Raccomandata
Incarto n. 34.2005.51 RG
Lugano 13 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 20 luglio 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2
a
1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con sentenza 18 maggio 2005, cresciuta in giudicato l’8 giugno 2005, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, riconoscendo a ciascuno coniuge il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata dall’altro durante il matrimonio;
- il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dai coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP); delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 LFLP
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- per l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995, presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l’avere accumulato durante il matrimonio (contratto il 2 marzo 1985) e soggetto a divisione corrisponde per CV 1 (che ha accumulato averi previdenziali solo a far tempo dal luglio 1990, cfr. XXV, XXXI) all’avere di fr. 45'670.60 presente l’8 giugno 2005 presso la CV 2 dove egli risulta a tutt’oggi assicurato (XX); per AT 1 (che ha accumulato averi previdenziali solo a far tempo dal febbraio 1994, cfr. VIII) all’avere di fr. 31'059.30 esistente l’8 giugno 2005 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (XVIII);
suddetti importi, comunicati dai rispettivi istituti previdenziali nelle more della presente procedura, sono rimasti incontestati;
- considerati i rispettivi averi di previdenza accumulati durante il matrimonio, i consecutivi crediti di fr. 22'835.30 rispettivamente di fr. 15'529.65, a AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr. 7'305.65;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, SVZ 2000, p. 258);
- l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 7'305.65 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (8 giugno 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]) - dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato presso la AT 2;
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di LEI, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257 e sentenze inedite del TFA succitate);
per il tramite del proprio legale con scritto 5 agosto 2005 AT 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);
- a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA di data 21 luglio 2005, la patrocinatrice di AT 1, comunicando in un primo momento di non essere in grado di presentare delle conclusioni in merito all’importo da ripartire, presa in seguito visione dell’intera documentazione acquisita ex officio dallo scrivente Tribunale, ha presentato uno scritto datato 3 gennaio 2006 con il quale ha evidenziato come non figurassero agli atti i dati relativi all’avere accumulato dall’ex marito dalla data del matrimonio sino a luglio 1990 (circostanza che ha potuto essere chiarita tramite il richiamo, operato d’ufficio dal TCA, degli estratti del conto individuale di CV 1 presso le competenti casse di compensazione). La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base della documentazione, di facile lettura, acquisita dallo scrivente Tribunale, senza particolari interventi delle parti;
- di conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 5 agosto 2005 di AT 1 deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 45'670.60.
2.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 31'059.30.
3.- E' fatto ordine alla CV 2, __________ (contratto n. __________, polizza n. __________) di versare a favore di AT 1 sul conto __________ ad essa intestato presso AT 2, __________ la somma di fr. 7'305.65 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall’8 giugno 2005.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- L’istanza 5 agosto 2005 di AT 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti