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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2003 34.2003.42

14. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·674 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.42   rg/gm

Lugano 14 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull'"istanza" dell'11 agosto 2003 di

ATTO0  

contro  

_CONV0     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                     -   che con atto 11 agosto 2002 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita (in seguito: __________) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF di __________, concernente un credito di fr. 18'098.50 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel periodo 1995-1996 (I);

                                     -   che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

                                     -   che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie  afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);

                                     -   che in casu, come detto, tramite PE n. __________dell'UEF di __________ la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP relativi al periodo 1995-1996 per un importo complessivo di fr. 18'098.50;

                                     -   che l'escussa ha interposto opposizione;

                                     -   che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;

                                     -   che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss, Praxis 73 n. 195);

                                     -   che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;

                                     -   che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

                                     -   che di conseguenza l'istanza in esame con cui è chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione al PE n. __________dell'UEF di __________ indicante un credito di fr. 18'098.50 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ (art. 14 e 16 LALEF; art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito

                                         dell'"istanza" 11 agosto 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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