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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2006 34.2006.2

24. August 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,587 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.2   RG

Lugano 24 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 19 gennaio 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1  

a  

1. CV 1 2. CV 2     in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato                   in fatto e in diritto

che                              con sentenza 1. dicembre 2005, cresciuta in giudicato il         5 gennaio 2006, il Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (ora __________) ed ha omologato l’accordo in cui è stato stabilito l’accredito a favore di quest’ultima della metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio e più precisamente sino al 31 luglio 2005;

                                     -   il 19 gennaio 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ad entrambi gli ex coniugi come pure all’istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione nonché della relativa documentazione prodotta agli atti si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

                                     -   l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                                     -   a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni;

                                     -   competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);    

                                     -   nella fattispecie, dagli atti di causa ed in particolare dal conteggio della CV 2 presso cui è attualmente depositato l’in-tero avere di previdenza accumulato da CV 1 (V, XI, XIII, XV, XVII/bis) - eseguito secondo i criteri stabiliti dagli artt. 22 e 22a LFLP risulta che la prestazione d’uscita accumulata dall’ex marito durante il matrimonio (e precisamente dal 17 giugno 1988 al 31 luglio 2005) ammonta a fr. 97'751.-- (X/2, XXIII/2);

                                     il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere ci-frato in fr. 48'875.50 (97'751 : 2);

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza oppure su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   la somma di fr. 48'875.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale im-porto a far tempo dal 31 luglio 2005 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT 1sul conto di libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso la __________ (XXVI/bis);

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

                                     per il tramite del proprio legale con scritto 7 febbraio 2006 AT 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                     presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);

                                     -   a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato e-lementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA di data 19 gennaio 2006 (III), il patrocinatore di AT 1, comunicando in un primo momento di non essere in grado di presentare delle conclusioni in merito all’importo da ripartire (VI), presa in seguito visione dell’intera documentazione acquisita ex officio dallo scrivente Tribunale, ha presentato uno scritto datato 26 giugno 2006 con il quale, sulla base della documentazione acquisita dal TCA (contenente in particolare il calcolo e la quantificazione della prestazione da dividere allestito dalla CV 2), ha cifrato la pretesa di spettanza della sua assistita (XXIV), senza per il resto più nulla osservare in merito alla successiva rettifica di calcolo operata da detto istituto (XXIII). La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base della documentazione, di facile lettura, acquisita dallo scrivente Tribunale, senza particolari interventi delle parti;

                                     -   di conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 7 febbraio 2006 di AT 1 deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 97'751.--.

                                 2.-   E' fatto ordine alla CV 2, __________, di versare a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________ (__________) la som-ma di fr. 48'875.50, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 luglio 2005.

                                 3.-   L’istanza 7 febbraio 2006 di AT 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono po-ste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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