Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2004 34.2004.17

13. April 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·365 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.17   rg/gm

Lugano 13 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 17 marzo 2004 promossa da

ATTO1  

contro  

_CONV1     in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 17 marzo 2004 con cui la Fondazione Istituto collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare l'arch. __________ al pagamento di fr. 11'701.55 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese per il periodo aprile 2001-dicembre 2002, rispettivamente di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________dell'UEF di __________;

visto lo scritto 6 aprile 2004 con cui il convenuto ha dichiarato di ritirare l'opposizione all'esecuzione n. __________e che provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il 30 aprile 2004;

rilevato,

che il riconoscimento della pretesa attorea (contributi previdenziali e spese relativi al periodo aprile 2001-dicembre 2002 per complessivi fr. 11'701.55 oltre interessi al 5% dal 3 marzo 2003 su fr. 11'551.55) di cui allo scritto 6 aprile 2004 configura atto di acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502) -  pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;

che in ogni caso non può non esser rilevato che il PE n. __________dell'UEF di __________, notificato il 14 marzo 2003 e della cui opposizione datata 18 marzo 2003 è qui chiesto il rigetto definitivo, non può più essere considerato titolo valido per la prosecuzione dell'esecuzione, tale diritto estinguendosi decorso il termine di un anno dalla notifica del precetto (art. 88 cpv. 2 LEF);

vista la LPTCA;

decreta                   1.-   La causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

34.2004.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2004 34.2004.17 — Swissrulings