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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2011 34.2010.50

9. Mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,455 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; domanda di prestazioni AI; caso di previdenza (invalidità); divisione giusta l'art. 122 CC in casu attuabile

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2010.50   RG/gm

Lugano 9 maggio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo nella causa deferitagli il 13/14 settembre 2010 dalla Pretura di Lugano e che oppone

1.  AT 1   1 rappr. da:   RA 1   2. AT 2    

a  

1.  CV 1   1 rappr. da:   RA 2   2. CV 2   2 rappr. da: RA 3   3. CV 3       in materia di previdenza professionale (divisione degli averi pensionistici a causa di divorzio)

considerato                    in fatto e in diritto

1.1   Con sentenza 19 agosto 2010, cresciuta in giudicato il 9 settembre successivo, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 30 agosto 1991 e ha deciso una ripartizione a metà dei rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio (cfr. I, II).

1.2    Il 13/14 settembre 2010, in applicazione dell’art. 142 cpv. 2 CC (in vigore sino al 31 dicembre 2010) la causa è stata rimessa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr. II).

                                1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti – volti a stabilire l’entità degli averi accumulati durante il matrimonio nonché ad accertare l’eventuale insorgenza, per la ex moglie, di un caso di previdenza avendo essa avanzato nel luglio 2010 una richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. IV-XXXV) – si dirà, per quanto necessario, nei considerandi successivi.

                                2.1   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

                                2.2   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2010, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

                                         L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

                                2.3

                             2.3.1   Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) emerge che in costanza di matrimonio – e per l’esattezza sino al 9 settembre 2009, data della crescita in giudicato della pronunzia del divorzio (DTF 132 V 236) – CV 1 – che non risulta essere stata assicurata ai fini previdenziali al momento della celebrazione del matrimonio ma che è stata in seguito assicurata all’istituto di previdenza della __________, alla __________ ed infine alla CV 2 (cfr. IX, IX/3, XIX) – ha accumulato una prestazione divisibile di complessivi CHF 14'876.65, di cui CHF 6'393.65 attualmente depositati su un conto di libero passaggio  presso la AT 2, dove sono confluiti gli averi pensionistici accumulati presso la __________ e la __________ (cfr. XIX) e CHF 8'483.-- presso la summenzionata CV 2 quale ente previdenziale della __________ dove attualmente essa svolge la propria attività lavorativa (cfr. XIII).

Per il resto, dal fascicolo risulta che nel mese di luglio 2010 CV 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. inc. AI sub XVII) e che a dipendenza di tale richiesta l’amministrazione ha sinora predisposto la raccolta dei dati medici e professionali, ha escluso l’adozione di misure di intervento tempestivo e procederà quindi alla valutazione dell’eventuale diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. inc AI sub XVII e XXVI).

