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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2003 34.2003.44

22. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,473 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.44   RG/sc

Lugano 22 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 19 agosto 2003 interposta da

ATTO0 + LLCC rappr. da: RAPP0  

contro  

_CONV0     in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto che

                                     -   con effetto dal 1° gennaio 1997, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti la ditta individuale __________ aveva aderito alla (attuale) __________ Fondazione collettiva di __________. Precedentemente la ditta __________ era stata affiliata alla __________, Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria;

                                     -   a seguito dell'affiliazione alla __________ la ditta ha inoltre trasferito a quest'ultima il capitale libero ancora gestito dalla Fondazione di Previdenza per il personale della ditta __________, istituita nel dicembre 1996 e sciolta per decisione 24 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza;

                                     -   dopo il decesso di __________ e conseguente cessazione dell'attività dell'omonima ditta, nel dicembre 2002 l'__________, a nome di alcuni ex dipendenti della ditta __________, si è rivolto alla __________ chiedendo informazioni in merito alla liquidazione dell'istituto di previdenza e alla destinazione dei relativi fondi liberi. Non condividendo la relativa presa di posizione della fondazione secondo cui, a motivo dell'esistenza di un debito contributivo da compensare tramite l'impiego di fondi liberi, la quantificazione e l'eventuale  ripartizione degli stessi potrà essere effettuata solo dopo la conclusione della procedura di liquidazione dell'eredità giacente fu __________, l'__________ ha nuovamente chiesto alla __________ di procedere alla ripartizione dei fondi liberi tra gli aventi diritto;

                                     -   stante il successivo confermato rifiuto della __________ di procedere alla postulata ripartizione, con la petizione in oggetto 60 ex dipendenti della ditta __________, rappresentati dall'__________ si aggravano a questo TCA e, censurando il modo di (non) procedere dell'istituto previdenziale, chiedono che lo stesso venga obbligato a dar seguito alla ripartizione dei fondi liberi derivanti da liquidazione;

                                     -   con la risposta di causa la fondazione convenuta ha in sostanza ribadito l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei fondi prima di conoscere l'esito della procedura di liquidazione dell'eredità giacente fu __________;

                                     -   pendente lite la fondazione convenuta ha trasmesso al TCA copia dello scritto 15 aprile 2003 con cui l'UFAS, Vigilanza previdenza professionale, su richiesta del rappresentante degli attori, aveva espresso un proprio parere in merito alla problematica in oggetto;

                                     -   giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le. Competente nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP).

                                         Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie  afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF  128 V 44, 258-259, 127 V 35, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b con riferimenti). Inoltre, perché sia data la competenza giusta l'art. 73 LPP, la controversia non deve rientrare nella sfera di competenza dell'autorità di vigilanza (DTF 119 V 198, 115 V 373; SVR 1995 BVG Nr. 31 pag. 89; SZS 1995 pag. 66; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 106/1987 I p. 624);

                                     -   ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LPP le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate dinanzi alla Commissione federale di ricorso. Contro le decisioni di detta Commissione è data la possibilità di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;

                                     -   giusta l'art. 23 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 1995, in caso di liquidazione totale o parziale di un fondo, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. L'autorità di vigilanza decide se le condizioni di una liquidazione parziale o totale sono adempiute e ne approva il relativo piano di ripartizione (prima del 1 gennaio 1995 l'esame e l'approvazione del piano di ripartizione incombeva parimenti all'autorità di vigilanza in virtù dei combinati artt. 62 cpv. 2 LPP, 84 cpv. 2, 85 e 86 CC);

                                     -   pretese relative all'attribuzione di fondi liberi possono di conseguenza essere fatte valere unicamente nell'ambito della liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza da operarsi sulla base di un piano di ripartizione il cui esame e la cui approvazione competono all'autorità di vigilanza (SZS 1995 pag. 376, 1985 pag. 198; Lang, Liquidation und Teilliquidation von Personalvorsorgeeinrichtungen unter Berücksichtigung des Freizügigkeitsgesetz, in: SZS 1994 pag. 113);

                                     -   pretese concernenti l'attribuzione di fondi liberi possono pertanto essere fatte valere unicamente tramite le vie di diritto di cui all'art. 74 LPP, ad esclusione di quelle previste all'art. 73 LPP (SZS 1995 pag. 373ss; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG (1990-1994), in: SZS 1995 pag. 111; idem, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG (1995-1999), in: SZS 2000 pag. 318s; Stauffer, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, in: Murer/Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 82, 108-109; STFA inedita del 30 novembre 2001 nella causa S., consid. 3a; DTF 119 Ib 50, 119 V 198; SZS 1995 pag. 373ss; Walser, Der rechtschutz der Versicherten bei Rechtsansprüche aus beruflicher Vorsorge, in: FS 75 Jahre EVG, pag. 479; v. anche STFA del 3 ottobre 2001 nella causa Spitex B84/00, B86/00, consid. 7, parzialmente pubblicata in DTF 127 V 377ss);

                                     -   inoltre la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il diritto all'attribuzione di fondi liberi, da farsi valere nell'ambito della liquidazione (totale o parziale) di un istituto di previdenza, nasce solo a seguito della decisione con cui l'autorità di vigilanza approva il piano ripartizione (STFA inedita del 30 novembre 2001 nella causa S., consid. 3a; STFA del 3 febbraio 1995 pubblicata in: SZS 1995 p. 376; Schneider, Fonds libres et liquidations des caisses de pensions. Eléments de jurisprudence, in: SZS 2001 pag. 452 ss, 473);

                                     -   in concreto con la petizione in oggetto gli attori chiedono che la fondazione convenuta proceda alla liquidazione e alla ripartizione dei fondi liberi senza attendere l'esito della liquidazione dell'eredità giacente fu __________;

                                     -   la richiesta attorea, che trova il suo fondamento nell'art. 23 LFLP, ha per oggetto una fattispecie, segnatamente il rifiuto da parte dell'istituto di previdenza convenuto di procedere alla liquidazione e alla ripartizione di fondi liberi, il cui esame spetta all'autorità di vigilanza nell'ambito delle competenze attribuitele dagli artt. 61 e segg. LPP (l'art. 62 cpv. 2 LPP richiama pure i compiti designati agli artt. 84 cpv. 2, 85 e 86 CC), ritenuto che le decisioni di questa autorità - tra cui vanno annoverate anche quelle che essa é chiamata ad emanare allorché interessati, tramite ricorso (cd. Stiftunsaufsichtsbeschwerde, dedotta dall'art. 84 cpv. 2 CC; cfr. in argomento soprattutto DTF 112 Ia 190ss; Pra 87 438; Riemer, Commentario bernese, ad art. 84, n. 119ss, idem, Commentario basilese, ad art. 84, n. 17), si aggravano ad essa censurando l'operato, rispettivamente l'inagire di un istituto di previdenza (in casu il diniego di procedere alla liquidazione e ripartizione di fondi liberi) - sono in seguito suscettibili di essere deferite alla Commissione federale di ricorso e successivamente al Tribunale federale tramite ricorso di diritto amministrativo (art. 74 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 LPP, art. 25 LFLP);

                                     -   che in simili circostanze, la pretesa de quo non potendo essere azionabile giusta  l'art. 73 LPP, la petizione deve essere dichiarata irricevibile per carenza di competenza ratione materiae e gli atti trasmessi all'UFAS quale autorità di vigilanza (cui è sottoposta la fondazione convenuta, cfr. doc. _) per ragione di competenza. 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é irricevibile.

                                 2.-   L'incarto è trasmesso all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Vigilanza previdenza professionale, Berna per ragione di competenza.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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