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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2017 34.2017.38

17. November 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,403 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Divorzio. Conguaglio della previdenza professionale. Istanza di delibazione di sentenza di divorzio estera respinta (artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1 bis LDIP, in vigore dal 1. gennaio 2017)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2017.38   RG/gm

Lugano 17 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 9 ottobre 2017 di

AT 1

con cui è chiesta la delibazione della sentenza n. 503/2017 del 15 marzo 2017 del Tribunale di __________, Sezione Prima Civile, laddove ha per oggetto la divisione degli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio dall’istante medesima e dall’ex marito

CV 1

considerato                    in fatto e in diritto

1.1   Con sentenza del 23 giugno 2016 il Tribunale di __________, Sezione Prima Civile, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 28 dicembre 1994 (cfr. sentenza 15 marzo 2017 e attestazione dell’Ufficiale di stato civile in doc. A/1 e A/3). Per giudizio del 15 marzo 2017 (n. 503/2017) il Tribunale di __________ ha confermato “le condizioni tutte previste dagli accordi contenuti nelle conclusioni congiunte precisate alla udienza del 24 febbraio 2017 che devono intendersi qui integralmente riportate”, accordi nei quali i coniugi hanno previsto – per quanto qui interessa – che “le parti concordano che ciascuna avrà diritto a percepire la quota del 50% del secondo pilastro di competenza dell’altro ex coniuge, conformemente a quanto previsto dalla normativa elvetica in materia. Si da atto che il secondo pilastro del sig. CV 1 è depositato presso: - Fondazione __________, presso la quale dovrà essere depositato l’importo di Fr. Sv. 37.500,00 di cui al punto 6/a che precede mediante bonifico su C/C __________, IBAN: __________; il secondo pilastro della sig.ra AT 1 presso: - Fondazione __________”.

1.2                                           Con istanza del 9 ottobre 2017, pervenuta al Tribunale il 16 ottobre 2017, AT 1 chiede la delibazione della suddetta sentenza n. 503/2017 del 15 marzo 2017 – che l’istante asserisce essere cresciuta in giudicato – nonché, per quanto è dato di capire, l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali secondo quanto stabilito nei surriferiti accordi.

         Richiesto a voler prendre posizione sull’istanza in oggetto, CV 1 è rimasto silente.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                2.2   Il 1. gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP (RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS 831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283, 284 CPC (RS 272) nonché – ed è ciò che qui interessa – l’art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l’art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS 291).

                                2.3   L’istante postula anzitutto, come accennato, la delibazione della sentenza del 15 marzo 2017 con cui il Tribunale di __________ – in relazione alla precedente sua sentenza del 23 giugno 2016 con la quale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio – ha per quanto qui interessa confermato la regolamentazione adottata dagli ex coniugi nelle conclusioni congiunte precisate all’udienza del 24 febbraio 2017 relativamente alla ripartizione de-gli averi previdenziali detenuti da istituti di previdenza svizzeri.

                                         La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP. La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).

                                         Ammettendo per ipotesi la competenza dello scrivente Tribunale a statuire nel merito dell’esecuzione della divisione ai sensi dell’art. 25a LFLP (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2017) ed ammettendo quindi la sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle condizioni di delibazione giusta il suevocato art. 29 cpv.3 LDIP (ipotizzando quindi la ricevibilità dell’istanza quanto alla competenza ratione materiae), sulla base delle considerazioni in appresso esposte e già sviluppate dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2017.34 del 23 ottobre 2017, nel caso concreto alla postulata delibazione di quanto deciso dal Tribunale di __________ non può essere dato seguito.

                                2.4   A partire dal 1. gennaio 2017 in applicazione del summenzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri.

                                         Anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, a partire dal 1. gennaio 2017 sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri (art. 64 cpv. 1bis LDIP).

                                         La competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può più pro-nunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della mo-difica di un precedente giudizio –  sulla divisione della previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere –  anche quelle di modifica o completazione – relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille: Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015, p. 1385-1386; cfr. anche art. 26 cpv. 2 lett. a LDIP stante il quale per il riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede [in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP la escludono]).

                                         Ne discende che, sia considerando quanto deciso nella sentenza del 15 marzo 2017 del Tribunale di __________ quale decisione sul conguaglio ai sensi dell’art. 63 cvp. 1bis LDIP sia quale decisione di completazione a norma dell’art. 64 cpv. 1bis LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se tale giudizio sia effettivamente cresciuto in giudicato (ciò che non risulta dalla documentazione prodotta dall’istante; per la crescita in giudicato quale condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP), stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, l’istanza di delibazione – nella misura in cui di competenza dello scrivente Tribunale in applicazione del-l’art. 29 cpv. 3 LDIP - non può che essere respinta, ciò che comporta anche l’impossibilità di statuire sulla postulata esecuzione della divisione.

                                2.5   Per regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente tribunale svizzero un’azione di completamento del giudizio di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis LDIP).                   

                                2.6   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui è ricevibile l’istanza è respinta.

                                  2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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