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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2004 34.2004.49

16. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,015 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento, parziale riconoscimento del debito

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.49   FC

Lugano 16 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 24 settembre 2004 di

AT 1  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1. gennaio 2000 CV 1 ha aderito alla Fondazione collettiva __________, la quale ha a sua volta concluso con la __________, (__________) un contratto d’assicurazione collettiva avente quale scopo la copertura degli obblighi della Fondazione derivanti dalla LPP e dal Regolamento dell’istituto di previdenza (doc. A/1);

                                     -   a seguito dell’avvenuta fusione tra la Fondazione collettiva __________ e la AT 1, a decorrere dal 30 ottobre 2000 la AT 1 (in seguito Fondazione) è subentrata nel contratto previdenziale concluso con CV 1 (IV);

                                     -   a seguito del mancato pagamento di parte dei contributi dovuti conformemente ai conteggi trasmessi al datore di lavoro, dopo invio di un sollecito il 16 settembre 2003 (doc. B/5), una diffida il 20 novembre 2003 (doc. A/4) e dopo notifica, l’8 dicembre 2003, della disdetta del contratto d'adesione con effetto al 31 dicembre 2003 (doc. A/6), il 21 gennaio 2004 la Fondazione ha inviato al debitore una proposta di pagamento rateale (doc. A/7), alla quale CV 1 ha risposto il 1. febbraio seguente comunicando che avrebbe dato seguito al versamento dei fr. 5'513.20 scoperti a titolo di contributi entro la fine del 2004 (doc. A/7);

                                     -   con domanda di esecuzione 16 marzo 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo n. 1032646 nei confronti di CV 1 per complessivi fr. 5'524.45 oltre interessi al 5% dal 15.1.2004 (doc. A/8 e 9);

                                     -   contro il citato precetto l’escusso ha interposto opposizione (doc. A/9);

                                     -   ad un nuovo sollecito di pagamento della Fondazione datato 14 giugno 2004, il successivo 11 agosto il debitore ha ribadito di non poter provvedere al pagamento dovuto prima della fine del 2004 (doc. A/10);

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare CV 1 al pagamento di fr. 5'524.45 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2004 e delle spese d'esecuzione, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1032646 dell’UE di __________ nonché la rifusione di ripetibili (I, III);

                                     -   con risposta di causa 12 ottobre 2004 CV 1 ha riconosciuto di essere debitore nei confronti della Fondazione attrice di un importo di fr. 5'163.10 precisando di essere intenzionato a versare tale somma entro la fine del 2004; ha chiesto invece chiarimenti relativamente ai fr. 361.35 chiesti aggiuntivamente dichiarando altresì di rifiutare il pagamento delle spese esecutive (VI);

                                     -   con scritto 15 ottobre 2004 la Fondazione ha precisato che i fr. 361.35 erano costituiti da interessi addebitati sul conto corrente e da fr. 100 di spese di ingiunzione, producendo le Disposizioni relative alle operazioni di pagamento e incasso premi (VIII);

                                     -   in proposito il convenuto, in data 20 ottobre 2004 ha in sostanza nuovamente riconosciuto di essere debitore nei confronti della fondazione di un importo di fr. 5'163.10 oltre interessi; ha tuttavia confermato di non essere intenzionato a sostenere le spese d’esecuzione, la tassa d’incasso e le spese di ingiunzione, considerato come il precetto esecutivo non fosse giustificato avendo egli più volte dichiarato che avrebbe provveduto al pagamento dello scoperto entro la fine del 2004 (X);

                                     -   su richiesta del TCA la Fondazione ha in seguito versato agli atti il Regolamento per le spese (XIII), sul quale il convenuto ha preso posizione il 16 novembre successivo (XV);

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   il convenuto ha sostanzialmente ammesso la richiesta di petizione tendente al versamento del saldo di fr. 5'163.10 dovuto sui contributi dovuti al 31 dicembre 2003 (fr. 5'663.10 dedotti fr. 500 versati il 12 gennaio 2004); nega per contro di essere tenuto a versare i costi aggiuntivi fatturati dalla Fondazione (X);

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     -   in concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati alla cifra 7 del contratto d’adesione e di assicurazione collettiva sulla vita della __________ (doc. A/1), alla cifra 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione collettiva sulla vita della __________ (doc. A/1), agli artt. 12, 21 e 22 del Regolamento e relative disposizioni complementari (doc. A/2) e nelle Condizioni complementari concernenti il pagamento dei premi e il conto corrente (doc. A/3).

