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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2003 34.2003.5

3. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,512 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.5   RG/sc

Lugano 3 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

1. __________     rappr. da: __________   2. __________  

a  

1. __________   2. __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   con sentenza 6 agosto 2002, cresciuta in giudicato il 4 ottobre 2002, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ stabilendo la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate da entrambi durante il matrimonio;

                                     -   con scritto 10 gennaio 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 2 e 3 CCS;

                                     -   ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

                                     -   in corso d'istruttoria il TCA ha esperito alcuni accertamenti presso gli istituti interessati; delle relative risultanze si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;

                                     -   l'intera documentazione acquisita agli atti è stata a diverse riprese trasmessa agli ex coniugi, ai quali è stata pure concessa la facoltà di una presa di posizione nel merito (cfr. le relative prese di posizione del 20, 29 luglio e 16 agosto 2003 di __________, rispettivamente 8 luglio, 13, 28 agosto e 17 settembre 2003 dell'avv. __________);

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   per l'art. 142 CCS

"  In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253); 

                                     -   il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il __________ 1999.

                                     -   a tale momento dagli atti di causa non risulta che __________ fosse affiliata ad un istituto di previdenza e neppure che essa disponeva all'epoca di averi di libero passaggio;

                                     -   per contro dal 1 settembre 2001 al 31 dicembre 2001 essa è stata assicurata presso la Fondazione collettiva LPP della __________ quale dipendente della ditta __________, accumulando qui una prestazione pari a fr. 524.--  (successivamente versatale in contanti nel corso del mese di novembre 2002, in data quindi posteriore alla crescita in giudicato del divorzio, cfr. doc. _);

                                     -   __________ risulta pure disporre di un avere di vecchiaia presso la Cassa pensione __________ ammontante, al 4 ottobre 2002, a fr. 397.75 (interessi compresi) e accumulato durante i periodi d'attività lavorativa prima presso il __________ (dal 1 gennaio al 30 aprile 2001) ed in seguito presso il __________ (dal 1 aprile al 31 maggio 2001) (doc. _);

                                     -   di conseguenza la prestazione acquisita da __________ durante il matrimonio da dividersi secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio ammonta complessivamente a fr. 921.75;

                                     -   __________ è assicurato a datare dal 1° settembre 1986 presso la Cassa Pensioni __________. Al momento del matrimonio  (__________1999) egli disponeva di una prestazione di uscita pari a fr. 101'004.35 - calcolata dalla Cassa in applicazione della LFLP - oltre ad un conto bloccato pari a fr. 431.75; al momento del divorzio, per contro, sempre presso la medesima cassa, egli disponeva di una prestazione di uscita di fr. 135'309.95 (cfr. doc. _; cfr. art. 22, 22a LFLP);

                                     -   di conseguenza la prestazione acquisita da __________ durante il matrimonio e da dividersi secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio ammonta, conformemente al conteggio effettuato dalla cassa e tenuto conto degli interessi maturati sino al divorzio sugli importi presenti al momento del matrimonio (cfr. art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP) a fr. 20'396.75 (135'309.95 -114'424.10 - 489.10; cfr. doc. _);

                                     -   di conseguenza, considerate le suevidenziate reciproche pretese (per ogni coniuge metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge), a favore di __________ spetta, a saldo (cfr. art. 122 cpv. 2 CC), una prestazione pari a fr. 9'737.50;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   __________ risulta attualmente disporre di un conto presso la __________ dove dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 9'737.50;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 20'396.75.

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 921.75.

                                 3.-   E' fatto ordine alla Cassa Pensioni __________ di versare alla __________, a favore di __________ la somma di fr. 9'737.50.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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