Raccomandata
Incarto n. 34.2003.18 BS/tf
Lugano 3 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2003 di
__________
contro
la decisione del emanata da
__________
rappr. da: __________ in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
- che con decisione 31 marzo 2000 (cresciuta in giudicato) la Fondazione Istituto collettore LPP ha disposto l’affiliazione di __________ quale datore di lavoro, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1997, non avendo infatti quest’ultimo versato i contributi previdenziali, benché occupasse dei lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo (doc. _);
- che in base ai salari notificatigli dal datore di lavoro (doc. _), il Fondo di previdenza ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 agosto 1998 per complessivi fr. 3'142,70, più fr. 1'025 di spese (doc. _);
- che il 30 ottobre 2001, il 29 gennaio 2002 e il 30 aprile 2002 l’Istituto collettore ha diffidato il pagamento dei contributi dovuti (sub doc. _);
- che con scritto 7 maggio 2002 __________ ha rilevato come la situazione economica non gli permetta far fronte alla richiesta di pagamento, rilevando inoltre che “ mi sembra che l’ammontare da Voi indicato non sia corrispondente a quanto era previsto che di dovesse pagare per il personale occupato e per questo motivo permetto di chiedere un estratto – conto dettagliato” (sub doc. _)
- che con lettera 14 maggio 2002 la Fondazione ha replicato come segue:
" Abbiamo preso atto dello scritto del 07.05.2002 inviatoci dell'interessata, la quale richiede una verifica dell'importo scoperto.
Consideri che i contributi per il secondo pilastro risalgono al periodo 01.04.1997 – 31.08.1998, conteggiati con fattura 01.09.2001. Capirà il nostro stupore nel ricevere delle giustificazioni circa il mancato pagamento del dovuto dopo ben nove mesi e tre diffide.
Siamo comunque disponibili all'esame di un eventuale piano d'ammortamento delle durata massima di 12 mesi." (Doc. _)
- che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito, in data 30 luglio 2002 l’assicuratore LPP ha nuovamente diffidato il datore di lavoro a versare i contributi pari a fr. 4'567,70 (saldo al 30.07.2002), incluse le spese di diffida (doc. _);
- a seguito del mancato pagamento del dovuto, il 9 settembre 2002 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 4'042,70,65, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 agosto 1998 più spese, oltre a interessi del 5% dal 4 settembre 2002 e fr. 150 a titolo di spese ai sensi dell’art. 103 e 106 CO (cfr. doc. _);
- che l’escusso ha interposto opposizione;
- che con petizione 18 marzo 2003 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare __________ al pagamento di fr. 4'192,70 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dal 1° aprile 1997 al 31 agosto 1998, e fr. 150 per spese, oltre a interessi del 5% su fr. 4'042,70 dall'inoltro della domanda d'esecuzione così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no __________ (doc. _). L’attrice ha così dettagliato la composizione dell’importo chiesto in giudizio:
CHF
3'142.70
contributi scoperti dal 01.04.1997 – 31.08.1998 (CHF 3'142.70 addebitati ./. CHF 00 pagati)
CHF
400.00
costi per contributi retroattivi (art. 4 cpv. 4 CA)
CHF
00.00
interessi di ritardo (art. 4 cpv. 4 CA)
CHF
400.00
spese di diffida
CHF
100.00
costi amministrativi (art. 4 cpv. 4 CA)
CHF
4'042.70
aumentati del 5% d'interesse dal 04.09.2002,
CHF
150.00
spese ai sensi degli artt. 103, 106 CO
- che con risposta 2 maggio 2003 il convenuto, rappresentato dall’avv. __________, ha contestato i conteggi allestiti dalla Fondazione in quanto “il contabile della società __________, amministrata dal convenuto ha allestito i conteggi corretti il 4 aprile 2003 (doc. _), che evidenziano importi ben inferiori a quelli presi in petizione, e comunque soluti”.
Parimenti contestati sono i fr. 400.— per spese di diffida e fr. 150.— per spese ai sensi dell’art. 103 e 106 CO;
- che con scritto 14 maggio 2003 il vicepresidente del TCA ha chiesto a __________ di “ di voler esporre e motivare in modo chiaro, preciso e dettagliato la generica argomentazione secondo cui, con riferimento ai conteggi allestiti dal contabile __________ (prodotti con la risposta), gli importi richiesti da parte attrice risulterebbero non corretti rispettivamente essi sarebbero comunque già stati soluti”, assegnando un termine di 10 giorni per produrre quanto richiesto (VIII);
- che nel frattempo con osservazioni 15 maggio 2003 l’attrice ha rilevato quanto segue:
" Ad 3 Non disponiamo dei conteggi del signor __________ dei
quali non conosciamo neppure le basi di calcolo. I conteggi emessi a carico della convenuta sono stati effettuati in conformità alla LPP sulla base dei relativi salari annui computabili e sulle tariffe regolamentari (v. doc. _ allegato alla petizione).