                                         In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP. I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 66 cpv. 1 e 2 LPP; art. 21 e 22 del Regolamento e cifra 7 del Contratto d'adesione; artt. 3, 13 delle Condizioni generali);

                                     -   dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da CV 1 a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute (doc. A/4segg.)

                                         Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti.

                                         Del resto il convenuto non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi e anche in questa sede ha espressamente ammesso l’ammontare dei premi dovuti al 31 dicembre 2003, pari a fr. 5'163.10 (VI, X).

                                         In simili condizioni il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla Fondazione il saldo al 31 dicembre 2003 relativo ai contributi previdenziali arretrati nella misura di fr. 5'163.10;

                                     -   l’attrice ha inoltre postulato il versamento di fr. 250.10 per interessi addebitati sul conto corrente conformemente alle Disposizioni relative alle operazioni di pagamento (doc. B/1) sino al 31 dicembre 2003 e fr. 11.25 dal 1. gennaio al 15 gennaio 2004 e di fr. 100 per spese d’ingiunzione (VIII, XIII);

                                     -   mentre che gli interessi sono stati pacificatamene riconosciuti dal convenuto e devono in questa sede essere ammessi anche alla luce delle disposizioni applicabili richiamate dall’attrice (VIII), CV 1 contesta di dovere pagare i fr. 100 relativi alle spese di diffida (VI, X, XV);  

                                     -   ora, per quanto riguarda le spese di ingiunzione, secondo questo TCA le stesse in quanto giustificate e conformi al Regolamento delle spese (doc. XIIIbis) vanno riconosciute (DTF 117 II 258);

                                     -   non possono in effetti trovare accoglimento le allegazioni del convenuto per le quali in sostanza il Regolamento delle spese prodotto dall’attrice non sarebbe applicabile in quanto non contemplato dalle disposizioni applicabili al contratto __________ da lui sottoscritto (XV); in proposito basterà in effetti rilevare come la Fondazione attrice sia subentrata, a seguito di fusione e con effetto dal 31 ottobre 2000, alla Fondazione collettiva __________ rendendo in tal modo applicabile tutte le disposizioni applicabili ai contratti previdenziali (XVbis), non essendo peraltro credibile che il Regolamento delle spese non sia stato sottoposto al convenuto; si osservi inoltre che anche le Condizioni complementari concernenti il pagamento dei premi emanate dalla __________, il contratto d’adesione sottoscritto dal convenuto con la __________ (doc. A/1, cfr. art. 7) e pure le Condizioni generali per l’assicurazione collettiva della __________ (doc. A/1, art. 3) prevedono che il ritardo nel versamento dei premi comporta l’addebito di spese supplementari; infine, già il sollecito inviato a CV 1 il 16 settembre 2003 conteneva l’espresso avvertimento che in caso di mancato versamento dello scoperto sarebbero stati addebitati fr. 100 per spese (doc. B/5); va infine ancora detto che se è vero che il convenuto ha più volte dichiarato alla Fondazione di essere intenzionato a solvere il debito entro la fine del 2004 (cfr. A/7 e A/10), è anche vero che la creditrice non ha mai manifestato il suo accordo ad attendere  la fine del 2004 per ottenere il pagamento di quanto dovuto;

                                     -   l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 15 gennaio 2004 su fr. 5'524.45.

                                         Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   ne consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento di complessivi fr. 5'524.45 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2004;         

                                     -   non possono invece essere riconosciute all’attrice le spese esecutive di fr. 70 relative al precetto esecutivo, di cui è chiesto il rigetto dell’opposizione in questa sede.

A tal proposito giova ricordare che tali spese non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR 1995 KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.; DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition,  §164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106).

                                         In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto dell’opposizione;

                                     -   l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo  può essere ammessa.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che la creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;

                                     -   per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato;

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).

                                         Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).

                                         Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti; DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

                                         Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa e il suo valore litigioso, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §    Di conseguenza CV 1, __________ è condannato a versare alla AT 1, __________, fr. 5'524.45 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2004.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre che le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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