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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2005 34.2004.70

31. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·759 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

mancato versamento dei contributi; domanda di condanna al versamento; riconoscimento del debito e conseguente stralcio della causa per intervenuto accordo tra le parti

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.70   FC/sc

Lugano 31 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 9 dicembre 2004 inoltrata da

Fondaz. istituto collettore LPP, ______________  

contro  

CV 1   in materia di previdenza professionale

-     letti ed esaminati gli atti;

-     richiamata la petizione 9 dicembre 2004 con cui la Fondazione istituto collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare il convenuto al versamento di fr. 12'974.10, oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 12'824.10 a titolo di contributi previdenziali (e spese) relativi al periodo 1. aprile 2003 - 30 giugno 2004, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________, nonché la rifusione di ripetibili;

-                                       vista la risposta di causa 29 dicembre 2004 con cui il convenuto ha 

     dichiarato:

      " Con la presente mi permetto di farvi avere la mia risposta di causa sulla petizione inoltrata dalla Fondazione istituto collettore LPP del 9 dicembre 2004.

In effetti non viene da me contestato l'affiliazione alla Fondazione neppure il conteggio presentato dalla stessa sui contributi scaduti e scoperti.

La situazione di mercato pure il mio stato di salute hanno portato la mia ditta in una grave situazione economica. Durante gli ultimi 2 anni sono stato spesso nell'impossibilità di poter svolgere al 100 % la mia attività a causa della mia salute. Inoltre la situazione del mercato e peggiorata e la mia preoccupazione era di saldare i stipendi dei miei dipendenti posticipando il pagamento di altri debiti. Purtroppo la situazione non è migliorata e pertanto non sono in grado di far fronte a tutte le spese correnti.

         Per i motivi sopraelencati mi vedo costretto a chiudere la mia attività per inizio annuo.

Non è mia prassi a non pagare i debiti ma con una rendita AVS inferiore a CHF 1'300.00 e senza più l'attività lucrativa mi è impossibile proporvi un piano di rientro." (Doc. III)

-                                       richiamato lo scritto 21 gennaio 2005 con cui parte attrice ha osservato:

      " In merito alla vs. richiesta del 11.01.2005, abbiamo preso atto delle osservazioni della controparte che non contesta nè l'affiliazione, nè l'importo posto in esecuzione. Le stesse vengono interpretate nel senso di un riconoscimento di debito e di un ritiro dell'opposizione.

Al signor CV 1 esprimiamo tutta la nostra umana comprensione per la delicata situazione con la quale è confrontato, ma da parte nostra non possiamo esimerci di dar seguito a nostro mandato.

Pertanto, si richiede che la causa venga stralciata dai ruoli per omologazione conforme alla legge." (Doc. V)

-     considerato come di fatto tra le parti sia venuto in essere un accordo nel senso del riconoscimento concorde del debito posto in esecuzione dalla Fondazione Istituto collettore LPP nei confronti di CV 1 e rilevato d’altro canto come l'accordo intercorso tra le parti possa essere omologato in quanto conforme alla legge e ai fatti, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto (SVR 1995 KV Nr. 54 pag. 167 consid. 4a; STFA del 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 502);

-     che di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 6 settembre 2004

      dell'UE di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l’importo di fr. 12'974.10 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 12'824.10;

-     che non si assegnano ripetibili (DTF 128 V 133s; AHI Praxis 2000 pag. 337);

    viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;

decreta                       

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli;

                                 2.-   E' rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ del 6 settembre 2004 dell'UE di __________ per l’importo di fr. 12'974.10 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 12'824.10;

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                 4.-   Intimazione agli interessati, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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