Ad 4 Per quanto attiene ai costi amministrativi, si fa riferimento alle condizioni d'affiliazione e alla relativa tariffa di cui ne è parte integrante, che prevede l'addebito di CHF 100.00 per diffida (v. doc. _ allegato alla petizione). Nel caso specifico, dopo alcuni scambi di corrispondenza inerenti a richieste e concessioni di dilazioni mai ottemperate (v. doc. _), ne sono state recapitate 4.
La stessa tariffa prevede pure l'addebito di un minimo di CHF 100.00 fino a un massimo di CHF 150.00 quali costi forfettari sostenuti dal nostro ente per l'incasso per via esecutiva. L'ammontare posto in esecuzione giustifica l'adozione dell'importo massimo di CHF 150.00. Gli interessi moratori del 5% non sono compresi nel conteggio poiché applicati unicamente nel caso dell'apertura della procedura d'incasso." (Doc. _)
- che, in risposta alla richiesta d’informazione da parte del TCA, con scritto 21 maggio 2003 il legale del convenuto ha prodotto un conteggio dei – a sua detta corretti contributi previdenziali relativi ai dipendenti __________ e __________ per il 1997 e 1998, sprovvisti tuttavia di qualsiasi base di calcolo (X);
- che, interpellato direttamente dal TCA, il 30 giugno 2003 __________, contabile del datore di lavoro, ha fornito il seguente conteggio:
" Sig. __________
Salario lordo dall'aprile 1997 al dicembre 1997 Fr. 26'629.--
Salario lordo dal gennaio a febbraio 1998 Fr. 6'800.--
Salario lordo complessivo Fr. 33'429.--
Trattenute per la Cassa previdenza:
dall'aprile 1997 al dicembre 1997 Fr. 798.90
dal gennaio al febbraio 1998 Fr. 204.--
Trattenuta complessiva per Cassa previdenza Fr. 1'002.90
Controllo : Fr. 33'429.- x 3 o/o Fr. 1'002.90
Sig.a __________
Salario lordo dall'aprile 1997 al dicembre 1997 Fr. 21'250.--
Salario lordo dal gennaio 1998 all'agosto 1998 Fr. 25'950.--
Salario lordo complessivo Fr. 47'200.--
Trattenute per Cassa Previdenza:
Dall'aprile 1997 al dicembre 1997 Fr. 637.50
Dal gennaio 1998 all'agosto 1998 Fr. 778.50
Trattenuta complessiva per Cassa previdenza Fr. 1'416.--
Controllo : Fr. 47'200.—x 3 o/o Fr. 1'416.--
- che con lettera 3 luglio 2003 l’attrice, ribadendo la propria posizione del 30 maggio 2003, ha osservato che “ la documentazione prodotta non dimostra nulla: qual è il motivo che giustifica l’applicazione di una trattenuta del 3%” (XXI);
- che il 14 luglio 2003 il contabile della società ha in particolare rilevato che:
" rispondendo alla Vostra richiesta in merito al fatto che la trattenuta per il signor __________ sia stata del 3% posso precisare che questa aliquota mi è stata indicata dal signor __________ quando si è dovuto preparare il conteggio mensile del salario” (XXIII);
- che il 18 settembre 2003 la Fondazione ha ribadito la fondatezza della petizione, confermando fra l’altro come i contributi posti in esecuzione non siano stati soluti;
considerato in diritto
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
- che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
- che l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);
- che secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
- che per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
- con elargizioni e donazioni." (doc. _)
- che con la petizione in oggetto l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1° aprile 1997 al 31 agosto 1998 e spese per un importo complessivo di fr. 4'192,70 (inclusi fr. 150.— di spese ex art. 106 CO) oltre interessi al 5% su fr. 4042,70 dalla domanda di esecuzione;
- che il calcolo dei contributi previdenziali effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
- che, infatti, i dipendenti assicurati e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. _). Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. _);
- che secondo la cifra VI/A del Piano di previdenza la Fondazione riscuote i seguenti contributi annui:
" La fondazione riscuote i seguenti contributi:
Donne Età
Contributi in % del salario assicurato
Uomini Età
Contributi in % del salario assicurato
18-24
3,4
18-24
4,0
25-31
12,7
25-34
13,2
32-41
15,3
35-44
16,6
42-51
20,2
45-54
22,0
52-62
23,0
55-65
24,1
Il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a carico della persona assicurata. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata."
- che l’aliquota di contribuzione per il dipendente __________ (classe 1972) corrisponde quindi al 13,2% sia per il 1997 che per il 1998; per __________ (classe 1973) la percentuale di contribuzione è invece del 3,4% (1997) rispettivamente del 12,7% (1998), così come si evince dal relativo conteggio (doc. _);
- che pertanto, quanto affermato dal contabile della convenuta nel senso di aver applicato, secondo le direttive del signor __________, una deduzione salariale a titolo di contributi del 3%, non ha alcuna rilevanza;
- che per quanto riguarda le spese di incasso e di diffida (doc. _), si rileva che secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Nella specie l’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che
" I contributi sono soggetti a diffida. In caso d’inosservanza della diffida, l’Istituto collettore può procedere all’incasso per via esecutiva. Le diffide e le procedure esecutive sono soggette a spese. Il conteggio dei contributi e delle spese d’incasso si ritengono accettati, se non sono contestati entro 20 giorni dalla ricezione. Costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono a carico del Datore di lavoro. Essi sono regolati nell'apposita Tariffa allegata." (doc. _)
Tale assoggettamento a diffida è stato stabilito, nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli istituti di previdenza ex art. 49 e 50 cpv. 1c LPP, dall’art. 9 cpv. 2 del contratto di gestione con il Pool delle compagnie svizzere d’assicurazione sulla vita (cfr. STCA inedita 8 luglio 2002 nella causa P. SA, inc. __________). L’Istituto collettore ha quindi giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata “Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del datore di lavoro. L’istituto collettore, tramite l’invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 150.-- (cfr. DTF 117 II 258), oltre alla spese di diffida e amministrative;
- che l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 4 settembre 2002, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;
- che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni d'affiliazione, doc. _; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- che pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare
fr. 4'192,70, oltre a interessi del 5% dal 4 settembre 2001 su fr. 4'042,70
- che con la petizione l’attrice chiede inoltre la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione di __________;
- che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)” (cfr. la massima del DTF 107 III 60ss).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
- che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 4192,70 oltre a interessi del 5% dal 4 settembre 2002 su fr. 4'042,70, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- che il convenuto ha chiesto di sentire come teste il suo contabile, signor __________ (VII);
- che ai fini dell’esito della vertenza tale audizione non è necessaria (sul cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove; cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii), essendosi tra l’altro già espresso nel merito con due scritti al TCA;
- che __________ ha postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
- che per l'art. 73 LPP ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
I cantoni prevedono una procedura semplice spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
La legge di procedura per i ricorsi al TCA (LPTCA, RL 3.4.1.1), applicabile in virtù della legge cantonale di applicazione della LPP (LALPP), all’art. 21 cpv. 2 dispone che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7). Quale primo presupposto per la concessione dell’assistenza giudiziaria il richiedente deve trovarsi nel bisogno (art. 3 Lag); inoltre essa non è concessa se: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole, b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 Lag). Infine, l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag). Al proposito va rilevato che i presupposti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria della Lag sono identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle assicurazioni sociali. Secondo la giurisprudenza, i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (fra le tante, DTF 125 V 372 5a con riferimenti);
- che visto quanto sopra, le possibilità per __________ di vincere la causa non potevano che essere esigue, ritenuto in particolare come l’interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive di qualsiasi fondamento. Del resto, il convenuto ha atteso sino al 7 maggio 2002 - dopo nove mesi dalla fattura 1° settembre 2001 e dopo tre diffide di pagamento - per prendere contatto con l’attrice, non ha dato seguito alla proposta 14 maggio 2002 della Fondazione, ha interposto opposizione, ha unicamente specificato – su richiesta del TCA - pendente causa i motivi di contestazione. Tali circostanze rendono il suo comportamento al limite del temerario (secondo la giurisprudenza, se il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia cfr. DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).
- che venendo quindi a mancare il presupposto dell’esito favorevole della causa, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§) Di conseguenza __________ o, è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 4192,70 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 agosto 1998 oltre a interessi del 5% dal 4 settembre 2002 su fr. 4'042,70.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________, per l’importo di fr. 4'192,70 oltre a interessi del 5% 4 settembre 2002 su fr. 4'042,70.
2.- L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti