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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2020 34.2019.30

9. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,036 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio per inizio di attività indipendente

Volltext

Incarto n. 34.2019.30   RG/sc

Lugano 9 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 23/25 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1.  AT 1   2.  AT 2    

a  

1.  CV 1   2.  CV 2    in materia di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per sentenza 18 luglio 2019, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e , unitisi in matrimonio il 9 dicembre 2005. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “le prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio so-no oggetto di conguaglio secondo gli artt. 122 segg. CC”, ordinan-do la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2   Il 23/25 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXIV), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                         Alla presente fattispecie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa con petizione 31 dicembre 2018 dinanzi alla Pretura di __________.

                                2.3   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettu-ati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 31 dicembre 2018.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                2.4   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, p. 529 n. 1640).

                                2.5

                             2.5.1   CV 1

                                         Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 sino al 30 aprile 2006 – capitale comprensivo quindi anche dell’avere presente alla data del matrimonio (9 dicembre 2005) – gli è stato versato __________ su un conto privato ad esso intestato presso la __________ (doc. Z inc. pretorile). In effetti, da maggio a dicembre 2006 egli risulta aver esercitato attivi-tà lucrativa indipendente (cfr. estratto conto individuale AVS sub XXI), circostanza, questa, giustificante un versamento in contanti ex art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP (cfr. al proposito anche, in inc. pretori-le, il verbale d’udienza 21 febbraio 2019 dove è indicato che l’ex marito “riferisce di aver eseguito un prelievo anticipato della pensione qualche mese dopo aver contratto il matrimonio”). Il capitale versato in contanti ai sensi di suddetto disposto di legge è uscito dal circuito previdenziale e non è quindi più suscettibili di essere considerato ai fini della divisione nella presente sede (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein bisschen weniger sein? Grund-sätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA 34.2002.02 del 29 gennaio 2003).

                                         Dal fascicolo emerge inoltre che CV 1 è stato assicurato alla __________ per il suo impiego da febbraio 2007 a agosto 2008 e che la prestazione d’uscita ivi accumulata di fr. 8'799.40 è stata trasferita su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. XX-3, XXI), la quale a sua volta il 7 settembre 2009 ha trasferito l’avere di fr. 8'957.45 alla __________ (cfr. XX-2, XXIV). All’uscita da suddetta Cassa il 31 gennaio 2014, la prestazione di fr. 25'752.45 è stata trasferita su un conto di libero passaggio della CV 2 (cfr. XXIV-1), su cui al momento determinate per il riparto (31 dicembre 2018) vi era un avere divisibile di fr. 26'028.52 (cfr. XXII). Su tale conto è pure confluita nel novembre 2019 la prestazione d’uscita accumulata da giugno 2018 a febbraio 2019 presso AT 2 (cfr. XVII-1, XXII-1), dove l’ex marito è stato assicurato quale dipendente del __________ e presso cui il 31 dicembre 2018 disponeva di una prestazione divisibile di fr. 966.30 (cfr. XVII).

                             2.5.2   AT 1

                                         Dalle tavole processuali emerge invece che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di una prestazione di fr. 7'411 presso la __________ (cfr. sub IV-C), dove è stata assicurata sino al 31 agosto 2013 quale dipendente dello __________. La prestazione accumulata di fr. 21'237.05 è quindi stata versata dalla suddetta fonda-zione su una polizza di libero passaggio di __________, che nel-l’aprile 2015 ha a sua volta trasferito l’importo di fr. 21'658.25 ad AT 2 (cfr. sub IV-C, XVIII), cui la ex moglie è stata assicurata quale dipendente dell’__________ da marzo 2015 a dicembre 2017, con versamento, all’uscita, della prestazione di fr. 25'187.10 alla __________; presso que-st’ultima la ex moglie è stata assicurata, sempre quale dipenden-te dell’__________, sino al 31 dicembre 2018, alla cui data disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 28'117.95 (cfr. XVIII, IV-B). A far tempo dal 1. gennaio 2019, quale dipendente della __________, AT 1 è assicurata alla AT 2 cui il precedente istitu-to di previdenza ha trasferito l’importo di fr. 28'164.80.

                                         Considerati, in applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP, gli interessi (fr. 1’957; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) maturati sino al divorzio (31 dicembre 2018) sulla prestazione presente alla data del matrimonio (fr. 7'411 in data 9 dicembre 2005), l’avere accumulato da AT 1 soggetto a divisione va cifrato in fr. 18'719.95 (28'117.95 – 7’411 – 1’957).

                             2.5.3   Conguaglio

                                         Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) e considerati i rispettivi averi divisibili di fr. 26'994.82 (26'028.52 + 966.30) e fr. 18'719.95, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 4'122.44 ([26'994.82 - 18'749.95] : 2).

                                2.6   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

                                         Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 4'122.44, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati arti-coli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2018 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di AT 1 presso AT 2 (contratto __________).

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 18'749.95.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 26'994.82.

                                 3.-   È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2 (contratto __________), l’importo di fr. 4'122.44 oltre interessi compensativi dal 31 dicembre 2018.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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