Raccomandata
Incarto n. 34.2006.3 rg
Lugano 16 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 27 gennaio 2006 dal Pretore della Giurisdizione di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2
a
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con sentenza 28 dicembre 2005, cresciuta in giudicato il 24 gennaio 2006, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra i coniugi CV 1 (d’ignota dimora) e AT 1 (nata __________), riconoscendo a ciascun coniuge il diritto a metà della prestazione d’uscita accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio;
- nella sentenza di divorzio il Pretore - dopo aver rilevato che “dalla documentazione prodotta dall’attrice non risultano i dati né della sua previdenza, né di quella del marito”, che “dovendo questo giudice trasmettere questi dati al Tribunale cantonale delle assicurazioni, si impone di fissare un termine per fornire le indicazioni necessarie, suffragate dall’eventuale documentazione circa gli istituti previdenziali presso i quali entrambi i coniugi probabilmente detengono averi, con i relativi importi” e che “dal gennaio 2002 il marito è stato espulso dal territorio svizzero” - ha stabilito la ripartizione a metà delle prestazioni d’uscita acquisite dai coniugi dal 22 settembre 1997 e fino al 28 gennaio 2002, assegnando inoltre alla ex moglie un termine di 20 giorni per provvedere alla produzione di quanto sopra indicato;
- passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha trasmesso l'intero incarto al TCA “per il calcolo del quantum delle prestazioni di libero passaggio da trasferire”;
- il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ (all’ex marito, d’ignota dimora, per via edittale) nonché alla Cassa pensioni AT 2 - quale istituto previdenziale cui, nel frattempo, è risultata essere affiliata AT 1 - di determinarsi sull’importo da ripartire (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 LFLP
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;
- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- a norma dell’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la comunicazione dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura. Egli fissa un termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare le relative conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- dalla documentazione agli atti non risulta che CV 1 sia mai stato affiliato a qualsivoglia istituto previdenziale e abbia quindi accumulato averi previdenziali dalla data del matrimonio e sino al 28 gennaio 2002 (data ritenuta determinate dal giudice del divorzio ai fini della divisione);
per quanto riguarda AT 1 dal fascicolo emerge che essa dispone attualmente di una prestazione d’uscita presso la Cassa pensioni AT 2, accumulata però a far tempo dall’8 marzo 2004, data della sua affiliazione avvenuta quindi posteriormente al 28 gennaio 2002;
ne consegue che, in assenza - per entrambi gli ex coniugi - di comprovata affiliazione ad istituto previdenziale ai sensi dell’art. 122 CC, rispettivamente di accumulo di averi previdenziali nel periodo stabilito dal giudice del divorzio, non può essere dato seguito ad alcuna divisione;
tale situazione avrebbe del resto potuto e dovuto essere accertata nell’ambito della procedura di divorzio da parte del Pretore della Giurisdizione di __________, il quale - ancora una volta (cfr. STCA 16 dicembre 2004 nella causa M., inc. 34.2004.53 e STCA 13 dicembre 2005 nella causa B., inc. 34.2005.70) - ha sbrigativamente ritenuto di poter stabilire la quota di ripartizione in applicazione dell’art. 122 CC e trasmettere in seguito la causa allo scrivente TCA, senza accertare l’effettiva affiliazione dei coniugi ad un istituto di previdenza. Giova al riguardo ricordare che, come evidenziato in entrambe le succitate sentenze, una divisione giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 CC, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio, cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condizione non essendo adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41, 127 III 433; STF 18 dicembre 2003 nella causa A., in: SJ 2004 pp. 369ss; Baumann/Lauterburg, cit., art. 122 n. 1). Se è dato un caso d’applicazione dell’art. 122 CC - nel caso in cui quindi sussistano prestazioni d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente diritti verso istituti di libero passaggio - e i coniugi non si sono accordati sulla divisione della prestazione d’uscita o sulle modalità d’esecuzione della divisione, il giudice del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle proporzioni della divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P., B 1/00) e rimette d’ufficio la causa al giudice competente ai sensi della LFLP a procedere alla divisione (art. 142 cpv. 2 CC). Non compete al giudice di cui all’art. 25a LFLP - chiamato in caso di mancata intesa tra i coniugi ai sensi dell’art 142 cpv. 1 CC ad eseguire la divisione (Walser, Basler Kommentar, ZGB I, 2002, art. 142 n. 1ss) - bensì al giudice del divorzio verificare se siano effettivamente integrati gli estremi di cui all’art. 122 CC, che (al pari dell’ipotesi normativa di cui all’art. 124 CC) trova come detto applicazione solo se vi é affiliazione ad un istituto della previdenza professionale; l’art. 142 cpv. 1 e 2 CC (decisione da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di ripartizione e consecutiva trasmissione dell’incarto al giudice competente ai sensi della LFLP) presuppone - è bene ripeterlo - un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la mancata intesa dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo ad alcuna divisione delle prestazioni d’uscita tra gli ex coniugi AT 1 e CV 1.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti