Raccomandata
Incarto n. 34.2014.22 rg/sc
Lugano 22 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’istanza di gratuito patrocinio del 3 settembre 2014 presentata da
RI 1 rappr. da: RA 1
in relazione alla procedura di cui all’inc. 34.2013.43 sfociata nella STCA del 27 febbraio 2014
considerato in fatto e in diritto
con giudizio 27 febbraio 2014 (34. 2013.43), cresciuto in giudicato, nell’ambito delle sue competenze giusta l’art. 25a LFLP lo scrivente Tribunale ha quantificato in CHF 45'859.90 l’avere pensionistico accumulato da __________ in costanza di matrimonio, facendo di conseguenza ordine all’istituto previdenziale cui quest’ultimo era assicurato di accreditare a favore della ex moglie RI 1 la somma di CHF 22'929.95;
con istanza 3 settembre 2014 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in relazione alla procedura sfociata nella suddetta STCA del 27 febbraio 2014;
una domanda di gratuito patrocinio non può essere proposta do-po chiusura del procedimento per il quale viene chiesta (Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung 2010, pp. 162, 178 e ivi riferimenti; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 161 nota 883; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsrecht des Kantons Zürich, 2009, § 16 n. 11; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 546);
la procedura per la quale nella fattispecie è chiesto il gratuito patrocinio si è conclusa con la suddetta STCA del 27 febbraio 2014, cresciuta in giudicato;
l’istanza in rassegna non è di conseguenza proponibile e deve essere dichiarata irricevibile;
le condizioni per riconoscere il diritto al gratuito patrocinio non appaiono in ogni caso adempiute;
presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono cumulativamente l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in: Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2 e 3 LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, op. cit., pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeaus-gleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: ZBJV 2010, p. 90);
- la fattispecie di cui alla STCA del 27 febbraio 2014 non ha, a non aver dubbi, presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello fattuale e istruttorio, né ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La procedura, retta peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Scheider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a, n. 13; Schwegler, cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base delle attestazioni degli enti previdenziali interessati e della documentazione, di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari inter-venti delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale;
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza è respinta in ordine e nel merito.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti