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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2007 34.2007.8

13. Juni 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,642 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Divorzio. Divisione degli averi previdenziali. Assistenza giudiziaria non ammessa

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.8   RG/sc

Lugano 13 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 25/26 gennaio 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 3. AT 3  

a  

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 3. CV 3     in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato                     in fatto e in diritto

che                              -     con sentenza 28 dicembre 2006, cresciuta in giudicato il 22 gennaio 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e __________ (nata __________) e stabilito il diritto di quest’ultima alla metà della prestazione d’uscita acquisita dall’ex marito dalla data del matrimonio alla crescita in giudicato del divorzio rispettivamente il diritto di CV 1 a un quarto della prestazione acquisita dalla ex moglie nel medesimo periodo;

                                    -     il 25/26 gennaio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

                                     -   ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

                                     -   l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                                     -   a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

                                     -   competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

                                     -   dalla documentazione agli atti risulta che l’avere acquisito durante il matrimonio (e precisamente sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) e soggetto a divisione ammonta per CV 1 a complessivi fr. 22'224.40, di cui fr. 9’899.85 attualmente depositati presso la CV 3 (XXII) e fr. 12'324.55 accumulati presso la AT 2 (IV); per AT 1 a complessivi fr. 43'747.50, di cui fr. 2'472.70 accumulati presso la CV 2 (XI) e fr. 41'274.80 attualmente depositati presso la AT 3 (XII);

                                     -   stante quanto sopra, considerata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e quindi i consecutivi rispettivi crediti di fr. 10'936.90 (43'747.50 x 1/4) a favore dell’ex marito e di fr. 11'112.20 (22'224.40 x 1/2) a favore della ex moglie, a quest’ultima spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito complessivo di fr. 175.30;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   la somma di fr. 175.30, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 22 gennaio 2007 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata da parte della AT 2 a debito del conto intestato a CV 1 (__________) - sul conto intestato a AT 1 (__________);

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

                                     -   per il tramite del proprio legale con istanza 15 febbraio 2007 CV 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                     presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);

                                     -   a non aver dubbi la presente procedura, retta dal principio inquisitorio, non ha presentato elementi di particolare difficoltà sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA di data 26 gennaio 2007, il patrocinatore di CV 1, dopo aver in un primo momento in sostanza indicato - riprendendo per altro i dati contenuti nell’incarto pretorile - quali fossero di istituti previdenziali a cui gli ex coniugi sono stati assicurati durante il matrimonio, ha successivamente cifrato, alla luce della documentazione - di facile lettura - nel frattempo acquisita dal TCA, le rispettive pretese da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio;

                                     -   di conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 15 febbraio 2007 deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 22'224.40.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 43'747.50.

                                 3.-   E' fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di CV 1 (__________) e a favore del conto di AT 1 (__________) la somma di fr. 175.30 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 22 gennaio 2007.

                                 4.-   L’istanza 15 febbraio 2007 di CV 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 5.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 6.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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