Orbene, l’esclusione di una divisione giusta gli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP – e quindi l’attuazione di una compensazione in applicazione dell’art. 124 CC da parte del giudice del divorzio e non del giudice delle assicurazioni sociali – presuppone il sopraggiungimento di un caso di previdenza durante il matrimonio e più precisamente la percezione di prestazioni del secondo pilastro rispettivamente la nascita del diritto a queste ultime da parte dell’assicurato (STF 9C_388/2009 del 10 maggio 2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, DTF 135 V 13, DTF 133 V 288, 130 III 297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B 107/03 del 30 marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2005; RSAS 2004 p. 572). Ciò non corrisponde tuttavia al caso in esame, l’interessata non essendo a tutt’oggi al beneficio né di una rendita AI – che potrà se del caso essere riconosciuta con decorrenza, al più presto, dal 1. gennaio 2011, ossia 6 mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, e quindi in data posteriore alla crescita in giudicato del divorzio quale momento determinante ai fini della divisione ex art. 122 CC e artt. 22 e segg. LFLP (DTF 132 V 236; Geiser/Senti, op. cit., ad art. 22, n. 11) – né tanto meno di prestazioni della previdenza professionale. Infatti, da un lato l’eventuale diritto ad una rendita del 2° pilastro da parte della AT 2 (cui CV 1 è assicurata dal 1. gennaio 2009) non potrà anch’esso che sorgere in data successiva al divorzio, atteso che dal 1. gennaio 2010 (dall’insorgenza cioè del danno alla salute causante incapacità al lavoro) sino (per lo meno) al 31 dicembre 2010 essa ha beneficiato di indennità giornaliere per malattia da parte di __________ (cfr. scritto 11 aprile 2011 di __________ a TCA sub XXXV; cfr. anche in inc. AI: domanda di prestazioni AI del luglio 2009, scritto 13 agosto 2010 di __________ a Ufficio AI, rapporto medico dr. __________ dell’ottobre 2010) e che in virtù del Regolamento di previdenza della fondazione suddetta una rendita d’invalidità è esigibile solo dal momento in cui si estingue (con riferimento all’art. 26 OPP 2) il diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera (cfr. art. 15 del Regolamento sub XXIII); d’altro lato, per quanto riguarda la AT 2, l’art. 4 cpv. 6 lett. b del Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio (cfr. XXIV/3) stabilisce, per quanto qui interessa, che il capitale viene versato alla persona assicurata (sotto forma di prestazione di vecchiaia) – ed in tal senso è da intendersi quindi l’insorgere di un caso di previdenza – se la persona assicurata percepisce una rendita d’invalidità intera dall’Assicurazione federale per l’invalidità, eventualità che, come visto, potrà se del caso realizzarsi non prima del mese di gennaio 2011.

Di conseguenza – contrariamente a quanto sembra voler sostenere la AT 2 la quale, a motivo dell’incapacità al lavoro di CV 1, non ammette in concreto (facendo riferimento agli artt. 141 [sic!] e 124 CC) la possibilità  di una divisione (cfr. XIX, XXIV, XXX, XLI) e a quanto asserito dalla CV 2 che, senza per altro aver sinora riconosciuto a favore dell’assicurata il diritto a prestazioni LPP, asserisce, anch’essa con riferimento all’esistenza di un’incapacità al lavoro, essersi già realizzato un “caso previdenziale” (cfr. XIII, XIII/1, XL) – una divisione del capitale pensionistico di CV 1 depositato presso i due istituti risulta quindi sicuramente attuabile (ciò che in sostanza riconoscono pure gli ex coniugi; cfr. XIX, XXXI), non essendo nella fattispecie sopraggiunto, per i motivi suesposti, un caso di previdenza (invalidità) durante il matrimonio ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 CC.

                             2.3.2   AT 1, già assicurato presso l’istituto di previdenza di RA 3, risulta invece aver (incontestatamente) accumulato un avere previdenziale divisibile di CHF 10'041.24 attualmente depositato su un conto di libero passaggio presso la AT 2 (cfr. VIII, XIV). 

                             2.3.3   Stante quanto sopra, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito complessivo di CHF 2'417.70 (14'876.65 - 10'041.24 : 2).

                                2.4   Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

                                         La somma di CHF 2'417.70, di cui CHF 1'378.10 a carico della AT 2 (contratto __________) e CHF 1'039.60 a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso la CV 3, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF  9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 9 settembre 2010 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad esso intestato presso la AT 2.

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.5   Entrambi gli ex coniugi hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura (cfr. IX, XXXI).

                                         Presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (art. 28 cpv. 2 Lptca, artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari).

                                         A non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, op. cit., ad art. 25a , n. 13), ha potuto sostanzialmente essere evasa sulla base delle attestazioni degli istituti previdenziali e di libero passaggio interessati e della documentazione, di facile lettura, acquisita d’ufficio agli atti, senza particolari interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

                                         Difettando una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, le rispettive istanze devono di conseguenza essere respinte.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 14'876.65.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 10'041.24.

                                 3.-   E' fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a favore del conto di libero passaggio __________ intestato a AT 1 presso la AT 2, la somma di CHF 1'378.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 settembre 2010.

                                 4.-   E' fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 e a favore del conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1, la somma di CHF 1'039.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 settembre 2010.

                                 5.-   Le domande d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentate da AT 1 e CV 1 sono respinte.

                                 6.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 7.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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