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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2015 34.2014.23

29. Januar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,626 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia AVS, non ha diritto a prestazioni di vecchiaia LPP dal 64° anno di età in quanto non ha chiesto al proprio datore di lavoro di essere posta al beneficio del prepensionamento. Confermata quindi la prestazione di vecchiaia LPP dal 65° anno di età

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2014.23   BS/sc

Lugano 29 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 15 settembre 2014 di

AT 1   

contro  

CV 1      in materia di previdenza professionale

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   AT 1, nata il 7 novembre 1949, ha svolto l’attività di docente presso le Scuole dell’infanzia del Comune di __________ sino al 31 agosto 2014. Di conseguenza, con comunicazione del 28 agosto 2014 essa è stata posta al beneficio del pensionamento per raggiunti limiti di età (65 anni) con diritto dal 1° settembre 2014 di una pensione di vecchiaia versata dall’CV 1 (in seguito: CV 1), subentrato il 1° gennaio 2013 alla __________, per un importo annuo di fr. 34'089.-- pari a fr. 2'622.-- mensili (doc. A).

                                         Avendo compiuto 64 anni il 7 novembre 2013, dal 1° dicembre 2013 essa percepisce una rendita di vecchiaia AVS (doc. 28).

                                1.2   Con la presente petizione AT 1, rilevando una contraddizione tra la data di pensionamento AVS (64 anni) e quella in ambito previdenziale (65 anni) – ciò che le avrebbe causato un pregiudizio finanziario – postula che la rendita di vecchiaia del secondo pilastro sia riconosciuta a far da tempo dal 1° dicembre 2013, quindi a decorrere dal compimento del 64° anno di età.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’CV 1 chiede invece la reiezione della petizione. Parte convenuta evidenzia che non avendo l’attrice chiesto il pensionamento anticipato a 64 anni, quest’ultima ha diritto ad una pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2014. L’Istituto rileva inoltre che l’attrice non può ora rivendicare una pensione di vecchiaia del secondo pilastro con effetto dal 1° dicembre 2013 poiché, diversamente, per il periodo 1° dicembre 2013 – 31 agosto 2014 essa conseguirebbe un indebito profitto, poiché oltre allo stipendio beneficerebbe anche della pensione che è sostitutiva del primo.

                               1.4.   Con replica 29 ottobre 2014 l’attrice, ribadendo la sua richiesta, sostiene che la sua volontà era di terminare la sua attività a 64 anni e che la circostanza di aver continuato a lavorare fino a 65 anni era motivato dal fatto che, vistasi “negare il diritto alla pensione ed in assenza di entrate finanziarie, ad eccezione della sola rendita AVS, mi era impossibile far fronte ai miei bisogni finanziari” (VII).

                               1.5.   Con duplica 13 novembre 2014 parte convenuta contesta in particolare che l’attrice abbia palesato l’intenzione di cessare anticipatamente l’attività lucrativa (IX).  

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto della vertenza è sapere se l’attrice, così come postulato in petizione, ha diritto ad una pensione di vecchiaia del secondo pilastro con effetto dal 1° dicembre 2013, anziché dal 1° settembre 2014, come stabilito dall’CV 1.

                               2.2.   Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, hanno diritto alla rendita di vecchiaia semplice:

                                         a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

                                         b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.

                                                      Il cpv. 2 prevede che “la rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario”.

                                         La rendita di vecchiaia AVS può essere chiesta anticipatamente (per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni; cfr. art. 40 cpv. 1 LAVS) o rinviata di un anno fino al massimo di cinque anni (art. 39 cpv. 1 LAVS).

                               2.3.   L’art. 13 cpv. 1 LPP dispone che hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

" a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b. le donne che hanno compiuto i 62 anni (dal 1° gennaio 2005: 64 anni cfr. art. 62a cpv. 1 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653.35)."

                                         Gli istituti di previdenza, anche in ambito obbligatorio, possono prevedere una diversa regolamentazione dell’età pensionabile legale, a patto che siano salvaguardati i diritti minimi (Mindestansprüche) degli assicurati (Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013,ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimento a DTF 133 V 577 consid. 5).

                                         In questo senso, l’art. 13 cpv. 2 LPP dispone che:

" Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata."

                                         Questa deroga concerne sia l’anticipo che il differimento dell’età pensionabile legale (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimenti giurisprudenziali). I regolamenti non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni (art. 1i cpv. 1 OPP2), riservate le eccezioni elencate all’art. 1l cpv. 2 OPP2), come pure un differimento della rendita oltre il compimento dei 70 anni (cfr. art. 33b LPP).

                                         Va rilevato che la cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPP si riferisce alle circostanze concrete del contratto di lavoro con il datore di lavoro presso cui l’assicurato è affiliato dal punto di vista previdenziale, motivo per cui l’assicurato non deve rinunciare a qualsiasi altro (eventualmente futuro) rapporto lavorativo (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 13 BVV, n. 8, pag. 63; Flückiger in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 13, n. 15, pag. 274; cfr. pure DTF 138 V 233 consid. 5.2.1 con riferimento a DTF 120 V 310 consid. 4b).

                                         Detto diversamente, con la cessazione dell’attività s’intende l’interruzione dell’attività lucrativa nei confronti del datore di lavoro, il cui istituto previdenziale versa la prestazione di vecchiaia. È pertanto possibile percepire una rendita dall’istituto di previdenza dell’ex datore di lavoro e contemporaneamente esercitare un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro (Brechbühl, Der Uebergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand, Chancen und Stolpersteine de lege data und de lege ferenda; in BVG – Tagung 2007, Schaffhauser/Stauffer (Hrsg.), Universität St. Gallen 2007).

                               2.4.   Secondo l’art. 6 lett. a della Legge sull’Istituto di previdenza del Canton Ticino (LIPCT) tra le prestazioni che l’Istituto versa vi è la pensione di vecchiaia.

                                         L’art. 7 cpv. 1 dispone che l’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (in seguito Lord).

                                         A sua volta l’art. 64 Lord prevede (sottolineature del redattore):

" 1Il rapporto d’impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni.

2Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

3Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:

a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;

b) per i docenti il 31 agosto.

4Per sciogliere il rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59.

5Il rapporto d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età."

                                         Quindi, per gli assicurati presso l’CV 1 l’età di pensionamento è fissata a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, con possibilità di pensionamento anticipato (a partire dall’età di 58 anni) e di differimento (massimo fino a 70 anni). Inoltre, il pensionamento presuppone lo scioglimento del rapporto lavorativo.

                                         In merito alla decorrenza delle pensioni, l’art. 18 RIPCT prescrive (sottolineatura del redattore):

" 1Riservato l’art. 19 del presente Regolamento le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione.

2Le pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d’impiego stabilito dalla Lord. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell’anno scolastico al 31 agosto.

3La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell’assicurato o del pensionato.

4Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario."

                                         Per quel che concerne la procedura di pensionamento

                                         anticipato e di vecchiaia, l’art. 29 RIPCT prevede (sottolineatura del redattore):

" 1Il pensionamento a 65 anni avviene d’ufficio sulla scorta della risoluzione governativa o della comunicazione del datore di lavoro esterno di esonero dal servizio.

2Il dipendente che intende usufruire del pensionamento anticipato a partire da 58 anni, o per vecchiaia fra i 60 anni di età e i 65 non compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all’Autorità di nomina, con copia all’Istituto di previdenza. L’inizio del pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro.

3Al raggiungimento dei 60 anni l’assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova Istituzione di previdenza."

                                         Quindi, per poter beneficiare del pensionamento anticipato, il dipendente deve sciogliere il suo rapporto di lavoro, rispettando il termine di disdetta.

                               2.5.   Nel caso concreto, AT 1, nata il 7 novembre 1949, dal 7 gennaio 1992 ha svolto l’attività di docente presso le Scuole dell’infanzia del Comune di __________ (cfr. risoluzione municipale 30 dicembre 1991; doc. 52).

                                         Dando seguito alla richiesta 17 gennaio 2013 dell’assicurata, con lettera 29 gennaio 2013 l’CV 1 ha determinato la prestazione di vecchiaia a cui essa avrebbe diritto rispettivamente al 1° settembre 2013 (fr. 32'150.-- di pensione base e fr. 16'399.-- di supplemento sostitutivo AVS/AI) ed al 1° settembre 2014 (fr. 34'089.-- di pensione base) (doc. 35).

                                         Rispondendo al funzionario dell’CV 1, con email 25 febbraio 2013 l’attrice, facendo “… osservare che entro nell’età conferente il diritto alla rendita AVS a 64 anni e non a 65 anni come da lei indicato…”), ha chiesto delucidazioni sull’ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI, ricevendo risposta, sempre via email, il 28 febbraio 2013. In quello scritto, l’Istituto ha in particolare evidenziato:

" Gentile signora,

secondo le disposizioni sull'CV 1 (ma già così secondo le disposizioni in vigore dal 1 gennaio 1995 al 31.12.12) il pensionamento obbligatorio per uomini e donne è 65 anni (per i docenti dal 1 settembre). Se un assicurato vuole chiedere il pensionamento prima di questa scadenza lo deve chiedere. Il limite 64 anni è il limite AVS. Per quanto riguarda il principio relativo alla fissazione del supplemento sostitutivo AVS/AI l'art. applicabile è l'art. 8 della nuova legge sull'istituto di previdenza del Cantone Ticino (il riferimento da lei citato verosimilmente è dovuto a un errore di scrittura). (…)" (Doc. 32)

                                         Non ricevendo alcuna richiesta di pensionamento anticipato (cfr. art. 29 cpv. RIPCT), che presuppone lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr. art. 64 cpv. 4 Lord), l’Istituto convenuto ha emesso in data 25 giugno 2014 il certificato d’assicurazione 2014 (doc. 26), al quale l’attrice si è opposta con scritto 21 luglio 2014 (doc. 25). Essa ha contestato la determinazione del capitale di previdenza, rilevando in particolare:

" (…)

Ho compiuto i 64 anni nel corso nel mese di novembre del 2013 e dal 1° dicembre 2013 ricevo la rendita AVS, tuttavia per la CV 1, contrariamente alla legge AVS, il pensionamento di una donna è a 65 anni così ho continuato la mia attività lavorativa per non avere una perdita sulla rendita LPP.

Non capisco perciò, lavorando ancora, il motivo per il quale il capitale 396'761.30 sia inferiore rispetto a quello dell'anno scorso." (Doc. 25)

                                         Con lettera 24 luglio 2014 la convenuta ha dato risposta alle contestazioni, evidenziando, per quel che è rilevante ai fini della presenta vertenza, quanto segue:

" (…)

Secondo le disposizioni in vigore fino al 31.12.2012 e in base al nuovo Ordinamento Giuridico (documento inviato recentemente) l'Istituto di previdenza applica il principio della parità uomo / donna per quanto riguarda i limiti al pensionamento.

Di conseguenza sia l'uomo come la donna beneficiano del pensionamento obbligatorio a 65 anni.

Se l'assicurato/a vuole beneficiare prima del pensionamento lo deve chiedere.

Aggiungiamo inoltre che per i docenti il pensionamento, di regola, coincide con la fine dell'anno scolastico. Nel suo caso è il 1 settembre 2014, per cui sul certificato (calcolo al 01.12.2014) vi sono delle differenze per rapporto al pensionamento effettivo. (…)" (Doc. 22)

                                         In data 28 agosto 2014 l’CV 1 ha pertanto emesso il qui contestato conteggio della prestazione di vecchiaia, erogabile dal 1° settembre 2014 (doc. 7).

                                         Con la presente petizione l’attrice contesta la decorrenza della pensione, rilevando che dal 1° dicembre 2013 percepisce una rendita di vecchiaia AVS. Per questi motivi essa postula che la rendita LPP abbia decorrenza come quella dell’AVS.

                                         Certo che, come visto, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS, le donne che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto ad una rendita di vecchiaia e che vi è convergenza con la LPP (art. 13 cpv. 1 lett. LPP).

                                         Tuttavia, va ricordato come la legge (art. 13 cpv. 2 LPP) permetta agli istituti di previdenza di scostarsi dall’età legale di pensionamento, ciò che, come visto al considerando precedente, l’CV 1 ha fatto fissando in modo flessibile l’età di pensionamento sia per le donne che per gli uomini tra i 60 e 65 anni (modifica introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1995, dalla precedente Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato; cfr. Messaggio nr. 6666 sulla LIPCT del 10 luglio 2012, pagg. 6 e 7), con possibilità di un pensionamento anticipato o differito.

                                         Del resto, contrariamente a quanto assunto dall’attrice nelle osservazioni 29 ottobre 2014, come riportato sopra la sua e-mail del 25 febbraio 2014 non conteneva la volontà di un pensionamento anticipato, ciò che le é stato esplicitamente fatto presente nella e-mail di risposta del 28 febbraio 2013. Nemmeno dal susseguente scambio epistolare si evince una simile intenzione/richiesta. Di conseguenza, l’CV 1 ha rettamente posto l’attrice, quale docente, al beneficio della pensione di vecchiaia a partire dal 1° settembre 2014, ossia il giorno successivo al 31 agosto del 65° anno di età. La convenuta, in sede di risposta, ha rettamente fatto presente che l’assicurata non avrebbe diritto allo stipendio sino al 31 agosto 2014 e contemporaneamente ad una pensione di vecchiaia del 2° pilastro dal 1° dicembre 2013. Avendo continuato a lavorare dopo il compimento del 64° anno di età, nel periodo 1° dicembre 2013 - 31 agosto 2014 essa avrebbe conseguito un indebito profitto in quanto la pensione, erogabile a seguito della cessazione dell’attività lucrativa, è sostitutiva dello stipendio. Del resto, non va dimenticato che l’attrice non potrebbe beneficiare della pensione e parallelamente continuare l’attività lucrativa presso lo stesso datore di lavoro, ricordato come il pensionamento per vecchiaia presupponga lo scioglimento dell’impiego (con conseguente cessazione del rapporto assicurativo).

                                         Da ultimo, l’affermazione dell’assicurata di aver dovuto continuare l’attività fino al 31 agosto 2014 perché in caso contrario sarebbe stata priva di mezzi finanziari non è sostenibile. Infatti, in caso di pensionamento al 1° settembre 2013 essa avrebbe percepito da parte dell’Istituto le prestazioni di vecchiaia in sostituzione del salario che sarebbe stato soppresso per cessazione dell’attività lavorativa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione é respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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