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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.04.2015 34.2014.34

22. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,584 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2014.34     rg/sc

Lugano 22 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 21 novembre 2014 di

AT 1   

contro  

CV 1      in materia di contributi della previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Con contratto sottoscritto il 24 aprile/3 maggio 2006 la ditta CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. a-prile 2006 (doc. A/2).

                                1.2   A seguito del mancato pagamento dei premi dovuti, dopo richiami e diffide (doc. A/5-7) e disdetto il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2013 (doc. A/7-8), adìte le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UEF di __________ per un importo di CHF 13'305.65 (doc. A/9), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della società convenuta al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2014, nonché di CHF 103.-- per spese di precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suevocato precetto e la rifusione delle spese ripetibili.

                                1.3   Con scritto 6 febbraio 2015 il socio e gerente __________ ha comunicato – per quanto qui interessa – che la società ha smesso l’attività da settembre 2013, producendo copia della conferma di affiliazione alla Cassa __________ quale ente senza salari a decorrere dal 1. ottobre 2013 (cfr. IV).

                                1.4   Prendendo posizione su suddetta comunicazione, l’istituto di pre-videnza attore ha in sostanza evidenziato, richiamando e produ-cendo la relativa documentazione, come sia stato tenuto conto dei salari – a suo tempo già comunicatigli dalla Cassa di compensazione – erogati sino al 30 settembre 2013, precisando inoltre come alla società datrice di lavoro siano stati stornati i premi relativi al periodo 1. ottobre 2013-31 dicembre 2013.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­ten-dere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                                2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna contestazione risulta del resto essere stata sollevata da controparte, la quale, come accennato (cfr. supra consid. 1.3), nelle more della presente procedura si è limitata a comunicare di non aver più erogato salari a far tempo dal 1. ottobre 2013.

Le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc. A/2), nel piano di previdenza (doc. A/13) e nelle condizioni contrattuali (doc. A/14). I lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano dai documenti di causa. Tenuto segnatamente conto del fatto che a partire dal 1. ottobre 2013 la società datrice di lavoro non ha più avuto dipendenti (cfr. IV, IV/1, VI/2, VI/3; cfr. petizione p. 5) con consecutivo storno di CHF 6'431.-- operato il 22 luglio 2014 a favore del datore di lavoro (cfr. VI/3), il saldo dovuto alla fondazione di previdenza dev’essere cifrato in CHF 6'977.95 (cfr. estratto conto sub doc. A/16; tale importo è comprensivo di interessi di conto corrente e spese di diffida e per domanda di esecuzione; cfr. regolamento dei costi sub VII, cfr. petizione p. 7) e non in CHF 13'305.65 (valuta 31. gennaio 2014; cfr. estratto sub doc. A/16) chiesti nel petitum. 

                                         Quanto all’importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative all’emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto costo segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposto né dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).   

                                2.5   Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ del 3 luglio 2014.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         Il presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo) dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

                                2.6   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         §    La ditta CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 6’977.95 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2014.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ del 3 luglio 2014 per l’importo di CHF 6’977.95 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2014.

                                 2.-   Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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