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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.04.2004 34.2003.9

28. April 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,291 Wörter·~51 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.9   fc/sc

Lugano 28 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 27 gennaio 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

__________

    in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                             1.1.   __________, nato il __________ 1955, ha svolto attività lucrativa quale docente alle scuole __________ presso l'istituto scolastico del comune di __________ dal 1976.

                                      In data 25 maggio 1977 è stato affiliato alla Cassa pensioni dei __________ (in seguito Cassa pensioni) con effetto dal 1. settembre 1976 (cfr. doc. _).

                             1.2.   A seguito di fatti penalmente rilevanti di cui è stato protagonista __________ in data 4 settembre 1999, con risoluzione governativa n. __________dell'8 settembre 1999, confermata il 14 dicembre successivo, il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta amministrativa nei suoi confronti e l'ha sospeso provvisoriamente dalla carica con privazione dello stipendio__________.

                                      Con sentenza del Presidente della Corte delle Assise Correzionali di __________ del __________ 2000 __________ è stato condannato a due anni e sei mesi di detenzione. La pena è stata sospesa per dar luogo all'esecuzione della misura di cui all'art. 44 CPS, da eseguire nella forma ambulatoriale (doc. _). Conformemente all'ordine di esecuzione della misura emanato il 31 marzo 2000 dalla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Dipartimento delle istituzioni (doc. _), __________ si è sottoposto a trattamento ambulatoriale presso la clinica __________, seguito dal dott. __________, FMH in psichiatria, a far tempo dal 5 aprile 2000.

                                      In data 21 aprile 2000 __________ ha disdetto, con effetto immediato, il rapporto di lavoro. Le dimissioni sono state accettate dal Municipio di __________ e avvallate dall'allora Dipartimento dell'istruzione e della cultura. Con risoluzione n. __________del 20 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha abbandonato l'inchiesta disciplinare e confermato lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte di __________ per il 21 aprile.

                             1.3.   Con provvedimento 11 luglio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), in accoglimento della domanda presentata dall'assicurato il 19 aprile 2000 (cfr. atti AI), ha riconosciuto a __________ una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1. giugno 2001 (doc. _).

                               1.4.   Il 23 agosto 2002 __________ si è rivolto alla Cassa pensioni __________ postulando la concessione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale.

                                         Il 13 dicembre 2002 la Cassa ha respinto la domanda adducendo in sostanza che sulla base della decisione dell'UAI bisognava ritenere che l'incapacità lavorativa alla base dello stato invalidante era iniziata al più presto il 1. giugno 2000 e, quindi, in un momento in cui, a seguito della disdetta del rapporto di lavoro, la copertura previdenziale era già scaduta (doc. _).

                               1.5.   Con petizione 27 gennaio 2003 __________, assistito dall'avv. __________ , postulata la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ha chiesto al TCA di condannare la Cassa pensioni al versamento di una rendita intera di invalidità della previdenza professionale (I). A motivazione della richiesta l'assicurato ha fatto valere l'altro che:

"  (…)

1.   Con sentenza del 24 marzo 2000 il signor __________ è stato condannato a due anni e sei mesi dal Tribunale penale cantonale.

                                                                         Per ragioni legate alla salute ha potuto beneficiare della libertà immediata, segnatamente per dare luogo all'articolo 44 CPS nella misura ambulatoriale.

                                                                         In data 3 aprile 2000 il signor __________ fissava un appuntamento per psicofarmacoterapia, psicogena di sostegno ed ergoterapia presso la clinica __________. Egli iniziava subito la cura il 5 aprile 2000, in particolare recandosi tre volte la settimana nella predetta clinica per tutta la giornata.

2.   Il 14 aprile 2000 il ricorrente si attivava per telefonare al giurista del Dipartimento dell'Istruzione e della cultura (oggi DECS), segnatamente al lic.iur. __________, esponendogli dettagliatamente la situazione sullo stato di salute.

              __________ era il referente giuridico del Dipartimento cantonale per i docenti __________ e conosceva di conseguenza anche i retroscena dell'evocata condanna.

              Detta telefonata avveniva alla presenza dell'avvocato __________ e dell'addetto all'ufficio del patronato penale signor __________.

      Con __________ parlò anche l'avvocato __________.

      Durante la telefonata __________ consigliava di inoltrare disdetta.

In data 21 aprile 2000 il signor __________, seguendo il suggerimento del giurista dipartimentale, inoltrava la disdetta.

3.   Il 23 agosto 2002 il signor __________ domandava l'ottenimento della pensione di invalidità nell'ambito dei diritti previdenziali. Durante l'attesa il signor __________ dell'amministrazione della cassa pensioni chiedeva al signor __________ di firmare la sua autorizzazione affinché l'autorità potesse ricevere i necessari ragguagli presso l'AI.

              La domanda è stata respinta nella seduta 26 novembre 2002; la decisione è stata in seguito redatta il 13 dicembre 2002 ed intimata al 16 dicembre successivo.

4.   La decisione parte dall'erroneo presupposto che lo stato di salute evocato dal ricorrente avesse avuto inizio il 1° giugno 2000, quindi dopo l'inoltro della disdetta.

              È sulla scorta di questa sola argomentazione che l'autorità di prime cure ha negato al signor __________ quanto postulato.

In realtà l'evento è avvenuto prima dell'inoltro della disdetta e del 21 aprile 2000. A dimostrarlo non vi sono solamente le persone che lo possono testimoniare ma pure l'incarto presso la clinica di __________. In altre parole, lo stato di salute al 1° giugno 2000 (data di riferimento della decisione) era il medesimo a quello già preesistente il 21 aprile 2000 (data della disdetta).

Piuttosto va detto che era stato l'evento di salute stesso occorso precedentemente che - su consiglio del giurista del dipartimento cantonale - ha portato il signor __________ ad inoltrare disdetta.

              A tale conclusione si può giungere e contrario attraverso la decisione medesima la quale non indica nulla quo a quanto avvenuto prima del 21 aprile 2000. Va precisato che essa non ha neppure chiesto al signor __________ - che non è una persona cognita del diritto - un eventuale complemento. Neppure essa si è degnata apparentemente di richiamare l'incarto cantonale di lavoro (o anche comunale) del signor __________, bensì unicamente si è basata su non meglio precisata documentazione acquisita agli atti.

5.   Non sussiste neppure un rimprovero verso il signor __________ se, alla presenza di due testimoni, egli abbia seguito il consiglio dell'alto funzionario cantonale che - oltremodo - era giuridicamente competente e atto a rappresentare l'autorità di vigilanza sui docenti comunali.

              Detto di transenna: non vi era nessun motivo o interesse da parte del signor __________ ad inoltrare la disdetta motu proprio.

              Questo denota a maggior ragione che l'input è venuto da un suggerimento di una persona competente e che l'evento di salute era avvenuto prima di inoltrarla.

6.   Ne consegue che la decisione si fonda palesemente su un erroneo apprezzamento dei fatti determinanti. Di conseguenza la petizione deve essere accolta. (…)" (Doc. _)

                               1.6.   Con risposta di causa 24 febbraio 2003 la Cassa ha chiesto di respingere la domanda attorea adducendo sostanzialmente che il richiedente non era più assicurato nel momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha dato origine all'invalidità. Ha fra l'altro argomentato:

"  Il Comitato, nella seduta del 26 novembre 2002, ha ritenuto invece che lo stato invalidante, per le motivazioni che spieghiamo di seguito, è iniziato dopo la scadenza dell'obbligo della copertura assicurativa da parte della Cassa pensioni.

L'art. 28 cpv. 1 e cpv. 1 bis e l'art. 29 cpv. 1 LAI, sui quali l'Istituto di previdenza basa la propria decisione per riconoscere o rifiutare le prestazioni d'invalidità recitano:

"Art. 28 Invalidità determinante"

1L'assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado d'invalidità, la rendita è graduata come segue:

Grado d'invalidità in percentuale

Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera

almeno 40

un quarto

almeno 50

Metà

almeno 66 2/3

rendita intera. 1

1bisNei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d'invalidità del 40 per cento almeno. Il Consiglio federale definisce tali casi di rigore.2

Art. 291 Inizio del diritto

1Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.

presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA2) pari almeno al 40 per cento, oppure

b.

è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media.3

Le disposizioni federali e cantonali che disciplinano nell'ambito della previdenza professionale, l'inizio del diritto alle prestazioni d'invalidità, recitano:

"Art. 26 cpv. 1 LPP – Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

1Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 19591 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI). 2"

"Art. 16a cpv. 1 e 2 Lcpd Decorrenza della pensione

1La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

2Il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

(…)

Nella fattispecie, con delibera del 15 aprile 2002 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha riconosciuto al signor __________ il diritto alla rendita federale d'invalidità intera a contare dal 1 giugno 2001.

L'Ufficio AI ha quindi ritenuto che lo stato invalidante del signor __________ è iniziato al più presto il 1° giugno 2000, ossia un mese e dieci giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro per dimissioni (cfr. 21 aprile 2000).

L'ufficio AI non ha invece considerato che a partire dall'anno scolastico 1999/2000 (cfr. 1.9.1999/31.8.2000) l'interessato non ha più svolto la sua attività di docente e non ha più percepito il salario.

L'ufficio AI non ha quindi tenuto conto del fatto che il signor __________ ha fissato l'appuntamento per il 3 aprile 2000 presso la Clinica __________. Si può pertanto ritenere che per l'Assicurazione federale per l'invalidità, al momento in cui l'assicurato ha fissato l'appuntamento presso la clinica __________, non era incapace al lavoro.

Per queste ragioni, a parere del Comitato lo Stato invalidante del signor __________ non è quindi iniziato in costanza del rapporto di lavoro e neppure - anche se per un periodo limitato di tempo - nel corso del periodo dei 30 giorni successivi alle dimissioni per il quale, a norma dell'art. 6 cpv. 3 Lcpd la Cassa è tenuta comunque a garantire la copertura d'invalidità.

Nella fattispecie la Cassa pensioni non può quindi essere ritenuta responsabile della copertura del rischio invalidità nei confronti del signor __________, perché le condizioni previste dalle norme citate non sono date.

(…)

3)   Conclusioni

Il Comitato, per le motivazioni che precedono ritiene che la comunicazione del 13 dicembre 2002, intimata per delega del Comitato, dall'Amministrazione della Cassa pensioni è corretta e rispettosa delle disposizione in vigore.

Considerato che l'evento previdenziale si è verificato dopo la scadenza di tutte le garanzie previdenziali a favore dell'assicurato, la Cassa pensioni non può quindi essere chiamata a versare prestazioni che vanno oltre la prestazione di libero passaggio, riconosciuta ai sensi dell'art. 7 Lcpd ad ogni assicurato che scioglie il rapporto di lavoro per dimissioni, oppure agli assicurati il cui rapporto di lavoro è sciolto per disdetta. (…)" (Doc. _)

                               1.7.   Con replica 13 marzo 2003 l'attore, tramite il suo rappresentante, si è confermato nelle proprie domande e allegazioni (VI).

Parimenti ha fatto anche la Cassa pensioni con uno scritto del 31 marzo 2003 (IX).

                               1.8.   Mediante decisione 11 luglio 2003 il Vicepresidente del TCA ha accolto l'istanza dell'attore tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (XI).

                               1.9.   Pendente causa il TCA ha acquisito agli atti l'incarto AI (XII) assegnando alle parti un termine per visionarlo (XVI). Ha inoltre  richiamato il fascicolo riguardante __________ presso il comune di __________ (XIX, XXV) e la Divisione della Scuola (XX, XXVI) e ha chiesto alcuni chiarimenti alla Cassa

                                         pensioni (XXI, XXIX) e al Dipartimento Educazione, cultura e sport (XXXV, XLV, XLVII).

                                         Ha inoltre chiesto precisazioni al dott. __________ (XXII, XXX, XXXIII),      al dott. __________ (XXIII) e al dott. __________ (XXIV), i quali vi hanno dato seguito con vari scritti del 1. marzo 2004 (XXVII), 2 marzo 2004 (XXVIII), 10 marzo 2004 (XXXI; XXXII) e 16 marzo 2004 (XXXIV).

                                         Le relative risultanze sono state notificate alle parti, le quali, con scritti 31 marzo 2004, 2, 7, 16 e 20 aprile 2004 del patrocinatore di __________ (XL, XLI, XLVI, LIII, LV) e 25 marzo, 7, 15, 21 e 23 aprile 2004 della Cassa pensioni  (XXXVIII, L, LII, LVII, LIX) hanno mantenuto le rispettive posizioni e conclusioni.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Nell'atto di replica l'attore ha chiesto di verificare il rispetto del termine di 20 giorni per l'inoltro della risposta da parte della Cassa convenuta e nel caso di tardività di dichiarare irricevibili l'allegato di controparte e la documentazione annessa (replica pag. 2, VI).

                                         Ora, immediatamente dopo aver esaminato la petizione o dopo che la stessa è stata completata e ritornata al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia alla controparte fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta cui sono da allegare tutti i documenti (cfr. l’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), applicabile in forza del rinvio contenuto all'art. 8 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LALPP)). Suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata (art. 3 cpv. 2 LPTCA).

                                         Secondo l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in intero.

                                         Nell'evenienza concreta, il TCA, con ordinanza del 29 gennaio 2003 (cfr. II), notificata il giorno successivo (XXXVIII), ha assegnato alla Cassa il termine di 20 giorni di cui all’art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la propria risposta di causa.

                                         La Cassa, senza chiedere una proroga non ha  rispettato il termine di 20 giorni, scaduto il 19 febbraio 2003, ed ha tardato ad inoltrare l'allegato di risposta sino al 25 febbraio 2003 (XXXVIII; sulla necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244).

                                         Si tratta comunque di un termine d'ordine. Di conseguenza, anche alla luce delle considerazioni che seguono, la richiesta dell'attore di considerare non avvenute le osservazioni della Cassa, con i relativi documenti, non può meritare accoglimento.

                                         In proposito, va rilevato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nella LPP, vige il principio indagatorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5; cfr. l'art. 73 cpv. 2 LPP). Il giudice agisce quindi di propria iniziativa, senza essere vincolato alle richieste delle parti.

                                         Inoltre, in una sentenza non pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, l'Alta Corte, confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

    d) Sia rilevato infine che il diritto federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova. In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. (…)

Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). (…)."

(cfr. STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d)

                                         In una sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00), il TFA, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.

                                         L'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:

"  (…)

   nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio. Non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile,

(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella causa T., K 22/00)

Il TCA si è espresso in questo senso anche in un giudizio non pubblicato del 23 luglio 2003 nella causa C.

In simili condizioni il TCA nella presente lite considererà dunque la risposta di causa e la documentazione allegata alla stessa, ritenuto come all'attore è stata data facoltà di esprimersi in proposito (cfr. IV).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’assegnazione a __________ di una rendita d'invalidità da parte della Cassa pensioni dei __________ (in seguito Cassa).

                                         La Cassa respinge la pretesa, sostenendo che al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità, l’attore non era più affiliato presso di lei, il rapporto di lavoro essendo stato sciolto dall'interessato con disdetta immediata del 21 aprile 2000 e l'incapacità lavorativa essendo insorta, secondo la decisione dell'UAI, nel giugno 2000.

                               2.3.   Preliminarmente va determinato il momento in cui è cessata la copertura assicurativa di __________ presso la convenuta. Secondo l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo finisce, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di lavoro (in proposito cfr. SZS 1995 pag. 464).

                                         Questo disposto si applica sia nell’ambito della previdenza minima che di quella più estesa (SVR 1995 BVG Nr. 38 consid. 2aa p. 109; DTF 120 V 20 consid. 2a.; DTF 118 V 39 consid. 2; DTF 115 V 33 consid. 5; SPV 6/1994 p. 265).                    

                                         Va precisato che non è rilevante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa né l’abbandono della stessa, bensì la fine, da un punto di vista giuridico, del rapporto di lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli art. 334ss. CO (DTF 118 V 39 consid. 2).

                                         Di conseguenza, di principio, il rapporto assicurativo si conclude con la decorrenza del termine di disdetta legale o contrattuale (SVR 1995 BVG Nr. 38 consid. 2aa p. 109 e dottrina citata). Irrilevante è il fatto che l’uscita dal servizio è avvenuta in precedenza (DTF 120 V 20 consid. 2a; DTF 115 V 34 consid. 5).

                                         In concreto, dagli atti emerge che il contratto di lavoro è stato sciolto mediante disdetta con effetto immediato inoltrata dall'attore con raccomandata del 21 aprile 2000 (XXV/3). Il Municipio di __________, con risoluzione 2 maggio 2000, ha accettato le dimissioni considerandole valide a partire dalla data d'inoltro (XXV/2). La disdetta è stata pure avvallata dall'allora Dipartimento dell'istruzione e della cultura e dal Consiglio di Stato.

                                         È quindi a questa data (21 aprile 2000) che deve essere situata la fine, da un punto di vista giuridico, del rapporto di lavoro.

                                         In seguito l'interessato non ha concluso alcun nuovo rapporto di lavoro. In virtù della citata norma il rapporto assicurativo con la convenuta si è quindi di principio concluso alla medesima data.

                                         Tuttavia, giusta il capoverso 3 dell’art. 10 LPP 

"  Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo

istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza. Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza."

                                         L'attore va pertanto considerato assicurato fino al 21 maggio 2000 sia per quel che riguarda la previdenza obbligatoria che per quanto attiene alla previdenza più estesa, considerato come l'art. 6 cpv. 3  della Legge sulla Cassa pensioni dei __________ preveda un'analoga disposizione, vale a dire il prolungamento della copertura assicurativa per 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per le prestazioni in caso di decesso e di invalidità.

                                         Si tratta dunque di stabilire se l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità è insorta precedentemente al 21 maggio 2000, fatto questo che, assolti anche gli ulteriori presupposti per la prestazione, comporterebbe l'obbligo per la Cassa convenuta di erogare una rendita d'invalidità.  

                               2.4.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; M. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V 898, 35; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

                                         L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99) non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re . 3 consid. 2).

                                         Il richiedente dev'essere quindi assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa  (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2).

                                         Questa soluzione è stata introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1a; DTF 120 V 116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 in re S.P, citata anche in bollettino UFAS no. 36).

                                         Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98).

                                         I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid. 3).                                                              

                                          Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15 marzo 2000 in re N., __________).

                                         Va altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (cfr. SVR 1997 BVG N° 80).

                               2.5.   L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

                               2.6.   L’art. 4 LAI (dal 1. gennaio 2003, l'art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

                                         In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

                                         Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

                                         Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; DTF 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; DTF 120 V 108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c; DTF 118 V 39 consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 24). Accertamenti  separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4; DTF 115 V 210 consid. 2b; DTF 118 V 39 consid. 2b).

                                         L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

                                         L'Alta Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99).

                                         Inoltre, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 47; DTF 115 V 218 consid. 4; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; DTF 109 V 24; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).                                              

                                         Infine, la più recente giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 129 V 75 e 129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 31 dicembre 2003 in re A., B 3/03, del 16 dicembre 2003 in re O., B 68/03, del 9 gennaio 2004 in re M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).   

                                         In virtù dell’art. 6 LPP, inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

                                         Inoltre, se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71; SZS 1996 p. 56; DTF 118 V 73 consid. 1; DTF 117 V 335 consid. 5c; DTF 115 V 220 seg).

                                         Secondo la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

                               2.7.   L’art. 15 Lcpd prevede fra l'altro l’erogazione della pensione di invalidità. Secondo l’art. 16 cpv. 1 Lcpd tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non sono più corrisposte.

                                         Ricalcando essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 LPP che prescrive il rinvio alle disposizioni della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni d'invalidità, l'art. 16a cpv. 1 Lcpd (in vigore dal 1. ottobre 2000; in precedenza cfr. l'art. 16 cpv. 1 LCP) dispone che la pensione d’invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

                                         Per il cpv. 2 dell'art. 16a Lcpd, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno. Rimane riservato l'art. 29a della legge (cpv. 3).

                                         A proposito del concetto di invalidità l’art. 24 Lcpd prevede che

"  L’invalidità è l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in percentuale."

                                         Dal tenore della norma emerge che il concetto di invalidità della Lcpd è più esteso rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per il solo fatto di non essere più in grado di svolgere la sua funzione (“Berufsunfähigkeit”; SZS  1997 pag. 73 e 1995 pag. 102; cfr. STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221) oppure funzioni affini. In virtù della giurisprudenza suesposta, questo concetto di invalidità non coincide con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e della LPP in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. Meyer/Blaser, SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993, B 19/92; S. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a).

                                         La capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di lavorare".

                                         In proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V 211).

                                         Si rilevi ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25 marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).

                                         Considerato come il concetto d'invalidità della Cassa pensioni sia più esteso rispetto a quello della LPP, poiché l’assicurato è stato riconosciuto invalido ai sensi dell’AI (cfr. consid. 1.3), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi delle disposizioni della Cassa pensioni.

                               2.8.   Nel caso in esame litigiosa è, come detto, l'assegnazione all'assicurato di una rendita d'invalidità della previdenza professionale.

                                         Dall’incarto AI emerge che l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI)

                                         ha statuito che il diritto alla rendita intera di invalidità dell'AI a favore di __________ è sorto con effetto dal 1. giugno 2001. Il relativo provvedimento amministrativo dell'11 luglio 2002 è cresciuto incontestato in giudicato (doc. _ e atti AI). Le affezioni di cui è portatore __________ essendo di natura manifestamente labile, e poiché, secondo l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media, l’UAI ha fatto partire il periodo di carenza il 1. giugno 2000.       

                                         Per questo motivo la convenuta, che non contesta l'invalidità dell'attore, bensì il fatto di essere la debitrice della relativa prestazione, respinge la richiesta di prestazioni. A suo avviso, il rapporto di lavoro con __________ essendosi concluso già il 21 aprile 2000, il 1 giugno 2000 l’attore non era più assicurato presso la Cassa pensioni __________.

                                         L’assicurato sostiene, per contro, che l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità non è riconducibile al mese di giugno 2000, ma si situa ad un momento precedente e, comunque, in un'epoca in cui egli ancora era assicurato presso la convenuta.

                                         Ora, nella presente fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'AI 11 luglio 2002 attribuente a __________ la prestazione d'invalidità (doc. _) non è stata notificata dall'UAI alla Cassa pensioni (e contrario XXIX; cfr. anche doc. _) né precedentemente la convenuta è stata coinvolta nel procedimento pendente di fronte all'UAI (cfr. atti AI).

                                         Una copia del provvedimento 11 luglio 2002 è per contro stata inviata  dall'assicurato alla Cassa pensioni in data 23 agosto 2002 (doc. _). Successivamente, a seguito di una richiesta della Cassa del 25 settembre 2002, l'UAI le ha trasmesso gli atti il 4 ottobre 2002 (atti AI).

                                         Ne discende che alla luce della recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.6 e DTF 129 V 75 e 150) il diritto dell'attore alla rendita d'invalidità della previdenza professionale va esaminato in questa sede in modo autonomo.

                                         In particolare, la data d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata dall'AI per far partire l'anno di carenza (art. 28 e 29 LAI) non è vincolante ai fini previdenziali.

                                         Questa Corte deve pertanto stabilire liberamente se ancora durante il periodo in cui l'attore era assicurato presso la convenuta, vale a dire entro il 21 maggio 2000 (cfr. consid. 2.5), è subentrata un'incapacità lavorativa di rilievo ai sensi dell'art. 23 LPP e art. 24 Lpcd, vale a dire duratura e di almeno il 20% (cfr. consid. 2.4; DTF 120 V 109 consid. 3c; STFA non pubblicata del 22 febbraio 2002 in re B., B 35/00; SVR 1997 BVG Nr. 80).

                               2.9.   Dagli atti dell'incarto risulta che all'inizio del 1988 __________ aveva presentato disturbi depressivi associati ad uno stato di agitazione e ad insonnia e che per questi problemi era stato in cura dal dott. __________ che gli aveva prescritto una cura medicamentosa (rapporto medico 7 giugno 2000 del dott. __________ agli atti AI). A dipendenza di queste turbe di natura psichica, in data 2 febbraio 1988 egli aveva subito un ricovero d'urgenza di tre giorni all'ospedale di __________ per un'intossicazione medicamentosa da benzodiazepine, di origine non del tutto chiara, che aveva necessitato una lavanda gastrica (cfr. rapporto dott. __________ del 19 febbraio 1988 e allegati agli atti AI).

                                         Negli anni successivi __________ si è periodicamente rivolto al proprio medico curante dott. __________ sempre lamentando stati neuro-distonici e depressivi (rapporto medico 7 giugno 2000 del dott. __________ agli atti AI).  

                                         Il 4 settembre 1999 __________ i, allora docente di scuola __________, è stato protagonista di un episodio di accoltellamento per il quale è poi stato condannato a due anni e sei mesi di detenzione dal competente tribunale penale. La pena è stata sospesa per dar luogo all'esecuzione della misura di cui all'art. 44 CPS, da eseguire nella forma ambulatoriale (doc. _) che __________ ha effettuato sottoponendosi ad una terapia presso la clinica di __________ a far tempo dal 5 aprile 2000.

                                      A seguito di questi fatti l'attore è stato immediatamente sospeso provvisoriamente dalla carica con privazione dello stipendio (XXV/4 e 5). In data 21 aprile 2000 __________ ha poi disdetto, con effetto immediato, il rapporto di lavoro (XXV/3) e non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.

                                                                              ll 19 aprile 2000 l'interessato ha inoltrato domanda di prestazioni all'AI indicando di soffrire "da parecchi anni" di insonnia, paura, depressione, ansia e panico e di essere incapace al lavoro dal 4 settembre 1999 (cfr. atti AI).

                                         Nel già menzionato rapporto medico all'attenzione dell'UAI del 7 giugno 2000, il medico curante, dottor __________, dopo averlo visitato il 27 marzo 2000 (cfr. XXVII) e il 23 maggio 2000, ha diagnosticato (cfr. atti AI):

"  -   stato depressivo

-   epatopatia

Sindrome cervico-brachiale su turbe statiche, discopatie"

precisando che in seguito all'evento del 4 settembre 1999 il paziente aveva sviluppato un grave stato depressivo che rendeva necessari un sostegno psicologico e continue cure medicamentose.

                                         Il medico ha, quindi, attestato un'inabilità lavorativa totale dal 4 settembre 1999 (atti AI).

Dal canto suo, il dott. __________, psichiatra, che ha costantemente seguito l'attore a far tempo dal 5 aprile 2000 nell'ambito della psicofarmacoterapia, psicoterapia di sostegno, socio-ed ergoterapia presso la clinica di __________, nel suo rapporto medico del 20 giugno 2000 all'AI, posta la diagnosi di "disturbo della personalità emotivamente instabile con scompenso ansiodepressivo acuto", ha precisato che il danno alla salute esisteva da molti anni per quanto riferito al disturbo personologico e dall'autunno 1999 per i problemi psichiatrici acuti. A suo avviso, __________ soffriva di  problemi di concentrazione e difficoltà mnemoniche, era irritabile, teso e inquieto denotando labilità emotiva, diminuzione del tono vitale su di un umore di base triste. Richiesto sul grado d'incapacità di lavoro ha così affermato:

"  Al  100% dal 4.9 1999 al indeterminato

Inabilità lavorativa completa: al 100% dal 1.6.2000"

precisando che il disturbo personologico del paziente era tale da non permettergli di essere reinserito nel circuito lavorativo quale insegnante di scuola __________. Secondo il medico lo stato psichico del paziente controindicava dei provvedimenti d'integrazione professionale, mentre che in un secondo tempo si sarebbero dovute valutare le sue potenzialità riabilitative. Inoltre, il medesimo necessitava di cure specialistiche per un periodo indeterminato (atti AI).

Nel suo scritto del 21 settembre 1999 all'avv. __________, il dott. __________ ha inoltre precisato di aver avuto in cura __________ già nel corso del 1988 per disturbi psichici di carattere dissociativo e che in quel periodo assumeva ansiolitici ed alcool (atti AI).

Dal canto suo il dott. __________, psichiatra, ha eseguito una perizia per chiarire i fatti e le condizioni di salute di __________ legate all'evento del 4 settembre 1999. Nel suo rapporto dettagliato del 31 gennaio 2000 all'attenzione del Ministero pubblico ha sottolineato l'esistenza di un disturbo della personalità antisociale tale da ridurre il funzionamento sociale globale e in particolare le capacità lavorative quale insegnante (atti AI).

A conclusioni analoghe è giunto anche il dott. __________, psicologo, il quale nel suo referto del 26 novembre 1999 al Ministero pubblico ha definito __________ come un soggetto nevrotico presentante un disturbo di personalità antisociale rilevando come i disturbi emotivi del soggetto fossero gravi e tali da influenzare tutta la sfera del comportamento con carenze nelle capacità di controllare i comportamenti e le reazioni emotive. Ne ha infine raccomandato una presa a carico specialistica intesa a tamponare le componenti aggressive ed impulsive (atti AI).

Dal canto suo il neurologo dott. __________, nel suo rapporto al dott. __________ del 1. ottobre 1999, posta la diagnosi di "manifestazione di aggressività, sotto l'influsso d'alcool, in personalità caratteriale"

pur rilevando l'assenza di anomalie dal punto di vista neurologico, ha osservato trattarsi di un paziente caratteriale e violento di natura, osservando: "Mi stupisce il fatto che possa fare il maestro di scuola!" (cfr. atti AI) .

Alla luce di questi referti, il medico dell'AI, ritenuta superflua un'ulteriore valutazione psichiatrica, ha concluso che la professione di docente non era più esigibile e optato per un esame sui provvedimenti professionali da intraprendere (cfr. proposta medico dott. __________ del 15 marzo 2001). Nuovamente interpellato, il dott. __________, nel suo certificato del 26 giugno 2001, ha dal canto suo informato l'UAI che lo stato del paziente era peggiorato, manifestando il medesimo un tono dell'umore rivolto verso il basso, labilità emotiva, astenia e apatia e ritenendo quindi non più indicato il processo reintegrativo (atti AI).

L'UAI ha quindi incaricato il dott. __________, psichiatra, di eseguire una perizia psichiatrica su __________. Lo specialista ha consegnato il suo rapporto in data 18 febbraio 2002  nel quale ha posto quale diagnosi "distimia in una personalità antisociale" esistente dall'1. giugno 2000 con incapacità lavorativa del 70% (totale se riferita all'attività di insegnante) precisando che i fatti del settembre 1999 avevano segnato il tornante nella vita del paziente e che da allora si assisteva ad una disinserzione sociale progressiva, resistente agli interventi terapeutici. Ritiene illusorie misure di riadattamento professionale e definisce il paziente irrecuperabile dal profilo medico (atti AI).

                                         Risulta dall'esame dell'incarto che l'UAI, alla luce di queste valutazioni specialistiche e richiamati l'incarto dalla Cassa disoccupazione (cfr. atti AI), ha poi statuito sulla domanda di prestazioni senza esperire ulteriori accertamenti in merito all'effettiva capacità lavorativa del richiedente emanando il provvedimento 11 luglio 2002 con il quale ha attribuito a __________ una rendita intera per un grado d'invalidità del 70% dal 1. giugno 2001 (doc. _).

                             2.10.   Ritenuto come dalla documentazione versata agli atti dalle parti e da quella richiamata d'ufficio in corso di causa, non è stato possibile desumere riscontri incontrovertibili  sulla questione a sapere se nel periodo in cui era ancora assicurato presso la Cassa (vale a dire entro il 21 maggio 2000; cfr. consid. 2.3.), __________ fosse abile al lavoro, e, nella negativa, in che misura, segnatamente nella sua professione di docente questa Corte ha ritenuto opportuno effettuare alcuni accertamenti.

                                         Innanzitutto, richiamato il certificato redatto il 20 giugno 2000 (cfr. consid. 2.12), il 19 febbraio 2004 la vicecancelliera ha chiesto al dott. __________ di precisare da quale data riteneva __________ incapace al lavoro, di indicare in quali periodi aveva avuto in cura il paziente e da quando aveva constatato un peggioramento delle sue condizioni di salite (XXII).

Nella sua risposta del 2 marzo 2004 il dott. __________ ha così precisato il rapporto medico da lui redatto all'attenzione dell'AI:

"1)    La discrepanza da lei rilevata è determinata dal fatto che il signor __________ ha iniziato un trattamento psichiatrico specifico presso il mio studio in data 05.04.2000.

                                                                         Presuppongo però che la sua incapacità lavorativa reale abbia preso inizio con il 04.09.1999 e questo con l'effettivo inizio sintomatico. Come medico è sempre difficile esprimersi sulla data d'inizio vera e propria dell'incapacità lavorativa di un paziente soprattutto quando questi inizia un trattamento diversi mesi dopo l'apparire sintomatico.

2)   Dal 05.04.2000 al 28.11.2001 e dal 08.02.2002 a tutt'oggi, il paziente ha seguito una cura semi stazionaria presso l'Ospedale __________.

3)   Obbiettivamente ho potuto constatare un peggioramento sintomatico dalla prima consultazione (05.04.2000)." (XXVIII)

                                         Nuovamente interpellato riguardo alla capacità lavorativa di __________ alla data in cui aveva cominciato il trattamento (5 aprile 2000) (XXX), il 10 marzo 2004 lo specialista ha precisato:

"  In risposta al suo scritto dell'08 marzo 2004, sono in grado di risponderle quanto segue.

Il signor __________ ha iniziato un trattamento psichiatrico presso di me il 05 aprile 2000. Nei mesi precedenti non avevo visto il paziente.

Considerata la sua psicopatologia di base (personalità emotivamente instabile) ritengo che già nei mesi preesistenti le sue capacità reintegrative professionali potevano essere nulle.

Non mi è possibile retrodatare la sua incapacità lavorativa poiché questa è legata al suo sviluppo personologico ed ai suoi momenti di crisi.

Ritengo però che sia importante rilevare che avevo seguito il paziente per un breve periodo nel 1998 e che egli già allora mi riferiva di turbe dispercettive, turbe comportamentali legate all'associazione di una farmacoterapia con Lexotanil ed alcool." (XXXII)

                                         Infine, nel suo scritto al TCA del 16 marzo 2004 il dottor __________ ha ulteriormente affermato:

"  In risposta al suo scritto del 15 marzo 2004 posso dichiararle che, al momento della prima consultazione avvenuta in data 05 aprile 2000, il signor __________ era inabile al lavoro, e questo al 100%."

La vicecancelliera ha inoltre interpellato il dott. __________ il 19 feb-braio 2004 in riferimento al suo rapporto all'AI del 7 giugno 2000 (XXIII). In risposta, il 1. marzo 2004 il medico ha affermato:

"- inabilità lavorativa:

La data di inizio inabilità al lavoro dovrebbe corrispondere con il giorno del tragico evento di colluttazione terminato con l'accoltellamento e cioè il 04.09.99.

Per questo fatto il paziente era stato arrestato e sospeso immediatamente dal suo incarico di docente delle scuole elementari di __________.

Subito dopo l'episodio sopraccitato il paziente è stato messo in trattamento psichiatrico (Dr. __________, Dr.___).

-                                                                             periodi di cura presso il mio studio:

Dopo questo fatto di sangue, personalmente ho visto per la prima volta il paziente in data 27.03.00.

Egli si è presentato nel mio studio per algie alla regione cervicale e scapolare sin., con brachialgie.

Le consultazioni sono state più o meno regolari fino al luglio di quell'anno.

(…)

-                                                                             consultazione del 23.05.00 e relativa incapacità lavorativa:

Durante le consultazioni presso il mio studio non si è mai accennato a questa problematica.

I certificati di inabilità sono probabilmente stati rilasciati dallo psichiatra.

Il problema è sorto allorquando ho dovuto compilare i formulari per l'A.I. (07.06.00).

Personalmente ho quindi abbinato l'inizio della sua incapacità lavorativa all'evento del mese di settembre 1999.

Non avendo mai ricevuto rapporti specialistici, non ho potuto essere più preciso di così." (XXVII)

Anche il dott. __________ è stato interpellato dal TCA in merito all'incapacità lavorativa di __________ attestata nel suo rapporto del 18 febbraio 2001 (XXIV) e con scritto 10 marzo 2004 ha risposto quanto segue:

"  In risposta alla sua del 19.02.2004 , le comunico quanto segue:

L'incapacità lavorativa del paziente è stata stabilita in base ai vari rapporti medici consultati e all'erudizione dell'anamnesi.

Ho esaminato il signor __________ nel contesto della perizia AI, il 5.10.2001. L'ho poi rivisto brevemente il 25.10.2001, per un colloquio nel quale gli ho comunicato il risultato delle mie investigazioni." (XXXI)

                             2.11.   Secondo questa Corte, in base alle certificazioni mediche all'inserto e agli accertamenti esperiti in corso di causa, risulta provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valida nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994 p. 210/211), che a dipendenza del danno alla salute che ha poi provocato l’insorgere dell’invalidità - e meglio il disturbo della personalità emotivamente instabile con scompenso ansiodepressivo acuto (cfr. certificato del dott. __________ del 20 giugno 2000 agli atti AI) - l'assicurato ha subito già prima del 21 maggio 2000 una  diminuzione duratura e rilevante, e sicuramente almeno del 20%, della capacità di rendimento nella sua professione e in ogni altra affine ai sensi dell'art. 24 Lcpd. 

                                         Lo dimostrano le svariate certificazioni agli atti che documentano come l'assicurato, in concomitanza e successivamente ai fatti di cui si è reso protagonista nel settembre 1999, a seguito dei gravi problemi psichiatrici di cui era ed è tuttora portatore, sia sempre stato in cura medica e fosse totalmente incapace di riprendere la propria attività lavorativa così come ogni altra professione affine.

                                         Bisogna in effetti ritenere che i fatti del 4 settembre 1999 siano stati la vera e propria manifestazione sintomatica acuta dei problemi di natura psichica di cui era già prima affetto l'attore e dai quali egli ha continuato in seguito a soffrire in misura più o meno invariata malgrado i provvedimenti sanitari intrapresi.

                                         Ne sono un'ulteriore conferma le attestazioni del dott. __________ redatte all'attenzione del TCA in data 2 marzo 2004 (XXVIII), 10 marzo 2004 (XXXII) e 16 marzo 2004 (XXXIV), dalle quali si evince come lo psichiatra che ha seguito __________ non solo nel 1988, ma anche, e in maniera costante, dopo i fatti del 4 settembre 1999, abbia ulteriormente precisato la precedente sua valutazione effettuata nel giugno 2000 per l'AI nel senso di ammettere una totale incapacità lavorativa di __________ sicuramente almeno già sin dall'epoca della prima consultazione avvenuta il 5 aprile 2000 e verosimilmente già dal 4 settembre 1999 (cfr. in particolare XXVIII e XXXIV citati per esteso al consid. 2.11).

                                         A mente del TCA bisogna pertanto concludere che l'incapacità lavorativa che ha poi originato l'invalidità totale dell'attore è insorta a non averne dubbio in un momento in cui egli era ancora assicurato presso la convenuta, ed è in seguito perdurata in misura significativa (in questo senso cfr. lo scritto 2 marzo 2004 del dott. __________ al TCA, XXVIII).

                                         Il fatto che l’UAI abbia fatto decorrere dal 1. giugno 2000 l’inizio del periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - basandosi essenzialmente sulle conclusioni del dott. __________ -, non è in questo contesto decisivo, soprattutto se si considera che l'esito di tale accertamento medico non poteva essere considerato del tutto esaustivo, specie se riferito alla documentazione facente parte dell'incarto AI e ai referti del dott. __________ e del dott. __________ (vedi il consid. 2.11. che precede; cfr. anche DTF 126 V 308 segg.).

                                         Non si può del resto tralasciare di rilevare come a mente di questo Tribunale le certificazioni del dott. __________ siano in concreto le più attendibili ai fini del presente contendere considerato come  sia stato questo specialista ad aver seguito direttamente e più da vicino __________ dopo l'episodio del settembre 1999.

                                         Ma anche il dott. __________a, che già da anni era il medico di fiducia dell'attore e che, quindi, già aveva avuto modo di costatare le prime manifestazioni avvenute nel 1988 - delle turbe psichiche, dopo i consulti avvenuti il 27 marzo e 23 maggio 2000 aveva rilevato la gravità delle condizioni del paziente attestando un'incapacità lavorativa totale dal 4 settembre 1999 (cfr. XXVII; referto del 7 giugno 2000 agli atti AI).

                                         A queste conclusioni non possono per contro mutare le valutazioni del dott. __________ nel suo referto del 18 febbraio 2002 sulle quali si è sostanzialmente basato l'UAI per fissare l'inizio del periodo di carenza al 1. giugno 2000. In effetti, detto sanitario ha visitato __________ per la prima volta il 5 ottobre 2001 e ha di conseguenza - e per sua stessa ammissione - fissato la data d'inizio dell'incapacità lavorativa non sulla base di costatazioni dirette ma "in base ai vari rapporti medici consultati e all'erudizione dell'anamnesi" (cfr. lettera al TCA del 10 marzo 2004, XXXI). Anche questo sanitario ha tuttavia rilevato come i fatti del settembre 1999 avessero segnato il tornante nella vita del paziente e che da allora si assisteva ad una disinserzione sociale progressiva, resistente agli interventi terapeutici e tale da rendere illusorie misure di riadattamento professionale (atti AI).              

                                         Va peraltro nuovamente ricordato che anche prescindendo da una valutazione delle conclusioni cui è giunta l'AI, nella specie la Cassa poteva discostarsi da quanto pronunciato in quella sede per quel che concerne il momento della sopravvenienza dell'incapacità al lavoro, posto come per la citata più recente giurisprudenza (DTF 129 V 73) l'istituto di previdenza che non è stato coinvolto nella procedura di emanazione della decisione dell'AI può procedere ad una valutazione autonoma dei presupposti per il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.7. e 2.9.).

In concreto, vi sono pertanto motivi pertinenti per scostarsi dalla data di decorrenza della rendita d'invalidità ritenuta dall'assicurazione per l'invalidità, senza che occorra esaminare se la decisione dell'UAI debba essere considerata di primo acchito insostenibile (STFA non pubblicata 16 dicembre 2003 in re O., B 68/03).

Abbondanzialmente va infine detto che a suddette conclusioni non può mutare nemmeno la circostanza che l'assicurato si è annunciato, il 21 maggio 2000, all'assicurazione disoccupazione rivendicando il diritto all'indennità di disoccupazione dal 26 aprile 2000 qualificandosi nell'apposito formulario collocabile in misura completa (cfr. agli atti AI). In effetti tale circostanza denota unicamente la sua volontà di cercare, malgrado gli eventi e i problemi di salute, un'occupazione, ma nulla ancora dice, specie in presenza - come in concreto - di problemi di natura psichica, sulla sua effettiva capacità lavorativa. Inoltre, a prescindere da ciò, a titolo generale va detto che il fatto che l'assicurazione disoccupazione riconosce un assicurato idoneo al collocamento non ha un'incidenza sull'apprezzamento della sua idoneità al lavoro o della sua effettiva capacità lavorativa da parte delle altre assicurazioni (cfr. l'art. 15 cpv. 3 OADI) e non esclude di conseguenza che un assicurato reputato idoneo al collocamento dagli organi dell'assicurazione disoccupazione venga invece ritenuto incapace al lavoro dall'AI o dagli organi incaricati di applicare la LPP (cfr. STFA non pubblicata 25 settembre 2000 in re A., B 13/00).

                             2.12.   Alla luce di quanto sopra, l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità si è manifestata quando __________ era assicurato alla Cassa pensioni dei __________.

                                         Più precisamente bisogna concludere che la stessa è insorta al più tardi con i fatti del 4 settembre 1999 unitamente alle manifestazioni sintomatiche acute delle turbe psichiche di cui è affetto l'attore. Le certificazioni agli atti provano infatti, con il grado della verosimiglianza preponderante, che già da quel momento, a dipendenza delle affezioni di cui è portatore, la capacità lavorativa di __________ era compromessa (cfr. gli scritti al TCA del dott. __________ del 2 e 10 marzo 2004, XXVIII, XXXII).

                                         Agli atti non vi sono per contro riscontri che possano lasciar ipotizzare, con un grado di verosimiglianza sufficiente, un inizio dell'incapacità lavorativa precedente agli eventi del 4 settembre 1999.

                                         Questo Tribunale deve quindi concludere che i presupposti di cui all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita del 2. pilastro da parte dell'Istituto di previdenza convenuto ai sensi della legge e della Lcpd, sono adempiuti.      

                                         Per quel che attiene alla decorrenza della pretesa, il diritto alla rendita della previdenza professionale è sorto di conseguenza a far tempo dal 1. settembre 2000 (art. 29 cpv. 2 LAI in relazione all'art. 26 LPP).

                                         Quanto al grado d'invalidità, conformemente alle conclusioni cui è giunta l'UAI - dalle quali non vi è motivo su questo punto di discostarsi ricordato altresì come le condizioni poste dall'AI per il riconoscimento di un'invalidità sono più severe rispetto a quelle della Lcpd (cfr. consid. 2.8) - __________ era incapace al lavoro in qualsiasi attività professionale nella misura del 70% dal mese di giugno 2000 (proposta medico UAI dott. __________ del 10 aprile 2002 agli atti AI e provvedimento 11 luglio 2002, doc. _).

                                         Ora, un'attenta valutazione delle circostanze e degli atti di causa non può non lasciar concludere che anche l'inabilità lavorativa precedente, a far tempo dal 4 settembre 1999, fosse pure almeno del 70%. In questo senso si sono del resto inequivocabilmente espressi il dott. __________ (rapporto del 20 giugno 2000 agli atti AI, scritti al TCA del 2,10 e 16 marzo 2004, XXVIII, XXXII e XXXIV) e il dott. __________ (rapporto medico del 7 giugno 2000 agli atti AI e scritto al TCA del 1. marzo 2004, XXVII) (cfr. consid. 2.11), i quali hanno ritenuto __________ totalmente incapace al lavoro.

                                         Del resto le certificazioni mediche agli atti e dianzi citate non lasciano dubbi sul fatto che per la gravità delle affezioni di cui è portatore __________ non è più stato in grado, successivamente ai fatti del settembre 1999, di riprendere la propria attività lavorativa né un'altra affine ai sensi dell'art. 24 Lcpd.

                                         In accoglimento della domanda di petizione, la Cassa pensioni convenuta dovrà quindi erogare a __________ una rendita intera della previdenza professionale a far tempo dal 1. settembre 2000.     

                             2.13.   In queste condizioni non merita ulteriore approfondimento la questione di sapere se __________ possa invocare la protezione della buona fede in relazione alle assicurazioni che avrebbe ricevuto nella telefonata del 14 aprile 2000 dal lic. iur. __________, a quel tempo giurista del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, e che l'avrebbero indotto a rassegnare le dimissioni il successivo 21 aprile 2000.

                                         Quanto infine alla richiesta di __________ , formulata in sede di petizione, tendente all'audizione dei signori __________e, __________, __________, __________ (cfr. I, VI, XVII), va detto che per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata preponderante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si può rinunciare ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; STFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., STFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

                                         Nella presente fattispecie, osservato come le conclusioni cui è giunta questa Corte si basano su un’attenta applicazione delle norme di diritto in materia e un’accurata valutazione delle risultanze istruttorie, il TCA ritiene che le prove assunte siano sufficienti ai fini dell’esito della causa e non reputa pertanto necessario esperire le chieste audizioni testimoniali. La richiesta formulata da __________ è pertanto respinta.

                             2.14.   Visto l'esito della procedura __________, assistito da un legale, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 2'000 (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).

                                         Di conseguenza la decisione 11 luglio 2003 di ammissione all'assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6).

                                         Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                          §    Di conseguenza, la Cassa pensioni dei __________ è condannata a versare a __________ una rendita intera d’invalidità della previdenza professionale dal 1. settembre 2000.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa pensioni dei __________ verserà a __________ fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende privo d'oggetto il decreto 11 luglio 2003 di ammissione all'assistenza giudiziaria.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti