Raccomandata
Incarto n. 34.2007.29 rg/sc
Lugano 19 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 17 aprile 2007 del TF nella causa deferitagli l’8 luglio 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1 2. AT 2 3. AT 3 4. AT 4
a
1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con sentenza 10 giugno 2005, cresciuta in giudicato il 4 luglio 2005, il Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________), riconoscendo a ciascuno coniuge il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio;
- il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- esperita l’istruttoria, interpellati segnatamente gli ex coniugi nonché gli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati, con sentenza 23 gennaio 2006 il TCA, accertato - sulla base dei dati e delle attestazioni rilasciate dalla AT 3 e dalla AT 2 per quanto riguarda AT 1 e dal CV 2antonale per quanto riguarda AT 1 __________) - un credito complessivo di spettanza di quest’ultima di fr. 172'909.15, ha ordinato il versamento a favore della ex moglie presso il suo istituto previdenziale di fr. 138'154.40 a carico della AT 3, di fr. 11'688.65 a carico della polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 3 e di fr. 23'066.10 a carico del conto di libero passaggio n. __________ presso la __________, oltre interessi compensativi su tali importi a datare dal 4 luglio 2005 e sino al momento dell’effettivo trasferimento;
adita dalla AT 3 tramite ricorso 22 febbraio 2006, con sentenza 17 aprile 2007 la II Corte di diritto sociale del Tribunale federale - accertato il manifesto l’errore in cui è incorsa, per sua stessa ammissione, la fondazione ricorrente nell’aver rilasciato nelle more della procedura cantonale una dichiarazione d’attuabilità riferita ad un altro AT 1 (il AT 1 parte alla procedura di divisione essendo stato unicamente assicurato presso la AT 3 dal 1. aprile 1999 al 9 ottobre 2002 con successiva creazione della polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 3; cfr. doc. XIII inc. 34.2005.47, cfr. ricorso di diritto amministrativo di AT 3 sub doc. XXXII in inc. 34.2005.47) e nell’aver consequenzialmente accreditato la somma di fr. 138'154.40 a favore dell’ente previdenziale di AT 1 (__________) in ottemperanza al giudizio cantonale 23 gennaio 2006 - ha annullato quest’ultimo e rinviato la causa al TCA affinché, previo complemento istruttorio volto a raccogliere i dati corretti, si pronunciasse nuovamente sulla ripartizione degli averi previdenziali di spettanza degli ex coniugi __________;
il TCA ha quindi interpellato la AT 3 - presso cui AT 1 dispone della polizza di libero passaggio n. __________ - ai fini della quantificazione dell’avere di libero passaggio ivi presente in data 4 luglio 2005, richiedendo parimenti una nuova conferma circa l’attuabilità di una divisione;
con scritto 27 giugno 2007 la AT 3, precisando che la polizza n. __________ è stata allestita a seguito dell’uscita di AT 1 dalla AT 3 presso cui è stato assicurato nel periodo 1. aprile 1999-9 ottobre 2002, ha quantificato l’ammontare dell’avere di libero passaggio in data 4 luglio 2005 in fr. 28'091.30 e confermato l’attuabilità di una sua divisione (IV inc. 34.2007.29);
- dal canto suo la AT 2 ha confermato che l’avere di libero passaggio di spettanza diAT 1 in data 4 luglio 2005 ammontava a fr. 55'382.35 e che in data 17 marzo 2006, a seguito del giudizio cantonale, ha già provveduto a trasferire la somma di fr. 23'066.10 a favore di CV 1 (__________) presso il CV 2 (III inc. 34.2007.29);
dal fascicolo emerge inoltre che a seguito del giudizio 26 gennaio 2006, in data 14 febbraio 2005 il CV 2 ha nel frattempo già provveduto a restituire alla AT 3 la somma di fr. 140'130.45 (XXVII, XXVIII inc. 34.2005.47) e che con valuta 4 luglio 2007 la AT 3 ha già accreditato al CV 2, tramite prelievo dalla polizza __________ l’importo di fr. 11'688.65 (IV inc. 34.2007.29);
richiesti dal TCA a voler presentare osservazioni in merito a suddette risultanze, degli ex coniugi solo CV 1 (-__________) ha dato riscontro precisando di rimettersi al giudizio del Tribunale;
l’intera documentazione acquisita agli atti é stata trasmessa alla AT 4, la quale non ha presentato osservazioni al riguardo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
dagli atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio (14 dicembre 1984) CV 1 e AT 1 disponessero di una prestazione d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP;
- per contro, al momento del divorzio (4 luglio 2005, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio: cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) CV 1 disponeva presso il CV 2 - cui è affiliata a far tempo dal 1. febbraio 1985 di una prestazione d’uscita di fr. 69'440.10 (IV/bis in inc. 34.2005.47), mentre AT 1 disponeva presso AT 3 (polizza di libero passaggio n. 1.267762) di un avere di fr. 28'091.30 (IV in inc. 34.2007.29; VI in inc. 34.2005.47), nonché di un avere di fr. 55'382.35 presso la AT 2 (conto n. __________) (III in inc. 35.2007.29; XIII, XVII in inc. 34.2005.47);
- considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio (fr. 83'473.65 rispettivamente fr. 69'440.10), i consecutivi rispettivi crediti di fr. 41'736.85 e fr. 34'720.05, a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito, presso il CV 2 dove essa è tuttora assicurata (VIII inc. 34.2007.29; cfr. i combinati artt. 3-5 e 22 cpv. 1 LFLP), di fr. 7'016.80 - di cui fr. 2'361.15 a carico della polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 3 e fr. 4'655.65 a carico del conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (4 luglio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]);
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 69'440.10.
2. La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 83'473.65.
3.1. La AT 3 è tenuta a versare, tramite prelevamento dalla polizza di libero passaggio n. __________ intestata a AT 1 (n. AVS. __________), a favore di __________ presso il CV 2, l’importo di fr. 2'361.15, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio 2005.
3.2. Quanto nel frattempo già versato al CV 2 in eccedenza all’importo dovuto conformemente al dispositivo n. 3.1. dovrà essere da questi restituito alla AT 3 a credito della polizza n. __________ intestata a __________.
4.1. La AT 2 è tenuta a versare, tramite prelevamento dal conto n. __________ intestato a AT 1, di versare a favore di CV 1 presso il CV 2, la somma di fr. 4'655.65 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio 2005.
4.2. Quanto nel frattempo già versato al CV 2 in eccedenza all’importo dovuto conformemente al dispositivo n. 4.1 dovrà essere da questi restituito alla AT 2 a credito del conto n. __________ intestato a __________.
5. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti