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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2006 34.2006.59

15. Dezember 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·841 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.59   rg/sc

Lugano 15 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 27 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1     in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che                              -   con la petizione in oggetto l’attore, già direttore __________, conviene dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1, contestando il mancato versamento, a far tempo dal gennaio 2005, dell’intera rendita della previdenza professionale di sua spettanza e rim-proverando all’istituto previdenziale di aver illecitamente operato una compensazione con asserite pretese di restituzione di prestazioni indebitamente percepite;

                                     con la risposta di causa la CO 1, richiamati gli artt. 73 cpv. 3 LPP e 65 cpv. 2 OCPC 1, chiede la reiezione della petizione per carenza di competenza territoriale;

                                     -   nel termine assegnatogli per prendere posizione sull’eccezio-ne sollevata da controparte, con scritto 11 dicembre 2006 il patrocinatore dell’attore ha comunicato di riconoscere l’in-competenza territoriale di questo TCA postulando l’assegna-zione di un termine di 60 giorni per inoltrare l’azione al competente tribunale di __________;  

                                     a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1° revisione della LPP - le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le. L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata revisione - stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Decisivo per stabilire il luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assicurato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460);

                                     l’art. 65 cpv. 1 OCPC 1 stabilisce che per le azioni promosse in seguito a vertenze fra Publica e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73 LPP. Come l’art. 73 cpv. 3 LPP, anche l’art. 65 cpv. 2 OCPC 1 prescrive che il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d’insediamento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata;

                                     -   quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2003, p. 477; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1999, p. 57);

                                     -   dal fascicolo emerge che l’attore, fino alla cessazione della sua attività lavorativa avvenuta nel 1986, ha prestato lavoro a __________ in qualità di direttore dell’__________ alle dipendenze della __________, affiliata quale datore di lavoro alla __________, ora CO 1 con sede a __________ (art. 2 OCPC 1);

                                     risulta quindi che l’istituto previdenziale convenuto non ha sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo dell’a-zienda presso cui l’attore é stato impiegato;

                                     di conseguenza la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il merito della vertenza deve essere negata;

                                     essendo nella specie __________ sia luogo dell’azienda presso la quale l’attore è stato impiegato sia sede della CO 1, gli atti - conformemente al principio generale valido anche nell’am-bito delle assicurazioni sociali, secondo cui l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA 19 novembre 2002 nella causa B. [B 10/02], 25 gennaio 2000 nella causa B. [H 363/99]; Locher, op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, FS Koller 1993, p. 459s) - devono essere trasmessi al competente Ver-waltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________;

                                     -   la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP). Nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è irricevibile per carenza di competenza territoriale.

                                 2.-   Gli atti vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza.                                       

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   Non si assegnano ripetibili.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 10 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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