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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.06.2007 34.2006.50

1. Juni 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,552 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Divorzio. Divisione degli averi previdenziali. Prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione. Carettere vincolante della chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.50   rg/td

Lugano 1 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 26/28 settembre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

1. AT 1     rappr. da:RA 2 2. AT 2     

a  

CV 1 rappr. da: RA 1     in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)  

considerato                     in fatto e in diritto

che                              -     con sentenza 28 agosto 2006, cresciuta in giudicato il 19 settembre 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) e stabilito il diritto di quest’ultima alla metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio;

                                    -     il 26/28 settembre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

                                     -   ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ come pure all’istituto di previdenza interessato (AT 2) di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha esperito ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo. In data 16 marzo 2007 lo scrivente Tribunale ha inoltre ordinato a suddetto ente previdenziale di non dar seguito a eventuali richieste di prelievo in contanti da parte di AT 1 sino all’emanazione di una decisione nel merito della causa;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

                                     -   l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                                     -   a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

                                     -   competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

                                     -   nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio (1. settembre 1995) AT 1 (nato il 5 febbraio 1972 e quindi non ancora sottoposto all’assicurazione vecchiaia alla data del matrimonio, cfr. art. 7 cpv. 1 LPP) disponesse di averi pre-videnziali, mentre che al momento del divorzio (19 settembre 2006, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) egli disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 20'359.50 presso la AT 2 (XX). Su richiesta del TCA detta fondazione ha comunicato che in data 8 maggio 2007 la prestazione d’uscita ammontava a fr. 23'452.10 (XXIV). Dal fascicolo emerge inoltre che nel settembre 2002 AT 1 ha regolarmente prelevato, presso la __________, istituto previdenziale cui era in precedenza assicurato, la somma di fr. 26'000.-- per il finanziamento della proprietà d’abitazione di cui al fondo mappale n. __________ RFD di __________ (VII/C, XII; cfr. pure: lettera 6 luglio 2006 del Pretore alle parti e notifica di prelievo AFC del 18 ottobre 2002, in inc. pretorile; cfr. estratto RF, doc. XIX/1). L’ammontare della prestazione presente al momento del divorzio come pure il suddetto prelievo da parte di AT 1 non sono stati oggetto di contestazione alcuna da parte degli ex coniugi nelle more della presente procedura;

                                     -   AT 1, pur riconoscendo che prelievi effettuati in costanza di matrimonio per il finanziamento della proprietà d’abitazione (art. 30c LPP) debbano essere considerati come prestazione da dividersi in caso di divorzio, chiede tuttavia che l’importo di fr. 26'000.-- non venga nella specie considerato ai fini della divisione, sostenendo al proposito che nell’ambito delle trattative per la stesura della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio CV 1 avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa su tale somma - ciò che risulterebbe d’altronde pure, a mente dell’ex marito, dal punto n. 2 della transazione conclusa dinanzi al Pretore il 16 marzo 2004 nell’ambito della procedura speciale concernente l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale promossa da CV 1 nel febbraio 2004, dove le parti hanno pattuito di assegnare in uso al marito l’abitazione coniugale finanziata tramite suddetto prelievo rispettivamente che le parti avrebbe concordato di non considerare detto prelievo ai fini della divisione. AT 1 rileva altresì come la richiesta di escludere dalla divisione quanto prelevato anticipatamente per il finanziamento dell’abitazione sia già stata formulata nelle more della procedura di divorzio tramite scritto 26 luglio 2006 al Pretore (VII/A);

                                     -   CV 1 si oppone fermamente a tale richiesta, facendo in sostanza rilevare di non aver mai rinunciato ai suoi diritti sull’avere previdenziale del marito, ed in particolare sull’importo anticipatamente prelevato per il finanziamento dell’abitazione. Oltre a chiedere l’assegnazione di ripetibili, con istanza 4 ottobre 2006 essa postula pure l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

                                     richiesta dal TCA, nella sua veste di parte alla presente procedura, a prendere posizione sulle rispettive allegazioni e conclusioni degli ex coniugi __________ quo alla divisione dell’importo oggetto di prelievo anticipato, la AT 2 è rimasta silente;

                                     prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà dell'abitazione non ancora rimborsati al momento del divorzio non perdono la loro natura previdenziale e mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio - senza computo di interessi (DTF 128 V 230, SJ 2002 p. 489; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss; Sandoz, Prévoyance professionnelle et acquisition du logement par des personnes mariées, in: FS Hausheer, pp. 315ss) - e devono quindi essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122, 123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP; art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29 consid. 3.3.1, 132 V 332 consid. 3, 128 V 230; SVR 2006 BVG n. 7; SJ 2002 pp. 489ss; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in: SJ 200 p. 485);

                                     -   la richiesta di AT 1 di escludere dalla divisione l’importo prelevato per il finanziamento dell’abitazione deve - a prescindere dalla fondatezza o meno degli argomenti addotti a sostegno dell’asserita (e contestata) rinuncia da parte di CV 1 - essere disattesa in quanto non proponibile in questa sede. Non considerare ai fini della divisione detto prelievo equivale infatti a non riconoscere a CV 1 la metà della prestazione acquisita dal marito durante il matrimonio e quindi ad operare una ripartizione diversa da quella stabilita dal Pretore in maniera vincolante per il giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito dal profilo materiale è limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del divorzio (DTF 130 III 341, 128 V 46; STFA 16 agosto 2006 nella causa F. [B 116/03], 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]; Geiser, cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC, p. 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC; DTF 133 V 29 consid. 3.3.1, dove il TFA, in un caso dove era stato deciso dal giudice civile un riparto a metà, ha tra l’altro precisato che il prelievo per l’abitazione era da includere nella divisione; DTF 132 V 337, dove il TFA ha ammesso la possibilità per gli ex coniugi, nell’ambito di una procedura ex art. 142 cpv. 2 CC e 25a LFLP, di concludere una transazione dinanzi al giudice delle assicurazioni sociali unicamente per quanto attiene alle modalità della divisione, senza possibilità di modifica della quota di ripartizione stabilita dal giudice civile, precisando che in tale contesto può essere fatta oggetto di transazione una posticipazione della divisione dell’importo prelevato). A conoscenza del prelievo avvenuto durante il matrimonio (cfr. lettera 27 giugno 2006, con annesso, del patrocinatore di AT 1 al Pretore e lettera 6 luglio 2006 del Pretore alle parti, in inc. pretorile), delle pattuizioni contenute nella convenzione 10/13 ottobre 2005 (I) e della richiesta di cui allo scritto 26 luglio 2006 del legale di AT 1 (VII/A), il giudice del divorzio ha nondimeno ritenuto di stabilire a favore di CV 1 un ripartizione a metà dell’avere acquisito dal marito durante il matrimonio, prescindendo quindi dall’applicazione dell’art. 123 CC che gli avrebbe consentito, in particolare sulla base della summenzionata richiesta 26 luglio 2006 (VII/A), di decidere diversamente escludendo segnatamente dalla divisione suddetto prelievo (in argomento cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, ad art. 122/141-142, n. 44). L’art. 123 CC disciplina infatti i casi in cui può essere derogato al principio della ripartizione a metà ex art. 122 CC sia per rinuncia totale o parziale (cpv. 1) - le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il coniuge rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (art. 141 cpv. 3 CC), ritenuto che la pattuizione di una rinuncia deve essere chiara e completa (art. 140 cpv. 2 CC) - sia per rifiuto da parte del giudice del divorzio in tutto o in parte della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi posteriormente al divorzio (sul punto cfr. Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht (art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 92ss; DTF 129 III 577; FamPra 2003 pp. 416ss; Sutter/Freiburghaus, op. cit., ad art 123 n. 3ss, 10ss; Baumann/Lauterburg, Fam/Pra/Kommentar, 2000, ad art. 123 n. 34ss, 112ss);

                                     -   l’ammontare complessivo della prestazione acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione si compone quindi dell’avere di fr. 20'359.50 esistente al momento del divorzio presso la AT 2 e dell’importo di fr. 26'000.-- prelevato nel settembre 2002 per il finanziamento dell’abitazione;

                                     stante un avere complessivo da dividere di fr. 46'359.50 e considerata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta quindi una prestazione di fr. 23'179.75 che dovrà esserle accreditata da parte della AT 2, presso cui AT 1 dispone (valuta 8 maggio 2007) di un avere di fr. 23'452.10 (cfr. supra);

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   la somma di fr. 23'179.75, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 19 settembre 2006 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la __________, dove essa ha nel frattempo aperto un conto di libero passsaggio (IV; cfr. modulo d’apertura conto, in inc. pretorile);

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 46'359.50.

                                 2.-   E' fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 23'179.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 settembre 2006.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   AT 1 verserà a CV 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria 4 ottobre 2006.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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