Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2001 35.1999.105

21. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,911 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00105   mm

Lugano 21 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 21 luglio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5 novembre 1987, __________ - alle dipendenze dello __________ in qualità d'esperto della __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la __________- ha urtato il gomito destro contro un sollevatore d'autovetture.

                                         Il 12 giugno 1992, l'assicurato ha riportato un secondo trauma contusivo al gomito destro, definito bagatella, allora trattato alla stregua di una ricaduta dell'evento traumatico del novembre 1987 (cfr. doc. _).

                                         I casi sono entrambi stati assunti dal summenzionato assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con decisione formale 7 dicembre 1994 - poi confermata in sede d'opposizione - la __________ ha riconosciuto a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità dell'8%. Per contro, all'assicurato è stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità, siccome i postumi infortunistici non erano tali da pregiudicare in maniera apprezzabile la sua capacità lavorativa.

                                         Con pronunzia 14 maggio 1996, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso interposto da __________, dichiarando accertato che i postumi dell'infortunio assicurato causano un'incapacità lavorativa del 25%. Gli atti di causa sono stati, di conseguenza, rinviati alla _____ affinché si pronunciasse sul grado d'invalidità (doc. _).

                               1.3.   Con decisione formale 27 giugno 1996, cresciuta in giudicato incontestata, la __________ ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 15% a far tempo dal 1° gennaio 1995 (doc. _).

                               1.4.   Nel corso del mese di novembre 1998, __________, per il tramite del suo datore di lavoro, ha annunciato all'assicuratore infortuni una ricaduta dell'evento traumatico del 17 novembre 1987, facendo stato di una riacutizzazione dei disturbi all'arto superiore destro (cfr. doc. _ e _).

                                         Con certificato 16 novembre 1998, il dottor __________ ha attestato un'inabilità lavorativa del 50% dal 19 ottobre 1998 (cfr. doc. _).

                               1.5.   In data 5 maggio 1999, la __________ - esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare, dopo aver ascoltato il parere dei dottori __________ e __________ - ha formalmente informato __________ che non avrebbe proceduto ad una revisione della rendita d'invalidità fissata nel 1996. L'assicuratore LAINF ha, segnatamente, negato l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi annunciati nel novembre 1998 e l'infortunio assicurato (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto di __________ (cfr. doc. ), la___________, in data 21 luglio 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso 7 ottobre 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che gli siano riconosciute le prestazioni LAINF per la ricaduta annunciata il 9 novembre 1998, rispettivamente che venga ordinata una perizia medica per accertare il nesso di causalità relativamente alla ricaduta (cfr. I, p. 3).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…).

La decisione non è accettabile da parte dell'assicurato poiché rinvia a referti medici agli atti che, chiaramente, non hanno fatto chiarezza sulla questione del nesso di causalità fra l'infortunio del 1987 e il peggioramento/ricaduta annunciato.

A modo di vedere dell'assicurato, proprio per il fatto che la ___________ stessa aveva acceduto alla richiesta di ulteriori informazioni da assumere presso il Dr. __________, quindi dando atto dell'esistenza del dubbio, non si potesse poi disimpegnare, ottenuta una risposta da parte dello specialista, che non era manifestamente quella che si andava cercando.

Si è pertanto convinti che la __________, in ossequio allo spirito della procedura su opposizione e proprio perché conscia che la scelta era comunque ancora viziata da un dubbio, avrebbe fatto il proprio dovere a far allestire una perizia.

Tutto quanto sopra esposto assume maggior forza quando si pensi alle opinioni professionali espresse dal medico curante dell'assicurato, Dr. __________, e delle quali fanno stato i suoi due certificati 14 gennaio e 18 maggio 19999.

Lo specialista (patologo FMH e neuropatologo) ha da sempre attestato il nesso causale fra il danno alla salute e il trauma" (I).

                               1.7.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

                               1.8.   Con ordinanza 21 aprile 2000, questa Corte ha ordinato una perizia medica a cura del Prof. dott. __________, __________ del Servizio di neurologia del __________ di __________, al quale è stata concessa la facoltà di far capo, se del caso, ad uno specialista in ortopedia di sua fiducia (VI).

                               1.9.   In data 22 maggio 2000, la __________ ha chiesto lo stralcio dei quesiti n. 2 e 4 di parte ricorrente, giacché la questione dell'eziologia dei disturbi sarebbe già stata evasa nell'ambito della causa dipendente dal ricorso 6 settembre 1995 (cfr. X).

                                         Con ordinanza 18 luglio 2000, il TCA ha respinto l'obiezione sollevata dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. XIV).

                             1.10.   In data 8 novembre 2000, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XVIII)

                             1.11.   __________ ha preso posizione il 1° dicembre 2000 (cfr. XXI), producendo un certificato del suo medico curante, il dottor __________.

                                         La __________, dal canto suo, si è espressa il 12 gennaio 2001 (cfr. XXII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   A norma dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (su questo aspetto, cfr. STFA 31.12.1991 in re C.V., non pubblicata).

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

                                         Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI o dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 p. 446; STFA 25.2.1991 in re C.B. non pubbl.; STFA 2.7.1998 in re D. non pubbl; STFA 27.7.1998 in re P. non pubbl.).

                               2.3.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                               2.4.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 ed autori ivi citati).

                               2.5.   Per rivedere una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                               2.6.   Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

                                         Da notare che tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio ad esempio da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso causale adeguato con l'infortunio).

                               2.7.   In concreto, il TCA deve, in primo luogo, esaminare se il grado d’invalidità del ricorrente é notevolmente mutato, così come esatto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo ad un raffronto delle circostanze esistenti al momento della fissazione della rendita con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la decisione su opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA 28.7.1999 in re V. d. P.-D. consid. 1b, non pubblicata e giurisprudenza ivi menzionata).

                                         In secondo luogo - qualora venisse accertato che, nel frattempo, è sopravvenuto un sostanziale peggioramento nelle condizioni di salute di __________ - si tratterebbe allora di verificare se esso interessa effettivamente i postumi degli eventi traumatici assicurati, indennizzati, a suo tempo, con una rendita d'invalidità del 15% ed un'IMI dell'8% (cfr. doc. _).

                               2.8.   Facendo un passo a ritroso nel tempo, si rileva che, con pronunzia 14 maggio 1998, questa Corte - fondandosi essenzialmente sulle risultanze del referto peritale 28 luglio 1995 allestito dal __________ di __________ per conto dell'UAI - ha accertato che __________, a fronte dei postumi infortunistici, presentava un'incapacità lavorativa del 25%. L'incarto è, quindi, stato retrocesso alla __________ affinché stabilisse il grado d'invalidità.

                                         Dal suddetto giudizio giova qui riprendere le seguenti considerazioni:

"  Negli atti AI richiamati dal TCA è contenuta la relazione 28 luglio 1995 (doc. _) dei medici dott. __________ e dott. __________, i quali - dopo aver escluso che i disturbi psichici del ricorrente siano invalidanti - così si esprimono sulla gravità dei danni alla salute riscontrati:

"  Il sig. E. presenta una polipatologia incentrata soprattutto sui disturbi uditivi, su quelli ortopedici, con particolare riguardo alla epicondilopatia cronica del gomito ds. e su quelli psichici, attualmente di importanza minima. A proposito di questi ultimi, rimando al consulto psichiatrico del dr. __________, che porta la diagnosi di lievi disturbi d'ansia con sfumature fobico-ossessive. Non esiste, secondo il dr. __________, alcuna incapacità lavorativa psichiatrica.

Patologia ORL.

Risale al servizio militare con un'improvvisa sordità bilat. a prevalenza percettiva.

Con le protesi acustiche l'A. ha potuto seguire abbastanza bene i numerosi colloqui presso il __________ ed il nostro approccio è stato ben possibile.

L'A. è stato ed è tuttora in cura presso il dr. __________,____.

Per quanto riguarda la valutazione di incapacità lavorativa, ho provveduto ad un consulto del dr. __________, che aveva già curato l'A. in precedenza. Anche sulla base di un esame audiometrico __________, il dr. __________ giunge a confermare la ben nota diagnosi di ipoacusia bilat. grave post-traumatica. Egli parla di udito, negli ultimi anni, stabilizzato. Il danno d'integrità è situabile sul tonale al 60 e sul vocale al 35%.

Sul lavoro si cerca pure di evitare all'A. i rumori più forti.

Vi è dunque un'incapacità lavorativa audiologica situabile attorno al 20%.

Patologia ortopedica.

Essa concerne in modo particolare il gomito ds., che subisce due contusioni, rispettivamente nel 1987 e nel 1992. Seguono un'operazione secondo Bosworth, una borsectomia olecranica sempre al gomito ds., una trasposizione ant. del nervo ulnare al gomito ds., ma i disturbi non migliorano. Vi è qualche problema anche alla colonna con una sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L5-S1, senza deficit neurologici.

Fa' il punto sulla situazione ortopedica il medico aggiunto dr. __________.

Rimando al suo consulto __________. Fra l'altro egli segnala che in tutti i casi di epicondilopatia vi è sempre una discrepanza tra reperti soggettivi ed oggettivi. I disturbi in certi lavori sono comunque possibili. Il dr. __________ si riferisce in particolare a certi movimenti ripetitivi di avvitamento oppure nei lavori prolungati con la mano ds. in alto. Di conseguenza l'A. presenta da un punto di vista ortopedico un'incapacità lavorativa massima del 25%.

Concludendo con un giudizio d'insieme, l'A. presenta due patologie sicuramente invalidanti".

Chiaramente l'assicurato - secondo la perizia __________, non contestata dalle parti - presenta un'incapacità lavorativa dovuta a due fattori:

-   il danno uditivo (non assicurato), che gli causa un'inabilità medico-teorica del 20%;

-   il danno ortopedico (dovuto all'infortunio assicurato), giustificante un'incapacità lavorativa del 25%.

Come si è visto, il danno al gomito causa al ricorrente un'inabilità lavorativa del 25%" (cfr. doc. _).

                                         Dando seguito a quanto ordinatogli dallo scrivente TCA, l'assicuratore LAINF convenuto, con decisione formale 27 giugno 1996, ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 15%, provvedimento, nel frattempo, cresciuto in giudicato incontestato:

"  … Esigibilità

Tenuto conto delle sole conseguenze infortunistiche e cioè senza considerare le altre affezioni a carattere estraneo, considerate le ancora date possibilità occupazionali in confacente ed analoga attività; risulta ancora data una esigibilità lavorativa/remunerativa dell'85%.

… Grado d'invalidità riconosciuto

Ulteriormente tradotto quanto sopra risulta un grado d'incapacità permanente al guadagno del 15%. Accordiamo dunque al sig. __________ un grado d'invalidità del 15%" (cfr. doc. _).

                               2.9.   Quelle esposte al precedente considerando sono, in sintesi, le circostanze che portarono, nel 1996, la __________ ad assegnare all’assicurato una rendita d’invalidità del 15%. Non resta, dunque, che esaminare la situazione esistente nel luglio 1999.

                                         Nel corso del mese di ottobre 1998, il medico curante dell'assicurato, il dottor __________, ha informato l'assicuratore infortuni circa una recrudescenza dei disturbi a livello dell'arto superiore destro, all'origine di un'incapacità lavorativa del 50%:

"  Come sapete seguo attentamente dal punto di vista medico il Signor __________ poiché le complicazioni che egli, suo malgrado, presenta in seguito alla epicondilite traumatica del 17.11.1987 sono interessanti e rare.

Negli ultimi sei mesi scorsi la situazione dell'arto superiore destro del signor __________ è molto peggiorata e, se una considerazione superficiale della situazione dolorosa e di impotenza dell'arto stesso fanno ritenere ad alcuni Colleghi che ciò dipenda da un'evoluzione degenerativa del gomito e della spalla destra del paziente, secondo me, che sono patologo e neuropatologo di formazione, tutto dipende da una degenerazione dei nervi sensitivi e motori a partire dal gomito operato fino al plesso cervicale.

Pertanto chiedo la riapertura del caso e affermo in scienza e coscienza che per ora il Signor __________non può lavorare più del 50% della sua attività normale" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         La __________, da parte sua, ha ordinato degli accertamenti d'ordine medico, dapprima, presso il dottor __________ e, in seguito, presso il dottor __________, spec. FMH in neurologia:

"  (…).

a parere del perito sottoscritto non ci si trova confrontati con una ricaduta bensì con un problema degenerativo a livello della spalla destra, verosimilmente anche del gomito destro come pure a livello della colonna cervicale.

Alfine, tuttavia, di derimere la questione, si ritiene utile e giustificato disporre una rivalutazione neurologica da parte del Dott. __________, il quale conosce già il caso, e che esaminerà il paziente il prossimo 2 febbraio 1999.

Si resta pertanto in attesa delle risultanze della valutazione neurologica clinica e con esami elettrofisiologici (specie per il nervo ulnare e radiale). Qualora il riscontro neurologico risultasse normale a livello delle regioni operate (epicondilare bilaterale) la causa dei disturbi non potrà essere riconducibile ai postumi infortunistici interessanti __________, mentre la stessa sarà da ricercare principalmente a livello cervicale e, dal profilo ortopedico, a livello della spalla destra" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

"  (…).

Se ora il signor __________ asserisce una deteriorazione dello stato del proprio membro superiore da 6 mesi con aumentata incapacità lavorativa, ancora una volta obiettivamente trovo uno stato neurologico nella norma e in particolare senza elementi evocatori di intervenuti danni tronculari nervosi periferici o eventualmente plessuali cervicobrachiali radicolari ecc. affermazione che posso fare sulla base anche del risultato del dettagliato esame EMG e ENG.

Vedo male come si possa nel presente caso evocare l'idea di una degenerazione centripeta di nervi sensitivi e motori fino al plesso cervicale, una specie di Dying-back in un soggetto che non ha subito nessun danno troculare nervoso concernente per esempio l'ulnare né alcuna aggressione di rilievo di tronchi nervosi periferici concernenti il radiale (a proposito del quale nell'ambito della cura chirurgica secondo Bosworth è stata effettuata semplicemente una piccola denervazione locale di qualche filamento terminale a destinazione peiostea!).

Soggettivamente il paziente non fa stato di nessuna turba di tipo troncolare nervoso periferico e i dolori che asserisce irradianti dal gomito verso la spalla, li descrive secondo una topografia lungo il bicipite, percorso che non ha nulla a che vedere con un'eventuale sofferenza troculare del radiale o dell'ulnare!

Se dunque non ritengo attualmente patologie tronculari nervose di tipo periferico in questo membro superiore, escludo pure l'eventualità di una sofferenza attuale a livello plessuale o cervicobrachiale questo sulla base dello stato neurologico, delle varie manovre specifiche per ricerca di sofferenze plessuali cervicobrachiali e dello studio elettroneurografico con tra l'altro verifica dei tempi di latenza onda ottenuta da stimolazione prima dell'ulnare poi del radiale!

Con tutto ciò posso concludere all'assenza almeno dal punto di vista neurologico di un'intervenuta deteriorazione della situazione di questo paziente che motivi un eventuale aumento del tasso di incapacità lavorativa" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Dalle tavole processuali emerge, altresì, che __________ ha privatamente consultato il PD dott. __________, __________ del Reparto d'ortopedia-traumatologia presso l'Ospedale regionale di __________.

                                         Lo specialista ha affermato che i problemi alla spalla si sono ridotti dopo il trattamento fisioterapico mentre che i disturbi al gomito destro sono rimasti invariati. Il dottor __________ ha finalmente attestato un'incapacità lavorativa del 50% nell'esercizio dell'abituale attività professionale (cfr. doc. _).

                             2.10.   Allo scopo di finalmente chiarire la fattispecie da un punto di vista medico, lo scrivente TCA, in data 21 aprile 2000, ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________, Direttore del Servizio di neurologia del __________ di __________.

                                         Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status a livello dell'arto superiore destro e del rachide cervicale, il perito giudiziario ha posto la diagnosi di:

"  · Status après épicondylite-épitrocheïte cubitale droite

· Périarthropathie huméro-scapulaire à droite

· Neuropathie cubitale bilatérale et tunnel carpien droit asymptomatique" (XVII, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente).

                                         Rispondendo al quesito peritale n. 1 di parte convenuta - con il quale gli è stato chiesto se lo stato di salute di __________ si è sensibilmente aggravato - l'esperto designato dal TCA si è così espresso:

"  L'état de santé s'est aggravé transitoirement en 1987 et progressivement depuis 1992.

L'aggravation consiste en une limitation de l'amplitude des mouvements articulaires du coude droit et en une symptomatologie algique localisée au membre supérieur droit" (XVII, p. 11).

                                         Il Prof. __________, in seguito, ha avuto modo di precisare la sua precedente risposta, illustrando quale è stata l'evoluzione delle condizioni di salute dell'insorgente, e ciò a partire dall'evento traumatico del 1987:

"  L'état de santé de M. __________s'est aggravé après l'accident de 1987 et s'est amélioré suite aux mesures thérapeutiques entreprises avant l'accident de 1992. La première opération de 1992 n'a vraisemblablement pas aggravé ultérieurement son état de santé (c.f. réponse à la question 4). L'annonce de la rechute de 1998 n'est pas survenue suite à une aggravation ultérieure de l'état de santé, mais à la persistance des troubles depuis 1992, troubles qui sont relatifs à plusieurs causes (c.f. réponse à la question 1). Du moment que M. __________ souffre de troubles algiques dont la cause prépondérante est organique, la capacité de travail est à considérer come limitée, en tenant compte du degré clinique de l'atteinte, nous considérons cette limitation comme légère" (XVII, risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).

                                         Quindi, il perito giudiziario ha negato che lo stato di salute dell'insorgente si sia notevolmente deteriorato rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione della rendita d’invalidità (giugno 1996).

                                         Contrariamente a quanto preteso dal medico curante di __________, secondo il quale quest'ultimo presenterebbe dei disturbi fortemente invalidanti (cfr. ad esempio, doc. _), il Prof. __________ ha sottolineato il fatto che la capacità lavorativa appare come solo leggermente limitata, a fronte di un danno alla salute oggettivabile d'entità assai modesta (cfr. XVII, p. 8: "Cliniquement, nous constatons uniquement une discrète diminution de l'amplitude de la motilité articulaire au niveau du coude et de l'épaule droits, ainsi que des signes de périarthropathie huméro-scapulaire bilatérale; l'examen clinique n'amène aucun indice en faveur d'une atteinte motrice du membre supérieur droit (aucune amyotrophie, pas de fasciculation, force musculaire conservée); il n'y a pas de déficit sensitif mis à part une zone d'hyposensibilité fluctuante au niveau des différents testings dans le tiers proximal médial de l'avant-bras droit. A relever l'absence de douleurs locale des apophyses osseuses au niveau de l'articulation du coude et de signe de Tinel au niveau des trajets du nerf cubital et médian à droite" - la sottolineatura è del redattore).

                                         In siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di fare capo alla valutazione espressa dal Prof. dott. __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso che non sono dati i presupposti per dare seguito ad una revisione della rendita d’invalidità assegnata, a suo tempo, a __________.

                                         Va da sé che - essendo rimaste sostanzialmente invariate le condizioni di salute dell'assicurato, ciò che preclude la possibilità di procedere ad una revisione della rendita d'invalidità ex art. 22 LAINF - questa Corte può senz'altro esimersi dal discutere la questione riguardante l'eziologia dei disturbi di cui il ricorrente è portatore, siccome ormai chiaramente irrilevante (cfr. consid. 2.7.).

                                         Infine, non può neppure essere validamente sostenuto che - rimasto immutato il danno alla salute - quest'ultimo si ripercuota diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, aspetto che egli, del resto, non ha nemmeno ritenuto d'affrontare.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.105 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2001 35.1999.105 — Swissrulings