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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.07.2006 34.2005.59

19. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,567 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.59   rg/td

Lugano 19 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 12 settembre 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 3. AT 3  

a  

1. CV 1 rappr. da: RA 2 2. CO 1     in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)  

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con sentenza 8 agosto 2005, cresciuta in giudicato il 5 settem­bre 2005, il Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 ed ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio con cui i coniugi hanno concordato una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

                                     -   il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25° cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

                                     -   il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e agli istituti previdenziali interessati di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP ed ha effettuato ulteriori accertamenti;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

-    l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

-                                            il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CCS del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

                                     -   competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

                                     in concreto dagli atti all’inserto non risulta che AT 1 al momento del matrimonio disponesse di averi previdenziali. Per contro al momento del divorzio (5 settembre 2005, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; STFA 28 marzo 2006 nella causa X. e Y., B 16/05 e 17/05) essa disponeva di un avere di libero passaggio di fr. 744.25 presso AT 3 (VII/3), rispettivamente di una prestazione d’uscita di fr. 2'691.80 presso la AT 2 (IV/2);

                                     -   dal fascicolo risulta inoltre che CV 1 al momento del matrimonio disponeva presso la __________ di una prestazione d’uscita di fr. 11'366.-- (X, XVI/6), rispettivamente, al momento del divorzio, di un avere di libero passaggio di fr. 19'597.35 sul conto n__________ presso la AT 3, nonché di un avere di fr. 7'510.20 (importo comprensivo di fr. 2’241.50 provenienti dalla __________) sul conto n. __________ sempre presso la citata Fondazione (VIII/3, VIII/6);

                                     l’importo di fr. 2'241.50 confluito su predetto conto n. __________ presso la AT 3 risulta con ogni verosimiglianza essere stato accumulato precedentemente al matrimonio (XVI/5);

                                     l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

                                     -   la prestazione di spettanza di CV 1 al momento del matrimonio (fr. 11'366.--) aumentata degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 4'196.05) calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr.  www.berechnungsblaetter.ch) - deve quindi essere cifrata in fr. 15'562.05;

                                     -   considerati i rispettivi averi di previdenza accumulati durante il matrimonio e soggetti a divisione (fr. 9'304.-- per CV 1, fr. 3'436.05 per AT 1) e i consecutivi crediti di fr. 4'652.-- rispettivamente di fr. 1'718.05, a AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr. 2'933.95;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di li­bero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   pertanto, la somma di fr. 2'933.95, unitamente agli interessi com­pensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sen­tenza di divorzio (5 settembre 2005) e sino al momento del­l'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà essere trasferita a favore di Matilde Galvan D’Alessio sul  conto di libero passaggio n. 377.69.583.256 presso la CO 1;

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla cre­scita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e rela­tivi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA 4 settem­bre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 du­rante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 3'436.05.

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 du­rante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 9’304.--.

                                 3.-   E' fatto ordine alla AT 3 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a CV 1 e a favore del  conto n. __________ intestato a AT 1, la somma di fr. 2'933.95 oltre inte­ressi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5 settembre 2005.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono po­ste a carico dello Stato.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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