Raccomandata
Incarto n. 34.2023.26 FC
Lugano 20 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 novembre 2023 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 2 in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato il __________ 1959, già alle dipendenze della __________ dal 1998 e, quindi, ai fini previdenziali assicurato, tramite il datore di lavoro, e a seguito di varie acquisizioni (doc. 8), al CV 1, il 1° marzo 2023 ha notificato alla datrice di lavoro la disdetta del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023.
Dopo aver richiesto informazioni sulla sua situazione previdenziale ad una dipendente del datore di lavoro che gli ha trasmesso in data 20 aprile 2023 il formulario per la richiesta del versamento della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, l’attore ha ritornato il 5 maggio 2023 detto formulario debitamente compilato e munito della firma della moglie (doc. F e H).
Con scritto19 giugno 2023 il Fondo di previdenza ha comunicato all’attore che la richiesta di liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia a seguito di prepensionamento non poteva essere accolta, considerato come la medesima non era pervenuta nei termini prestabiliti, ovvero, secondo l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento. Con scritto 4 settembre 2023 il Fondo ha confermato che dal 1° luglio 2023 gli veniva versata una rendita di vecchiaia della LPP di fr. 23'904 annui (doc. K e 2).
L’assicurato, dapprima direttamente e quindi rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato tale presa di posizione, ribadendo la sua richiesta di percepire l’avere di vecchiaia sotto forma di capitale.
È quindi seguito uno scambio di comunicazioni tra le parti, le quali sono tuttavia rimaste sulle rispettive posizioni.
1.2. Con petizione 13 novembre 2023, AT 1, assistito dal suo legale, si è quindi rivolto al TCA chiedendo che il CV 1 sia “condannato al versamento dell’importo di fr. 403'635.30 oltre interessi a far tempo dal 1° luglio 2023 a titolo di pagamento in capitale della previdenza professionale”. In sostanza l’assicurato contesta la tardività della sua domanda di versamento in capitale, ritenuto che il suo pensionamento sarebbe stato effettivo al più presto da ottobre 2023 ed avendo egli comunicato la sua intenzione di percepire la sua prestazione in capitale già nel mese di febbraio 2023. Lamenta inoltre una mancata informazione ai sensi dell’art 86b LPP da parte del fondo, il quale non gli avrebbe messo a disposizione il Regolamento applicabile se non successivamente al rifiuto di pagare la prestazione di vecchiaia in capitale. Censura inoltre una violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Delle concrete motivazioni si dirà, nella misura del necessario, nel merito.
1.3. Con risposta di causa del 19 gennaio 2024 il CV 1 (di seguito: Fondo di previdenza), rappresentato dall’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione ribadendo la tardività della richiesta di pagamento in capitale della prestazione pensionistica del 5 maggio 2023 a fronte di un pensionamento effettivo dal 30 giugno 2023. Nega inoltre che il fondo abbia in qualche modo violato il proprio dovere di informazione o i principi dell’affidamento e della buona fede. Delle relative motivazioni si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo di causa (doc. V).
1.4. Con “replica spontanea” 2 febbraio 2024 l’attore, tramite il suo legale, ha confermato la propria posizione, producendo ulteriore documentazione (VII).
Parimenti, il 4 marzo 2024 il fondo convenuto, assistito dal suo patrocinatore, si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; Isabelle Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, p. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915).
Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nel caso in esame la competenza personale, materiale e territoriale del TCA è data, trattandosi di una controversia di natura previdenziale tra un Fondo di previdenza e un avente diritto; inoltre il luogo in cui l’assicurato ha lavorato si trova in Ticino, ragione per cui è pacificamente data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è il diritto di AT 1 al versamento della sua prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale a seguito di prepensionamento. La relativa richiesta di riscossione della prestazione sotto forma di capitale è stata respinta dal fondo di previdenza in quanto tardiva, non essendo pervenuta nei termini prestabiliti, ovvero, secondo l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento.
Non è invece contestato l’ammontare delle prestazioni di vecchiaia, inclusa quella sotto forma di rendita, così come elencate dal fondo di previdenza nello scritto del 4 settembre 2023 e come si evincono dal certificato di assicurazione al 1° gennaio 2023 agli atti (doc. 2, B).
2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS, nella versione (qui applicabile) in vigore sino alla fine del 2023, hanno diritto alla rendita di vecchiaia semplice:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.
Il cpv. 2 prevede che “la rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario”.
La rendita di vecchiaia AVS può essere chiesta anticipatamente (per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni; cfr. art. 40 cpv. 1 LAVS) o rinviata di un anno fino al massimo di cinque anni (art. 39 cpv. 1 LAVS).
Per quanto concerne le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, il diritto alle stesse è regolato dall’art. 13 LPP come segue:
" Art. 13 Diritto alle prestazioni
1 Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno compiuto i 62 anni.”
Dal 1° gennaio 2005 per le donne l’età è alzata a 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell’Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale, nel testo del 18 agosto 2004).
Gli istituti di previdenza, anche in ambito obbligatorio, possono prevedere una diversa regolamentazione dell’età pensionabile legale, a patto che siano salvaguardati i diritti minimi (Mindestansprüche) degli assicurati (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimento a DTF 133 V 577 consid. 5).
In questo senso, l’art. 13 cpv. 2 LPP dispone che:
" Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata."
Questa deroga concerne sia l’anticipo che il differimento dell’età pensionabile legale (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimenti giurisprudenziali). I regolamenti non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni (art. 1i cpv. 1 OPP2), riservate le eccezioni elencate all’art. 1l cpv. 2 OPP2), come pure un differimento della rendita oltre il compimento dei 70 anni (cfr. art. 33b LPP).
La cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPP si riferisce alle circostanze concrete del contratto di lavoro con il datore di lavoro presso cui l’assicurato è affiliato dal punto di vista previdenziale, motivo per cui l’assicurato non deve rinunciare a qualsiasi altro futuro rapporto lavorativo (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 13 BVV, n. 8, pag. 63; Flückiger in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 13, n. 15, pag. 274; cfr. pure DTF 138 V 233 consid. 5.2.1 con riferimento a DTF 120 V 310 consid. 4b).
Detto diversamente, con la cessazione dell’attività s’intende l’interruzione dell’attività lucrativa nei confronti del datore di lavoro, il cui istituto previdenziale versa la prestazione di vecchiaia. È pertanto possibile percepire una rendita dall’istituto di previdenza dell’ex datore di lavoro e contemporaneamente esercitare un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro (Brechbühl, Der Uebergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand, Chancen und Stolpersteine de lege data und de lege ferenda; in BVG – Tagung 2007, Schaffhauser/Stauffer (Hrsg.), Universität St. Gallen 2007).
Per quanto riguarda l’ammontare della rendita di vecchiaia, secondo la LPP:
" Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia
1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).
2 L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne e per gli uomini.
3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.
Art. 15 Avere di vecchiaia
1 L’avere di vecchiaia consta:
a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;
b. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato;
c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d capoverso 6;
d. degli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP;
e. degli importi accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1 LFLP.
2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.
3 Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.
4 Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.”
L’art. 37 LPP (Forma delle prestazioni) prevede quanto segue:
" 1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.
2 L’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13 e 13a) gli sia versato come liquidazione in capitale.
3 L’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.
4 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:
a. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;
b. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.”
Con riferimento all’art. 37 LPP, va detto che di principio in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p. 225). Il versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio p. 225).
Inoltre, l’art. 37 LPP non si applica alla previdenza estesa, dove gli istituti di previdenza sono liberi di versare un capitale in luogo e al posto di una rendita, una combinazione tra le due forme a scelta dell’assicurato essendo pure possibile (cfr. Bettina Kahil-Wolff, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 37 n.1).
Quanto alla facoltà concessa dall’art. 37 cpv. 2 LPP, la legge non prevede delle condizioni particolari per l’esercizio di tale diritto. Tuttavia, essendo la LPP una regolamentazione minima, gli istituti di previdenza possono completarla, segnatamente prevedendo una forma scritta o un termine per la richiesta del capitale così come l’esclusione del ritiro dell’opzione in capitale dopo lo spirare di un determinato termine (art. 6 e 49 cpv. 1 LPP; Bettina Kahil-Wolff, op. cit., all’art. 37 n. 6; Stauffer, op. cit., n. 900; Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, ad art. 37 n. 16).
Gli istituti di previdenza hanno in effetti la libertà di determinare, in funzione della loro struttura, se intendono introdurre, e se del caso di quale lunghezza, un termine per formulare l’opzione di pagamento in capitale al fine di contrastare un’antiselezione pur continuando comunque ad offrire in ogni tempo garanzia di poter adempiere gli impegni assunti come prescritto dall’art. 65 cpv. 1 LPP (DTF 124 V 278 e riferimenti; cfr. anche STF 2A.509/2003 del 18 maggio 2004; Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 37 n. 5).
Per quanto riguarda la revoca di un’opzione di capitale già comunicata, se il regolamento non prevede alcun termine per l’esercizio dell’opzione di capitale né per la revoca della stessa, il ritiro va considerato lecito soltanto fino al verificarsi del caso previdenziale: al più tardi in questo momento la scelta di optare per il capitale deve essere stata comunicata e non è più revocabile. In effetti, nel rispetto del principio della sicurezza giuridica nel momento del verificarsi del caso giuridico deve essere chiara la prestazione dovuta dall’istituto di previdenza (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 37 n. 7).
D’altra parte, va ancora ricordato che la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) del 17 dicembre 1993 (RS 831.42) dispone all’art. 2 (“Prestazioni d’uscita”) quanto segue:
" 1 L’assicurato che lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.
1bis L’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita anche se lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il pensionamento anticipato e l’età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l’età di riferimento è determinata conformemente all’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
1ter Ha altresì diritto a una prestazione d’uscita l’assicurato la cui rendita dell’assicurazione per l’invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l’abbassamento del grado d’invalidità; il diritto dell’assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.
2 L’istituto di previdenza fissa nel regolamento l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
3 La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.
4 Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione d’uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l’articolo 26 capoverso 2.
2.4. La LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP) con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 49 LPP). Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.
Nel caso concreto, la __________ (per la quale l’assicurato è stato alle dipendenze dal giugno 1998 sino al momento della risoluzione del rapporto di impiego con effetto dal 30 giugno 2023), ai fini dell’adempimento dell’obbligo previdenziale per i propri dipendenti, era affiliata all’omonimo Fondo di previdenza del personale.
Per quanto di rilievo nella fattispecie, il Regolamento di previdenza del personale del fondo di previdenza del gennaio 2022 prevede quanto segue:
" Art 27. Diritto alle prestazioni di vecchiaia
1. L'età di pensionamento ordinaria è raggiunta alla fine del mese in cui l’assicurato compie 65 anni (uomini) o 64 anni(donne).
2. II diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge al più presto il primo giorno del mese che segue il 58° compleanno e al più tardi al 65° (uomini) o 64° (donne) compleanno, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale l’avente diritto decede, sempre che, prima di
raggiungere l'età di pensionamento ordinaria, non faccia valere il suo diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 51. L'assicurato attivo deve far valere il suo diritto alla prestazione di libero passaggio per iscritto presso la Cassa non più tardi di 30
giorni prima che termini il rapporto di lavoro.
Art 28. Importo delle prestazioni di vecchiaia
1. L'ammontare annuo della pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per l'aliquota di conversione.
Si applicano le seguenti aliquote di conversione, a dipendenza del sesso e dell'età raggiunta. L'età è calcolata al mese esatto.
Età uomini donne
58 4.15% 4.25%
59 4.25% 4.35%
60 4.35% 4.45%
61 4.45% 4.55%
62 4.55% 4.70%
63 4.70% 4.85%
64 4.85% 5.00%
65 5.00%
2. Al momento del pensionamento la pensione di vecchiaia non deve superare il più basso dei due importi sotto indicati:
a. Importo massimo individuale determinato secondo il cpv. 1;
b. Importo massimo assoluto pari a CHF 45'000.
3. Al momento del suo pensionamento l’assicurato attivo può esigere una liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia. Tate importo può ammontare:
a. In caso di un pensionamento determinante una pensione di vecchiaia inferiore a CHF 18'000: fino al 50% della quota dell'avere di vecchiaia pari a tale pensione di vecchiaia;
b. In caso di un pensionamento determinante una pensione di vecchiaia inferiore a CHF 45'000 (compresi) e superiore a CHF 18'000 (compresi): fino al 100% della quota dell'avere di vecchiaia pari a tale pensione di vecchiaia;
c. In caso di un pensionamento determinante una pensione di vecchiaia superiore a CHF 45'000, la quota dell'avere di vecchiaia pari alla parte di pensione di vecchiaia eccedente i CHF 45'000 viene erogata come prestazione in capitale.
4. L'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una prestazione in capitale ai sensi del cpv. 3 lett. a, e b. entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento.
5. È escluso il pagamento a rate della prestazione in capitale.
6. L'assicurato invalido che raggiunge l'età di pensionamento AVS può riscuotere sotto forma di liquidazione in capitale unica al massimo il 50 percento della sua prestazione di vecchiaia, sempre che inoltri la sua richiesta per iscritto con almeno sei mesi di anticipo. In caso di riduzione della pensione di vecchiaia a seguito di sovraindennizzo ai sensi dell'art. 25 cpv. 8, la liquidazione in capitale non può superare l'importo della pensione di vecchiaia capitalizzata ridotta.
7. Se la persona assicurata ha effettuato acquisti di prestazioni nei tre anni prima della data del pensionamento, essa può prelevare soltanto sotto forma di rendita la parte della prestazione finanziata da questo acquisto. In tale ambito, la parte della prestazione finanziata da detto acquisto corrisponde all'importo dell'acquisto di allora, remunerato al
tasso d'interesse minimo secondo la LPP.
8. II pagamento in capitale non può avvenire che con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo nega senza un motivo fondato, l’assicurato può adire il tribunale competente. Finché l’assicurato non presenta un tale
consenso, la Cassa non gli deve gli interessi sul pagamento in capitale.
(l’evidenziatura è della redattrice)
Art 50. Diritto alla prestazione di libero passaggio
1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno e per un motivo diverso da invalidità o decesso, ha diritto a una prestazione di libero passaggio. Lo stesso diritto vale per il periodo che intercorre fra il 58° compleanno e l'età di pensionamento
ordinaria, sempre che l’assicurato richieda la prestazione di libero passaggio al posto della pensione di. vecchiaia e continui ad esercitare un'attività lucrativa o sia annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.
2. La prestazione di libero passaggio è esigibile quando termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la Cassa non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in. cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per il suo
trasferimento, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora, pari all'ammontare del tasso d'interesse minimo LPP maggiorato dell'1%.
Art 52. Utilizzazione della prestazione di libero passaggio
1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ne deve informare immediatamente la Cassa e comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.
2. La Cassa trasferisce la prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, su una polizza di libero passaggio, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore.
3. Se l’assicurato non presenta alla Cassa le Indicazioni necessario al trasferimento della prestazione di libero passaggio, quest’ultima sarà trasferita all'istituto collettore (entro due anni, ma non prima di sei mesi).
Art 53. Pagamento in contanti
1. L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
a. Se lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein,
La persona assicurata non può richiedere il versamento in contanti fino a concorrenza della parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio (prestazione minima secondo la LPP) se lascia definitivamente la Svizzera e continua a essere assicurata a titolo obbligatorio secondo le norme giuridiche di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS per le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e di decesso.
b. Allorché intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
c. Se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo dell'assicurato in vigore il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. II pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio è ammesso unicamente con il consenso scritto del coniuge.
3. Qualora all'inizio del suo versamento la rendita di vecchiaia annuale o la rendita d'invalidità intera fosse inferiore al 10%, la rendita per coniugi o per conviventi inferiore al 6% e la rendita per orfani o per i figli inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, viene versata una liquidazione in capitale una tantum in luogo della rendita,
4. La Cassa ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.”
In sostanza per gli assicurati presso il fondo convenuto l’età di pensionamento è fissata a 65 anni per gli uomini e 64 per le donne. Il Regolamento, facendo uso della facoltà conferita agli istituti di previdenza di scostarsi dall’età legale di pensionamento (art. 13 cpv. 2 LPP), ha poi introdotto la possibilità di pensionamento anticipato (a partire dall’età di 58 anni; art. 27 cpv. 2). Le pensioni di vecchiaia sono versate di regola mensilmente sotto forma di rendita (art. 24), ma il Regolamento prevede, in linea con quanto previsto dall’art. 37 cpv. 4 LPP, che l’assicurato può altrimenti esigere una liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia alle condizioni previste dall’art. 28 cpv. 3, ritenuto che in questo caso è tenuto a presentare alla Cassa una richiesta scritta entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento (art. 28 cpv. 4).
Tale termine semestrale rispetta la legge, la quale appunto conferisce agli istituti di previdenza la facoltà di fissare per l’annuncio dell’opzione di capitale un termine conveniente in base alla loro struttura e alle loro dimensioni (cfr. consid. 2.3). Va osservato che per dottrina e giurisprudenza se l’istituto di previdenza introduce un simile termine, esso vale anche per annunciare l’opzione di un prelevamento in capitale di “solo” un quarto del suo avere di vecchiaia conformemente all’art. 37 cpv. 2 LPP (cfr. Stauffer, op. cit., n. 1075; STF 9C_86/2017 del 18 luglio 2017).
Anche l’introduzione dell’esigenza della forma scritta per la richiesta della prestazione in capitale, come nel presente caso, rientra nella libertà operativa degli istituti di previdenza (Stauffer, op. cit., n. 1074 seg.; Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 37 n. 16).
Né peraltro le parti sostengono diversamente.
2.5. AT 1 ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della __________ (di seguito: __________) a far tempo dal 1° giugno 1998 e ai fini della previdenza professionale è stato quindi assicurato presso il Fondo di previdenza della stessa, la quale ha fornito la copertura previdenziale in ambito sia obbligatorio che sovraobbligatorio.
L’assicurato ha accumulato al 1° gennaio 2023 un avere di vecchiaia complessivo di fr. 417'536.65, di cui fr. 299'073.55 sulla parte obbligatoria LPP (doc. B, O).
L’attore ha indicato di essersi rivolto, “all’inizio del 2023” (I, petizione, pag. 3), a __________, “Receptionist” presso il Dipartimento di risorse umane (HR) della __________, per avere delle informazioni sulla sua situazione previdenziale. Con e-mail del 23 febbraio 2023 __________ scriveva:
" Buon giorno AT 1, ho provato a chiamarti per aggiornamenti in merito alla tua richiesta di previsione LPP. Ho chiesto alla nostra Cassa di inviarci il documento entro oggi con urgenza, ma purtroppo causa dei recenti cambiamenti la cassa necessita di tempistiche maggiori per rilasciare il documento e potremo inviartelo la prima settimana di marzo. Mi dispiace per queste tempistiche ma cercherò e continuerò a fare da tramite per la tua richiesta.” (doc. C)
Con scritto del 1° marzo 2023 l’attore ha inviato alla datrice di lavoro __________ la lettera di dimissioni del contratto di lavoro per la fine di giugno 2023, come segue:
" Dear __________,
Please accept this letter as notice of my resignation from the position of Maintenance Technician at __________.
This has been a difficult decision to make after 25 years of loyalty to the company. My employment contract states a required notice period of 3 months, which l will fully respect in case you want to make a handover to another mechanic, therefore my last working day will be 30 June 2023. l have enjoyed being a part of the __________ and am thankful for the opportunities the company has given me during this quarter of a century. l wish you good luck for the future for the company and the people who work here. Yours sincerely.” (doc. S)
Con scritto 6 marzo 2023 la __________ confermava lo scioglimento del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023:
" Caro AT 1, in riferimento alla tua lettera di dimissioni datata 01 marzo 2023 confermiamo lo scioglimento del contratto di lavoro in data 30 giugno 2023 come previsto da legge. Fino alla data di scioglimento del contratto di lavoro percepirai regolarmente il salario mensile. Il pro rato della tredicesima ed eventuali ferie residue verranno liquidati nella busta paga di giugno 2023.
Desideriamo esprimerti il nostro ringraziamento per la collaborazione e l'impegno sempre dimostrati, e che siamo certi manterrai fino alla chiusura del contratto. Ti formuliamo i nostri migliori auguri per ii tuo futuro professionale e privato.” (doc. D)
Il 24 marzo 2023 __________ scriveva quanto segue:
" Buongiorno AT 1, confermo che ad oggi 24.03.2023 non disponiamo del tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023. Dovrei ricevere notizie in merito settimana prossima. Ti aggiorno in merito quanto prima. Buona giornata, __________” (doc. E)
AT 1 rispondeva il 27 marzo seguente ringraziando e comunicando di restare in attesa (doc. C). Con e-mail del 4 aprile 2023 egli si rivolgeva nuovamente a __________ come segue:
" Ciao __________, ora, dopo diversi solleciti, mi spiace ritornare a chiederti (urgentemente) la mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno, credo sia anche un diritto averla, perché in seguito non vorrei trovarmi in condizioni particolari. Ti ringrazio, AT 1” (doc. E)
Il 5 aprile 2023 all’assicurato è stato inviato il certificato previdenziale concernente le prestazioni al 1° gennaio 2023 (doc. B). Il 20 aprile seguente egli sollecitava un riscontro:
" Ciao __________, cortesemente entro domani mattina vorrei sapere la mia situazione aggiornata alle mie richieste di informazioni, purtroppo per cause non dipendenti da me, i tempi sono molto ristretti, diversamente come già richiesto, mi confermate un appuntamento con un consulente in materia. Ti ringrazio e buon pomeriggio.” (doc. F)
Il medesimo giorno la destinataria rispondeva come segue:
" Ciao AT 1, riferisco quanto spiegato dalla signora __________.
Se prendi il capitale e ti sei già trasferito in Italia togliamo l'imposta alla fonte. Al momento non ti so dire l'importo esatto, dovrebbe aggirarsi sui CHF 17'000 (nel caso dobbiamo chiedere all'ufficio imposte in Ticino). Alternativa che dichiari l'importo in Italia.
In allegato ti invio il formulario per un'eventuale richiesta del capitale che deve essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere autenticata) e chiaramente confermata dal consiglio di fondazione. Se non ti è chiaro, pf fammi sapere. Buona serata, __________” (doc. F)
Inoltre, con e-mail del 21 aprile 2023, __________ indicava a AT 1 il numero della signora __________, precisando che alla stessa egli si poteva rivolgere quando voleva lunedì mattina (doc. F).
Il 5 maggio 2023 AT 1 compilava e inoltrava il relativo formulario denominato “Liquidazione in capitale”, munendolo anche della richiesta firma della moglie, dichiarando di voler percepire il 100% dell’avere di vecchiaia finale (da lui indicato in fr. 397'781.80). Su tale formulario, prima della firma del richiedente, veniva precisato quanto segue:
" Prendo atto che
- A seguito della liquidazione in capitale cessano tutti i diritti, derivanti dal regolamento, alla rendita di vecchiaia, per figli di pensionati, per coniugi e per orfani.
- Questa dichiarazione deve essere trasmessa al più tardi sei mesi prima del pensionamento effettivo al CV 1.
- A partire da sei mesi prima del pensionamento effettivo questa dichiarazione sarà irrevocabile.” (doc. H)
Con e-mail del 31 maggio 2023, __________ scriveva a AT 1 come segue.
" (…) spero tutto bene, ti contatto in merito la tua richiesta di ritiro del capitale. Potresti pf mandarmi una mail in cui confermi per iscritto il motivo della decisione di ritiro del capitale precisando la richiesta di prepensionamento? Occorre al nostro consiglio di fondazione per poter procedere.” (doc. I)
Il 1° giugno 2023 l’assicurato rispondeva che “come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi al tenore dell’art. 27 cpv. 2 del Regolamento (doc. 5).
__________ comunicava all’assicurato il 27 giugno 2023:
" ti contatto per la tua richiesta di capitale. Secondo la decisone ricevuta dal consiglio di fondazione per i motivi contenuti nella lettera allegata purtroppo non è possibile procedere con il pagamento del capitale. Mi dispiace molto non poter accogliere la tua richiesta. Il consiglio di fondazione resta a disposizione per chiarimenti.” (doc. J)
La citata lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 era del seguente tenore:
“Confermiamo di aver ricevuto la sua richiesta di una liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua richiesta di prepensionamento. Secondo l’articolo 28 punto 4 del regolamento del CV 1 (Edizione 2022), ricordiamo che per poter ottenere una liquidazione
in capitale, l’assicurato è tenuto a presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una prestazione in capitale ai sensi del cpv. 3 lett. a. e b. entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento.
Purtroppo, la sua richiesta scritta non ci è pervenuta nei tempi prestabiliti dal regolamento; considerando inoltre, che il fondo pensione si trova attualmente in una situazione di sotto copertura, il consiglio di Fondazione si vede costretto a negare l'autorizzazione alla liquidazione in capitale. Le verrà quindi corrisposta una rendita come indicato sul suo certificato.” (doc. K)
Il 4 settembre 2023 il fondo scriveva quanto segue all’assicurato:
" Pensionamento anticipato per il 30.06.2023
Egregio Signor AT 1,
Lei è pensionato per il 30.06.2023. Abbiamo il piacere di confermarle con la presente il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia da parte della fondazione di previdenza nei termini seguenti:
Prestazioni a partire dal 01.07.2023 annuale mensile
Rendita di vecchiaia CHF 23'904.00 1'992.00
In quanto beneficiario di una rendita versata da un istituto previdenziale svizzero, è tenuto ad attestare la sua residenza fiscale (Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro
dell'imposta federale diretta; RS 642. 1 18.2, Art. 10).
In allegato le inviamo il modulo da far compilare all'Autorità fiscale nel luogo di residenza nonché una copia delle "Note illustrative".
Al ritorno del modulo debitamente controfirmato dall'Autorità fiscale procederemo al rimborso dell'imposta alla fonte.
Le rendite mensili nette di CHF 1'792.80 saranno versate al 1° di ogni mese, sul conto __________.
L'importo retroattivo per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023 di CHF 5'378.40 viene versato sul medesimo conto con valuta 08.09.2023.” (doc. 2)
In seguito AT 1, dapprima personalmente e in seguito tramite il suo legale, ha contestato la determinazione del fondo di previdenza, insistendo con la sua richiesta di percepire l’avere previdenziale in capitale. Tra le parti sono intercorsi diversi scritti che non hanno tuttavia permesso di trovare un accordo, ragione per cui l’attore ha introdotto la presente causa (doc. L-L3).
2.6. Innanzitutto, occorre premettere che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’attore, egli ha indubbiamente optato per il prepensionamento e non per un’interruzione dell’attività lucrativa con richiesta di una prestazione di libero passaggio.
Tale circostanza è apparsa innanzitutto evidente laddove egli ha compilato e inoltrato il 5 maggio 2023 l’apposito formulario di “Liquidazione in capitale” dell’avere pensionistico, dichiarando di voler percepire il 100% dell’avere di vecchiaia finale, prendendo atto che a seguito della liquidazione in capitale cessavano tutti i diritti regolamentari alla rendita di vecchiaia, e che la medesima dichiarazione diveniva irrevocabile “a partire da sei mesi prima del pensionamento effettivo” (doc. H). Inoltre la natura della “richiesta di prepensionamento” è stata chiara anche alla funzionaria da lui contattata signora __________ (cfr. e-mail del 31 maggio 2023, doc. I), ed è stata ulteriormente confermata dall’interessato laddove nello scritto del 1° giugno 2023 egli affermava che “come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi esplicitamente all’art. 27 del Regolamento (doc. 5).
Nemmeno, del resto, al ricevimento della lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 con la quale il fondo comunicava di non poter accogliere la sua “richiesta di una liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua richiesta di prepensionamento” (doc. K; cfr. in esteso al consid. 2.5), egli ha eccepito che non si trattava di “prepensionamento”, bensì di libero passaggio. Men che meno egli ha obiettato tale circostanza a seguito della lettera del 4 settembre 2023 del fondo con cui venivano definite le prestazioni di vecchiaia spettantigli per il prepensionamento al 30 giugno 2023 (doc. 2).
Del resto in nessun documento emerge che la sua volontà fosse quella di beneficiare del pagamento di una prestazione di libero passaggio.
Al contrario: appare evidente che egli fosse ben consapevole che con l’interruzione dell’attività lucrativa, a fine giugno 2023, quando aveva quasi 64 anni, sarebbe subentrato l’evento previdenziale vecchiaia con conseguente diritto alle relative prestazioni pensionistiche per prepensionamento.
Del resto, successivamente al 30 giugno 2023, egli non ha né continuato con un’attività lavorativa, del caso presso un nuovo datore di lavoro, né si è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione, ciò che secondo l’art. 2 cpv. 1bis LFLP è necessario per il differimento del caso previdenziale nel caso in cui l’assicurato lasci l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il pensionamento anticipato e l’età di riferimento prevista dal regolamento (cfr. consid. 2.3; cfr. DTF 141 V 162 consid. 4.2; cfr. parimenti l’art. 50 cpv. 1 del Regolamento, citato in esteso al consid. 2.4).
Né peraltro risulta che egli potesse in qualche modo adempiere ad una delle condizioni previste dalla legge e dal Regolamento per poter beneficiare del pagamento in contanti di una
prestazione di libero passaggio, ovvero in caso di definitivo trasferimento all’estero, di inizio di un’attività lucrativa indipendente o di importo esiguo della prestazione (cfr. l’art. 53 del Regolamento, consid. 2.4).
Inoltre, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 Regolamento egli avrebbe dovuto postulare il versamento della prestazione di libero passaggio al più tardi entro trenta giorni prima della fine del rapporto di lavoro, ciò che indiscutibilmente egli non ha fatto (doc. M).
Infine, la chiara volontà di chiedere il prepensionamento emerge in maniera esplicita anche dalla petizione del 13 novembre 2023 laddove l’attore afferma, tra l’altro, che “all’inizio del 2023 l’attore ha deciso di interrompere l’attività lavorativa per richiedere il pensionamento anticipato” (I, pag. 3) rispettivamente “(…) all’inizio del 2023, quando egli ha palesato l’intenzione di beneficiare del prepensionamento e del pagamento in capitale” (I, pag. 7).
2.7. Come dianzi esposto, AT 1, alle dipendenze della __________ dal 1998, con scritto del 1° marzo 2023 ha inoltrato le proprie dimissioni con effetto dalla fine di giugno 2023, dimissioni che sono state accettate dalla datrice di lavoro con lettera del 6 marzo 2023 (doc. 4 e D; cfr. in esteso al consid. 2.5).
Come esposto al consid. 2.6, appare pacifico, e del resto ammesso dall’attore (cfr., fra le altre, petizione, I pag. 3), che egli, all’epoca quasi 64enne, ha deciso di interrompere l’attività lucrativa per chiedere il pensionamento anticipato. Ancora il 1° giugno 2023 egli ha precisato che “ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi esplicitamente al tenore dell’art. 27 del Regolamento (doc. 5).
Il 5 maggio 2023 AT 1 ha quindi regolarmente compilato il formulario denominato “Liquidazione in capitale”, fattogli pervenire da una segretaria del datore di lavoro, __________, munendolo anche della firma della moglie, dichiarando di voler percepire il 100% dell’avere di vecchiaia finale (doc. H).
Con lettera 19 giugno 2023 il Fondo di previdenza ha informato l’assicurato che il pagamento in capitale dell’avere pensionistico non era possibile non avendo la relativa richiesta rispettato il termine di 6 mesi prima del pensionamento previsto dall’art. 28 punto 4 del Regolamento e anticipando che di conseguenza gli sarebbe stata corrisposta una rendita (doc. K). Comunicazione in seguito confermata con scritto 4 settembre 2023 con il quale il fondo attestava che egli era pensionato dal 30 giugno 2023 e che dal 1° luglio 2023 egli avrebbe percepito una rendita di vecchiaia di fr. 1'992 mensili (rispettivamente fr. 1'792.80 dopo deduzione dell’imposta alla fonte; doc. 2).
A ragione.
In effetti, considerato come l’assicurato abbia sciolto il rapporto di impiego, con conseguente cessazione del rapporto assicurativo previdenziale, con effetto dal 30 giugno 2023 e sia di conseguenza stato prepensionato a partire da quella data, ritenuta la norma regolamentare di cui all’art. 28 cpv. 4 (per la quale “l'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una prestazione in capitale ai sensi del cpv.3 lett. a e b entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento”; cfr. consid. 2.4), la richiesta di percepimento della prestazione di vecchiaia in capitale avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022. La richiesta dell’attore, inoltrata il 5 maggio 2023, non rispetta quindi manifestamente il succitato termine di sei mesi e non può di conseguenza essere ritenuta tempestiva.
Legittimamente quindi il Fondo convenuto ha respinto la domanda di prelevamento del capitale formulata, tardivamente, dall’attore.
In proposito, l’attore non può venir seguito laddove pretende che il momento determinante per il calcolo del termine semestrale previsto dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, vale a dire il “pensionamento”, non sarebbe, in assenza di una base regolamentare ad hoc, la cessazione dell’attività lavorativa, ma “il momento in cui l’assicurato avrà diritto alla rendita AVS per la prima volta” (I pag. 6). Nel suo caso il termine determinante sarebbe quindi il mese di ottobre 2023, momento a partire dal quale egli percepisce la rendita AVS (doc. N).
Ora, premesso come il percepimento delle prestazioni del primo e del secondo pilastro può differire temporalmente, come ben si evince dalla documentazione agli atti non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che l’attore è stato prepensionato con effetto dalla fine di giugno 2023, ossia dal momento in cui egli ha cessato l’attività lavorativa e momento a partire dal quale egli in effetti percepisce la rendita di vecchiaia della previdenza professionale, come ben si evince dalla lettera del 4 settembre 2023 che l’assicurato ha ricevuto dal Fondo convenuto (cfr. doc. 2), e che non ha ritenuto di contestare. Nemmeno del resto risulta che egli abbia contestato il versamento, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2023, della rendita mensile di vecchiaia della previdenza professionale.
E non vi può essere ragionevole dubbio che l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento si riferisce al momento del pensionamento o prepensionamento effettivo giusta la previdenza professionale. Appare in effetti logico che la scelta se optare per una prestazione sotto forma di capitale o di rendita mensile, debba essere comunicata con un preavviso di 6 mesi prima del momento in cui la medesima prestazione diventa esigibile. Momento che, nella fattispecie, era da situare indiscutibilmente al 30 giugno 2023.
Sia peraltro osservato che in una vertenza simile, concernente un articolo di un regolamento previdenziale prevedente per ogni assicurato il diritto, al raggiungimento dell’età di pensionamento (“bei Erreichen des Pensionsalters”), di postulare la riscossione di una parte della pensione sotto forma di capitale, il Tribunale Federale, chiamato ad interpretare l’espressione “bei Erreichen des Pensionsalters”, richiamata la sua giurisprudenza di cui alla DTF 120 V 309 consid. 4a, ha affermato che con l’espressione “Pensionsalter” non poteva essere intesa l’età di pensionamento legale, ma l’età determinante per il pensionamento secondo il regolamento (“Vorerst ist festzuhalten, dass unter Pensionsalter im vorgenannten Sinne nicht das gesetzliche Pensionsalter, sondern das Erreichen des reglementarisch massgeblichen Alters zu verstehen ist; STFA B 102/03 del 23 febbraio 2004, consid. 4a).
Del resto che fra le parti fosse chiaro che la prestazione previdenziale fosse dovuta per il 30 giugno 2023 appare evidente anche dal tenore delle e-mail intercorse tra la dipendente del datore di lavoro e l’attore a inizio 2023, allorquando __________, in merito alla “richiesta di previsione LPP”, il 24 marzo 2023 ribadiva al dipendente di non disporre ancora “del tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023” (doc. ) e l’attore con email del 4 aprile 2023 ribadiva la sua richiesta di informazione circa “la mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno” (doc. E, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).
Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, ammettere che il termine sarebbe da calcolare a ritroso dalla fine del mese di settembre 2023, come pretende l’attore (I pag. 6), appare comunque manifesto che la richiesta (scritta, come previsto dal regolamento) di pagamento del capitale presentata il 5 maggio 2023 sarebbe ugualmente ampiamente tardiva e non rispettosa del termine di 6 mesi stabilito dall’art. 28 cpv. 4 del regolamento.
2.8. AT 1 sostiene tuttavia di aver rispettato il termine di 6 mesi mediante le ripetute richieste, formulate a suo dire “all’inizio del 2023” (petizione, pag. 3) alla dipendente __________, dalle quali si evinceva chiaramente la sua volontà di postulare il ritiro in capitale della prestazione pensionistica.
Tale tesi non può essere condivisa.
A prescindere infatti dal fatto che una richiesta scritta (come prevede l’art. 28 cpv. 4 del regolamento) di riscossione della prestazione di vecchiaia in capitale sarebbe stata da presentare al Fondo “entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento” – ossia, come detto, stante lo scioglimento del rapporto di lavoro a fine giugno 2023, entro la fine del 2022 – e che quindi le presunte richieste che l’attore avrebbe formulato “all’inizio del 2023” sarebbero state in ogni modo tardive, di una valida richiesta scritta precedente a quella inoltrata tramite l’apposito formulario del 5 maggio 2023 (doc. H) non vi è agli atti alcuna traccia.
In particolare, egli non può ragionevolmente sostenere che lo scambio di email intercorso con la dipendente della __________ __________ valessero quale tempestiva e formalmente valida richiesta di ritiro del capitale previdenziale.
Innanzitutto egli afferma espressamente che i primi contatti avuti fossero sostanzialmente intesi ad avere informazioni circa la sua situazione previdenziale, “al fine di poter progettare il proprio futuro economico”, e, quindi, conoscere “l’ammontare e la previsione delle prestazioni d’uscita LPP” (I, pag. 3).
In effetti, nell’e-mail del 23 febbraio 2023 __________ rispondeva in merito alla sua “richiesta di previsione LPP”, preannunciando un ritardo nell’elaborazione del documento tramite il fondo (doc. C) e il 24 marzo 2023 ribadiva di non disporre ancora “del tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023” (doc. E). Nell’email del 27 marzo seguente l’attore ringraziava, dichiarando di restare in attesa (doc. C) e con e-mail del 4 e 20 aprile 2023 ribadiva espressamente la sua richiesta di informazione circa “la mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno” (doc. E) rispettivamente di attendere di “sapere la mia situazione aggiornata alle mie richieste di informazioni” (doc. F).
Quanto poi comunicato il 20 aprile 2023 da __________ conferma ulteriormente che una richiesta di versamento del capitale non era (ancora) stata inoltrata. In effetti la dipendente accenna alle possibili conseguenze fiscali nell’eventualità di un prelievo del capitale (“Se prendi il capitale”) e allega “il formulario per un'eventuale richiesta del capitale che deve essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere autenticata) e chiaramente confermata dal consiglio di fondazione” (doc. F, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).
È soltanto con l’invio, il 5 maggio 2023, del relativo formulario “Liquidazione in capitale” regolarmente compilato, quindi, che l’attore ha validamente, ossia rispettando le prescrizioni formali previste dal Regolamento, richiesto il versamento in contanti della totalità del suo avere di vecchiaia finale (doc. H).
Del resto apponendo la sua firma su tale formulario egli ha preso atto che la medesima dichiarazione doveva “essere trasmessa al più tardi sei mesi prima del pensionamento effettivo al CV 1”, così come precisato sul formulario stesso (doc. H).
Infine, anche il successivo scritto del 31 maggio 2023 di __________ conferma una volta di più che la richiesta di ritiro del capitale è avvenuta per la prima volta con la trasmissione dell’apposito formulario il 5 maggio 2023: in effetti, in questa sede la dipendente parla per la prima volta di “tua richiesta di ritiro del capitale” e, sempre per la prima volta, chiede informazioni circa “il motivo della decisione di ritiro del capitale” (doc. I).
Ne discende che, come esposto, l’attore non può ragionevolmente sostenere che egli abbia formulato una formale richiesta di versamento del capitale di vecchiaia previdenziale precedentemente al maggio 2023. Ribadito che eventuali – ma in ogni modo non comprovate – esternazioni formulate a voce dall’attore non potrebbero in ogni caso essere considerate, non adempiendo al requisito di forma regolamentare, nemmeno dalle e-mail prodotte è possibile estrapolare una richiesta scritta di ritiro del capitale. Gli scritti, infatti, erano sprovvisti di una denominazione come tale, erano privi di qualsivoglia indicazione riguardo all’importo richiesto sotto forma di capitale ed erano in ogni modo sprovvisti del necessario consenso scritto del coniuge conformemente all’art. 28 del Regolamento. In realtà da tali e-mail si evincono semplici domande di informazioni e di invio della documentazione necessaria a formalizzare, se del caso e nelle dovute forme, la relativa richiesta.
2.9. L’attore fa valere in via subordinata di non aver mai avuto conoscenza del Regolamento del fondo convenuto e, quindi, nemmeno della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 del Regolamento. Fa quindi valere una violazione dell’art. 86b LPP.
2.9.1. Per quanto riguarda l’obbligo di informazione che incombe agli istituti di previdenza, l’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) recita quanto segue:
" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.
2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di
riserve e sul grado di copertura.
3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4 L’articolo 75 è applicabile.”
Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria.
L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
Il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato (quali appunto i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 73 n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Kurt Pärli, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 86b n. 11). L’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza (cfr. anche l’art. 74 cpv. 2 LPP).
Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 6). L’art. 86b LPP (così come l’art. 27 LPGA; cfr. in seguito) persegue l’obiettivo di istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131 V 472; cfr. anche le STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).
Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti del regolamento costitutivi per le prestazioni. Un’informazione esplicita è in particolare prescritta laddove i cambiamenti del regolamento concernono nuove prestazioni, la concessione di diritti costitutivi (per esempio l’opzione di capitale, la dichiarazione che favorisce il compagno convivente) o introduce termini (per esempio per la consegna di una convenzione di sostegno reciproco; cfr. DTF 136 V 331).
Come sia da intendere il requisito “in modo adeguato” è stato lasciato aperto dal Tribunale federale (cfr. Stauffer, Rechtsprechung, op. cit. all’art. 86b p. 316; DTF 133 V 331; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2 e all’art. 86b n. 2 segg).
In ogni modo lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit., all’art. 86b n. 2; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).
Risulta in ogni modo dalla giurisprudenza federale che l’obbligo di informare che incombe all’istituzione di previdenza è stato formalizzato riferendosi all’obbligazione per gli assicuratori sociali di “informazione e consulenza” giusta l’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), considerato come questo articolo della LPGA e l’art. 86b LPP perseguano in sostanza un obiettivo comparabile (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 7seg). Secondo la giurisprudenza del TF in materia di art. 27 LPGA, l’obbligo di consulenza degli assicuratori sociali consiste essenzialmente nell’orientare l’avente diritto sulla maniera di ottenere le prestazioni alle quali ha diritto (cfr. DTF 131 V 472). Discende da questa giurisprudenza che in caso di modifica del regolamento gli istituti di previdenza devono informare spontaneamente e a tempo debito i loro assicurati in maniera che essi possano prendere le disposizioni necessarie (per esempio concernenti il riscatto; cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9).
Nella sentenza 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014 il Tribunale federale, esprimendosi sul tema di una comunicazione di una modifica regolamentare, si è espresso come segue:
" 5.1. Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sieht das Vorsorgereglement resp. bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen das einschlägige Gesetzes- oder Verordnungsrecht eine Lebenspartnerrente vor, ist auch über diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information ist, sagt das Gesetz nicht. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur "Information der Versicherten" nach Art. 86b BVG ist u.a., dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335).
In BGE 136 V 331 hat das Bundesgericht erwogen, es sei fraglich, ob über die Leistungsansprüche "in geeigneter Form informieren" auch heisse, dass die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen zu erwähnen seien, jedenfalls wenn diese wie im beurteilten Fall in Bezug auf die Lebenspartnerrente nicht ohne weiteres als gegeben zu erwarten seien. Es liesse sich auch der Standpunkt vertreten, dass eine allgemeine Verweisung auf das Vorsorgereglement oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht für die Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen genüge und es dann Sache der Versicherten sei, dort nachzuschauen oder allenfalls bei der über den Wortlaut von Art. 86b Abs. 2 BVG hinaus auch insoweit auskunftspflichtigen Vorsorgeeinrichtung nachzufragen (E. 4.2.2). Ferner stellte es fest, im beurteilten Fall wäre die Informationspflicht hinsichtlich der neu eingeführten Hinterlassenenleistung Lebenspartnerrente erfüllt worden, wenn den Versicherten der Gesetzestext samt Hinweis auf wesentliche Neuerungen bei den Leistungsansprüchen abgegeben worden wäre (E. 4.2.3.1).“
In questo caso, la Corte federale ha infine ammesso una violazione dell’obbligo di informare, avuto riguardo alla modifica dei presupposti necessari per poter beneficiare del diritto ad una rendita per il convivente superstite, osservando ancora:
" (…) 5.4. Damit vermag die Beschwerdegegnerin den Anforderungen an die Informationspflicht gemäss BGE 136 V 331 (vgl. E. 5.1 hievor) nicht zu genügen, und zwar auch dann nicht, wenn die in E. 4.2.2 des erwähnten Leitentscheids offen gelassene Frage beantwortet würde (wie dies die Vorinstanz in E. 6 des angefochtenen Entscheids implizite tat). Denn die Beschwerdegegnerin erwähnte in ihren Schreiben weder die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen für die Lebenspartnerrente, noch verwies sie betreffend die Voraussetzungen dieser Leistung auf das Reglement (vgl. die zwei diskutierten Möglichkeiten gemäss E. 4.2.2 des erwähnten Urteils). Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin genügt ferner auch der in E. 4.2.3.1 des genannten Entscheids beschriebenen Informationsmöglichkeit nicht. Zwar wurde den Versicherten das neue Reglement abgegeben, doch fehlt es am Hinweis auf die Änderungen betreffend die Partnerrente, obschon diese als wesentlich zu qualifizieren sind: Nicht nur wird der Anspruch neu davon abhängig gemacht, dass der Vorsorgeeinrichtung die anspruchsberechtigte Person schriftlich mitgeteilt wird, sondern das Recht auf diese Leistung wird auch ausgeschlossen für den Fall, dass die versicherte Person diese Mitteilung nicht vor Eintritt des Rücktrittsalters gemacht hat. Die unzureichende (schriftliche) Information hinsichtlich der neu geregelten Partnerrente wird auch nicht aufgewogen durch die Möglichkeit der Teilnahme an den von der Beschwerdegegnerin angebotenen Informationsveranstaltungen. Zusammenfassend führt eine Gesamtbetrachtung der Umstände nicht zum Ergebnis, dass die Beschwerdegegnerin ihrer Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG in Bezug auf die per 1. Januar 2007 erfolgten Änderungen der Voraussetzungen auf eine Lebenspartnerrente in genügender Weise nachgekommen war. Mithin hat die Beschwerdegegnerin nicht sichergestellt, dass ihre Versicherten in die Lage versetzt wurden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs auf eine Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutive Voraussetzung der schriftlichen Mitteilung des anspruchsberechtigten Lebenspartners zu erfüllen (…)” (STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 5.4; sull‘obbligo d‘informare nel caso del diritto ad una rendita per il convivente superstite cfr. anche STCA 34.2017.31 del 5 aprile 2018).”
Se ne può dedurre che l’obbligo di informazione è da rispettare con particolare rigore laddove il cambiamento del regolamento implica l’introduzione o la modifica di diritti potestativi (cosiddetti “Gestaltungsrechte”), o costitutivi, vale a dire diritti che implicano determinate prese di posizione da parte dell’assicurato (per esempio dichiarazioni di opzione di capitale entro un termine o in una specifica forma, o dichiarazioni intese a favorire una determinata persona), o comunque quando il cambiamento implica l’introduzione di nuove “erschwerende Bedingungen oder Aenderungen” o condizioni costitutive per optare per un determinato diritto o una specifica prestazione. L’assicurato deve essere in altre parole messo nella condizione di mettere in atto, se del caso, le modalità prescritte dal regolamento per far valere un determinato diritto; per esempio, come nel caso trattato in DTF 136 V 331, di inoltrare all’istituto di previdenza nei termini e nelle forme prescritti dal regolamento una dichiarazione di assistenza per poter far beneficiare il partner di una eventuale prestazione (cfr. anche la citata STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2).
Nella sua giurisprudenza il TF ha avuto modo di rilevare che il rinvio, per esempio contestualmente alla trasmissione dei certificati di previdenza annuali, a generiche “importanti modifiche” del regolamento e delle prestazioni è sufficiente, mentre ha lasciato appunto aperto il tema di sapere se informazione “adeguata” ai sensi dell’art. 86b cpv. 1 LPP significhi anche che debbano essere menzionate le singole condizioni del diritto così come pure il tema di sapere se sia sufficiente “delegare” al datore di lavoro l’obbligo di informare gli assicurati, segnatamente prevedendo che l’invio dei regolamenti agli assicurati avvenga tramite il datore di lavoro visto che l’art. 86b cpv. 1 LPP prevede che il regolamento sia consegnato “ai lavoratori” (cfr. DTF 136 V 331; cfr. l’art. 331 cpv. 4 CO; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2).
In particolare, sempre in DTF 136 V 331, esprimendosi sull’informazione degli assicurati sui diritti alle prestazioni giusta l’art. 86b cpv. 1 lett. a, il TF ha affermato che un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet, con l'indicazione del nuovo tipo di prestazione (consid. 4.2.3). Nel caso particolare la modifica regolamentare prevedeva l’introduzione della rendita per partner convivente (previo deposito presso l’istituto di previdenza di un contratto di assistenza reciproca sottoscritto dalla coppia). Ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere se "informare in modo adeguato" presupponga che debbano pure essere indicate le condizioni del diritto alla specifica prestazione, in ogni caso qualora esse, come nel caso della rendita del partner, non possano ritenersi senz'altro soddisfatte (consid. 4.2.2). Dato quindi un difetto di informazione, ha ritenuto che andava ammesso che nelle circostanze specifiche l’assicurato, qualora avesse saputo di questa nuova norma, avrebbe sicuramente intrapreso i passi necessari al fine di assicurarsi il diritto alla prestazione pensionistica, ossia avrebbe presentato, prima della morte del compagno, una dichiarazione di assistenza come richiesto e ha quindi fatto ordine di erogare al partner la rendita.
Nella DTF 133 V 314 il TF ha stabilito che l’introduzione del diritto alla rendita del convivente è un’informazione che deve essere comunicata in modo adeguato ai sensi dell’art. 86b LPP (vedi Pärli, op. cit, ad art. 86b, n. 7-9, p. 1382-1383, il quale nella nota 14 a piè di pagina rinvia al consid. 5.1 della STF B 85/2006 del 6 giugno 2007 non pubblicato nella DTF 133 V 314, dove ha giudicato dubbio che la semplice pubblicazione dell’informazione data dalla Cassa pensioni della Confederazione Publica nella raccolta ufficiale fosse sufficiente per rispettare tale esigenza di forma; cfr. STF B 85/2006 del 6 giugno 2007).
Per completezza sia ricordato che l’art. art. 331 cpv. 4 del CO prescrive segnatamente che “il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l’istituzione di previdenza a favore del personale e verso l’assicuratore”. Il dovere di informare del datore di lavoro deve in ogni modo essere chiaramente distinto da quello dell’istituto di previdenza (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit. n. 1632). In particolare, questa norma non costituisce una base legale per l’obbligo di informazione dell’istituto di previdenza (cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 3). In effetti, essa concerne appunto il rapporto, di natura privata, tra datore di lavoro e lavoratore, ed è quindi di pertinenza civile, ragione per cui l’esame di una sua eventuale violazione compete alla giurisdizione civile e non al giudice ex art. 73 LPP.
Per quanto concerne le conseguenze di un’informazione carente o difettosa, come accennato sopra, l’interessato può esercitare il diritto a ottenere le necessarie informazioni dall’istituto di previdenza in via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Pärli, op. cit, all’art. 86b n. n. 11; in vigore dal 1. gennaio 2005 l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza).
Per il resto, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 18), un’omissione di informazione ha le stesse conseguenze di un’informazione inesatta, ciò che significa che andrà valutata secondo i principi della protezione della buona fede, rispettivamente della protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9 e 18; cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3; cfr. anche STF 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 5.5).
Va in questa sede ricordato che il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. nel dettaglio al consid. 2.10).
Riferendosi alla violazione dell’obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP, nella succitata DTF 136 V 331, il TF l’ha ritenuta quale colpevole omissione di informazione da trattare in base al principio della buona fede (“(…) Hinsichtlich der Folgen der Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG ist vorliegend zu beachten, dass in den Versicherungsausweisen 2006-2008 die Lebenspartnerrente nicht aufgeführt war, was unbestritten ist. Hingegen waren alle übrigen Renten, insbesondere die Ehegattenrente, deren Höhe und auf der Rückseite die Anspruchsvoraussetzungen genannt. In Anbetracht, dass die Information betreffend die neue Lebenspartnerrente, wie dargelegt, ungenügend war und somit als nicht erfolgt zu gelten hat, ist der fehlende Hinweis auf diese Leistung in den Versicherungsausweisen 2006-2008 gleich wie eine zu Unrecht unterlassene behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes (vgl. dazu BGE 121 V 65 E. 2a und 2b S. 66 f. sowie Urteil 9C_507/2009 vom 29. Januar 2010 E. 2 mit Hinweisen) zu betrachten. (…)” (DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338)).
2.9.2. Per venire al caso concreto occorre premettere che la norma di cui all’art. 28 del Regolamento, che prevede il diritto per gli assicurati attivi di esigere una liquidazione in capitale dell’avere di vecchiaia (cpv. 3) prescrivendo l’obbligo della presentazione al fondo di una richiesta scritta “entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento” (cpv. 4), non è stata oggetto di una recente modifica, ma faceva parte già nei Regolamenti precedenti a quello in vigore nel 2022 e qui applicabile. La convenuta ha in effetti comprovato che la norma non è sostanzialmente stata cambiata dal 2012 (cfr. l’art. 30 cpv. 1 del regolamento del 2012, doc. 6 e l’art. 28 cpv. 4 dei regolamenti del 2018, 2021, doc. 7).
Per quanto riguarda l’informazione riguardo al Regolamento applicabile, dalla documentazione prodotta dal fondo convenuto risulta che lo stesso sia stato inviato a tutti gli assicurati del Fondo, perlomeno in quanto allegato ad una email del 20 dicembre 2022, indirizzata a otto dipendenti e assicurati, fra i quali anche AT 1, che portava quale oggetto l’indicazione “REGOLAMENTO AZIENDALE E FONDO PENSIONE”. Con tale e-mail __________ (membro del consiglio di fondazione e all’epoca Presidente del fondo di previdenza e diretto superiore dell’attore) informava i dipendenti su come e dove trovare nel sito Intranet del datore di lavoro i regolamenti aziendali del fondo pensione, precisando che “vi metto comunque come allegati la versione corrente di tutto” e concludendo nel senso che “se avete domande rispondete solo a me a questa email così eventualmente organizzo mezz’ora di meeting tutti insieme per chiarire ogni dubbio” (doc. 3).
Ora, se è vero che il Regolamento allegato era in inglese, a ragione il convenuto fa notare che pur ammettendo che l’attore non parli bene inglese, dal momento che egli lavorava per l’azienda da 25 anni da lui ci si poteva aspettare una certa dimestichezza con la lingua inglese. Dimestichezza che egli ha peraltro dimostrato allorquando ha optato per redigere in inglese la propria lettera di dimissioni inoltrata alla __________ (doc. 4). Non è di supporto all’attore l’affermazione secondo cui egli si sarebbe affidato in quella circostanza ad una “lettera standard” giacché riesce difficilmente immaginabile che egli abbia deciso di inoltrare un atto di tale importanza come è la lettera di licenziamento affidandosi ad uno scritto senza comprenderne a fondo il contenuto (VII p.3). Del resto egli nemmeno adduce che vi fosse un obbligo di formulare la lettera di licenziamento in inglese, circostanza che peraltro appare quantomeno improbabile considerando che la lettera di conferma della fine del rapporto di lavoro del 6 marzo 2023 sia poi stata redatta dalla __________ in italiano (doc. D; cfr. in esteso al consid. 2.5). Appare quindi verosimile che l’attore abbia liberamente scelto di redigere la lettera di dimissioni in inglese, dimostrando quantomeno una certa padronanza di tale lingua.
Ma in ogni caso appare pacifico che l’attore avrebbe potuto in ogni momento rivolgersi al signor __________, o ad altro membro del consiglio di fondazione del fondo (o anche al datore di lavoro), per chiedere la traduzione italiana del Regolamento.
Del resto non trova alcun riscontro probatorio l’affermazione dell’attore secondo cui egli avrebbe “più volte fatto presente di non conoscere l’inglese (se non sommariamente) e di necessitare quindi delle versioni in italiano” (replica VII p. 2).
D’altra parte, il fatto – espressamente ammesso dal fondo convenuto – che il regolamento allegato all’email del 20 dicembre 2022 fosse quello della versione del 2018, probabilmente per un errore dell’inviante, non ha conseguenze per il caso che ci occupa, considerato come già è stato detto che la norma concernente il prelievo del capitale pensionistico sotto forma di capitale fosse nel suo contenuto invariata dal 2012 (cfr. doc. 6, 7).
Inoltre, il fondo convenuto ha illustrato – e questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio tale affermazione, rimasta peraltro incontestata – che il regolamento in italiano, nella sua versione del 2021 si trovava sulla rinnovata piattaforma informatica interna chiamata __________ (poi sostituita da __________) a far tempo dal mese di giugno 2022 (e quindi anche nel dicembre 2022). Questa versione è stata sostituita nel sistema __________ a gennaio 2024 con l'edizione del 2024. Per motivi organizzativi interni, il regolamento 2023 non è mai stato integrato nella piattaforma. Ma la disposizione contestata è sempre rimasta la stessa.
Quanto alla possibilità di venir adeguatamente informato, va precisato che l’attore, ormai prossimo alla decisione circa il suo prepensionamento, non ha ritenuto di accogliere l’invito espresso da __________ nell’email del 20 dicembre 2022 e non si è mai rivolto al medesimo (o a chi lo ha in seguito sostituito e meglio, in base a quanto indicato dal Fondo, al signor __________ da gennaio 2023 e quindi a __________; cfr. XIII) o ad altro membro del consiglio di fondazione del Fondo, per ottenere le informazioni necessarie ad una corretta e adeguata pianificazione del proprio prepensionamento.
Si osservi pure che non appare di rilievo il tema di sapere se __________ sia rimasto attivo nel consiglio di fondazione sino a febbraio 2023, come sostiene il convenuto, o solo sino ad “inizio 2023”, come adduce l’attore (XIII, VII). Vista la decisione dell’attore di sciogliere il rapporto di impiego con la __________ per fine giugno 2023, con conseguente cessazione del rapporto assicurativo con il fondo convenuto, anche qualora __________ avesse cessato la sua attività già a gennaio 2023, egli sarebbe stato ampiamente disponibile, negli ultimi mesi dell’anno 2022, a fornire le necessarie e utili informazioni atte a salvaguardare il termine di 6 mesi previsto dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento. E questo a prescindere dal fatto che vi erano ovviamente anche gli altri membri del consiglio di fondazione del convenuto a disposizione degli assicurati per ogni informazione.
Da quanto precede, si deve dedurre che all’attore sono state adeguatamente messe a disposizione le norme regolamentari in vigore presso il fondo convenuto e, quindi, anche quelle disciplinanti le formalità e i termini da osservare per la richiesta del versamento in capitale dell’avere pensionistico. Attraverso il sito intranet del suo datore di lavoro egli avrebbe in effetti potuto accedere a tutti i documenti. Non solo: il regolamento del Fondo, benché in lingua inglese, gli è stato anche inviato direttamente, perlomeno via e-mail il 20 dicembre 2022, allorquando peraltro il signor __________ ha pure offerto la sua disponibilità a qualsiasi chiarimento (doc. 3).
Considerato anche come la disposizione del regolamento in oggetto è rimasta invariata dal 2012 (doc. 6, 7), la stessa avrebbe dovuto essere nota all’attore. Rispettivamente, avvicinandosi al momento della richiesta di prepensionamento, con contestuale cessazione dell’attività lavorativa, egli avrebbe potuto e dovuto tempestivamente procedere ai necessari chiarimenti, consultando il regolamento inviatogli, o quello in italiano su sito interno o, in ultima analisi, chiedendo le dovute informazioni al suo diretto superiore, ossia alla persona competente in merito, ossia il signor __________, o a un altro membro del Consiglio di fondazione, cosa che non ha mai fatto.
In generale va pure osservato che ci si dovrebbe parimenti poter attendere che gli assicurati medesimi si facciano spontaneamente parte diligente richiedendo, al fondo di previdenza e al proprio datore di lavoro, la documentazione necessaria al tempestivo chiarimento delle proprie posizioni previdenziali, specie allorquando, come in concreto, i certificati assicurativi personali contengono il rimando esplicito al regolamento (cfr. doc. B). In queste condizioni, sostenere solo al momento del verificarsi di un problema legato alle prestazioni assicurate la mancata conoscenza delle disposizioni regolamentari non può meritare tutela.
Si deve concludere che il Fondo, inviando regolarmente i certificati assicurativi agli assicurati e rendendo disponibile il regolamento sia mediante invio email diretto sia mediante pubblicazione sulla piattaforma interna del datore di lavoro, non è venuto meno al proprio dovere di informazione ex art. 86b LPP.
2.10. L’attore invoca a suo favore la protezione della buona fede, rispettivamente la protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op cit., ad art. 86b n. 9; cfr. anche DTF 136 V 331).
Adduce in sostanza di essersi pensionato anticipatamente confidando nella possibilità di poter percepire la propria prestazione pensionistica in contanti, ritenuto come egli avesse comunicato tale sua intenzione fin dal mese di gennaio 2023 e come “a più riprese le parti hanno parlato della percezione delle prestazioni in capitale”, ma che in nessun caso gli è stato fatto presente che il Regolamento prevedesse il termine semestrale di cui all'art. 28 cpv. 4 del Regolamento. Anzi, a suo dire egli sarebbe stato rassicurato sulla possibilità di ottenere il pagamento in capitale, tant'è che, ancora in data 20 aprile 2023, gli è stato trasmesso il relativo formulario da riempire. Rileva pure che “in data 31 maggio 2023 all'attore veniva chiesto di confermare "per iscritto" che egli fosse intenzionato a prepensionarsi ed a percepire il capitale”. A mente dell'attore, tale richiesta era chiaramente tesa a preparare "la trappola, nella quale egli è caduto pienamente: al 31 maggio, infatti, appare chiaro che il Fondo sapeva benissimo che avrebbe negato la prestazione in capitale ma nemmeno in quel momento ha informato l’attore ed anzi l'ha indotto a pregiudicare i propri diritti intenzionalmente” (I, pag. 9).
2.10.1. Il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Secondo una lunga e consolidata giurisprudenza affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione, usando tutta l’attenzione da lui esigibile. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato). Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33, consid. 4, 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole rispettivamente a tralasciare un agire che gli sarebbe stato di vantaggio; incombe in ogni modo all’interessato di apportare la prova che questa condizione è realizzata;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; DTF 121 V 66, consid. 2a, 119 V 307 consid 3a; cfr. anche Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Il principio della buona fede fa sì che l’istituto di previdenza debba comportarsi in modo corretto e attento e sia vincolato alle informazioni e assicurazioni date all’assicurato (Stauffer, op. cit., n. 1591; cfr. STCA 34.2003.62 del 6 luglio 2004). Un’informazione può così portare ad un’obbligazione che si scosta dal diritto materiale quando le predette condizioni sono adempiute. In particolare, come accennato dianzi, la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA e, per quanto concerne la previdenza professionale, dell’art. 86b LPP, concernente l'obbligo per gli assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; Pärli, op. cit, all’art. 86b LPP n. 8 seg.), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Esaminando la condizione (n. 4) secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio, occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3bb).
Tale presupposto non è ad esempio stato riconosciuto dal Tribunale federale in un caso in cui l’assicurato aveva ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI, tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione (STFA C 177/04 del 25 ottobre 2005; cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
2.10.2. Per quanto riguarda il requisito della buona fede, il Tribunale federale nega la buona fede qualora l’assicurato non ha dato prova di un minimo di diligenza, allorquando non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze, ossia quando nelle circostanze concrete poteva o avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (DTF 102 V 245, 110 V 178 consid. 3d, STF 9C-14/2007 del 2 maggio 2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481). È applicabile per analogia l'art. 3 cpv. 2 CCS per il quale “nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Appartiene al Giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari, determinare il grado dell’attenzione richiesto nelle circostanze (DTF 79 II 59; STCA 34.2004.37 del 14 febbraio 2005; sulla giurisprudenza sulla buona fede nell’ambito delle assicurazioni sociali – e in particolare in materia di condono dell’obbligo di restituzione di prestazioni versate indebitamente ex art. 35a LPP e art. 25 LPGA – cfr. DTF 130 V 420 consid. 4.2 con riferimenti dottrinali a Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 35a LPP n. 5; Kahil-Wolff, op. cit, all’art. 35a LPP n. 9; SVR 1/2019 IV n.6 pag. 18; SZS 1997 pag. 234 e DTF 115 V 120 e i riferimenti).
In generale l’assicurato non può prevalersi di ignoranza se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STCA 34.1997.24 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza l’assicurato commette una grave negligenza quando non osserva le regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato in quella situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno che secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (RCC 1986 p. 666; DTF 110 V 181). La buona fede è pure stata negata nel caso in cui la persona assicurata, che era ben istruita (“gut ausgebildet”), non aveva notificato alla cassa di compensazione AVS la circostanza di essersi nel frattempo sposata (cfr. SVR 2008 AHV n. 13, 9C_14/2007 consid. 5.2; cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2009, all’art. 25 LPGA n. 34seg). In effetti, nei diversi campi la misura della prudenza esigibile va sì apprezzata secondo un criterio oggettivo. Tuttavia deve pure essere considerato quanto è possibile ed esigibile dal singolo assicurato soggettivamente, vale a dire sulla base delle sue personali peculiarità e capacità, quindi capacità di discernimento, stato di salute, grado di formazione (“Bildungsgrad”), ecc. (cfr. anche STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018 pubblicata in SVR 2019 IV n.6; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C-178/2018 consid. 3.1; 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1; SVR 2019 IV n. 6 p. 18 sull’art. 25 LPGA). Infine, il comportamento che esclude la buona fede non deve risiedere necessariamente in una violazione di un obbligo di informazione o di notifica, ma può consistere anche per esempio nell’avere trascurato di informarsi o di chiarire la fattispecie presso l’amministrazione (cfr., sull’art. 25 LPGA, STF 8C_178/2018 consid. 3.1; 9C_184/2015 del 8 maggio 2015).
Nella fattispecie all’attore va innanzitutto negata la buona fede (ai sensi della giurisprudenza sviluppata sull’art. 3 cpv. 2 CCS) per aver trascurato di adoperare la dovuta attenzione da lui esigibile al fine di chiarire la fattispecie presso il fondo di previdenza e, quindi, di accertare le condizioni da ossequiare per poter percepire una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale in capitale.
In effetti, anche alla luce del fatto che l’attore lavorava da anni presso la __________, ed era chiaramente in grado di valutare la portata delle disposizioni regolamentari, facendo prova dell’attenzione esigibile avuto riguardo alle concrete circostanze, non gli sarebbe dovuto sfuggire che per poter ottenere la prestazione di prepensionamento in capitale vi erano delle formalità da adempiere in base alle disposizioni regolamentari.
Anche in questa sede va ribadito nuovamente che non è di rilievo in proposito l’allegazione dell’attore che sostiene di non essere stato in possesso del Regolamento della Cassa. A prescindere dal fatto infatti che, come esposto (cfr. consid. 2.9.2), il Regolamento (almeno quello in lingua inglese), gli era stato inviato quantomeno con l’email del 20 dicembre 2022 (doc. 3), lo stesso era facilmente richiamabile nel sito intranet del datore di lavoro, e sarebbe comunque facilmente stato ottenibile, su richiesta, presso il Fondo o presso il datore di lavoro.
Ci si poteva dunque ragionevolmente attendere dall’attore che, confrontato con una decisione importante quale quella del prepensionamento e delle modalità di percepimento della prestazione di vecchiaia, quantomeno approfondisse i suoi diritti e i presupposti assicurativi, e in ogni caso consultasse le norme regolamentari, se del caso rivolgendosi a tale scopo all’istituto di previdenza e questo ovviamente prima di inoltrare la lettera di licenziamento.
La (semplice) lettura del regolamento avrebbe potuto immediatamente evidenziare che la richiesta di capitale era da formulare per scritto e doveva pervenire almeno sei mesi prima della conclusione del rapporto di lavoro. A tali formali requisiti egli avrebbe così potuto facilmente adeguarsi.
In ogni modo, in assenza di chiarezza in merito, usando la normale attenzione esigibile, egli avrebbe dovuto quantomeno aspettare prima di inoltrare la disdetta del rapporto di lavoro, che invece egli ha deciso di inoltrare il 1° marzo 2023 quando ancora non era entrato in possesso delle informazioni richieste sulle proiezioni LPP e sulle modalità di richiesta dell’avere di vecchiaia (non disponendo tra l’altro nemmeno ancora del certificato previdenziale per l’anno 2023 che gli è stato inviato solo il 5 aprile 2023, doc. B). Così facendo egli si è volontariamente assunto il rischio, poi verificatosi, del mancato adempimento dei presupposti regolamentari per chiedere il versamento in contanti della prestazione di vecchiaia.
La mancata attenzione rimproverabile all’attore, consistente nell’avere trascurato di adeguatamente informarsi nel senso appena esposto, va considerata, alla luce delle circostanze concrete (inclusa la notevole importanza della scelta previdenziale in oggetto), una negligenza che non può essere considerata di grado leggero, bensì di grado sufficiente ad escluderne la buona fede.
Né del resto tale negligenza che gli è rimproverabile può venir compensata dal presunto “tardivo” invio, da parte della signora __________, del formulario da compilare per il prelievo in capitale. A prescindere infatti dal fatto che, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.3), la dipendente del datore di lavoro __________ non era la persona qualificata per le richieste di informazioni in ambito LPP, e che comunque la stessa non ha mai, nel corso dei vari contatti intercorsi dal mese di febbraio a maggio 2023, chiaramente garantito che vi era la possibilità di percepire la prestazione in capitale, in ogni caso all’attore, quale beneficiario di un non irrilevante capitale pensionistico, incombeva l’obbligo di attentamente valutare la situazione, in ogni caso prima di procedere ad atti giuridici non ritrattabili quale l’invio della lettera di licenziamento con richiesta di prepensionamento.
2.10.3. Ma a prescindere dall’assenza di buona fede ai sensi della giurisprudenza in oggetto, non vi è stata nella fattispecie concreta alcuna dichiarazione affidante da parte del fondo convenuto (presupposto n. 1) e men che meno si può ritenere che il medesimo abbia violato il principio dell’affidamento, come insinua l’attore, inducendolo intenzionalmente a pregiudicare i suoi diritti, non fornendogli le necessarie informazioni malgrado sapesse della sua intenzione di beneficiare del capitale di vecchiaia. In particolare, prima della decisione (negativa) resa il 19 giugno 2023 (doc. K), non vi è traccia agli atti di prese di posizione, e tantomeno assicurazioni, circa la possibilità di ritirare in capitale la prestazione pensionistica.
Come dianzi esposto (consid. 2.5), dagli atti emerge che l’attore ha richiesto informazioni sulle prestazioni LPP a partire dal mese di febbraio 2023, formulando tuttavia solo richieste generiche concernenti il certificato di previdenza (per conoscere la sua situazione LPP) o il tasso d'interesse. Nell’e-mail del 23 febbraio 2023, la signora __________ ha confermato che a causa di recenti cambiamenti il Fondo non era in grado di fornire i certificati di previdenza valevoli al 1° gennaio 2023 prima dell'inizio di marzo 2023 (doc. C). Come emerge dagli atti il certificato dell'attore è stato infine inviato il 5 aprile 2023 (doc. B).
Nuovamente nella sua email del 4 aprile 2023, l'attore chiedeva solo informazioni generali sulla sua situazione previdenziale nel 2022 e nel 2023,