Raccomandata
Incarto n. 34.2003.37 RG/sc
Lugano 6 aprile 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
nella causa che oppone
ATTO1 rappr. da: RAPP1 e ATTO2 rappr. da: __________,
a
_CONV1 rappr. da: RAPP2 e _CON1 e _CON2 in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
- con sentenza __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002, il Pretore di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________, disponendo, al dispositivo n. 8 della sentenza, la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio;
- il 14 maggio 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (cfr. art. 25a cpv. 2 LFLP);
- in corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti presso gli istituti previdenziali interessati; delle relative risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi.
considerato in diritto che
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- giusta l'art. 22 LFLP
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- per l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in concreto giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- giusta l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
- l'art. 22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- in casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrimonio (__________1987) __________ disponeva di una prestazione di libero passaggio presso la Fondazione di previdenza della __________, presso cui è stata assicurata nel periodo 1. aprile 1984 - 31 gennaio 1989, di fr. 6'906.80 (doc. _), mentre che __________ disponeva presso la __________ di una prestazione pari a fr. 8'911 (doc. _);
- al momento del divorzio (ossia al __________ 2002, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) __________ - che dopo l'uscita dalla __________ è stato assicurato dapprima, a far tempo dal 1. marzo 1995, presso la __________ (doc. _) ed in seguito, dal 1. settembre 1997, presso la Cassa pensioni __________ (doc. _) e successivamente, ancora, presso la Fondazione per la previdenza professionale __________ con effetto dal 1. agosto 1999 (doc. _) - disponeva presso quest'ultimo istituto previdenziale di una prestazione di libero passaggio di fr. 126'952.70 (doc. _);
- nel dicembre 2002 la Fondazione per la previdenza professionale __________ ha trasferito la prestazione d'uscita di spettanza di __________ a quel momento (fr. 127'741.55) alla Sammelstiftung __________ (contratto n. __________; doc. _), istituto presso cui l'interessato risulta attualmente essere assicurato (doc. _);
- di conseguenza l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 110'904.50, importo corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita esistente al momento del divorzio (fr. 126'952.70) e quella acquisita al momento del matrimonio (fr. 8'911 comunicati dal istituo previdenziale cui l'ex marito era allora assicurato; l'art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP non trova applicazione, l'interessato non avendo infatti cambiato istituto di previdenza prima del 1. gennaio 1995) aumentata degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (fr. 7'137.20; cfr. art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2 nel suo tenore in vigore sino al 31.12.2002; Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; per il calcolo degli interessi cfr. Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, Leonardo I, tab. 47: 15 anni di matrimonio, tasso 4%, fattore 1.800944);
- __________, dopo l'uscita dalla Fondazione di previdenza della __________, risulta essere stata assicurata, a far tempo dal 1. febbraio 1989 presso la Pensionskasse der __________ (doc. _). All'uscita da questo istituto, la prestazione previdenziale (fr. 14'633.70) accumulata sino al 31 maggio 1990 le é stata versata in contanti (doc. _). Nessuna contestazione è stata sollevata al riguardo, nell'ambito della presente procedura, da parte dell'ex marito. Il pagamento in contanti di detta prestazione in pendenza di matrimonio ha comportato l'uscita della stessa dal ciclo della previdenza e quindi l'impossibilità di una sua divisione ai sensi degli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 22 cpv. 2 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 123 III 437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 255; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Vetterli/Keel, op. cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, p. 58);
- in seguito, a far tempo dal 1. giugno 1995, __________ è stata assicurata presso la __________ e contemporaneamente, dal 1. agosto 1998, presso la __________. Al momento del divorzio __________ disponeva presso il primo istituto di una prestazione d'uscita di fr. 13'029.90, presso il secondo di una prestazione di fr. 51'967 (doc. _);
- di conseguenza la prestazione di __________ da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, ritenuto che l'art. 22a LFLP non trova qui applicazione il capitale di fr. 14'633.70 versato all'interessata essendo definitivamente uscito dalla previdenza (cfr. STCA del 29 gennaio 2003 nella causa V.G [inc. __________], cresciuta in giudicato), corrisponde alla somma delle prestazioni d'uscita esistenti al momento del divorzio ed accumulate a far tempo dal 1. giugno 1995 per complessivi fr. 64'996.90;
- considerata la chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà della prestazione accumulata dall'altro durante il matrimonio, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 32'498.45 (64'996.90 : 2), quello a favore di __________ a fr. 55'452.25 (110'904.50 : 2);
- considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di __________ spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 22'953.80;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- conformemente alle indicazioni fornite da __________ nelle more della presente procedura (doc. _), l'importo di fr. 22'953.80 dovrà essere trasferito a suo favore presso la __________, cui, come visto, essa è assicurata a far tempo dal 1. agosto 1998.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 110'904.50.
2.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 64'996.90.
3.- E' fatto ordine alla Sammelstiftung __________ di versare alla __________ a favore di __________ la somma di fr. 22'953.80.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti