Raccomandata
Incarto n. 34.2008.52 rg/td
Lugano 22 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 25 agosto 2008 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1 in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con effetto dal 1. luglio 2001, tramite contratto d’adesione 6 luglio 2001 con la AT 1 (doc. A), la ditta individuale __________ di CO 1 e __________ (dal 15 ottobre 2004 __________) quale datore di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.
1.2. A seguito del mancato pagamento – dopo invio di diffide (doc. L, M, N.) e sciolto il contratto d’adesione per disdetta del datore di lavoro con effetto al 31 dicembre 2006 (doc. O) – di arretrati contributivi per un ammontare complessivo di fr. 11'155.-- (cfr. conteggio sub doc. T), adite le vie esecutive da ultimo con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. V), con la petizione in oggetto la AT 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5% dal 31 agosto 2007, nonché al rimborso di fr. 600.-- per spese di mora e di ulteriori spese come da precetto, postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione ad esso interposta, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
1.3. Il convenuto, malgrado l’assegnazione di due termini (l’ultimo con ordinanza 24 settembre 2008), non ha presentato la risposta di causa.
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brüh-wiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3. Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4. Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in oggetto, essendo del resto stata sollevata da parte del convenuto.
Giusta l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi ammesso. Le modalità di calcolo e versamento dei contributi non risultano parimenti essere mai state contestate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati gli accrediti a favore del datore di lavoro (cfr. estratti conto sub doc. C-I), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione, deve essere riconosciuto.
2.5. Disatteso deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.
Secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti.
2.6. Disattesa deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione all’UE di __________ (cfr. doc. V).
Al riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’e-splicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106); STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).
2.7. Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere cifrato in fr. 11'155.--.
2.8. La Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 31 agosto 2007.
Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
2.9. Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 14 novembre 2007 dell’UE di __________.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.10. Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce tuttavia un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; art. 29 cpv. 3 Lptca). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).
Nel caso in esame il convenuto non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviategli dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad esso vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.--.
2.11. L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361). Tuttavia, se il com-portamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili (DTF 128 V 133 e 323, 127 V 207, 126 V 150).
Nel caso concreto, stante il suevidenziato comportamento del convenuto, si giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr. 500.-- per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ CO 1 è condannato a versare alla AT 1 fr. 11'155.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2007.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 14 novembre 2007 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 11'155.-- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2007.
2.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti