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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2020 34.2019.22

11. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,477 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Conguaglio LPP a causa di divorzio. Calcolo degli interessi

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.22   RG/sc

Lugano 11 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 4/5 luglio 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1   1 rappr. da:   RA 1   2. AT 2    

a  

1. CV 1      rappr. da:   RA 2   2. CV 2  

3. CV 3 4. CV 4     in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato                    in fatto e in diritto

                               1.1.   Per sentenza 25 marzo 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 (nata __________) e CV 1, unitisi in matrimonio il 15 luglio 1997. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha accertato il diritto di ciascun coniuge alla metà dell’avere previdenziale accumulato dall’altro coniuge dalla data del matrimonio sino al promovimento della causa di divorzio (15 dicembre 2010), ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2    Il 4/5 luglio 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-LIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                2.2   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in ca-su la causa di divorzio è stata promossa il 15 dicembre 2010 e si è conclusa con sentenza del 25 marzo 2019).

                                         Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corri-sponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettu-ati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il ripar-to è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 15 dicembre 2010.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppo-ne, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base a-gli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                         Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, p. 529 n. 1640).

                                2.3

                             2.3.1   Per quanto riguarda AT 1, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti esperiti dal Tribunale emerge che al momento del matrimonio (15 luglio 1997) era assicurata all’istituto di previdenza __________, che ha tuttavia comunicato di non disporre più dei dati relativi all’ammontare della prestazione d’uscita a suddetto momento (cfr. V-D). A questo istituto di previdenza AT 1 risulta essere stata assicurata quale dipendente di __________ nel periodo maggio 1993- gennaio 1999 (cfr. estratto conto individuale AVS sub VIII-2). Ora, alla luce dei salari percepiti in suddetto periodo riportati nell’e-stratto conto AVS, stante l’ammontare complessivo dell’avere previdenziale accumulato e versato dapprima (per quanto è dato di capire, cfr. XXXIX) presso l’Istituto collettore ed in seguito, nel-l’ottobre 1999, su una polizza di libero passaggio della __________ in ragione di fr. 25'008.15 (importo comprensivo di interessi), richiamati i salari minimi e coordinati di cui agli artt. 2, 7 e 8 LPP in vigore negli anni dal 1993 al 1999 (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, p. 192), appare equo e giustificato considerare una prestazione d’uscita di fr. 16'630 presente al momento del matrimonio, importo (arrotondato) che corrisponde al 66.5% (tale è la percentuale dei salari percepiti sino al matrimonio rispetto alla somma dei salari percepiti nell’intero periodo) dell’a-vere accumulato da maggio 1993 a gennaio 1999. Aumentata, in applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP, degli interessi (fr. 6'509.60; per il calcolo cfr. www.gerichte. ch) maturati sino al divorzio (15 dicembre 2010) la prestazione alla data del matrimonio va cifrata in fr. 23'139.60.

                                         Dal fascicolo emerge inoltre che il suddetto avere depositato sulla polizza di libero passaggio di __________, nel frattempo aumentato a fr. 26'985, è stato trasferito nel giugno 2002 presso __________ su una polizza di previdenza vincolata del pilastro 3A (cfr. XXIX, XXXIX-2). Ancorché trasferito su una polizza del pilastro 3° –  verosimilmente per errore, cfr. XLV; non risulta infatti dagli atti né dalle dichiarazioni di parte che AT 1 abbia potuto liberamente disporre (stipulando per es. una polizza di previdenza vincolata) della prestazione di libero passaggio de quo a seguito di un pagamento in contanti secondo una delle ipotesi contemplate dall’art. 5 cpv. 1 LFLP; spetterà all’interessata chiedere la formale reintegrazione nella sua previdenza (pilastro 2A/2B) del capitale depositato sulla polizza tuttora in essere presso __________ –  il capitale di cui sopra dev’essere considerato ai fini del presente giudizio trattandosi a non aver dubbi di avere di previdenza del secondo pilastro. Sul capitale (versamen-to unico) __________ risulta avere applicato un tasso d’nteres-se medio del 2% ca (da fr. 26'985 [valuta 7 giugno 2002, cfr. XXXIX-2] il capitale è aumentato a fr. 36'428 [valuta 1. novembre 2019, cfr. XXIX]). Si giustifica quindi considerare sull’importo di fr. 26'985 gli interessi effettivamente maturati del 2% sino al 15 dicembre 2010 (4'966.85; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) e non gli interessi minimi LPP (le prescrizioni sui saggi minimi d’interesse LPP giusta l’art. 12 OPP2 non si applicano per altro ai conti e polizze di libero passaggio; Stauffer, op. cit., n. 1488, p. 481).

