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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2001 35.1999.111

19. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,855 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00111   mm

Lugano 19 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 1999 di

__________,

rappr. da: avv. __________,  

contro  

la decisione del 29 luglio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

  in relazione al caso

  __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 29 ottobre 1997, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di meccanico - dopo aver contribuito a sostenere nella giusta posizione una valvola del peso di almeno 200 kg, ha accusato un dolore lancinante a livello del rachide lombare. Il suo medico curante, consultato il giorno seguente, ha diagnosticato uno stiramento del legamento sopraspinale L4/L5 (cfr. doc. _).

                                         La cura medica è stata dichiarata chiusa al far tempo dal 3 novembre 1997. __________ è stato riconosciuto completamente abile al lavoro a contare dal 6 novembre 1997 (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Il 15 giugno 1998, il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato all'assicuratore LAINF una ricaduta dell'evento 29 ottobre 1998 (cfr. doc. _). Il dottor __________ ha, in effetti, fatto stato di una recrudescenza dei dolori a livello lombare, attestando una completa inabilità lavorativa a far tempo dal 10 giugno 1998 (cfr. doc. _).

                                         In data 19 giugno 1998, __________ ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di "sindrome lombovertebrale nel quadro di un'insufficienza segmentale L4-L5 e L5-S1". Lo specialista ha, inoltre, escluso che tale patologia possa essere ricondotta all'evento assicurato (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con decisione formale 30 luglio 1998, l'Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo contributivo riguardo alla ricaduta annunciatagli nel giugno 1998, facendo difetto una relazione di causalità naturale fra i disturbi al rachide lombare e l'evento infortunistico 29 ottobre 1997 (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. :_) - assicuratore malattie di __________ - l'__________, in data 29 luglio 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 29 ottobre 1999, la __________ ha chiesto, in via principale, che l'__________ venga condannato a versare le prestazioni legali in relazione alla ricaduta e, in via subordinata, che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria allo scopo d'accertare l'eziologia dei disturbi lombari segnalati dall'assicurato a partire dal 10 giugno 1998 (cfr. I, p. 12).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…)

In primo luogo va ribadito che la decisione dell'__________ del 29.7.99 si basa esclusivamente sull'apprezzamento medico del dott. __________ del 5.7.99. Tale perizia è stata eseguita dal perito nella sua funzione di  medico di circondario dell'__________. Lo stesso esperto dell'__________ si era inoltre già espresso in maniera negativa sulla questione della causalità un anno prima.

In merito alla perizia stessa vi è inoltre da tenere in considerazione che essa di basa su un riassunto degli atti (e dei fatti) alquanto lacunoso e in parte assolutamente privo di fondamento. In particolar modo non sono tenuti in debita considerazione i dolori e le dichiarazioni dell'assicurato, il quale dal canto suo ha espressamente dichiarato "che i dolori lombari non sono mai regrediti completamente" dopo l'infortunio del 29 ottobre 1997 (vedi certificato medico LAINF del dottor __________ del 2.7.98; punto 2 "indicazioni del paziente").Appare ingiustificata anche la dichiarazione secondo la quale, "il paziente puntualizza specificatamente non accusare disturbi di sorta subito dopo aver eseguito lo sforzo" (vedi apprezzamento medico dott. __________ del 5.7.99, p. 1), sulla quale ipotesi si fonda in gran parte il referto peritale del dott. __________ del 5.7.99. A tale proposito facciamo esplicito riferimento alla dichiarazione del 3 novembre 1997 - vale a dire 4 giorni dopo l'infortunio - secondo il quale l'assicurato "mentre stava sollevando una valvola per il montaggio della stessa (…)  ha sentito uno strappo alla schiena" (vedi annuncio d'infortunio LAINF del 3.11.99, punto 6: "descrizione dell'infortunio"). In tutti e due i suoi referti il dott. __________ fa inoltre espressamente riferimento al referto del dott. __________, il quale dal canto suo nella valutazione del 22.6.98 esprime unicamente una sua vaga ipotesi in merito al rapporto di causa ("non penso che la sintomatologia attuale sia ancora da attribuire all'infortunio dell'ottobre scorso") ammettendo d'altra parte espressamente "che l'avulsione dei processi spinali c'è stata".

Tenendo in debita considerazione l'età dell'assicurato, il suo stato generale di salute, la sua costituzione, lo stato della colonna vertebrale, i persistenti dolori localizzati alla schiena a partire dall'incidente nonché la gravità, l'entità e la dinamica del fatto del 29 ottobre 1997, risulta alquanto difficile credere all'ipotesi secondo la quale tale evento non abbia niente a che vedere con la "ricaduta" annunciata appena 8 mesi dopo lo stesso.

È nostro parere, che in merito al problema della causalità sia da seguire la tesi espressa dal dott. ___ nella sua perizia dell'11 settembre 1998. Tale tesi è oltretutto anche esplicitamente condivisa dal dott. __________ (vedi certificato medico LAINF del 2.7.98, punto 6: "causalità") e in modo implicito anche dalle dichiarazioni della dottoressa __________ (vedi lettera del 18.6.98: "Un controllo radiologico della colonna vertebrale evidenzia uno stacco osseo a livello del processo spinoso L5, probabilmente si tratta di una vecchia frattura dovuta al trauma iniziale").

(…).

Per ciò che concerne l'onere della prova vi è inoltre da tener conto di quanto segue:

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che quando il nesso causale è stato provato con verosimiglianza preponderante, la responsabilità dell'assicuratore infortuni cessa unicamente quando è dimostrato che l'infortunio non è più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute, quando quest'ultimo insomma è unicamente da attribuire ad altri fattori (RAMI 1994 U206, p. 326ss.). Ciò è il caso quando viene raggiunto lo stato di salute come esso si presentava prima dell'infortunio (status quo ante) oppure quello, che a causa del decorso fatidico e naturale di una malattia, si sarebbe presentato anche in assenza di tale evento (status quo sine). Anche tale circostanza deve essere dimostrata secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Trattandosi di un quesito di fatto che sopprime il fondamento della pretesa, l'onere della prova spetta all'assicuratore infortuni, il quale deve sopportare le conseguenze della mancata prova se tale circostanza rimane indimostrata (RAMI 1992 U142 p. 76 e RAMI 1994 U206 p. 328). I criteri di prova menzionati vanno applicati sia nel caso principale sia in caso di ricaduta o di postumi tardivi (RAMI 1994 U206 p. 328).

Nella fattispecie in questione un rapporto causale preponderante tra l'incidente del 29 ottobre 1997 e i disturbi alla schiena dell'assicurato è stato ammesso dall'__________ in maniera implicita con il versamento delle prestazioni assicurative immediatamente dopo l'evento stesso. L'assicurato sostiene inoltre "che i dolori lombari in seguito a tale infortunio non sono mai regrediti completamente" (vedi certificato medico LAINF dott. __________ del 2.7.98, punto 2: "Indicazioni del paziente"). In considerazione del fatto che l'__________ non ha mai dichiarato ufficialmente chiuso il caso, l'annuncio del 2 luglio 1998 non appare come un caso di "ricaduta" vero e proprio ma piuttosto come la comunicazione di un perseverarsi e un riacutizzarsi di dolori, i quali non sono mai completamente scomparsi. Vi è infine anche da tener conto dell'atteggiamento alquanto sufficiente dell'______ il quale istituto, pur essendo a conoscenza della gravità del fatto, non ha ritenuto necessario chiarire ed accertare in modo opportuno ed approfondito l'entità del danno causato dall'infortunio (in modo particolare non sono state effettuate risp. ordinate radiografie di sorta). Ciò ha seriamente pregiudicato la possibilità di avere un resoconto più preciso sullo stato di avulsione del processo spinoso immediatamente dopo l'infortunio.

In virtù di tali considerazioni e visto l'accertamento lacunoso da parte dell'__________, appare giustificato applicare alla fattispecie in questione i menzionati criteri in merito all'onere della prova. Per questo motivo non appare sufficiente la motivazione dell'__________, secondo la quale "non è dimostrato un nesso causale tra l'evento assicurato e i disturbi annunciati". Appare piuttosto necessario che sia l'__________ stessa a dimostrare l'assenza di un nesso causale tra i persistenti dolori lombari e il fatto del 29 ottobre 1997

B) In via subordinata:

(…).

In vista degli argomenti menzionati si impongono, a nostro avviso, ulteriori delucidazioni ed accertamenti in merito alla fattispecie ed in modo particolare in merito al problema della causalità del dolori lombari accusati dall'assicurato a partire da giugno 1998. In tal senso appare necessaria un'ulteriore perizia che si esprima su questa questione. Non appare opportuno invece rinviare il caso alla parte convenuta, la quale ha dimostrato a più riprese di non volersi far carico dei chiarimenti che legalmente le competono" (I).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.6.   In replica, la __________ si è, in sostanza, riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).

                               1.7.   Con ordinanza 4 febbraio 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a cura della Clinica di chirurgia ortopedica __________ (cfr. VI).

                               1.8.   In data 7 novembre 2000, il dottor __________, __________ di chirurgia della colonna vertebrale, ha consegnato il proprio referto peritale (XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVIII).

                               1.9.   L'Istituto assicuratore convenuto ha preso posizione il 14 novembre 2000 (cfr. XIX).

                                         La __________, da parte sua, si è espressa in data 28 novembre 2000 (cfr. XX).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   In sede di risposta di causa, l'__________ ha contestato il fatto che __________, in data 29 ottobre 1997, sia rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, facendo manifestamente difetto il fattore esterno straordinario.

                                         Pertanto, sempre secondo l'assicuratore LAINF convenuto, la sua reponsabilità potrebbe risultare impegnata soltanto se fosse dimostrato, segnatamente, che l'assicurato ha lamentato una delle lesioni corporali comprese nell'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. III, p. 4).

                                         Questa tesi è fermamente avversata dalla __________, a mente della quale l'evento del 29 ottobre 1997 deve essere considerato un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, avendo, in quell'occasione, __________ compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.

                                         Questa Corte, da parte sua, ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la questione di sapere se l'evento dell'ottobre 1997 possa essere qualificato quale infortunio, giacché, anche in caso di risposta affermativa, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto non potrebbe venire riconosciuta.

                                         In effetti, così come verrà meglio dimostrato in seguito, la perizia giudiziaria ha permesso d'accertare che i disturbi oggetto della ricaduta annunciata il 15 giugno 1998, non costituiscono una naturale conseguenza dell'evento 29 ottobre 1997, donde l'assenza di qualsivoglia obbligo contributivo a carico dell'__________.

                               2.3.   Prima d'approfondire l'aspetto eziologico dei disturbi accusati da __________, il TCA è tenuto a derimere una controversia, insorta fra le parti, interessante specificatamente l'onere della prova.

                                         Secondo l'assicuratore malattie ricorrente, la recrudescenza dei dolori sopravvenuta nel corso del mese di giugno 1998, non va trattata quale ricaduta ma piuttosto quale continuazione del caso iniziale, peraltro mai dichiarato formalmente chiuso da parte dell'assicuratore infortuni. In simili circostanze, in ossequio alla giurisprudenza federale, l'onere di provare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, il raggiungimento dello status quo ante oppure dello status quo sine spetta all'__________.

                                         Per contro, l'Istituto assicuratore convenuto fa valere che il caso iniziale è da considerarsi senz'altro chiuso, dal momento in cui il dottor __________ ha certificato una ritrovata capacità lavorativa nonché la fine della cura medica. Se ne deduce, quindi, sempre secondo l'__________, che i disturbi successivamente annunciati sarebbero a suo carico, soltanto se la __________ fosse in grado di dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, un nesso di causalità naturale con l'evento 29 ottobre 1997.

                                         Dopo attenta riflessione, lo scrivente TCA è dell'avviso che - a fronte di quanto attestato dal medico curante di __________ in occasione della visita di controllo del 3 novembre 1997: chiusura della cura medica a far tempo dal 3 novembre 1997 e abilità lavorativa totale a contare dal 6 novembre 1997 (cfr. doc. _) - non si possa prescindere dal concludere che, a quel momento, l'assicurato era stato riconosciuto completamente guarito dai postumi dell'evento del 29 ottobre 1997. È, quindi, a ragione che l'assicuratore LAINF ha, a quel punto, considerato chiuso il caso iniziale. La riacutizzazione dei disturbi insorta a decorrere dal giugno 1998 - con una nuova inabilità lavorativa e la necessità di sottoporsi a delle ulteriori misure terapeutiche (cfr. doc. _) - va, evidentemente, trattata alla stregua di una ricaduta.

                                         Ne discende che, affinché la responsabilità dell'__________ possa essere impegnata, la __________ deve fornire la prova che, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, i disturbi localizzati a livello del rachide lombare rappresentano ancora una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento dell'ottobre 1997 (cfr. RAMI 1994 U206, p. 328 consid. 3b).

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).

                               2.6.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità.

                               2.7.   In concreto - volendo affrontare senza indugio il tema centrale della causalità - si ricorda che, in data 21 luglio 2000, __________ é stato periziato dal dott. __________, __________ di chirurgia della colonna vertebrale presso la Clinica di chirurgia ortopedica __________.

                                         Il dottor __________, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status clinico e radiologico (cfr. XVII, p. 1-6), ha diagnosticato una degenerazione/protusione del disco intervertebrale L5/S1, una discreta spondilartrosi a livello L4/L5 ed una apofisi del processo spinoso L5 (cfr. XVII, p. 6).

                                         Il perito giudiziario ha poi affermato - sconfessando in questo modo tanto la dottoressa __________ (cfr. doc. _) quanto il PD dott. __________ (cfr. rapporto 11.9.1998 accluso al doc. _) - che la diagnosi di frattura del processo spinoso con presenza di una pseudoartrosi, non è affatto corretta. In realtà, __________ è portatore di un'alterazione congenita, per la precisione di un'incompleta ossificazione del processo spinoso (cfr. XVII, risposta ai quesiti n. 2 e 4 di parte convenuta).

                                         Al riguardo, il dottor __________ si è dichiarato completamente d'accordo con l'apprezzamento espresso dal medico di circondario dell'_____, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _), nel senso che non si è in presenza di una frattura per avulsione del processo spinoso L5 ma bensì di una cosiddetta apofisi (cfr. XVII, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta).

                                         Per quel che concerne la protusione constatata a livello del disco intervertebrale L5/S1, l'esperto designato dal TCA ha manifestato l'opinione che essa si trova soltanto possibilmente in relazione di causalità naturale con l'evento del 29 ottobre 1997 (cfr. XVII, risposta ai quesiti n. 2 e 5 di parte convenuta nonché n. 3c di parte ricorrente).

                                         Da un lato, partendo dal meccanismo stesso dell'evento 29 ottobre 1997, una prolungata e continua sollecitazione assiale, è sostenibile che quest'ultima possa aver comportato delle ripercussioni a livello del disco intervertebrale interessato. Il fatto che i dolori non siano insorti all'istante è, inoltre, compatibile con un traumatismo del disco intervertebrale.

                                         Dall'altro, il dottor __________ ha, tuttavia, ricordato che, trattandosi del gruppo d'età 20-29, una percentuale variante fra il 15 ed il 25% della popolazione asintomatica, presenta già delle alterazioni degenerative dei dischi intervertebrali nel senso di una protusione, quale quella di cui è portatore __________ (cfr. XVII, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).

                                         Sono queste le considerazioni che hanno condotto il perito a giudicare semplicemente possibile il nesso di causalità naturale fra la diagnosticata protusione e l'evento dell'ottobre 1997.

                                         Rispondendo al quesito n. 5 di parte ricorrente, il dottor _____ ha chiaramente indicato che i disturbi insorti nel giugno 1998 si trovano in una possibile relazione di causalità con l'evento 29 ottobre 1997 (cfr. XVII, p. 10), ciò che, stando ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.4., non è manifestamente sufficiente per ammettere la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.

                                         In siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di fare capo alla valutazione espressa dal dott. __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), motivo per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - è a giusta ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione ai disturbi annunciatigli da __________ nel corso del mese di giugno 1998.

                                         Con le proprie osservazioni 28 novembre 2000, la __________ ha fatto valere che la responsabilità dell'__________ deve comunque venire ammessa, nella misura in cui il perito giudiziario - rispondendo al quesito peritale n. 6 di parte ricorrente - ha accertato che né lo status quo ante né lo status quo sine sarebbero stati sinora raggiunti dall'assicurato (cfr. XX).

                                         In realtà, così come già indicato al considerando 2.3., non si è trattato, in casu, di determinare a partire da quale momento il nesso di causalità naturale fra i disturbi lamentati da __________ e l'evento assicurato si è estinto, ma piuttosto d'accertare se i disturbi ulteriormente annunciati all'__________ costituivano o meno una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento medesimo.

                                         Ora, a quest'ultimo riguardo, l'esperto designato dal TCA ha affermato che una relazione di causalità naturale è da ritenere come semplicemente possibile (cfr. XVII, ad esempio, risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente).

                                         Quanto il perito ha avuto modo d'affermare in relazione al quesito n. 6 della ricorrente, si appalesa, pertanto, come manifestamente privo di significato, ponendo mente allo specifico oggetto della lite.

                                         Sempre in sede d'osservazioni, la Cassa malati ricorrente ha rimproverato all'Istituto assicuratore convenuto d'aver, a suo tempo, predisposto degli accertamenti medici lacunosi, ciò che ha finalmente impedito al perito giudiziario "… d'esprimersi in modo più chiaro e preciso in merito al problema della causalità (ricordiamo che la perizia e RM sono stati svolti quasi 3 anni dopo l'evento in questione)" (cfr. XX, p. 2). A mente della ______ sarebbero, dunque, realizzati i presupposti per una "… inversione dell'onere della prova …".

                                         Il dottor __________ ha dichiarato che neppure delle radiografie convenzionali eseguite subito dopo l'evento dell'ottobre 1997, avrebbero messo in luce degli ulteriori elementi d'apprezzamento. Per contro, qualora __________ fosse stato immediatamente sottoposto ad un esame di risonanza magnetica, ciò avrebbe verosimilmente permesso di meglio valutare la fattispecie (cfr. XVII, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente).

                                         Da parte sua, questa Corte ritiene senz'altro ingiustificato il rimprovero mosso nei confronti dell'operato dell'__________.

                                         In effetti, non si può seriamente pretendere che un assicuratore LAINF - subito dopo aver ricevuto l'annuncio d'infortunio - abbia a dover predisporre, in ogni caso, dei provvedimenti diagnostici tanto approfonditi, qual è appunto la risonanza magnetica.

                                         In concreto, non va oltretutto dimenticato il fatto che __________ è stato dichiarato guarito dal proprio medico curante, a distanza di solo qualche giorno dalla data dell'evento infortunistico assicurato (cfr. doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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