Raccomandata
Incarto n. 34.2003.42 rg/gm
Lugano 14 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'"istanza" dell'11 agosto 2003 di
ATTO0
contro
_CONV0 in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto e in diritto
- che con atto 11 agosto 2002 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita (in seguito: __________) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF di __________, concernente un credito di fr. 18'098.50 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel periodo 1995-1996 (I);
- che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);
- che in casu, come detto, tramite PE n. __________dell'UEF di __________ la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP relativi al periodo 1995-1996 per un importo complessivo di fr. 18'098.50;
- che l'escussa ha interposto opposizione;
- che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
- che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss, Praxis 73 n. 195);
- che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
- che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- che di conseguenza l'istanza in esame con cui è chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione al PE n. __________dell'UEF di __________ indicante un credito di fr. 18'098.50 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ (art. 14 e 16 LALEF; art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'"istanza" 11 agosto 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti