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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.04.2005 34.2004.67

18. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,747 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

mancato versamento di contributi; sentenza di condanna al versamento

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.67   FC

Lugano 18 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 9 dicembre 2004 di

Fondaz. istituto collettore LPP,  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale  

considerato in fatto e in diritto che

                                     -   per decisione n. 29662 del 20 luglio 2002, cresciuta in giudicato il 21 agosto 2002, la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione), ha affiliato d'ufficio CV 1, titolare dell’__________ di __________, quale datrice di lavoro, ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto dal 16 febbraio 2002 (doc. A e B);

                                     -   la Fondazione ha in seguito stabilito e notificato al datore di lavoro l’ammontare dei contributi dovuti, per quanto qui interessa, nel periodo 1. gennaio 2003 - 31 ottobre 2003

                                         (doc. C –F), diffidandone, da ultimo con lettera 27 gennaio 2004, il relativo pagamento per un importo complessivo ammontante, a tale data, a fr. 7'235.05 (doc. D-G);

                                     -   a seguito del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel marzo 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti di CV 1, __________ il precetto esecutivo n. __________ per un importo di fr. 6'069.75 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 e partecipazione alle spese di mora di fr. 150.-- (doc. I);

                                     -   l’escussa ha interposto opposizione;

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare CV 1 al pagamento di fr. 6'219.75 (comprensivo di spese) oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su fr. 6'069.75, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al succitato precetto esecutivo nonché la rifusione delle ripetibili;

                                     -   la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta di causa (II, III);

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

                                     -   il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta per il periodo 1. gennaio - 31 ottobre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1a revisione della LPP eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J. [U 158/03], del 24 maggio 2004 nella causa M. [C 205/03] consid. 1);

                                     -   nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato, tra l’altro, ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza rispettivamente ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a e b LPP);

                                     -   in casu, l’obbligo contributivo della datrice di lavoro, che è stata regolarmente affiliata all’Istituto collettore per la realizzazione della previdenza dei propri dipendenti (doc. A), non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

                                     -   secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

                                     -   in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. G);

                                     -   per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni."

                                     -   la richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non è intervenuta in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi allestito dall’attrice;

                                     -   il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

                                     -   infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. A-F). Il calcolo dei contributi dovuti relativamente al periodo 1. gennaio 2003 - 31 ottobre 2003 e rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli ricordati in precedenza e tiene inoltre conto delle mutazioni intervenute in detto periodo;

                                     -   in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo di fr. 5'797.30 relativo ai contributi non pagati, come pure l'importo di fr. 100.-per spese di diffida, di fr. 172.45 quale residuo di precedenti spese e di fr. 150.-- per spese di esecuzione (cfr. art. 4 Convenzione d’adesione, doc. A; cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla Convenzione; cfr. DTF 117 II 258) devono essere confermati;

                                     -   la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 9 marzo 2004 su fr. 6'069.75;

                                     -   ricordato come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89), poiché il convenuto è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare

                                         fr. 6'219.75 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su

                                         fr. 6'069.75;

                                     -   con la petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

                                     -   secondo la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 6'219.75 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su

                                         fr. 6'069.75 senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

                                     -   per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);

                                     -   nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il suo comportamento va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per

                                         fr. 200.--;

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278);

                                     -   nel caso concreto, considerata la non complessità della causa ed il valore della lite, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §)     Di conseguenza CV 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, ___________

                                                 fr. 6'219.75, a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1. gennaio 2003 - 31 ottobre 2003 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su fr. 6'069.75.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________ per fr. 6'219.75 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su fr. 6'069.75.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico della convenuta.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti