Raccomandata
Incarto n. 34.2004.50 BS/sc
Lugano 10 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 27 settembre 2004 di
AT 1
contro
Cassa pensioni CO 1, in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, classe __________, nell’ottica di un suo possibile prepensionamento, con scritto 6 ottobre 2003 ha chiesto alla Cassa pensioni CO 1 (in seguito: Cassa) le seguenti informazioni:
" Sono dipendente dello ____________ quale docente presso la Scuola __________ di __________ e sto valutando l'eventualità - a partire dal 1° settembre 2004 - di passare al beneficio della pensione.
Per l'attuale anno scolastico sono occupato nella misura del 91,67 % con uno stipendio lordo annuo di CHF 96'656.--.
Lo specchietto sotto riprodotto riporta l'andamento delle prestazioni della cassa per gli anni 2003 e 2004 (proiezione).
2003 CHF 32'859.-- 2'527.60 (13 mensilità);
2004 CHF 33'277.-- 2'559.75 (13 mensilità).
Le domande che mi permetto rivolgervi per compiere un'approfondita valutazione, sono le seguenti:
1. Nel caso decidessi di passare al beneficio della pensione allo 01.09.04, quale rendita mensile percepirei? (2'559.75)
2. Ho diritto a percepire una rendita supplementare per "l'anno ponte" 2004 - 2005 per sopperire alla rendita AVS e quale sarebbe la sua consistenza, mensile ed annuale?
3. Nel caso di un versamento della "rendita ponte", saranno dedotti dei contributi e se sì a quanto ammonteranno?
4. Il fatto di compiere i 64 anni al 31 ottobre 2004, e iniziando il pensionamento due mesi prima, porterebbe ad un'eventuale deduzione delle rendite come richiesto nelle domande 1 e 2?
5. È possibile - pur terminando il rapporto d'impiego il 31 agosto 2004 - richiedere il versamento della rendite solo a partire dal compimento del 64° anno, oppure debbo eventualmente chiedere l'effettivo pensionamento al 1° novembre 2004?
6. Mia moglie __________ è già al beneficio dell'AVS e percepisce una rendita mensile di CHF 1'072.--. Quella rendita sarebbe toccata oppure rimarrebbe integra?" (Doc. A)
Con lettera 10 ottobre 2003 il Capo Ufficio della Cassa ha così risposto:
" Con riferimento alla sua lettera provvediamo ad informarla sulla sua situazione previdenziale.
Prestazioni 01.09.2004
- pensione base fr. 3'065.00
- *supplemento sostitutivo AVS /AI fr. 942.00
Totale lordo fr. 4'007.00
* a partire dal compimento dei 64 anni (fine mese) l'importo è di
fr. 1'016.00 (a 65 anni viene soppresso)
* tredicesima mensilità fr. 3'065.00
Per quanto riguarda le altre richieste precisiamo quanto segue:
- i contributi AVS sono da versare direttamente (richiesta di affiliazione all'AVS);
- per i docenti il pensionamento deve coincidere con la fine dell'anno scolastico; eventuali deroghe a questo principio sono decise dal __________; considerato che lei non è al massimo della percentuale di pensione l'anticipo o posticipo del pensionamento ha un'influenza diretta sulla percentuale di pensione.
- il pensionamento, ritenuto che il Dipartimento sia d'accordo con questa sua richiesta, inizierà il primo del mese successivo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
I calcoli sono indicativi e sono basati sulle vigenti disposizioni. Il calcolo definitivo sarà eseguito sul caso concreto." (Doc. B)
Ricevute le suddette informazioni, il 9 dicembre 2003 l’assicurato ha informato la Cassa di aver inoltrato alla Divisione della __________ la richiesta di pensionamento anticipato per la fine del corrente anno scolastico, invitandola a predisporre le necessarie pratiche (doc. C).
Il 13 dicembre 2003 la Cassa ha comunicato l’accettazione della domanda di prepensionamento al 1° settembre 2004, preannunciando l’invio del conteggio della rendita (doc. D).
Risultando in particolare dal conteggio 1° settembre 2004 (doc. E) una pensione di vecchiaia mensile di fr. 2'441, invece dei fr. 3'065 indicati nella lettera 10 ottobre 2003, con scritto 6 settembre 2004 l’assicurato ha chiesto al Capo Ufficio della Cassa spiegazioni in merito alla differenza di fr. 624 (doc. F).
Quest’ultimo, con comunicazione telefonica 7 settembre 2004, avrebbe confermato una rendita di diritto di fr. 2'441 al mese, dichiarandosi dispiaciuto dell’erronea indicazione contenuta nella lettera 10 ottobre 2003 (cfr. petizione).
1.2. Con la presente petizione, AT 1, dopo aver elencato brevemente i fatti, ha chiesto al TCA di sentenziare che:
" (...)
1. il ricorrente è stato indotto in errore dai contenuti della lettera dell’Amministrazione datata 10 ottobre 2003;
2. il ricorrente ha diritto ad una rendita come indicato nella lettera succitata in cui è indicato un importo di CHF 3'065 e per 13 mensilità o, in via subordinata, il riconoscimento di un congruo indennizzo per il danno subito;
3. Spese e ripetibili a carico della Cassa pensioni CO 1.” (Doc. I)
Egli ha in particolare evidenziato:
" (...)
Faccio cortesemente notare che gli importi indicati, per quanto riguarda il supplemento sostitutivo, sono esatti. Come mai hanno sbagliato nell'indicare l'importo della rendita di mia spettanza
(3'065.-)?
Le cifre indicate nello scritto dell'Amministrazione della cassa pensioni, sono state da me ritenute valide, perché fornite dal competente ufficio con lettera firmata dallo stesso capo ufficio "previdenza e amministrazione".
Ciò mi ha indotto, come in precedenza scritto, ad anticipare il pensionamento di 12 mesi. In caso di un importo minore avrei potuto disporre diversamente. (...)" (Doc. I)
1.3. Con risposta di causa 9 novembre 2004 la Cassa ha postulato la reiezione della petizione.
Ricordato i presupposti per tutelare la buona fede, la convenuta ha evidenziato:
" (...)
SuIla base di questi principi il Comitato ritiene che nella fattispecie il principio della buona fede non è stato violato, perché le indicazioni dell'Amministrazione - purtroppo errate nella quantificazione dell'importo - avevano chiaramente un carattere provvisorio e quindi non vincolante per la Cassa pensioni.
In effetti la buona fede non può addirittura essere invocata sulla base di informazioni di mero carattere preliminare (Adelio Scolari, diritto amministrativo, parte generale, n. 646).
Inoltre, a nostro parere l'informazione errata dell'Amministrazione poteva essere rettificata, nella misura in cui l'assicurato al momento della ricezione dell'informazione, avesse confrontato i dati in suo possesso.
Infatti, la controparte nella sua lettera del 6 ottobre 2003 aveva calcolato una pensione mensile di fr. 2'559.75 (riprendendo verosimilmente i dati del certificato di assicurazione in suo possesso), che rappresentava il valore della pensione di vecchiaia proiettato a 65 anni. Come si può rilevare il valore considerato dalla controparte
(fr. 2'559.75) era palesemente inferiore a quello indicato nella citata lettera dell'Amministrazione della Cassa (fr. 3'065.00).
Questa importante differenza avrebbe dovuto indurre l'assicurato a chiedere un'ulteriore verifica, pur sempre indicativa e non vincolante per la Cassa.
In questo caso l'errore nell'informazione sarebbe stato sicuramente rilevato perché, oltre all'importante differenza citata bisogna considerare - ritenuto che il motivi del pensionamento sia lo stesso che una pensione a 64 anni non può ragionevolmente essere superiore a quella che l'assicurato avrebbe diritto a 65 anni.
Dal lato generale aggiungiamo inoltre che un'indicazione a distanza di 10 mesi, riferita all'anno successivo non può essere in ogni caso essere ritenuta attendibile in senso assoluto; questo perché cambiano i valori di riferimento (stipendi, grado di occupazione, ecc).
Secondo le disposizioni in vigore le prestazioni di diritto della controparte al momento del pensionamento erano le seguenti:
- stipendio determinante: fr. 86'487.00
- periodo di assicurazione: 29.06.1981 / 31.08.2004
- giorni di assicurazione: 8342 giorni
- rivalutazione (norma transitoria C2 cpv. 1 Lcpd): 8342 x 4 = 11123
3
- % di diritto: 1.5 : 360 x 11223: 46.3444%
- grado di occupazione medio al 31.08.2004 79.17%
Prestazioni di diritto:
pensione base: 46.3444% di fr. 86'487.00 = fr. 40'082.00
fr. 40'082.00 x 79.17% = fr. 31.730 : 13 = fr. 2'441.00
Supplemento sostitutivo AVS / AI:
11123 di fr. 21522 = fr. 16'624.00 x 79.17% = fr. 13'161
14400
fr. 13'161 x *86.4% = fr. 11'371.00 : 12 = fr. 948.00
Totale di diritto mensile: = fr. 3'389.00
=========
Il calcolo delle prestazioni di diritto in applicazione delle disposizioni in vigore è corretto. (...)" (Doc. V)
1.4. Con scritto 15 novembre 2004 l’attore, qualificando l’agire della Cassa come negligente e superficiale, ha segnalato un errore nel conteggio riportato nella risposta di causa riguardo al moltiplicatore utilizzato per la rivalutazione della rendita (11223, anziché 11123) (doc. VII).
1.5. Il 25 novembre 2004 la convenuta ha confermato il conteggio:
" (...)
a) Percentuale di pensione di diritto
La differenza rilevata nel computo della percentuale di diritto è dovuta all'arrotondamento dei giorni di assicurazione, ma la percentuale indicata è esatta.
Per chiarezza il calcolo è il seguente:
● Totale giorni: 8342
● Rivalutazione (norma transitoria c2 cpv 1 Lcpd) 8342 x 4 = 11122.6667
3
● % di diritto: 1.5% x 11122.6667 = 46.3444%
360
Al signor AT 1 è stata riconosciuta una pensione calcolata sulla base di questa percentuale.
Il calcolo inerente alla prestazioni di diritto riportato a pag. 3 della risposta di causa del 9 novembre 2004 è corretto." (Doc. IX)
1.6. Con scritto 2 dicembre 2004 l’attore, prendendo posizione in merito alle succitate osservazioni della Cassa, ha rilevato:
" (...)
Al punto a) della sopraccitata non si sono accorti dell'errore commesso e da me evidenziato al foglio 2 del mio esposto 15.11.2004.
L'errore è nel moltiplicatore utilizzato nel calcolo: 11223, anziché 11123 e non nel prodotto!
Inoltre l'errore «in buona fede» del 10 ottobre 2003 è generato dal fatto che si sono «dimenticati» di moltiplicare la "pensione di base" per il "grado d'occupazione". Se questa non è negligenza!
Per il resto affermo le argomentazioni (negligenza e superficialità) e le richieste esposte nella petizione del 27.09.2004 e nella lettera del 15.11.2004." (Doc. XI)
1.7. Infine, il 13 dicembre 2004 l’amministrazione ha fatto presente quanto segue:
" (...)
Ai sensi dell'art. 43a Lcpd il Comitato è competente a presentare le osservazioni scritte.
In merito alle osservazioni della controparte precisiamo che nella risposta di causa 9 novembre 2004 è stato riportato a pagina 3 l'indicazione 11223 giorni invece di 11123.
Tuttavia nella stessa risposta di causa sempre a pagina 3, dove si indicano le modalità di calcolo del periodo di assicurazione viene indicato correttamente 11123 giorni (arrotondati).
Nella fattispecie si è trattato di un errore di trascrizione nella risposta di causa che non influisce nel calcolo.
Nelle nostre osservazioni del 25 novembre 2004 abbiamo esplicitato integralmente il calcolo inerente al periodo di assicurazione ed alla percentuale di diritto.
Ribadiamo quindi che l'assicurato ha diritto ad una percentuale di pensione pari al 46.3444% calcolata sulla base del periodo di assicurazione complessivo di 11122.6667 giorni.
Per il resto il Comitato non entra nel merito delle osservazioni della controparte, e conferma integralmente il contenuto della risposta di causa del 9 novembre 2004 ed il contenuto delle successive osservazioni del 25 novembre 2004." (Doc. XIII)
in diritto
2.1. Nella fattispecie in esame, invocando la protezione della buona fede, AT 1 postula l’erogazione di una pensione mensile di vecchiaia pari a fr. 3'065, così come indicato dalla Cassa nella sua lettera 10 ottobre 2003.
La convenuta, invece, negando la violazione di suddetto principio, conferma l’ammontare della rendita base di fr. 2'441 indicato nella comunicazione 31 agosto 2004.
Trattandosi in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 485).
Il diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma cfr. DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate; cfr. Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, a cura di Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vallender, Zurigo 2002, ad art. 9 pag. 143s; Thürer, Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001 pag. 687s).
Nel caso in esame, risulta pacifico che l’assicurato si sia rivolto alla competente autorità (Cassa pensioni CO 1), la quale, in una concreta situazione, gli ha fornito un’informazione scritta risultata in seguito erronea.
Tacitamente ammesso è che, preso atto dell’ammontare della rendita indicato dalla Cassa nella lettera 10 ottobre 2003, l’attore ha comunicato alla competente autorità scolastica il proprio prepensionamento, disposizione non revocabile che gli ha causato un pregiudizio.
Considerato inoltre che le disposizioni di legge qui applicabili sono rimaste invariate, i presupposti 1,2,4, e 5 sono di conseguenza dati. Controversa è invece la questione a sapere se sia adempiuta anche la condizione no. 3.
2.3. La Cassa sottolinea che il calcolo esposto nella comunicazione del 10 ottobre 2003 era indicativo, non vincolante, e che pertanto la determinazione definitiva della rendita sarebbe stata eseguita unicamente al momento dell’effettivo pensionamento (recte: prepensionamento).
Riguardo al carattere indicativo di conteggi allestiti nell’ambito della previdenza professionale, deve essere segnalata la sentenza non pubblicata del TFA del 24 ottobre 2003 nella causa B (B 59/01). In quel caso, un istituto di previdenza aveva comunicato all’assicurato l’ammontare della prestazione d’uscita (fr. 306'498,80) annotando che si trattava di un conteggio provvisorio (“provisorische Austrittsabrechnung”) risultato in seguito erroneo - e, sulla base di questa erronea informazione, l’interessato aveva deciso di cambiare datore di lavoro. Nonostante la succitata annotazione, l’Alto Tribunale ha riconosciuto che l’assicurato poteva fare affidamento su quanto comunicatogli poiché l’istituto sapeva che l’informazione data era determinante per l'assicurato per la continuazione del suo rapporto di lavoro. Del resto, continua il TFA, l’interessato non poteva fare altro che rivolgersi alla propria fondazione di previdenza per ottenere la chiesta delucidazione (STFA 24.10.2003, B 59/01, consid. 4.2). Negando poi che il lavoratore poteva rendersi conto dell’erroneità del calcolo, e visto che gli altri requisiti per la protezione della buona fede erano adempiuti, l’Alta Corte ha pertanto condannato l’istituto previdenziale a versare all’interessato, quale prestazione d’uscita, la differenza tra l’importo erroneamente determinato e quello di diritto successivamente comunicato (fr. 210'238,45; STFA 24.10.2003, B 59/01, consid. 5).
Nel caso in esame, avendo la Cassa nella comunicazione 10 ottobre 2003 fatto esplicitamente presente che si trattava di un conteggio “indicativo”, lo stesso può essere considerato alla stregua di un conteggio “provvisorio” come lo è stato nella fattispecie esaminata dal TFA nella succitata sentenza del 24 ottobre 2003. AT 1, conformemente alla citata STFA 24 ottobre 2003, poteva dunque, per principio, fare affidamento su quanto comunicatogli dalla Cassa, visto che quest’ultima sapeva che dal conteggio dipendeva la decisione dell’attore di prepensionarsi o meno. A mente del TCA la buona fede dell’assicurato – come verrà esposto di seguito - non può tuttavia essere tutelata, atteso che nel caso concreto e contrariamente a quello della sentenza federale citata, facendo uso del proprio dovere di diligenza, l'assicurato avrebbe dovuto rendersi conto dell’erroneità del calcolo in discussione.
2.4. Secondo dottrina e giurisprudenza, la diligenza richiesta è quella esigibile ad un cittadino medio e non sono da porre esigenze particolarmente severe. Infatti il cittadino, non disponendo di sufficiente conoscenze in un determinato ambito, si rivolge per questo motivo alla competente autorità per un’informazione. Invece, per alcune categorie di persone, quali avvocati, fiduciari o esperti nell’edilizia, il metro di giudizio è più severo (Weber-Dürler, Falsche Auskünfte von Behörden, ZBL 1991 pag. 14; idem, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basilea 1983, pag. 93s; Thürer, Aubert/Müller, op. cit., pag. 688; DTF 106 V 145s.).
Nell’evenienza concreta occorre innanzitutto rilevare che nella richiesta d’informazione 6 ottobre 2003 l’assicurato, partendo da una rendita di vecchiaia a 65 anni di fr. 32'859 (fr. 2'527,60 per tredici mensilità) indicata nel certificato di assicurazione 2003 (doc. A2), aveva effettuato una proiezione al 2004, quantificando la prestazione assicurativa in fr. 33'277 annui (fr. 2'559,75 al mese). Egli ha poi chiesto se in caso di prepensionamento a 64 anni vi sarebbe stata una riduzione della rendita (cfr. domanda 4, doc. A). Con lettera 10 ottobre 2003 la Cassa gli ha comunicato che, prepensionandosi a 64 anni nel settembre 2004, avrebbe percepito una rendita di vecchiaia di fr. 3'065.
Ora, a mente di questa Corte, l’importo indicato dalla Cassa essendo contro ogni logica notevolmente superiore a quello –deducibile dal certificato assicurativo 2003 – cui l’assicurato avrebbe avuto diritto in caso di pensionamento ordinario a 65 anni, AT 1 – che peraltro, come si desume dai suoi scritti inviati all’amministrazione nonché dagli atti prodotti in questa sede, ha dimostrato di disporre conoscenze fondamentali della materia – si sarebbe potuto e dovuto accorgere che l’importo comunicato dalla Cassa non poteva essere corretto.
L’attore, diversamente dalla fattispecie esaminata dal TFA nella succitata sentenza del 24 ottobre 2003, disponeva infatti di un parametro di confronto e quindi avrebbe potuto perlomeno chiedersi il motivo per cui una rendita di vecchiaia a 64 anni fosse notevolmente superiore alla prestazione assicurativa prevista in caso di pensionamento ordinario.
In queste circostanze, dunque, l’assicurato non avrebbe dovuto fare cieco affidamento all’importo fornito dalla Cassa con lettera 10 ottobre 2003, ma avrebbe dovuto reagire chiedendo alla stessa delucidazioni in merito prima di inoltrare la richiesta di prepensionamento al proprio datore di lavoro.
Ne consegue che la condizione no. 3 (“l’assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta”) per la protezione della buona fede non è in concreto data.
Nessuno nega che la Cassa sia incorsa negligentemente in un errore – al riguardo a ragione l’attore ha fatto presente che l’errore è dovuto al fatto che l’importo base della pensione non è stato rapportato al grado effettivo d’occupazione -, ciononostante, come visto, i presupposti cumulativi per una protezione della buona fede ai sensi della giurisprudenza del TFA (consid. 2.2), non sono adempiuti, motivo per cui all’assicurato non può essere accordata una rendita di base di fr. 3'065, così come indicato nella più volte citata comunicazione 10 ottobre 2003, ma soltanto quella di diritto di fr. 2'441.
Per quel che concerne il relativo calcolo, è vero che nella risposta di causa la Cassa è incorsa in un errore di trascrizione del periodo assicurativo (11223 giorni in luogo dei 11123 giorni di diritto), ma è altrettanto vero che tale svista non ha comportato alcuna modifica dell’ammontare della rendita di vecchiaia. Conformemente ai dati esposti dalla Cassa, non contestati dall’interessato, l’assicurato ha infatti diritto ad una percentuale di rendita pari al 46,3444%, calcolata sulla base di un periodo di assicurazione rivalutato di 11123 giorni, pari ad una prestazione di base di fr. 40'082 (46’3444% dello stipendio determinante di fr. 86'487), corrispondente ad una rendita annua, tenuto conto del grado di occupazione medio (79,17%), di fr. 31'730 (fr. 40'082 x 79,175), rispettivamente di una rendita mensile di fr. 2'441 (31'730 : 13).
2.5. In sede di petizione AT 1 ha chiesto il riconoscimento di un congruo indennizzo per il danno subito.
Ai sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del danno ch’esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza. Trattasi in particolare di un’azione di responsabilità spettante unicamente agli istituti previdenziali nei confronti delle succitate persone (DTF 128 V 127 consid. 4a), la cui competenza decisionale è attribuita al giudice delle assicurazioni sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP (DTF 128 V 126 consid. 2). Nel caso in cui il danneggiato è una terza persona, ad esempio il lavoratore, ad esso rimane aperta la possibilità di far valere contro l'istituto di previdenza la propria pretesa risarcitoria in sede civile (STFA inedita 10 marzo 2004, B 37/03, consid. 4; cfr. anche STFA inedita 10 ottobre 2001 nella causa H., B 27/00, consid. 9 c/aa, in cui l’Alto Tribunale ha rilevato come la richiesta di risarcimento, inoltrata dall’assicurato a seguito del comportamento di un istituto previdenziale lesivo del principio della buona fede, non possa essere giudicata nell’ambito ex art. 73 LPP).
In una sentenza del 27 aprile 2004 nella causa L., B 93/03, il TFA ha in particolare rilevato:
" (...)
La modification de l'art. 73 al. 1 LPP, par la novelle du 21 juin 1996, a étendu les attributions du juge aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l'art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l'art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance (art. 52) ainsi que celles qui sont responsables de l'insolvabilité de l'institution (art. 56a al. 1). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées et rien ne permet d'admettre que le législateur avait l'intention de modifier cette situation ou d'étendre davantage la compétence du juge de l'art. 73 LPP (FF 1996 I 529 ad art. 73).
Dès lors, comme sous l'empire de l'art. 73 al. 1 LPP dans sa teneur originaire, il convient d'admettre qu'une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n'est pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l'art. 73 LPP.
(...)
A l'examen du dossier et des actes de procédure, il apparaît que le recourant n'a pas saisi le juge des assurances sociales d'une action dirigée contre la caisse de pension intimée en paiement de prestations de la prévoyance professionnelle, en exécution d'un contrat de prévoyance. En effet, d'entrée de cause (voir la demande du 16 juillet 2002 et la réplique du 25 septembre 2002), le recourant a uniquement invoqué la responsabilité de l'institution de prévoyance dans le défaut d'assurance lors de la survenance du risque, afin d'obtenir la réparation du préjudice causé, qui correspondait selon lui aux rentes qu'il ne pouvait pas percevoir.
Un tel litige ne relève pas spécifiquement de la prévoyance professionnelle, au sens de l'art. 73 al. 1 LPP. En effet, il s'agit-là manifestement d'une action en responsabilité civile du fait d'un dommage, intentée contre l'institution de prévoyance. La Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître, pas plus qu'elle ne saurait constater en l'état une éventuelle violation d'une obligation de renseigner. (...)"
La richiesta di risarcimento presentata da __________ davanti al TCA è pertanto irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile, la petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti