Raccomandata
Incarto n. 34.2003.51 RG/sc
Lugano 4 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
ATTO0 rappr. da: RAPP0
a
1. _CONV1 rappr. da: RAPP1 2. _CONV2 in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
- che con sentenza __________ 2003, cresciuta in giudicato il
__________ 2003, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stata concordata la divisione per metà del capitale LPP accumulato in costanza di matrimonio sul conto del marito;
- che con scritto 16 settembre 2003 il Segretario Assessore ha trasmesso l'intero incarto al TCA, competente a procedere alla divisione sulla base della chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (art. 142 cpv. 2 e 3 CC, art. 25a LFLP);
- che ai fini del calcolo della prestazione da dividersi il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ come pure all'istituto di previdenza interessato di determinarsi al proposito (cfr. art. 25a cpv. 2 LFLP);
- che con scritto 22 settembre 2003, a nome di entrambi gli ex coniugi l'avv. __________ ha comunicato al TCA che i medesimi hanno di comune accordo fissato in fr. 8'094.-- l'importo da trasferire a favore della ex moglie tenuto conto della chiave di ripartizione fissata dal giudice del divorzio;
- che con scritto 15 ottobre 2003 l'Amministrazione della Cassa pensioni __________ ha confermato l'attuabilità del trasferimento di detto importo a favore di __________.
considerato, in diritto
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
- che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- che per l'art. 142 CCS
" In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
- che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- che in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253);
- che in applicazione analogica dell'art. 141 CC, davanti al giudice delle assicurazioni sociali chiamato a procedere alla divisione in applicazione degli artt. 142 cpv. 2 CC e art. 25a LFLP, agli ex coniugi è data la facoltà di accordarsi in merito all'importo da dividersi sulla base della chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, ritenuto che in simile evenienza è comunque richiesta una dichiarazione da parte dell'istituto previdenziale interessato circa l'attuabilità della soluzione adottata (in argomento cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 226);
- che in casu l'attuabilità della soluzione concordata tra gli ex coniugi __________, consistente segnatamente nel trasferimento dell'importo di fr. 8'094.-- a favore di __________, è stata confermata dalla Cassa pensioni __________, istituto cui __________ è attualmente assicurato e presso il quale risulta pure essere stata trasferita, nell'aprile 2002, la prestazione di libero passaggio precedentemente maturata presso la Fondazione per la previdenza del personale della __________ cui a sua volta il Fondo di previdenza per il personale __________, nel giugno 2001, aveva trasferito la prestazione di libero passaggio di spettanza dell'ex marito all'uscita dall'istituto (doc. _);
- che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);
- che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- che __________ risulta disporre di un conto di libero passaggio aperto presso la Banca __________ (cfr. doc. _), sul quale dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 8'094.--;
- che per il tramite dell'avv. __________ con scritto 22 settembre 2003 __________ ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
- che presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);
- che a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un patrocinatore. Infatti, per dar seguito alla richiesta del TCA di data 19 settembre 2003, gli ex coniugi, per il tramite del loro patrocinatore, hanno potuto limitarsi a comunicare allo scrivente TCA il tenore del loro accordo peraltro già stipulato nell'ambito della precedente procedura di divorzio - con il quale è stato pattuito l'ammontare della prestazione da trasferire a favore della ex moglie. La presente procedura ha potuto quindi essere evasa sulla base di tale comunicazione e della relativa conferma d'attuabilità sottoscritta dall'istituto previdenziale interessato e da questi trasmessa al TCA in data 16 ottobre 2003 (doc. _), senza ulteriori atti istruttori o interventi delle parti.
Per quanto riguarda infine le riflessioni e le critiche sollevate dall'avv. __________ nel suo scritto 22 settembre 2003, le stesse, in quanto attinenti alla procedura dinanzi al giudice del divorzio, appaiono ininfluenti e prive di pertinenza ai fini del presente giudizio.
L'istanza presentata da __________ deve pertanto essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- E' fatto ordine alla Cassa pensioni __________ di versare alla Banca __________ a favore di __________ (conto di libero passaggio n. __________) la somma di fr. 8'094.--.
2.- L'istanza 22 settembre 2003 di __________ tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti