Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2008 34.2008.48

20. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,574 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Divisione degli averi previdenziali per causa di divorzio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2008.48   RG/sc

Lugano 20 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 14/15 luglio 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2  

a  

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 3. CV 3     in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

considerato                    in fatto e in diritto

                                 1.1   Con sentenza 25 giugno 2008, cresciuta in giudicato il 14 luglio 2008, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 26 giugno 1999 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui è stata concordata una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio e sino al 31 dicembre 2007.

                                 1.2   Il 14/15 luglio 2008 il giudice del divorzio ha rimesso ex art. 142 cpv. 2 CC la causa al TCA quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

                                1.3   Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2  LOG.

                                2.2   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del di-vorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

                                         A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla re-visione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                2.3   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

                                2.4  

                             2.4.1   Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (26 giugno 1999)  CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 1'283.50 presso il __________ (cfr. VII) e di una avere di fr. 7'605.80 sul conto di libero passaggio 280.71.690.000 presso la __________ (fr. 7'483.80 al 1. gennaio 1999 aumentati degli interessi al 3.25% maturati a fine giugno 1999; cfr. XVI/3).

                                         Il 31 dicembre 2007 essa disponeva invece presso la CV 3 di un avere di fr. 9'599.15 sul conto di libero passaggio __________ (dove nel settembre è stato trasferito da parte della __________ un capitale di fr. 8'985 accumulato a far tempo dall’agosto 1999; cfr. V/2, V), di un avere di fr. 1'925.40 sul conto di libero passaggio __________ (dove nel dicembre 2001 è stata trasferita la prestazione accumulata presso il __________, cfr. XVI/1-2) e di un avere di fr. 8'967.-sul conto __________ (aperto nel settembre 1998 a seguito del trasferimento della pre-stazione di fr. 7'470.40 da parte della __________, cfr. XVI/4). Il 31 dicembre 2007 essa disponeva pure di u-na prestazione d’uscita di fr. 55.25 presso la __________ (cfr. XV).

                                         Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2), l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm / Baumann / Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

                                         Nella specie l’avere di fr. 1'283.50 esistente al momento del matrimonio aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio  (fr. 391.10) – calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve essere di conseguenza cifrato in fr. 1'674.60.

                                         Ne consegue che il capitale pensionistico soggetto a divisione ammonta complessivamente a fr. 9'905.20 (55.25 + 9'599.15  + 1'925.40 – 1'674.60). (Non vengono  considerati nel calcolo della divisione i rispettivi summenzionati averi di fr. 7'605.80  [al momento del matrimonio] e fr. 8'967.-- [in data 31 dicembre 2007] di cui al conto di libero passaggio __________ presso la CV 3, in quanto trattasi di capitale accumulato prima del matrimonio aumentato unicamente degli interessi sino al divorzio).

                             2.4.2   AT 1 risulta per contro aver accumulato presso la __________ un avere pensionistico soggetto a divisione di fr. 86'613.--, ora depositato sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 2 (cfr. XIV).

                             2.4.3   Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 38'353.90 ([86'613 : 2] – [9'905.20 : 2]).

                                2.5   Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

                                         La somma di fr. 38'353.90, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1, conformemente a quanto da lei indicato, sul conto di libero passaggio nel frattempo aperto presso la __________ (cfr. XIX).

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 86'613.--.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 9'905.20.

                                 3.-   E' fatto ordine a AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio n. __________ intestata a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 38'353.90 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2007.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2008.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2008 34.2008.48 — Swissrulings