                                         Da febbraio 2002, quale dipendente dell’__________, AT 1 è assicurata a AT 2 dove non sono stati apportati capitali previdenziali da precedenti istituti e dove alla data determinante per il riparto disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 49'747.35 (cfr. XIX, XIX/1-4).

                                         Stante quanto sopra, l’avere previdenziale accumulato da AT 1 nel periodo 15 luglio 1997-15 dicembre 2010 e suscettibile di essere ripartito assomma a fr. 58'559.60 (49'747.35 + 26'985 + fr. 4'966.85 – fr. 23'139.60).

                             2.3.2   Dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Dal richiamato estratto conto individu-ale AVS della Cassa svizzera di compensazione si evince che egli è stato alle dipendenze di datori di lavoro in Svizzera solamente dall’agosto 1998 (cfr. XVIII-1). E’ stato infatti assicurato alla __________ da agosto 1998 a luglio 1999 quale dipendente della __________ e da agosto 1999 a luglio 2000 quale dipendente della __________ (cfr. XXVII, XXX, XXXV, XLVI; cfr. doc. A). L’avere accumulato nei predetti periodi di fr. 9'430.70 è stato trasferito nel dicembre 2000 su un conto di libero passaggio (tuttora in essere) presso l’Istituto collettore (cfr. XLVI-2), dal cui estratto prodotto su richiesta del Tribunale si evince un avere alla data determinante del 15 dicembre 2010 (con interessi pro rata per il 2010 e dopo deduzione delle spese) di fr. 11'010.55 (cfr. LI-2).

                                         Dagli atti traspare altresì che CV 1 è stato assicurato alla __________ (ora __________) da agosto 2000 ad aprile 2001 quale dipendente della __________ e da maggio 2001 a ottobre 2002 della __________ (cfr. XXXI, XXXIII, XXXVIII) con versamento, all’uscita, dell’intero avere ivi accumulato di fr. 15'022.40 dapprima su un conto di libero passaggio della __________ ed in seguito su un conto della CV 3 (cfr. XXVII, XXXIX). Su quest’ultimo conto – ancora aperto con un saldo di fr. 17'536.95 (valuta 30 ottobre 2019), in data 15 dicembre 2010 l’ex marito disponeva di un avere divisibile di fr. 16'911.26 (cfr. XXVIII).

                                         Dalle tavole processuali emerge inoltre che da aprile 2003 a gennaio 2011 l’ex marito è stato assicurato, quale impiegato della __________, presso __________ che all’uscita ha trasferito la prestazione di fr. 55'647.55 di spettanza dell’assicurato su un conto di libero passaggio ad esso intestato ed attualmente ancora aperto presso CV 2 (cfr. II-3, XVII, XXXII). In data 15 dicembre 2010 presso __________ CV 1 disponeva di un avere pensionistico di fr. 55'179.50 (cfr. XLIV).

                                         Ne segue che l’avere previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione ammonta complessivamente a fr. 83'101.30 (55'179.50 + 16'911.26 + fr. 11'010.55).

                             2.3.3   Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 12'270.85 ([83'101.30 – 58'559.60] : 2).

                                2.4   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

                                         Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 12'270.85, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella mi-sura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 15 dicembre 2010 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere accreditato a favore di AT 1 presso AT 2 da parte di CV 2 tramite addebito del conto n. __________ intestato a CV 1.

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.5   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 83'101.30.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 58'559.60.

                                 3.-   È fatto ordine a CV 2 di versare a debito del conto n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso la AT 2, l’importo di fr. 12'270.85 oltre interessi compensativi dal 15 dicembre 2010.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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