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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2005 34.2005.70

13. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,778 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; nessuna divisione in assenza di elementi che permettono di ritenere che il coniuge sia o sia stato affiliato ad un istituto previdenziale ed abbia accumulato averi previdenziali durante il matrimonio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.70   rg

Lugano 13 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 7 novembre 2005 dal Pretore della Giurisdizione di __________ (art. 142 CC) e che oppone

AT 1  

a  

CV 1   in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che                              -   con sentenza 27 settembre 2005, cresciuta in giudicato il 2 novembre 2005, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi CV 1 e AT 1 (nata __________), statuendo al dispositivo 1.4 la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni di libero passaggio acquisite dai coniugi durante il matrimonio, e ciò nel caso in cui non sia ancora sopraggiunto un caso di previdenza;

                                     -   dalle motivazioni della sentenza emerge inoltre che il Pretore, dopo aver in particolare rilevato come dagli atti di causa “non é stato possibile verificare l’affiliazione di CV 1 ad un istituto di previdenza professionale”, ha optato per la summenzionata soluzione “non disponendo di alcuna indicazione al fine della ripartizione di quanto acquisito durante il matrimonio a titolo di previdenza professionale”; egli ha infine condizionato detta ripartizione alle “verifiche” da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                     -   passata in giudicato la sentenza di divorzio, il 7 novembre 2005 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto al TCA “per il calcolo del quantum delle prestazioni di libero passaggio da trasferire”;

                                     -   il TCA ha richiesto agli ex coniugi __________ di determinarsi sull’importo da ripartire (art. 25a cpv. 2 LFLP);

                                     -   AT 1 ha prodotto una dichiarazione della __________ attestante l’esistenza di un conto di libero passaggio aperto a suo nome nell’ottobre 2005 con un saldo di fr. 5'891.05 al 15 novembre 2005; essa ha precisato di non disporre di alcuna informazione in merito alla prestazione di libero passaggio dell’ex marito il quale, a mente sua, non avrebbe in realtà quasi mai lavorato, ed ha infine evidenziato come appaia ingiustificato procedere ad una divisione del proprio avere di previdenza, dichiarandosi per il resto disposta a rinunciare alla metà di eventuali averi pensionistici accumulati dall’ex coniuge;

                                     -   CV 1 è per contro rimasto silente;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

-secondo l’art. 122 CC

"  1Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

2Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti."

                                     -   per l'art. 142 CC

"  1In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.  gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

                                     -   giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

                                     secondo l’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la comunicazione dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura. Egli fissa un termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare le relative conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

                                     -   una divisione giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 CC - secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio - la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio, cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condi­zione non essendo adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41, 127 III 433; STF 18 dicembre 2003 nella causa A., in: SJ 2004 pp. 369ss; Baumann/Lauterburg, cit., art. 122 n. 1);

                                     -   se è dato un caso d’applicazione dell’art. 122 CC - nel caso in cui quindi sussistano prestazioni d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente diritti verso istituti di libero passaggio - e i coniugi non si sono accordati sulla divisione della prestazione d’uscita o sulle modalità d’esecu-zione della divisione, il giudice del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC  sulle proporzioni della divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P.,  B 1/00) e rimette d’ufficio la causa al giudice competente ai sensi della LFLP a procedere alla divisione (art. 142 cpv. 2 CC);

                                     -   nella specie questo TCA non può anzitutto non rilevare come il Pretore, pur costatando l’impossibilità di accertare l’esistenza di averi previdenziali di spettanza di CV 1 suscettibili di divisione ex art. 122 CC, ha nondimeno stabilito in applicazione di tale norma (sic!) il diritto per ogni coniuge - nel caso in cui un caso di previdenza non si fosse già realizzato - alla metà della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio dall’altro coniuge; il Pretore ha infine condizionato suddetta ripartizione alle “verifiche” da parte del TCA al quale è stato quindi trasmesso l’incarto (per altro senza notifica di quanto prescritto dall’art. 142 cpv. 3 cifra 3 e 4 CC) per il calcolo del quantum da trasferire;

                                     -   non compete al giudice di cui all’art. 25a LFLP - chiamato in caso di mancata intesa tra i coniugi ai sensi dell’art 142 cpv. 1 CC ad eseguire la divisione (Walser, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea/Ginevra /Monaco 2002, art. 142 n. 1ss) - verificare, dopo che il giudice del divorzio ha deciso una divisione ai sensi dell’art. 122 CC fissando la relativa chiave di ripartizione con consecutivo deferimento della causa giusta l’art. 142 cpv. 2 CC, se siano effettivamente adempiute le premesse giustificanti una siffatta soluzione (notasi per inciso che é invece riconosciuta una competenza del tribunale di cui all’art. 73 LPP a statuire sulla validità di un pagamento in contanti di una prestazione di libero passaggio effettuata da un coniuge durante il matrimonio [DTF 128 V 41ss; STFA 30 gennaio 2004 nella causa A., B19/03]; nell’ambito di una causa deferitagli ex art. 142 cpv. 2 CC, inoltre, il giudice di cui all’art. 73 LPP può, nel caso in cui costati l’impossibilità dal profilo tecnico di una divisione degli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio, rifiutare per inapplicabilità dell’art. 122 CC la divisione disposta nella sentenza di divorzio e rinviare quindi la causa al giudice civile affinché statuisca in applicazione dell’art. 124 CC [Schneider/Bruchez, cit., p. 259; RVJ 2002 p. 117ss]);

                                     l’art. 122 CC (come pure l’ipotesi normativa di cui all’art. 124 CC) trova, come detto, applicazione solo se vi é affiliazione ad un istituto della previdenza professionale; inoltre, l’applicazione dell’art. 142 cpv. 1 e 2 CC (decisione da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di ripartizione e consecutiva trasmissione dell’incarto al giudice competente ai sensi della LFLP) presuppone un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la mancata intesa dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss);

                                     -   in concreto né dalla sentenza di divorzio, né dai relativi atti di causa, né dalle dichiarazioni della ex moglie (nelle more della presente procedura essa ha precisato di non disporre di alcuna informazione in merito all’esistenza di averi previdenziali di spettanza dell’ex marito) si evince il benché minimo elemento che permetta di ipotizzare che CV 1 sia (o sia stato) affiliato ad un istituto previdenziale, abbia accumulato averi previdenziali durante il matrimonio e disponga di un diritto ad una prestazione d’uscita nei confronti di qualsivoglia istituto ai sensi dell’art. 122 CC;

                                     in simili circostanze - rilevato come non manchi di suscitare perplessità il modus operandi del Pretore, il quale (come già in una precedente fattispecie, cfr. STCA 16 dicembre 2005 nella causa M., inc. 34.2004.53) ha deciso la quota di ripartizione e trasmesso la causa allo scrivente Tribunale in applicazione dell’art. 142 CC senza che fosse in realtà accertata l’effettiva esistenza (per l’ex marito) d’affiliazione ai sensi dell’art. 122 CC - stante l’assenza, in base agli atti di causa, di elementi giustificanti una divisione delle prestazioni d’uscita ai sensi di detta norma rispettivamente degli artt. 22 e segg. LFLP, non è dato procedere ad alcuna divisione giusta l’art. 25a LFLP.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni previdenziali tra gli ex coniugi CV 1 e AT 1.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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