le revenu de 1996 se monte à 4541 francs par mois ou 54 492 francs pour l'année. Si l'on admet avec le recourant qu'il peut encore travailler dans l'industrie et les arts et métiers, mais pas dans le secteur public, le tableau A 1.1.1 de l'ESS (valeur moyenne des salaires pour des hommes occupés à des tâches simples et répétitives dans le secteur privé) indique un montant de 4127 francs, ce qui correspond, pour un horaire hebdomadaire moyen de 41 h 9, à un revenu de 4323 francs par mois. Compte tenu de l'évolution nominale des salaires, on arrive ainsi pour 1996 à un montant mensuel de 4436 francs ou annuel de 53 232 francs. Il faut en outre considérer que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même pour accomplire des tâches auxiliares légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; c'est pourquoi ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 ss consid. 3b/bb = Pratique VSI 1999 p. 51; ATF 114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 179 consid. 3a). Cette réduction de salaire concerne aussi bien les assurés qui exercent à plein temps une activité adaptée à leur handicap que ceux qui sont engagés à temps partiel (RCC 1989 p. 483 consid. 3b). Si l'on admet un taux de rémunération situé au-dessous des valeurs de l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, la réduction doit être déterminée dans chaque cas concret sur la base du hadicap réel que subit l'assuré dans le domaine d'activité qui lui est encore accessibile, à l'exclusion de toute réduction générale de 25% (VSI 1998 p. 179 consid. 3a). C'est ainsi que, par ex., une réduction du revenu de 10% seulement par rapport au salaire indiqué dans le tableau statistique pour un assuré qui pouvait encore effectuer des travaux auxiliaires légers à mi-temps sans autre handicap a été considérée comme appropriée (VSI 1998 p. 177 consid. 3a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 210; voir aussi Jürg Scheidegger, Rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwendung von Tabellenlöhnen bei der Invaliditätsgradermittlung, St-Gallen 1999, p. 113). Dans le cas d'espèce, il y a lieu au surplus de tenir compte du fait que le recourant à besoin d'effectuer plus de pauses qu'un travailleur en bonne santé. D'autre part, le recourant fait remarquer à bon droit que l'assuré qui a perdu sa place de travail pour de raisons de santé ne peut obtenir un salaire moyen dans une activité adaptée à son état, car le marché du travail qui lui reste ouvert ne peut être que celui des personnes qui débutant dans une entreprise (voir ESS p. 81ss). Au demeurant, l'importance des années de service diminue dans le secteur privé en fonction de l'appauvrissement du profil des exigences (ESS p. 21). Une réduction du revenu de 25% par rapport au salaire statistique moyen, telle que l'ont admise l'administration et l'autorité de première instance, paraît appropriée dans le présent cas compte tenu de toutes les circostances. De ce fait, le revenu hypothétique annuel avec invalidité s'élève à 40 869 francs (secteur privé et public) ou 39 924 francs (secteur privé), ce qui donne un taux d'invalidité de 47%. Partant le jugement attaqué doit être confirmé dans son ensemble (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 184-186)".

Sulla riduzione da applicare per tenere conto del fatto che il personale non qualificato con problemi di salute sarà difficilmente in grado di conseguire il salario medio figurante nelle statistiche, vedi pure: SVR 1999 IV no. 55 p. 185 consid. 2.9 e giurisprudenza citata; SVR 1998 IV no. 8 pag. 33; SVR 1999 IV no. 6 pag. 16; SVR 1998 AHV no. 15 pag. 53; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; Plädoyer, 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c e d; sentenze non pubblicate 31 dicembre 1997 in re F., I 428/96 e 3 maggio 1996 in re B., I 251/95.

2.9. Il TCA ha quindi chiesto all'UAI di indicare quale sarebbe il reddito da invalido dell'assicurata applicando esclusivamente le citate tabelle.

Il consulente __________ ha fornito al riguardo una significativa risposta integralmente riprodotta al consid. 1.8.

Egli ha in particolare sottolineato, illustrandone i motivi, perchè gli orientatori non utilizzano puramente e semplicemente le statistiche nazionale ISS.

Il consulente professionale ha poi affermato che la collaudata prassi giudiziale cantonale (cfr. consid. 2.5) "è risultata sostanzialmente aderente alla situazione effettiva del mercato del lavoro (riferito ad attività non qualificate o leggere) dovendosi caso mai osservare, negli ultimi tempi, un'ulteriore spinta al ribasso dei redditi reperibili".

Egli ha inoltre sottolineato che il valore medio di fr. 24'500.-- per le donne, viene utilizzato quale parametro di base, rispetto al quale vengono eventualmente applicate ulteriori riduzioni giustificate dalla situazione concreta dell'assicurata. Il consulente __________ ha poi ancora affermato che il metodo elaborato dalla ____ (descrizione del posto di lavoro) non è considerato affidabile dalla maggior parte degli orientatori, anche di altri Cantoni (per maggiori dettagli, cfr. consid. 1.8).

Egli ha poi così risposto al quesito posto dal TCA:

"  L'applicazione della giurisprudenza citata nella richiesta impone quindi l'adozione di particolari cautele, che complicherebbero enormemente il calcolo finale, in quanto diverrebbe necessario elaborare adeguamenti ulteriori e specifici per rendere aderente alla realtà l'interazione inabilità - redditi cantonali - invalidità finale.

   (...)

Nel caso in esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive.

Le relative tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono ripetitive e semplici senza tenere conto del fattore "leggero", importante e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.

Comunque nel 1996, nella categoria indicata, il salario calcolato (quartile inferiore) sarebbe stato di fr. 2344.-- mensili, che permette di definire un importo annuo di fr. 30472.--.

Per le lacune del dato statistico e per correttezza nei confronti del portatore di handicap, riteniamo giusto applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20% che dia un'immagine più vicina alle realtà di guadagno da invalido in lavoro semplici, ripetitivi, non qualificati e leggeri.

   Avremmo pertanto un salario di fr. 24377.--"

In realtà questi dati devono essere modificati in fr. 28'128.--, rispettivamente in fr. 22'502.--, come sottolineato anche dall'UAI nello scritto del 7 settembre 1999 (cfr. consid. 1.9 e Pratique VSI 1999 pag. 185 in cui il salario mensile è stato moltiplicato per 12 e non per 13).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso concreto, il TCA constata che, applicando la propria giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), si giungerebbe ad un reddito da invalido di fr. 12'200.-- (grado di invalidità del 68%).

Applicando invece le tabelle ISS, con una riduzione del salario medio per i motivi indicati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8) si otterrebbe invece un reddito di fr. 11'251.-- (fr. 22'502 : 2) (grado di invalidità del 70,66%).

In simili condizioni, viste anche le positive considerazioni di coloro che si trovano ad operare sul terreno e sono dunque direttamente a contatto con il mercato del lavoro, questo Tribunale conferma nella presente fattispecie la propria giurisprudenza.

Infatti, il consulente professionale ha chiaramente precisato che, da una parte, i dati delle tabelle ISS non sono adeguati alla situazione ticinese e, d'altra parte, che le attività semplici e ripetitive, non sempre sono anche leggere.

La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 "Bassi salari e reddito famigliare" con la quale chiedeva di pubblicare dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali delle famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

"  (..)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda il lettore che nel 1994 la statistica è  stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale".

La riconferma della nota giurisprudenza si giustifica tanto più se si considera che il risultato ottenuto tramite l'applicazione delle tabelle non si scosta di molto dai redditi stabiliti dal TCA e che tali redditi sono stati confermati dal TFA." (STCA 27.10.1999 in re S. c. UAI, p. 15ss.).

                                         Sulla scorta delle conferme scaturite dal suesposto riesame, questa Corte non vede alcun motivo per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza, ritenendo, quindi, che __________ , con l'esercizio, a tempo pieno, di un'attività alternativa, possa realizzare un reddito annuo attorno a fr. 35'000.--.

                               2.6.   Il grado d’invalidità di __________ - ottenuto confrontando i fr. 35'000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 47'450.-- (doc. _) - risulta essere del 26% (arrotondamento conforme a quanto statuito dal TFA nel considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, l'__________ è condannato a corrispondere all'assicurato una rendita d'invalidità del 26% a decorrere dal 1° luglio 1999.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'__________ verserà all'assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.117 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.04.2000 35.1999.117 — Swissrulings